Favoreggiamento: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di favoreggiamento, delineando con chiarezza i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità. La decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso non può essere una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito, ma deve sollevare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione. In caso contrario, la sanzione è l’inammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di favoreggiamento personale, previsto dall’art. 378 del codice penale. L’imputato si era rivolto alla Corte di Cassazione contestando la decisione della Corte d’Appello di Bologna. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: la presunta errata configurazione del reato e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte sul Reato di Favoreggiamento
La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo del ricorso non consentito in sede di legittimità. I giudici hanno osservato che le censure mosse dall’imputato erano meramente riproduttive di argomentazioni già adeguatamente vagliate e respinte dai giudici di merito. Non è compito della Cassazione riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che il reato di favoreggiamento si era pienamente consumato. La condotta favoreggiatrice, infatti, non si esaurisce nell’azione materiale dell’imputato, ma deve essere letta in coordinamento con quella del correo (la persona aiutata). Questo significa che il reato è completo quando l’aiuto prestato è idoneo a ostacolare le indagini, a prescindere dal fatto che l’obiettivo sia stato poi effettivamente raggiunto.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte di Appello aveva già esaminato specificamente questo punto, come indicato a pagina 3 della sentenza impugnata. La decisione di non concedere le attenuanti era basata sulla constatazione dell’insussistenza di elementi positivamente apprezzabili a favore dell’imputato. Il giudice di merito aveva evidenziato una differenza di comportamento rispetto a quello del coimputato, giustificando così una valutazione differenziata. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione immune da vizi logici o giuridici, sottraendola a ulteriori censure in sede di legittimità.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Pertanto, non è possibile presentare ricorso per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti o la valutazione delle prove già compiuta dai giudici precedenti, a meno che non si dimostri un vizio logico palese o una manifesta violazione di legge. Nel caso di specie, i motivi erano ripetitivi e non evidenziavano reali vizi della sentenza impugnata. In secondo luogo, la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di merito che spetta al giudice e che, se adeguatamente motivato come in questo caso, non è sindacabile in Cassazione.
le conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui l’accesso alla Suprema Corte richiede la formulazione di censure specifiche e pertinenti ai vizi tassativamente previsti dalla legge. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione di merito. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la strategia processuale deve concentrarsi, sin dai primi gradi, sulla costruzione di una solida base fattuale e probatoria, poiché le possibilità di rimettere in discussione il merito in Cassazione sono estremamente limitate.
 
Perché il ricorso per favoreggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, e non sollevavano questioni di legittimità ammissibili davanti alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che il reato di favoreggiamento si è “consumato” nel caso di specie?
Significa che il reato è stato considerato completato in tutti i suoi elementi. La Corte ha specificato che la condotta di aiuto non si limita all’atto materiale dell’imputato, ma va considerata insieme a quella della persona aiutata (il correo), rendendo l’azione nel suo complesso pienamente integrante il reato.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Non sono state concesse perché il giudice di merito ha rilevato l’assenza di elementi positivamente apprezzabili a favore del ricorrente. La decisione è stata motivata sulla base del comportamento processuale e generale dell’imputato, che è stato valutato diversamente rispetto a quello del coimputato.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5597 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5597  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
« udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito sulla configurabilità nella condotta tenuta dall’imputato del reato di cui all’art. 378 cod. pen. e perché si tratta di reato consumato poiché la condotta favoreggiatrice non si esaurisce in quella materialmente ascrivibile all’imputato ma va coordinata con quella del correo.
Manifestamente infondato anche il secondo motivo, sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, punto della sentenza di condanna in primo grado oggetto di specifico esame (pag. 3 della sentenza impugnata) che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, che potrebbero rilevare solo o come vizi di motivazione o come vizio di legge per effetto della erronea applicazione della legge penale, dal momento che il giudice del merito ha rilevato la insussistenza di elementi positivamente apprezzabili (diversamente dall’atteggiamento processuale del coimputato).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024
Il Consigliere es COGNOME sore