Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9134 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9134 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a ABBIATEGRASSO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SEGRATE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e li ha condannati alla pena di mesi 10 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, diverse varietà dii sostanze stupefacenti.
NOME COGNOME deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in ordine alla finalità di uso personale.
NOME COGNOME deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla finalità di uso personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono basati su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .
Nel caso in disamina, per entrambi i ricorrenti, la Corte d’appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dai seguenti elementi: dalla diversa tipologia di sostanze stupefacenti detenute (ossicodone, ecstasy, ketamina, MDMA, funghi allucinogeni oltre a marijuna e hashish), dai quantitativi significativi (26 grammi di hashish, 27 grammi di funghi e 11 pasticche di ecstasy) e dal rinvenimento nel locale ove si effettuavano tatuaggi, in cui lo stupefacente era custodito,anche di una valigia appartenente ai due imputati, di un bilancino per preparare le dosi e di ingenti somme di denaro. Il giudice a quo ha ritenuto quindi in modo certo che il negozio di tatuaggi fosse adibito anche a luogo di scambio e cessione
Ord. n. sez. 1597/2026
CC – 30/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
delle sostanze, essendo stato rinvenuto sul tavolo del locale un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso netto di 30 grammi.
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME