Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42275 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42275 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Grosseto il DATA_NASCITA
Gli COGNOME COGNOME NOME, nato a Grosseto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della Corte di appello di Firenze letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, difensore di Gli Espi
COGNOME NOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
I difensori di COGNOME NOME e di COGNOME NOME hanno presentato distinti ricorsi avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato quella emessa il 29 aprile 2019 dal Tribunale di Grosseto che, all’esito di giudizio ordinario, aveva dichiarato gli imputa
rispettivamente responsabili dei delitti di resistenza e lesioni aggravate ai danni dei pubblici ufficiali intervenuti il 15 dicembre 2012 presso il locale RAGIONE_SOCIALE gestito dal COGNOME, per verificare se vi si svolgesse attività danzante non autorizzata, e il COGNOME di favoreggiamento per avere sottratto il filmato del sistema di videoriprese interno e, riconosciute ad entrambi attenuanti generiche equivalenti alla recidiva loro contestata, li aveva condannati alle pena di 8 mesi di reclusione e 6 mesi di reclusione.
Il difensore di NOME COGNOME NOME articola tre motivi
1.1. Con il primo denuncia la violazione dell’art. 157 cod. pen. in relazione al reato di lesioni aggravate per essere il reato prescritto il 2 marzo 2023, dunque, prima della decisione con conseguente necessità di rideterminare la pena inflitta per i due reati in continuazione.
1.2. Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, avendo il commissario COGNOME dichiarato di non aver visto il ricorrente colpire un altro poliziotto.
1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 110 cod. pen. per non avere il ricorrente fornito alcun contributo psicologico alla condotta del COGNOME, che aveva colpito alla testa il COGNOME all’improvviso e dal lato opposto quello in cui si trovava il ricorrente, sicché deve escludersi l’istigazione o qualsiasi contributo nella fase esecutiva.
Con un unico motivo il difensore del COGNOME denuncia l’erronea applicazione degli artt. 378 e 384 cod. pen. per insussistenza del reato di favoreggiamento, in quanto la condotta era diretta ad eludere le investigazioni in ordine al reato di cui all’art. 681 cod. pen. configurabile a suo carico.
Segnala che la Corte di appello non ha esaminato questo specifico motivo di appello, diretto a sostenere che la condotta di cancellazione delle riprese mirava a favorire il ricorrente e, quindi, non era punibile ai sensi dell’art. cod. pen. Nell’atto di appello era stato evidenziato che il teste COGNOME dell polizia di Stato aveva spiegato che la telecamera riprendeva l’attività del disk jokej con conseguente omessa motivazione sul punto.
Conclude in ogni caso per l’annullamento senza rinvio per essere il reato prescritto il 24 gennaio 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi nonché diretti a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove, preclu in questa sede.
1.1. Premessa l’ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), è manifestamente infondato il primo motivo proposto nell’interesse del Gil COGNOME COGNOME, non essendo il reato di lesioni aggravate prescritto prima della sentenza impugnata non solo per l’incidenza della recidiva nel calcolo del termine di prescrizione, benché azzerata dal giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche riconosciute dal primo giudice, ma anche per l’incidenza delle sospensioni verificatesi nel corso del dibattimento, non considerate dal difensore, che nella memoria ha indicato il 30 gennaio 2023 come termine massimo.
Considerato, infatti, che ai fini della prescrizione del reato, deve teners conto della recidiva ad effetto speciale ancorché ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l’art. 157, comma terzo, cod. peri. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. U n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME; Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059), dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell’eccezione, risultano sospensioni del dibattimento di primo grado per la durata complessiva di 11 mesi e 4 giorni, sicché il termine di prescrizione per il reato aggravato dalla recidiva qualificata ex art. 99, comma 3, cod. pen., non era maturato alla data della sentenza.
Inammissibili sono anche gli altri due motivi, meramente oppositivi e diretti a proporre una ricostruzione in fatto, basata su un’analisi parziale d materiale probatorio e del contesto descritto dai testimoni sentiti, appartenenti alle diverse forze di polizia che effettuarono il controllo presso il locale COGNOME, trovandovi oltre trenta persone intente a ballare.
Concordemente i giudici di merito hanno dato atto della condotta oppositiva del ricorrente, già noto agli operanti, diretta a fomentare la reazion degli altri avventori e ad affrontare gli agenti con urla e minacce nonché a spintonare il commissario COGNOME nel tentativo di strappargli la fotocamera, come riferito dal teste COGNOME (pag. 6 sentenza impugnata).
A fronte della ricostruzione dell’evoluzione dei fatti e della valenza scatenante dell’iniziativa aggressiva del ricorrente, puntualmente descritta nella sentenza di primo grado, ben poca incidenza può attribuirsi alle obiezioni difensive circa la smentita proveniente dal COGNOME e l’assenza di contributo
–,
istigatore o materiale del ricorrente, invece, attivatosi sin dalla fase inziale controllo e frappostosi, insieme al COGNOME, tra gli operanti e il COGNOME, per evitarne l’identificazione e l’arresto nonché partecipando all’accerchiamento del COGNOME e all’aggressione degli operanti, rafforzando e influenzando l’azione degli altri avventori.
Analogamente inammissibile è il ricorso del COGNOME per l’originaria manifesta infondatezza del motivo, che si risolve nel proporre una lettura alternativa della condotta del ricorrente con ricaduta sulla sussistenza del reato e della scriminante di cui all’art. 384 cod. pen.
Il motivo si risolve nel proporre una diversa ricostruzione del fatto, smentita dagli elementi in atti, in particolare, dalle dichiarazioni degli opranti COGNOME, che avevano visto una delle telecamere del sistema di videosorveglianza inquadrare la parte del locale ove si era verificata la rissa sottratta dal ricorrente al fine di aiutare i protagonisti del tumulto, evitand l’identificazione. Peralto, il teste COGNOME aveva visto i fili scollegati e il che aveva installato l’impianto aveva dichiarato che il sistema comprendeva 5-6 apparecchi di registrazione a fronte dei quattro rinvenuti.
La logica argomentazione della Corte di appello sul punto e sulla presenza dei fili di collegamento penzolanti contrasta la tesi difensiva, smentita anco prima dall’ammissione resa nell’immediatezza dal ricorrente.
L’originaria inammissibilità del ricorso preclude la dichiarazione di prescrizion del reato.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende equitativamente stabilità in tremila euro ciascuno.
P. Q. M.
! COGNOME
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 8 ottobre 2024