Guida in Ebbrezza: Niente Fermo Amministrativo se il Veicolo è di un Terzo
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio cruciale in tema di sanzioni accessorie per guida in stato di ebbrezza. Con una recente sentenza, ha chiarito che il fermo amministrativo veicolo terzo non può essere applicato se l’auto guidata dall’imputato appartiene a un’altra persona, anche in caso di incidente. Analizziamo questa importante decisione che tutela il diritto di proprietà del terzo estraneo al reato.
I Fatti del Caso
Un conducente veniva condannato tramite patteggiamento per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver causato un incidente stradale. Oltre alla pena principale, il giudice di primo grado applicava la sanzione accessoria del fermo amministrativo del SUV utilizzato al momento del fatto. L’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando due specifici vizi della sentenza: da un lato, contestava la sussistenza stessa dell’incidente stradale; dall’altro, deduceva l’illegittimità dell’applicazione del fermo amministrativo, poiché il veicolo era di proprietà di suo padre.
La Decisione della Corte sul Fermo Amministrativo Veicolo Terzo
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso in modo distinto, giungendo a conclusioni opposte per ciascuno di essi.
L’Inammissibilità del Motivo sull’Incidente Stradale
Il primo motivo di ricorso, relativo alla contestazione dei fatti e, in particolare, alla sussistenza dell’incidente, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato in materia di patteggiamento: ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, la sentenza di applicazione della pena può essere impugnata solo per motivi strettamente definiti. Questi includono l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La valutazione nel merito dei fatti, come l’accertamento di un incidente, non rientra tra i motivi di ricorso ammissibili in questa sede.
L’Accoglimento del Motivo sul Fermo Amministrativo
Il secondo motivo, invece, è stato ritenuto fondato. La Corte ha accolto la tesi difensiva sull’illegittimità del fermo amministrativo veicolo terzo. La norma di riferimento, l’articolo 186, comma 2-bis, del Codice della Strada, prevede che in caso di incidente provocato da un conducente in stato di ebbrezza, sia sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo. Tuttavia, la stessa norma pone una condizione essenziale: la sanzione si applica solo nel caso in cui il veicolo appartenga alla persona che ha commesso il reato.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e fondata su una chiara interpretazione della legge. Dagli atti processuali risultava in modo pacifico che il SUV condotto dall’imputato era di proprietà del padre, un soggetto terzo ed estraneo alla commissione del reato. L’applicazione del fermo amministrativo in questo contesto costituisce un’evidente violazione di legge. La ratio della norma è quella di sanzionare il responsabile dell’illecito incidendo sul suo patrimonio, non quello di terzi incolpevoli. Pertanto, la statuizione del giudice di primo grado che imponeva il fermo era illegittima e doveva essere rimossa.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla parte in cui disponeva il fermo amministrativo del veicolo, eliminando tale sanzione. La decisione riafferma un fondamentale principio di stretta legalità: le sanzioni, soprattutto quelle accessorie che limitano diritti come la proprietà, possono essere applicate solo nei casi e con le modalità espressamente previste dalla legge. Questo caso pratico dimostra che, in ipotesi di guida in stato di ebbrezza con un veicolo non di proprietà, il fermo amministrativo non può essere disposto, garantendo così la tutela del terzo proprietario.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento contestando i fatti, come l’esistenza di un incidente stradale?
No, la sentenza chiarisce che il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è limitato a motivi specifici (es. vizi della volontà, illegalità della pena) e non permette di rimettere in discussione la valutazione dei fatti.
Si può disporre il fermo amministrativo del veicolo se chi guida in stato di ebbrezza non ne è il proprietario?
No. La Corte ha stabilito che il fermo amministrativo previsto dall’art. 186, comma 2-bis, del Codice della Strada si applica solo ed esclusivamente se il veicolo è di proprietà della persona che ha commesso il reato.
Cosa succede se un giudice applica erroneamente il fermo amministrativo a un veicolo di proprietà di terzi?
La sanzione è considerata illegittima e deve essere annullata. In questo caso, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a tale statuizione, eliminando il fermo amministrativo e ripristinando la corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2901 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2901 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 04/09/1998
avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIP TRIBUNALE di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emess dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Sassari per il reato di guida in sta aggravato.
L’esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’inciden e vizio di violazione di legge in ordine alla disposta sanzione accessoria del fermo ammin
Il motivo inerente alla inconfigurabilità del reato aggravato dall’aver provocato un stradale è inammissibile. Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre infatti cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 cod. proc. pen motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di corre richiesta e la sentenza all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto d n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio denunciato non rientra tra i motivi pr con il ricorso per cassazione.
E’ invece fondato il secondo motivo. Al ricorrente è stato contestato il reato di cui secondo comma, lett c) e 186 comma 2 bis CdS, che, in caso di incidente stradale, pr sanzione accessoria del fermo amministrativo solo nel caso in cui il veicolo non sia di di terzi. Risulta pacificamente dagli atti ( cfr. comunicazione della notizia di reato) condotto dall’imputato era di proprietà del padre dell’imputato. La sentenza impu conseguentemente annullata senza rinvio limitatamente alla applicazione della sanzi fermo amministrativo, con conseguente eliminazione della relativa statuizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fermo amministrativ veicolo Audi Q 7 tg.TARGA_VEICOLO, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024
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