Favoreggiamento Reale e Spaccio: Quando l’Aiuto Diventa Concorso nel Reato
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sulla distinzione tra concorso nel reato di spaccio di stupefacenti e il delitto di favoreggiamento reale. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, stabilisce un principio fondamentale relativo ai reati permanenti, delineando il confine temporale che differenzia le due fattispecie. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni a cui sono giunti i giudici.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro il Patteggiamento
Una persona, a seguito di un accordo di patteggiamento, veniva condannata per concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Insoddisfatta della qualificazione giuridica del fatto, decideva di ricorrere in Cassazione. La tesi difensiva sosteneva che la condotta contestata non integrasse un concorso nel reato di spaccio, bensì il diverso e meno grave reato di favoreggiamento reale. Secondo la ricorrente, il suo ruolo era stato solo quello di aiutare un’altra persona a eludere le investigazioni dopo la commissione del fatto, e non di partecipare attivamente al reato di spaccio.
La Decisione della Cassazione sul Favoreggiamento Reale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, ha evidenziato i rigidi limiti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. In secondo luogo, è entrata nel merito della questione giuridica, confermando la correttezza della decisione del giudice di primo grado.
I Limiti all’Impugnazione della Sentenza di Patteggiamento
I giudici hanno ricordato che, a seguito della riforma del 2017, le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate solo per motivi specifici. Tra questi rientrano l’errata qualificazione giuridica del fatto, ma la Corte ha ritenuto che il vizio denunciato dalla ricorrente non rientrasse in tale casistica. La contestazione, infatti, non verteva su un’evidente erronea interpretazione della norma, ma su una valutazione del fatto che era già stata concordata tra le parti con il patteggiamento.
La Differenza tra Favoreggiamento Reale e Concorso nel Reato
Il punto cruciale della decisione riguarda la natura del reato di detenzione di stupefacenti. Questo viene classificato come ‘reato permanente’, ovvero un reato la cui condotta illecita si protrae nel tempo. La detenzione non si esaurisce in un singolo istante, ma continua finché il soggetto possiede la sostanza.
In questo contesto, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: qualsiasi forma di aiuto o agevolazione fornita a chi sta commettendo un reato permanente, finché la condotta di quest’ultimo non è cessata, si qualifica come concorso nel reato stesso. Il favoreggiamento reale, invece, presuppone che il reato principale sia già stato interamente commesso e concluso. Aiutare qualcuno a nascondere la droga mentre la sta ancora detenendo significa partecipare alla detenzione stessa, non aiutarlo a posteriori.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda sull’insegnamento consolidato secondo cui, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve in un concorso nel reato, almeno a carattere morale. Per configurare il favoreggiamento reale, è necessario che l’aiuto sia prestato dopo la consumazione del reato presupposto, per aiutare il colpevole a garantirsi il profitto o il prodotto del crimine. Poiché la detenzione di stupefacenti era ancora in corso al momento della condotta della ricorrente, la sua azione è stata correttamente inquadrata come una forma di partecipazione al reato principale, escludendo così la possibilità di applicare la norma sul favoreggiamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un principio di fondamentale importanza pratica. Chiunque presti aiuto a una persona coinvolta in un’attività di spaccio deve essere consapevole che, se la detenzione della sostanza è ancora in atto, il suo contributo sarà molto probabilmente qualificato come concorso in reato e non come un semplice favoreggiamento. La distinzione non è di poco conto, date le severe pene previste per i reati in materia di stupefacenti. La decisione sottolinea come il fattore tempo sia decisivo per distinguere le due fattispecie: il concorso si realizza ‘durante’ il reato permanente, il favoreggiamento solo ‘dopo’.
Quando un aiuto a chi detiene droga è considerato favoreggiamento reale?
Secondo questa ordinanza, l’aiuto prestato a chi detiene illecitamente sostanze stupefacenti non può mai essere considerato favoreggiamento reale se la detenzione è ancora in corso. Poiché la detenzione è un reato permanente, qualsiasi aiuto fornito durante la sua commissione integra un concorso nel reato stesso.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure mosse dalla ricorrente non rientravano nei motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.) per impugnare una sentenza di patteggiamento. Inoltre, la Corte ha specificato che la qualificazione giuridica del fatto operata dal primo giudice era comunque corretta.
Cosa distingue il concorso nel reato dal favoreggiamento in un reato permanente?
L’elemento distintivo è il momento in cui viene prestato l’aiuto. In un reato permanente, come la detenzione di droga, si ha concorso nel reato se l’aiuto viene fornito mentre la condotta criminosa è ancora in atto. Si ha, invece, favoreggiamento solo se l’aiuto è prestato dopo che la condotta del reato principale è definitivamente cessata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47969 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47969 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 del GIP TRIBUNALE di MARSALA
dato avviso all
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Considerato che l’unico motivo sollevato (violazione di legge per non avere il Giudice riqualificato il reato ai sensi dell’art. 379 cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Considerato che, quanto alla qualificazione del fatto, il Giudice ha correttamente escluso la configurabilità dell’invocato reato di favoreggiamento reale (art. 379 cod. pen.), facendo esatta applicazione dell’insegnamento di questa Corte Suprema per il quale “Il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve – salvo che non sia diversamente previsto – in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale” (Sez. 6, n. 2668 del 07/12/2016, dep. 2017, Spera, Rv. 268973);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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