Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24329 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Cariati il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Bologna ha accolto l’appello del Pubblico Ministero e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha condannato l’imputato, alla pena di mesi otto di reclusione e C 1.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché deteneva a fini di spaccio n. 2 involucri, nonché ulteriori n. 45 involucri, detenuti presso la sua abitazione, contenenti complessivi grammi 33,44 di sostanza stupefacente tipo cocaina e gr. 1,30 di sostanza stupefacente tipo marijuana. In Bologna il 25/10/2022.
La corte territoriale, investita dell’impugnazione del Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, è pervenuta al diverso epilogo di condanna ritenendo provata la finalità di uso non
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meramente personale dello stupefacente in ragione del frazionamento e modalità della detenzione, parte della quale rinvenuta in auto e pronta alla cessione, del rinvenimento di un bilancino di precisione, della presenza dell’imputato in un luogo notoriamente deputato allo smercio, dell’inverosimiglianza e genericità della tesi difensiva circa la destinazione all’uso personale.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di RAGIONE_SOCIALE, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Vizio di motivazione in relazione alla prova della finalità di cessione.
La motivazione sarebbe illogica perché fondata su meri sospetti che sarebbero elevati a rango di prova. In sede di convalida dell’arresto il COGNOME aveva reso una versione dei fatti, secondo cui lo stupefacente era stato rinvenuto sotto un cespuglio nel parco, ove gli spacciatori lo avevano nascosto, e la detenzione era giustificata da finalità terapeutiche, che era stata giudicata credibile dal Tribunale che seppur a prima vista inverosimile, l’aveva ritenuta non impossibile da cui la corretta assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Al contrario la corte territoriale avrebbe reso una motivazione non plausibile né condivisibile secondo cui le modalità della detenzione, parte con sé e parte in casa, erano compatibili con l’attività illecita di piccolo spaccio, così come non sarebbe condivisibile l’affermazione secondo cui la suddivisione in involucri sarebbe indicativa di tale finalità. Al contrario vi sarebbero plurimi indici rivelator che l’imputato sia un consumatore di stupefacenti (violazione dell’art. 187 Cds) da cui la detenzione per uso esclusivamente personale.
Violazione di legge in relazione all’art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, mancata riqualificazione nell’illecito amministrativo. Mancanza di prova della finalità di cessione non potendosi dare rilievo unicamente al dato ponderale dovendo analizzare anche tutte le altre circostanze dell’azione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, è inammissibile perché manifestamente infondato ed anche in parte diretto a censurare il merito e la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove operata dal giudice dell’impugnazione che ha ritenuto, con motivazione congrua e corretta in diritto, la finalità di uso non meramente personale della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato, superando la manifesta illogicità della decisione del giudice di primo grado che, viceversa, aveva escluso tale finalità sul presupposto che “non era impossibile” la versione accreditata dall’imputato.
Il percorso logico argomentativo del primo giudice è stato censurato dal ‘ giudici territoriali muovendo dal corretto presupposto giuridico secondo cui la
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valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell’uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l’immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 6282 del 19/04/2000, COGNOME, Rv. 216315; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, COGNOME, Rv. 241604; Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, COGNOME, Rv. 229686; Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, P.G. in proc. Salaman) e, nell’ambito di tale valutazione, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può legittimamente concorrere a fondare, in presenza di altri elementi, la prova della destinazione dello stupefacente a terzi (così, da ultimo, Sez. 3 n. 46610 del 9/10/2015, P.G. in proc. Salaman, Rv 260991, Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, COGNOME, Rv. 255726). Accanto al dato ponderale, già di per sé significativo, assumono poi rilievo le circostanze dell’azione, l’essere già frazionate e dunque pronte per la cessione, la predisposizione di strumentazione per il confezionamento.
La Corte d’appello di Bologna ha correttamente fatto applicazione del principio sopra esposto e sul rilievo che, sulla base degli atti di indagine utilizzabili in forza del rito abbreviato prescelto, l’imputato era stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di due dosi di cocaina, rinvenute nella sua autovettura, e di ulteriori 45 involucri contenenti dosi di cocaina di identico peso e confezione, rinvenute presso la sua abitazione, oltre ad un bilancino che presentava tracce di polvere bianca, ritenendo implausibile la versione resa dall’imputato secondo cui tutto lo stupefacente era stato rinvenuto sotto un cespuglio, luogo da questi conosciuto ove gli spacciatori nascondevano lo stupefacente, e portato con sé da utilizzare per uso personale, ha ritenuto dimostrata la finalità di uso non meramente personale dello stupefacente.
La sentenza contiene una motivazione che si confronta con quella di primo grado ponendo rimedio alla decisione del primo giudice che aveva ritenuto di escludere tale finalità in ragione della “non impossibile” credibilità della tesi difensiva che, all’evidenza, era manifestamente illogica.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il 31/05/2024