Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15598 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15598 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIOIA DEL COLLE il 24/06/1977
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE DECISIONE
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di L’P,quila che ha confermato la sente di condanna emessa dal Tribunale za 990. della Corte di 1 la n. sentenza COGNOME NOME 309/ confermato
responsabilità
di Teramo in relazione al reato di cui all’art. 73, co. 5 d.P.R. n. 309/1 2. Rilevato che il primo motivo (articolato in quattro sub-mot), con c ricorrente ha dedotto violazione i legge e vizio di motivazione in relazion affermazione della responsabilità penale, alla prova circa la finalità di spa d mancato inquadramento della condotta nell’illecito amministrativo e nella mancan di motivazione atteso che la responsabilità si è desunta solo dal dato pond vagliate e disattese inammissibile in quanto reiterativo di censure già adeguatamente dalla Corte di appello con percorso argomentato coerente e privo di vizi l giuridici, a cui il ricorrente non contrappone alcune valida ragione di fatto o quanto piuttosto una lettura alternativa delle risultanze in atti. La Corte territoriale ha posto l’accento sulla documentazione Art COGNOME e relazione quattro primo violazione amministrativo adeguatamente logicogià atteso argomentativo risultanze ricorrente cui deposizione confezionamento
3. Del pari inammissibile il quinto motivo relativo alla carenza dell’elemento psicologico del reato è generico e aspecifico in quanto si limita ad affermare che il del delitto come COGNOME “non ha certamente voluto far dipendere l’esistenza conseguenza della propria azione”. carenza pari quanto deposizione testimoniale resa dal ten. Parretta cda cui è emerso che in o perquisizione, oltre ai tre ricorrente, GLYPH grammi di sostanza stupefacente rinvenuti in dosso a della GLYPH sono stati trovati all’interno di un casotto due barattoli di vetro sostanza stupefacente che consentiva il confezionamento di 36 e 82 dosi si che nella circostanza sono stati altresì rinvenuti un bilancino di precisio insieme ai barattoli oltre che un coltello ancora intriso di sostanza stupefacente. E’ stato inoltre affermato che il COGNOME non sì è mai dichiarato assuntore di sostan stupefacente. Con detti argomenti il ricorso non si confronta limitandosi a ribadire uso personale che lo stupefacente era destinato ad GLYPH . di di di si testimoniale sostanza vetro grammi barattoli custodito sono intriso sostanza circostanza ancora NOME confronta stupefacente.
4. Quanto al quinto motivo, la difesa si duole della mancata applicazione dell causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Va ricordato che, per la configurabilità della causa di esclusione del prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concr conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità de del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera e grado
dell’art. 1, co. 1, lett. c), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione
previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 d
08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità,
l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018,
Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudi
di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a
sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nelle sue modalità
concrete. Scrive la Corte che il comportamento penalmente rilevante tenuto dall’imputato, non può considerarsi di particolare tenuità atteso non solo il numero
non certo irrilevante delle dosi ricavabili (118) ma la precedente condanna per un fatto specifico posto in essere un paio di mesi dopo i fatti per cui è processo.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025