Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16946 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16946 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA a Enna avverso la sentenza 17/03/2023 della Corte di assise di appello di Caltanissetta.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che hanno concluso riportandosi ai motivi del ricorso e insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di assise di appello di Caltanissetta, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna che aveva assolto per non aver commesso il fatto NOME COGNOME dai
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delitti di riciclaggio (per avere sostituito la centralina del vano motor dell’autovettura di provenienza furtiva utilizzata per commettere l’omicidio di NOME COGNOME), omicidio pluriaggravato e danneggiamento seguito da incendio dell’autovettura, lo dichiarava colpevole del reato di favoreggiamento di cui all’art. 379 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione riciclaggio, e lo condannava alla pena di tre anni di reclusione.
Ad avviso della Corte, l’imputato con la condotta di sostituzione della centralina del vano motore aveva reso più agevole l’utilizzo dell’autovettura oggetto di furto, del quale egli come meccanico era consapevole data la presenza di segni di effrazione e di manomissione dell’impianto di accensione, mentre non erano ravvisabili elementi positivi che dessero prova del concorso nell’omicidio, per il profilo della preparazione dell’autovettura con la consapevolezza del suo impiego nell’esecuzione del delitto omicidiario.
La Corte territoriale rilevava che gli esiti investigativi risultanti da captazio telefoniche e ambientali, delle conversazioni (trascritte e analiticamente vagliate) intercorse fra NOME e la moglie, fra lo stesso e i suoceri e fra la moglie e la madre di questa, dopo che egli in data 11 ottobre 2017 era stato escusso come persona informata dei fatti, consentivano di affermare, quanto alla sostituzione della centralina sull’auto utilizzata per l’omicidio COGNOME, che l’indagato aveva manifestato una forte preoccupazione per l’eventuale rilievo di impronte su tale componente, tranquillizzandosi solo a seguito della diffusione dell’esito dell’accertamento tecnico disposto, che non ne aveva evidenziata alcuna. In particolare, uscito dall’ufficio giudiziario, NOME, si era recato presso l’offici dei RAGIONE_SOCIALE COGNOME per ottenere rassicurazioni sull’eventuale rilievo di impronte; colloquio con un soggetto sconosciuto non era stato intercettato, ma il suo contenuto emergeva dalla conversazione intercettata tra NOME e sua moglie al ritorno a casa, in cui le confidava che tale soggetto lo aveva invitato a stare tranquillo; la COGNOME aveva allora rivolto al marito la domanda: «La montasti tu?», ricevendo una risposta affermativa. La Corte conclude che NOME si era recato presso l’officina per sapere se potessero essere rilevate impronte su qualcosa che egli aveva montato, il cui rinvenimento avrebbe potuto condurre al suo arresto. Poiché i rilievi investigativi avevano consentito di accertare che la centralina dell’autovettura utilizzata per l’omicidio era stata sostituita, dovev concludersi che l’oggetto del colloquio tra NOME e tale soggetto fosse appunto la vettura utilizzata per l’agguato a COGNOME e che l’ignoto interlocutore avesse rassicurato NOME circa l’impossibilità di reperire eventuali impronte da lui lasciate sulla stessa. Dal contenuto di tale conversazione e di altra intercorsa circa un anno dopo fra NOME e il suocero NOME, pure intercettata e trascritta, la Corte territoriale ha desunto che l’imputato ha avuto,
prima della esecuzione del delitto onnicidiario, la materiale disponibilità dell’autovettura utilizzata per l’agguato e ne ha sostituito la centralina.
Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione i difensori di NOME, denunziando con quattro distinti motivi di gravame:
che la responsabilità per il reato di favoreggiamento sarebbe stata affermata alla stregua di una diversa e meramente congetturale ricostruzione dell’impianto accusatorio, senza la rinnovata instaurazione del contraddittorio e in assenza di una motivazione “rafforzata”, pure a fronte della pronuncia assolutoria di primo grado in ordine all’originaria imputazione di riciclaggio. Questa, tra l’altro, era basata anche sulla deposizione del carrozziere NOME COGNOME, il quale aveva escluso di avere sostituito o montato o avere aiutato NOME a sostituire o montare una centralina su una Fiat Punto;
che, in linea di diritto, il favoreggiamento presuppone che un delitto sia stato già commesso, mentre nel caso in esame non era stato ancora commesso il delitto omicidiario;
che risulta privo di alcun apparato argomentativo il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte del fatto che l’imputato è incensurato e che ha patito un lungo periodo di custodia cautelare per il reato di omicidio, da cui è stato assolto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito enunciate.
I motivi di ricorso, attinenti alla valutazione del quadro probatorio in ordine alla contestata condotta di sostituzione della centralina del vano motore che aveva reso più agevole l’utilizzo dell’autovettura di provenienza furtiva furto del quale l’imputato, in qualità di meccanico, era sicuramente consapevole data l’accertata presenza di segni di effrazione e di manomissione dell’impianto di accensione -risultano per un verso aspecifici e per altro verso non consentiti dalla legge, siccome strettamente attinenti al merito, pretendendosi uno scrutinio del provvedimento impugnato che è precluso in sede di controllo di legittimità.
Le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, nella specie di tipo investigativo e intercettativo, sono invero sostanzialmente dirette a una non consentita rilettura degli stessi elementi di prova, a fronte della logica ed esauriente motivazione della sentenza impugnata,
Questa, dopo avere destrutturato con peculiare e rafforzato apparato argomentativo il ragionamento della prima decisione assolutoria, ha proceduto a una diversa e alternativa ricostruzione probatoria della vicenda criminosa.
La Corte territoriale ha infatti dedotto la prova sicura – non meramente congetturale – della responsabilità dell’imputato dal tenore inequivoco delle conversazioni captate e analiticamente riportate in motivazione, fra NOME e la moglie, fra lo stesso e i suoceri e fra la moglie e la madre di questa, dopo che egli in data 11 ottobre 2017 era stato escusso come persona informata sull’episodio onnicidiario. Con specifico riguardo alla sostituzione della centralina dell’autovettura si argomenta efficacemente da parte della Corte che l’imputato aveva manifestato una forte preoccupazione per l’eventuale rilievo di impronte su tale componente, tranquillizzandosi solo a seguito della diffusione dell’esito dell’accertamento tecnico disposto, che non le aveva evidenziate. In particolare, uscito dall’ufficio giudiziario dopo l’escussione come persona informata sui fatti, NOME si era recato presso l’officina dei RAGIONE_SOCIALE per ottenere rassicurazioni sull’eventuale rilievo di impronte; il colloquio con un soggetto sconosciuto non era stato intercettato, ma il suo contenuto emergeva dalla conversazione captata tra NOME e sua moglie al suo ritorno a casa, in cui le confidava che tale soggetto lo aveva invitato a stare tranquillo; la COGNOME aveva allora rivolto al marito la precisa e inequivoca domanda «La montasti tu?», ricevendo una risposta affermativa. Poiché i rilievi investigativi avevano consentito di accertare che la centralina dell’autovettura utilizzata per l’omicidio NOME era stata effettivamente sostituita, doveva concludersi che l’oggetto del colloquio tra NOME e tale soggetto fosse appunto la vettura utilizzata per l’agguato ricevendone la rassicurazione dell’impossibilità che fossero reperibili impronte da lui lasciate sull’auto. Dal contenuto di tale conversazione e di altra intercorsa circa un anno dopo fra NOME e il suocero NOME, pure intercettata e trascritta, la Corte territoriale ha logicamente desunto che l’imputato ha avuto, prima della esecuzione del delitto omicidiario, la materiale disponibilità dell’autovettura (poi utilizzata per l’agguato) e ne ha sostituito l centralina. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, va rimarcato che la lettura dei dialoghi captati e l’interpretazione dei contenuti oggetto degli stessi, peraltro analiticamente trascritti i motivazione e di volta in volta congruamente commentati, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione dei giudici del merito, che, se – come nel caso in esame – logicamente argomentata, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
D’altra parte, la necessità per il giudice di appello di procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell’art. 603,
comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di una opposta valutazione della prova dichiarativa e non anche l’ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale di condanna in forza della rivalutazione di un compendio probatorio costituito da dialoghi captati e analiticamente documentati: donde l’irrilevanza della generica dichiarazione resa dal teste COGNOME nelle indagini preliminari e acquisita agli atti del rito abbreviato.
Di talché non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito in ordine alla colpevolezza dell’imputato per il delitto contestato al capo a).
Come pure risulta manifestamente infondato il motivo di ricorso enunciato per il profilo della qualificazione giuridica del fatto contestato sub a) come reato di favoreggiamento reale ex art. 379 cod. pen., per il quale “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato è punit /I
Appare evidente che il reato presupposto della condotta addebitata all’imputato è quello di furto dell’autovettura, il cui utilizzo per il successivo f omicidiario, senza alcuna ottica concorsuale nella sua esecuzione, è stato reso obiettivamente più agevole dalla sostituzione della centralina ad opera dell’imputato, il quale, data la presenza di segni di effrazione e della manomissione dell’impianto di accensione, era certamente consapevole della provenienza furtiva del mezzo.
Non si sottrae alla valutazione di inammissibilità neppure il motivo attinente alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Corte territoriale, pur avendo escluso le circostanze aggravanti di cui agli artt. 416 bis.1 e 61 n. 2 cod. pen. “per mancanza di idonei elementi probatori”, con motivazione esplicita, ha reputato congrua la pena di tre anni di reclusione, “tenuto conto della gravità della condotta e della consapevolezza che il medesimo deve avere avuto dell’uso ulteriore che la stessa vettura in quanto di provenienza furtiva avrebbe dovuto avere” (pag. 60).
Orbene, la ragion d’essere della previsione normativa dell’art. 62-bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. Ne deriva che è solo la meritevolezza di detto adeguamento che necessita, se e quando se ne affermi l’esistenza, di apposita
motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Trattamento, la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’otteninnento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lannin, Rv. 271315). A tal fine, va rimarcato che le invocate attenuanti (con le relative ragioni a sostegno delle stesse) non erano state neppure oggetto di richiesta in sede di conclusioni subordinate in appello della Difesa dell’imputato.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/03/2024