Finalità di Spaccio: Quando gli Indizi Diventano Prova
La distinzione tra detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e per spaccio è una delle questioni più delicate nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come una serie di elementi indiziari, se letti congiuntamente, possano costituire una prova solida della finalità di spaccio. Questo articolo analizza la decisione, spiegando quali sono gli indici che i giudici considerano determinanti.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Prato, successivamente confermata dalla Corte di Appello di Firenze, per il reato di detenzione di hashish destinato alla cessione a terzi. L’imputato, ritenuto colpevole, aveva presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge. In particolare, contestava la ricostruzione dei fatti e la logicità delle argomentazioni che avevano portato i giudici a ritenere provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la sua intenzione di spacciare la sostanza. Oggetto di doglianza era anche la confisca di una somma di denaro trovata in suo possesso.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha sostenuto che le prove raccolte non fossero sufficienti a dimostrare la finalità di spaccio. A suo dire, la motivazione dei giudici di merito era insufficiente e irragionevole, sia per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità penale sia per la decisione di confiscare il denaro sequestrato.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto completamente questa linea difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato come le argomentazioni del ricorrente fossero generiche, non si confrontassero criticamente con la sentenza impugnata e riproponessero censure già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni: la Prova della Finalità di Spaccio tramite Indizi
Il cuore della decisione risiede nella valorizzazione, da parte della Corte, di una serie di “indici sintomatici” che, nel loro insieme, costruiscono un quadro probatorio coerente e solido. I giudici hanno ritenuto che la Corte di Appello avesse correttamente evidenziato tutti gli elementi che puntavano inequivocabilmente verso la finalità di spaccio.
Gli indici considerati determinanti sono stati:
1. Le modalità di detenzione: L’imputato è stato trovato in possesso dello stupefacente di notte, in una pubblica via. Questa circostanza è stata ritenuta poco compatibile con una semplice detenzione per consumo personale.
2. Il possesso di denaro: La detenzione di una non modesta somma di denaro, la cui provenienza non è stata giustificata in modo plausibile.
3. La quantità della sostanza: La quantità di hashish è stata giudicata incompatibile con un consumo puramente personale.
4. La condizione personale: Lo stato di clandestinità dell’imputato sul territorio nazionale rendeva del tutto ingiustificato il possesso di una somma di denaro significativa, poiché non poteva derivare da attività lavorative lecite e remunerate.
La combinazione di questi elementi, secondo la Corte, ha reso la conclusione della finalità di spaccio non solo logica, ma anche necessaria. Di conseguenza, è stata ritenuta legittima anche la confisca del denaro ai sensi dell’art. 240 bis del codice penale, in quanto ritenuto profitto del reato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: in assenza di una prova diretta della cessione (come un’osservazione della vendita), la finalità di spaccio può essere dimostrata attraverso un ragionamento logico-deduttivo basato su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti. La decisione insegna che non è un singolo elemento a essere decisivo, ma la loro valutazione complessiva. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che circostanze come il luogo, l’ora, la quantità di droga e il possesso di denaro ingiustificato possono assumere un peso determinante in un processo penale, trasformando una condotta di detenzione in un più grave reato di spaccio.
Quali elementi possono dimostrare la finalità di spaccio anche senza una cessione diretta della droga?
Secondo la Corte, la finalità di spaccio può essere provata da un insieme di indici sintomatici, tra cui: la detenzione dello stupefacente di notte in un luogo pubblico, il possesso di una somma di denaro non modesta e ingiustificata, una quantità di sostanza incompatibile con l’uso personale e la condizione di clandestinità dell’imputato.
Perché il possesso di una somma di denaro può essere un indizio di spaccio?
Il possesso di una somma di denaro, specialmente se cospicua e in assenza di plausibili spiegazioni sulla sua provenienza (come un lavoro lecito), viene considerato un forte indizio che quel denaro sia il provento dell’attività di spaccio, rendendo così la detenzione della droga finalizzata a ulteriori cessioni.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato “inammissibile”?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso è privo dei requisiti di legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici, non criticavano specificamente le argomentazioni della sentenza precedente e riproponevano questioni già respinte con un giudizio logico e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33778 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33778 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Prato che ha riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di giustizia, previa qualificazione dei fatti ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità nei suoi confronti oltre ogni ragionevole dubbio, evidenziando la insufficienza della trama argomentativa in relazione al compendio indiziario e alla irragionevolezza della riconosciuta finalità di spaccio. Con ulteriore articolazione assume vizio motivazionale in relazione alla confisca della somma in sequestro.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto ha valorizzato la presenza di tutti gli indici sintomatici di una finalità di spaccio, quali la detenzione dello stupefacente nottetempo in una pubblica via; la detenzione di una non modesta somma di denaro e la rilevanza quantitativa dello stupefacente, incompatibile con consumo personale oltre che la condizione di clandestinità del prevenuto in territorio nazionale, tale da rendere del tutto ingiustificato, in assenza di plausibili spiegazioni da parte del ricorrente i possesso di una somma di denaro che, per consistenza, risultava incompatibile con le entrate reddituali del prevenuto, ovvero con lo svolgimento di attività remunerative lecite, tanto da imporsi la confisca ai sensi dell’art.240 bis cod.pen.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr sid nte’