Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34502 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 34502  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Sant’Angelo di Brolo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, proponendo motivi aggiunti.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, emessa il 20 settembre 2023 nei confronti di NOME COGNOME, riqualificando come favoreggiamento reale l’originaria contestazione di ricettazione di una lanciarazzi, rubata da NOME COGNOME al Corpo RAGIONE_SOCIALE Barcellona Pozzo di Gotto.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, deducendo i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale ha erroneamente qualificato la condotta dell’imputato come favoreggiamento reale sulla base del solo occultamento RAGIONE_SOCIALE pistola lanciarazzi sotto il sedile RAGIONE_SOCIALE propria auto, nonostante dall’istruttoria dibattimentale fos risultato che COGNOME non volesse favorire NOME COGNOME, peraltro incensurato, ma solo ottenere da lui un bene necessario. Infatti, la sentenza impugnata non ha considerato né il notevole lasso di tempo decorso dal furto, né l’assenza di consapevolezza da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE provenienza illecita del bene, né la mancanza di prova dell’elemento psicologico del reato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato la prescrizione del reato alla luce dell’unica sospensione di cinque mesi derivante dalla adesione del difensore all’astensione proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE.
In data 21 agosto 2025 è pervenuta memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO in cui si confermano gli argomenti difensivi circa l’assenza degli elementi costitutivi del reato e si contestano gli argomenti RAGIONE_SOCIALE requisitoria del Procuratore generale sul diniego RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Inoltre, vengono proposti due motivi aggiunti: il primo relativo alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE pena nonostante la risalenza del precedente di COGNOME a 45 anni prima in assenza di un giudizio prognostico su tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen. anche ai fini dell’applicazio di una pena più contenuta; il secondo riguarda la prescrizione del reato maturato il 19 marzo 2025 anche considerati i periodi di sospensione.
 Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sens dell’art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è generico e riversato in fatto.
La sentenza impugnata, con argomenti logici e completi, sulla base delle prove acquisite nel dibattimento di primo grado di cui ha condiviso la valutazione, ha ricostruito i fatti senza incongruenze logiche o contraddizioni nel seguente modo: NOME COGNOME all’esito RAGIONE_SOCIALE perquisizione presso l’ abitazione di NOME COGNOME si era allontanato con l’arma da questi trafugata al Corpo RAGIONE_SOCIALE Barcellona Pozzo di Gotto, pochi giorni prima, e subito dopo l’aveva occultata sotto il sedile RAGIONE_SOCIALE sua auto dove era stata sequestrata.
A fronte di questi elementi, tra loro convergenti e rimasti non contestati, la Corte di merito, con motivazione esente da vizi denunciabili in questa sede, ha correttamente ritenuto configurato il delitto di favoreggiamento reale, escludendo qualsiasi verosimiglianza alla tesi difensiva, rimasta priva di allegazioni ed apoditticamente ribadita in questa sede, che il lanciarazzi, da ritenersi arma comune da sparo, fosse stato regalato a COGNOME, per la sua imbarcazione, dal Ba rto lo ne.
Né assumono alcun rilievo gli elementi di fatto indicati dal ricorso quali l’incensuratezza dell’amico, peraltro esclusa a pagina 10 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, o il lasso di tempo tra furto e occultamento del bene, peraltro breve, dovendosi valorizzare invece la contestualità rispetto alla perquisizione domiciliare volta a rinvenirla.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità.
La sentenza impugnata, pur con una formula assai concisa, ha escluso la configurabilità RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. propri richiamando le modalità del fatto, senza che venisse argomentato né nell’atto di appello, né nel presente ricorso quali fossero i presupposti legittimanti la pretesa applicazione RAGIONE_SOCIALE menzionata disposizione e, di conseguenza, la rilevanza decisiva RAGIONE_SOCIALE lacuna denunciata, a nulla valendo il ridotto tempo del possesso dell’arma e l’insussistenza di aggravanti.
4.L’ultimo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
4.1. Al momento RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello il reato non era prescritto in quanto dalla lettura degli atti, consentita in ragione del viz denunciato, risultano due periodi di sospensione RAGIONE_SOCIALE prescrizione nel corso del processo di primo grado: quella derivante dall’adesione del difensore all’astensione proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE (dal 1° marzo 2023 al 20 settembre 2023) e quella di 64 giorni, prevista dall’art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l’emergenza epidemiologica da Covid 19 ed applicabile ai procedimenti la cui
udienza fosse fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’il maggio 2020, come quello in esame (rinvio di ufficio dell’udienza del 12 marzo 2020, disposto con decreto del 31 marzo 2020 dal Presidente del Tribunale).
4.2. Anche la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE pena risulta essere stata motivata, con argomenti non illogici, a pag. 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in cui vi è l’espresso richiamo al precedente specifico che non ne consente il riconoscimento per l’entità complessiva RAGIONE_SOCIALE pena.
Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, tanto da non consentire la declaratoria di prescrizione del reato, e il ricorrente v condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
La Consigliera estensora
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