Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24232 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ci
Motivi della decisione
NOME COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del di Appello di Genova indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza dal Tribunale di La Spezia che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui comma 5, d.P.R. 309/90 .
L’esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla finalità di spaccio.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad au argomentata confutazione.
E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che rip medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la ma correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a f dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni d censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 59 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarc 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5 Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221
Va inoltre ricordato che l’indagine circa l’uso personale della sostanza d effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e s fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 4441 241604). Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), d del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulterior normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziarl del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostan siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex 3, n. 46610 dei 9/10/2014, COGNOME, Rv. 260991).Tuttavia, il possesso di un quant droga superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma primo bis, lett. a) del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della
spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elemen conclusione.
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della impugnata, che appare logica e congrua, conforme ai suesposti principi pertanto immune di legittimità. In particolare i giudici di merito valorizzano il numero degli invol possesso del ricorrente; il rinvenimento di un bilancino di precisione sporco di polve di altri mezzi per il confezionamento della droga; la detenzione degli involucri c indosso al ricorrente; la circostanza che la qualità di essere un consumatore di stupe era mai stata neppure dichiarata e prospettata nel corso del giudizio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
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