Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21945 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21945 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/01/1969
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16/09/2024, di conferma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 09/03/2021, di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 per av detenuto, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge per aver la Cort appello ritenuto sussistente il reato ascritto in luogo dell’illecito amministrativo di cui d.P.R. cit., non essendo emerso da nessun atto investigativo l’esistenza di un accertamento specifico da parte della P.G.
Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il diniego delle circostanze attenua generiche.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Cort territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una dive lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone u valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimit doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congru fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quind non censurabile in quanto la Corte ha correttamente escluso l’uso personale della sostanza stupefacente posto che la telecamera di sorveglianza era perfettamente funzionante e inquadrava il portone di ingresso dell’abitazione attraverso cui l’imputato controllava chi entr nel proprio edificio; veniva altresì rinvenuta una pistola giocattolo priva di tappo rosso, comp di caricatore, che, secondo la Corte di appello, sarebbe stata utile per ragioni di difesa, poten manifestare la necessità di ricondurre alla calma qualche acquirente facinoroso.
Da ultimo, ai fini della prova della finalità di spaccio cui era destinata la sostanza, merit essere indicate le conversazioni dell’applicativo Whatsapp tra l’imputato e alcuni interlocut rimasti ignoti, nelle quali il COGNOME riceveva richieste inequivocabili da parte di un so che prometteva di portargli il denaro in un secondo momento, a cui egli risponde di non avere più nulla, invitandolo a ricontattarlo più tardi.
Quanto al secondo motivo, giova ricordare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente i stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavore dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli rite o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegitti
della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3
del 17/06/2021, Rv. 28269).
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Nel caso in disamina, la Corte di appello ha correttamente negato le circostanze attenuant generiche attesa la detenzione dell’arma giocattolo, posta in un luogo contiguo al nascondigli
della droga, dal quale poteva essere agevolmente prelevata nonché l’utilizzo del sistema di videosorveglianza.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. pe alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME