Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 14/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: 1)COGNOME NOME nato a Brindisi il DATA_NASCITA 2)COGNOME NOME nata in Francia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte di Appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 febbraio 2025 con la quale la Corte di Appello di Lecce, ha confermato le condanne inflitte nei confronti dei ricorrenti dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi con sentenza emessa in data 15 febbraio 2024 per i reati rispettivamente ascritti.
NOME COGNOME, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. proc. pen. nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ignorato gli elementi dedotti dalla difesa (comportamento collaborativo tenuto fin dal momento dell’arresto, spontanea ed integrale ammissione di responsabilità, manifestazioni di autentica resipiscenza, giovane età ed incensuratezza, provenienza da un contesto familiare disfunzionale, pregressa attività lavorativa ed inserimento in un progetto di formazione regionale) positivamente apprezzabili ai fini di una maggiore mitigazione della pena irrogata.
I giudici di appello, affermando che il ricorrente avrebbe ‘ ammesso solo ciò che non poteva negare ‘ avrebbero travisato il fatto: in particolare, l’ammissione di responsabilità in relazione alla rapina del 14 settembre 2023 sarebbe ‘ intervenuta in assenza di riscontri probatori decisivi ‘ (vedi pag. 29 del ricorso), fondandosi l’intera contestazione su un quadro meramente indiziario ‘ composto da immagini parziali e ricostruzioni video non supportate da accertamenti biologici e dattiloscopici ‘.
La motivazione sarebbe, infine, contraddittoria nella parte in cui i giudici di appello non avrebbero valorizzato la resipiscenza manifestata dallo COGNOME ed al contempo avrebbero rigettato la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche avanzata dalla COGNOME
proprio per mancanza di manifestazioni di resipiscenza.
3. NOME COGNOME, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 378 e 384 cod. pen. nonchØ carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla penale responsabilità in relazione al reato di favoreggiamento ed al mancato riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità.
3.1. La Corte territoriale, senza confrontarsi con le specifiche doglianze difensive, si sarebbe limitata a ribadire quanto apoditticamente affermato dal primo giudice in ordine al recupero in data 15 settembre 2023 della pistola giocattolo asseritamente impiegata dallo COGNOME nella rapina del giorno precedente.
La motivazione impugnata, ad avviso della ricorrente, si fonderebbe su un percorso argomentativo meramente ipotetico e privo di adeguato supporto probatorio, avendo desunto il favoreggiamento dal fatto che l’arma sarebbe stata successivamente utilizzata in occasione di un’ulteriore rapina commessa il 27 settembre 2023, ritenendosi che tale circostanza dimostrerebbe, di per sØ, l’effettivo rinvenimento della pistola giocattolo proprio in data 15 settembre 2023.
Secondo la difesa, al contrario, la Corte distrettuale avrebbe dovuto accertare, in concreto, se e in quale misura la condotta della ricorrente avrebbe determinato un effettivo mutamento del quadro investigativo in senso favorevole allo COGNOME e non già ‘ presumere l’efficacia agevolatrice del comportamento sulla base di un preteso effetto finale (l’uso dell’arma in altro reato) del tutto scollegato dalla condotta attribuita ‘ (vedi pag. 6 del ricorso).
La motivazione sarebbe del tutto assente in ordine al motivo di appello con cui la difesa aveva lamentato la carenza di prova circa la consapevolezza da parte della COGNOME del reato presupposto, consapevolezza che veniva apoditticamente desunta dal primo giudice esclusivamente dal fatto che, in una fotografia rinvenuta dagli inquirenti, la donna era ritratta unitamente allo COGNOME con una pistola in mano, elemento -a dire della ricorrente- privo di autonoma valenza dimostrativa.
3.2. La Corte di merito, limitandosi ad affermare che gli elementi dedotti dalla difesa non sarebbe sufficienti a dimostrare la convivenza tra i due e la conseguente applicabilità dell’art. 384 cod. proc. pen., avrebbe erroneamente ignorato i plurimi elementi probatori univocamente diretti a dimostrare l’esistenza di una stabile e continuativa convivenza more uxorio tra i due imputati e, in particolare, il contenuto della C.N.R. del 28 settembre 2023 in cui si dava atto che la giovane coppia ‘ dimorava in un’abitazione sita accanto al bar Golden ‘ (vedi pag. 10 del ricorso).
L’ulteriore argomentazione con cui veniva esclusa l’applicabilità dell’art. 384 cod. pen. (assenza di una condotta necessitata dell’imputata in considerazione del decorso di 24 ore tra la prima rapina e l’ipotizzata condotta di favoreggiamento) sarebbe del tutto infondata, in assenza di qualsiasi supporto normativo o giurisprudenziale che subordini l’applicabilità dell’art. 384 cod. pen. all’immediatezza della condotta agevolatrice rispetto al reato presupposto.
A giudizio della difesa, ritenere che un intervallo di ventiquattro ore sia di per sØ idoneo a escludere la necessità dell’aiuto prestato significherebbe introdurre surrettiziamente nel dettato normativo un limite temporale non previsto nØ giustificabile.
Da ultimo, la ricorrente eccepisce che l’esclusione della causa di non punibilità sarebbe stata giustificata mediante il richiamo a profili fattuali nuovi, non emersi nØ scrutinati nel giudizio di primo grado con un indebito ampliamento del thema decidendum in appello e, dunque, in violazione del principio devolutivo.
4. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea
applicazione degli artt. 628, 378 e 379 cod. proc. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto descritto alla lettera C) dell’imputazione nel reato di favoreggiamento personale o reale.
Con il medesimo motivo deduce, inoltre, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 n. 4 e 114 cod. pen. nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della minima importanza e dell’attenuante della tenuità del danno patrimoniale.
4.1. La difesa eccepisce carenza di prova circa il coinvolgimento della COGNOME nella fase ideativa e in quella esecutiva della rapina: in particolare nØ le riprese di videosorveglianza nØ ulteriori risultanze investigative la collocherebbero sul luogo del fatto. Al contrario, l’istruttoria dimostrerebbe che la COGNOME avrebbe dapprima tentato di dissuadere il compagno per poi ricongiungersi a lui solo dopo la consumazione del reato, allorquando questi, senza previo accordo, le avrebbe introdotto nella borsa il denaro e la pistola giocattolo.
Ne consegue, secondo la prospettazione difensiva, che l’unico comportamento ascrivibile alla ricorrente si collocherebbe in fase successiva alla rapina, con conseguente configurabilità del solo favoreggiamento ed applicabilità della causa di non punibilità ex art. 384 cod. pen.
La Corte di appello avrebbe respinto la richiesta di riqualificazione con argomentazioni ritenute assertive e congetturali, inidonee a superare il ragionevole dubbio. In particolare, la difesa contesta il valore attribuito alla permanenza della COGNOME a Brindisi per il tempo coincidente con la commissione della rapina, trattandosi di circostanza compatibile con un’iniziativa delittuosa autonoma e unilaterale dello COGNOME.
4.2. La difesa sostiene, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato il contributo della ricorrente, che sarebbe marginale e privo di apprezzabile efficacia causale rispetto alla consumazione della rapina, anche in ragione dell’assenza di riscontri circa una partecipazione alla fase preparatoria ed esecutiva.
I giudici di appello, in proposito, si sarebbero limitati a rilievi sintetici e apodittici, senza confrontarsi con le specifiche doglianze difensive, omettendo di valutare la posizione concreta della COGNOME nell’iter criminoso e la piena autonomia ideativa ed esecutiva dello COGNOME, che avrebbe pianificato e realizzato la rapina senza alcun contributo della compagna.
4.3. La difesa evidenzia, infine, la modestia della somma sottratta (euro 1.090,00), rapportata al volume d’affari della tabaccheria e, dunque, la limitata incidenza patrimoniale in capo alle persone offese, anche in considerazione dell’assenza di ulteriori pregiudizi di diversa natura.
Si censura, inoltre, l’assunto della Corte distrettuale che identifica la ‘speciale tenuità’ con l’irrisorietà in senso assoluto, trascurando che la valutazione richiesta dalla norma Ł di natura concreta, relazionale e contestuale, e deve misurare l’effettiva consistenza del danno nel caso specifico.
La motivazione sarebbe, peraltro, erronea nella parte in cui la richiesta di difensiva Ł stata rigettata in considerazione delle modalità di esecuzione della rapina, affermazione che non terrebbe conto del fatto che l’art. 62, n. 4, cod. pen. attiene all’entità del danno o del pericolo cagionato e non alle caratteristiche della condotta.
5. La COGNOME, infine, deduce -con il medesimo motivo di ricorso- inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62bis cod. pen. nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale, con motivazione insufficiente ed illogica, avrebbe omesso di
argomentare in ordine agli elementi favorevoli alla concessione delle circostanze attenuanti generiche indicati nell’atto di appello (incensuratezza e giovane età dell’imputata, attività lavorativa svolta in maniera continuativa, cooperazione processuale manifestatasi nella scelta di definizione del giudizio con le forme del rito abbreviato e nelle dichiarazioni rese spontaneamente per chiarire lo svolgimento dei fatti).
Si censura, inoltre, l’attribuzione di valenza sfavorevole al legittimo esercizio del diritto di difesa, avendo i giudici valorizzato negativamente il fatto che la COGNOME ha negato l’addebito e indicato lo COGNOME quale responsabile. In tal modo, la concessione delle attenuanti generiche risulterebbe di fatto subordinata a una confessione o a un’ammissione di responsabilità, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e con la funzione dell’art. 62-bis cod. pen. che sarebbe quella di valorizzare circostanze di natura personale o sociale idonee ad una maggiore mitigazione della pena irrogata e non quella di premiare condotte di collaborazione e ammissione di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono.
L’unico motivo dedotto dal ricorrente NOME COGNOME non Ł consentito in sede di legittimità.
1.1. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la gravità dei fatti e l’intensa capacità criminale del ricorrente (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).
Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
1.2. Con riguardo, poi, alla dedotta valenza dell’intervenuta ammissione degli addebiti, i giudici di appello -in linea con quanto già ritenuto dal primo giudice- hanno escluso che tale condotta potesse assumere un autonomo e significativo rilievo sul piano valutativo. La motivazione sul punto si sviluppa lungo un itinerario argomentativo immune da manifeste aporie logiche e da errori di diritto, valorizzando il dato secondo cui l’imputato si sarebbe limitato a prendere atto di circostanze obiettive non piø contestabili (vedi pag. 6 della sentenza oggetto di ricorso).
Secondo la ricostruzione recepita nella decisione impugnata, infatti, sin dalle prime fasi dell’accertamento si era già consolidato nei confronti dello COGNOME un compendio indiziario di particolare consistenza, connotato da un elevato grado di coerenza e convergenza. In questo senso, l’ammissione Ł stata qualificata come adesione meramente ricognitiva a un quadro probatorio già definito, priva di quell’effettivo apporto chiarificatore o integrativo che, in altri contesti, può incidere sulla valutazione complessiva della condotta processuale.
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
La Corte di merito ha, quindi, correttamente dato seguito al principio di diritto che esclude il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in presenza di un atteggiamento confessorio quando la posizione dell’imputato appaia già ampiamente compromessa e la sua collaborazione non arrechi un contributo decisivo alla ricostruzione dei fatti (Sez. 1, n.
42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224-01; da ultimo Sez. 1, n. 11975 del 06/12/2024, COGNOME, non massimata).
Le doglianze in tema di sussistenza del reato di favoreggiamento dedotte con il primo motivo del ricorso proposto da NOME RAGIONE_SOCIALE sono articolate in fatto e, quindi, proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Le argomentazioni sono, al contempo, aspecifiche e reiterative di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
2.1. In via preliminare, il Collegio reputa opportuno richiamare il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di favoreggiamento personale ricorre in presenza di qualunque condotta, commissiva od omissiva, idonea a frapporre un ostacolo -anche solo circoscritto o temporaneo- all’attività di indagine ovvero a determinare un’alterazione sfavorevole del quadro fattuale nel quale le investigazioni si svolgono o avrebbero potuto svolgersi a seguito della commissione di un delitto.
Corollario di tale impostazione Ł l’irrilevanza dell’accertamento circa l’avvenuto avvio, nel caso concreto, di specifiche attività investigative, essendo sufficiente la potenzialità lesiva dell’azione rispetto al regolare corso della giustizia (Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Rv. 262799-01; Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016, COGNOME, Rv. 267276-01; Sez. 6, n. 13143 dell’01/03/2022, O., Rv. 283109- 01).
Ne discende che il reato di favoreggiamento può essere integrato da comportamenti diretti o indiretti, positivi o negativi, senza che occorra dimostrare l’effettivo conseguimento di un vantaggio in capo al soggetto favorito. ¨, invece, sufficiente la prova della oggettiva attitudine della condotta favoreggiatrice a intralciare l’accertamento dei fatti e l’esercizio dell’azione penale, secondo un giudizio ex ante di idoneità (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264125-01; Sez. 6, n. 48752 del 24/10/2023, COGNOME, non massimata).
Tale requisito risulta, nella specie, logicamente e concretamente riscontrabile, atteso che il recupero, da parte dello COGNOME, dell’arma utilizzata per la prima rapina assumeva valenza decisiva sul piano investigativo, incidendo sulla disponibilità di un corpo del reato e, dunque, sulla possibilità di ricostruire compiutamente la condotta delittuosa e individuarne gli autori.
2.2. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che la ricorrente abbia commesso il reato di favoreggiamento di cui al capo B), a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l’atto di appello (vedi pag. 3 della sentenza oggetto di ricorso e pagg. da 6 ad 8 della sentenza di primo grado).
Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 378 cod. pen., ricostruendo in maniera puntuale la sequenza degli accadimenti, valorizzando le risultanze istruttorie e fornendo un percorso argomentativo non meramente assertivo ed immune da vizi logici o giuridici.
In particolare, Ł stato evidenziato che già nella serata del 14 settembre 2023, poche ore dopo la prima rapina, la COGNOME accompagnava il correo nei pressi del terreno recintato ove l’arma era stata poco prima lanciata dallo COGNOME oltre un muro di recinzione, salvo poi allontanarsi per la possibile presenza di persone. Nella notte successiva, i due facevano ritorno nel medesimo luogo e, dopo che lo COGNOME scavalcava la recinzione, la ricorrente
gli consegnava il telefono cellulare con la torcia attivata, rimanendo all’esterno in attesa durante le operazioni di ricerca e recupero. I giudici di merito hanno, inoltre, dato conto del prosieguo della condotta, rilevando che, una volta reperita l’arma, i due si recavano presso un ulteriore terreno per tentare di recuperare anche gli indumenti utilizzati nel corso della rapina, tentativo non riuscito per la presenza di ostacoli oggettivi (altezza del muro e presenza di un cane).
Su tali premesse, la Corte distrettuale ha escluso la plausibilità di ricostruzioni alternative dotate di minima ragionevolezza, desumendo, in modo non illogico, che la COGNOME fosse consapevole sia del reato presupposto sia dello scopo perseguito dallo COGNOME, essendo la condotta tenuta (accompagnamento notturno, supporto logistico mediante illuminazione, attesa all’esterno, concorso nella commissione di una successiva rapina) indice univoco di un contributo volontario e consapevole, finalizzato a consentire al compagno di rientrare nel possesso dell’arma precedentemente occultata, così agevolando l’elusione delle investigazioni e, al contempo, la disponibilità di uno strumento utilizzabile per ulteriori condotte delittuose.
2.3. A fronte di tale quadro univocamentediretto a dimostrare la volontà della COGNOME di aiutare lo COGNOME nel recupero della pistola giocattolo utilizzata nelle rapine oggetto di giudizio, la Corte territoriale ha ritenuto prive di reale incidenza le contrarie deduzioni difensive incentrate sull’asserita incertezza circa l’effettivo rinvenimento dell’arma in quella occasione, trattandosi di rilievi meramente congetturali e non confrontati con gli elementi complessivi della ricostruzione. In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato la circostanza che la pistola risultava poi utilizzata in una successiva rapina commessa a distanza di pochi giorni e che la stessa Ł stata sottoposta a sequestro, con ciò offrendo riscontro oggettivo alla ricostruzione del recupero.
La ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei piø gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
La censura in tema di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen., dedotta dalla COGNOME con il primo motivo di ricorso, Ł manifestamente infondata.
3.1. La Corte distrettuale ha escluso la ricorrenza dei presupposti applicativi dell’esimente con motivazione congrua e coerente, richiamando – in modo fisiologico in presenza di ‘doppia conforme’ – le argomentazioni già sviluppate dal primo giudice e facendole proprie, senza incorrere in aporie logiche nØ in omissioni rilevanti. In particolare, il giudice di appello ha evidenziato la carenza di elementi obiettivi idonei a fondare, con ragionevole certezza, l’esistenza di una convivenza tra gli imputati all’epoca dei fatti, condizione invocata dalla difesa quale presupposto del rapporto qualificato rilevante ai fini dell’art. 384 cod. pen. In tale prospettiva, la Corte territoriale ha rimarcato come la comunicazione di notizia di reato richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi difensiva risulti redatta in data successiva alla condotta di favoreggiamento contestata, con conseguente attenuazione del suo valore dimostrativo in ordine alla situazione di fatto esistente al momento della commissione del reato. Il ragionamento, lungi dall’essere assertivo, si fonda su un criterio di verifica cronologica e di pertinenza probatoria, volto a stabilire se il dato documentale consenta davvero di inferire la stabile comunanza di vita nel periodo rilevante.
Ulteriore elemento valorizzato dai giudici di merito Ł costituito dalle dichiarazioni rese dallo COGNOME, il quale ha riferito che la prima rapina sarebbe stata commessa perchØ, a seguito di un litigio con la madre, si sarebbe trovato ‘ in mezzo a una strada ‘ (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado). Tale affermazione Ł stata ritenuta, con apprezzamento non illogico, difficilmente conciliabile con la ricostruzione difensiva di una convivenza more uxorio stabile e continuativa con la COGNOME, atteso che la rappresentazione di una condizione di precarietà abitativa e personale mal si accorda con l’esistenza di una consolidata comunione di vita domestica.
Le argomentazioni poste a base della decisione impugnata risultano, pertanto, sorrette da un percorso motivazionale non contraddittorio e non manifestamente illogico, fondato su valutazioni di merito e su apprezzamenti fattuali che non possono essere rivalutati in sede di legittimità.
3.2. Peraltro, la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen. presuppone che la condotta penalmente rilevante si collochi in un rapporto di stretta ed immediata consequenzialità con l’esigenza di salvaguardare sØ medesimo ovvero un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all’onore. Ne consegue che l’esimente non opera in presenza di una scelta meramente opportuna o utilitaristica, ma richiede una situazione di pericolo attuale e concreto, non già meramente ipotizzata o solo temuta, e tale che il pregiudizio non risulti altrimenti evitabile se non mediante la commissione di uno dei reati espressamente contemplati dalla norma (Sez. 6, n. 10271 del 15/11/2012, COGNOME, Rv. 255716-01; Sez. 2, n. 7264 del 14/01/2020, COGNOME, Rv. 278424-01; da ultimo Sez. 1, n. 27825 del 17/06/2025, COGNOME, non massimata).
Occorre, infatti, la dimostrazione di un rischio effettivo e non eludibile con condotte lecite o comunque alternative, dovendosi accertare che la commissione del fatto incriminato costituisca l’unico rimedio concretamente praticabile per evitare il grave pregiudizio prospettato. Diversamente, l’invocazione dell’art. 384 cod. pen. si risolverebbe in una indebita dilatazione dell’ambito applicativo della norma, trasformandola in uno schermo generalizzato per condotte di favoreggiamento, in contrasto con la sua natura eccezionale e con i criteri discretivi tracciati da questa Corte.
In applicazione di tali principi di diritto, i giudici di appello (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) hanno correttamente escluso che, nel caso di specie, la scriminante possa essere invocata in quanto il rischio che la pistola venisse rinvenuta da terzi o dalla polizia giudiziaria era meramente eventuale, dunque privo di quella consistenza fattuale richiesta dalla norma, che non tollera invocazioni fondate su timori astratti o su mere congetture circa possibili sviluppi investigativi.
La Corte distrettuale ha evidenziato, in particolare, che l’intervento della COGNOME non si presentava come soluzione obbligata e inderogabile per scongiurare un grave pregiudizio, difettando la dimostrazione che l’asserito nocumento alla libertà o all’onore del prossimo congiunto fosse inevitabile e non fronteggiabile con condotte alternative lecite.
In altri termini, la decisione impugnata ha correttamente escluso che la commissione della condotta favoreggiatrice costituisse l’unico mezzo concretamente praticabile per evitare l’evento temuto, requisito che connota l’ambito applicativo dell’art. 384 cod. pen. e ne delimita la portata, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
Il secondo motivo di ricorso Ł in parte manifestamente infondato ed in parte aspecifico e non consentito.
4.1. La doglianza con cui la ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto di cui al
capo C) nel reato di favoreggiamento Ł manifestamente infondata.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come Ł fisiologico in presenza di una doppia conforme,hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di rapina (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Il giudizio espresso nella doppia decisione conforme non presenta aspetti di illogicità o contraddittorietà, posto che il tenore delle prove valutate in motivazione consente di affermare la correttezza della valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto provato il ruolo di partecipe della COGNOME alla rapina materialmente realizzata dallo COGNOME.
In particolare, Ł stato rimarcato come la ricorrente abbia accompagnato lo COGNOME sul luogo della rapina, con modalità ritenute significative della piena consapevolezza dello scopo del viaggio: in particolare giunti a Brindisi, l’autovettura veniva parcheggiata a circa 500 metri dalla tabaccheria, lo COGNOME si dirigeva immediatamente all’esercizio commerciale e, consumata l’azione, si ricongiungeva con la ricorrente, con repentino allontanamento dal posto.
La Corte territoriale ha, quindi, adeguatamente valorizzato il successivo comportamento della ricorrente, consistito nell’occultamento, all’interno della propria borsa, sia del denaro sottratto sia della pistola utilizzata per la rapina, condotta ritenuta univocamente diretta a eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine e ad assicurare l’impunità del correo.
Sulla base di tali emergenze, i giudici di appello hanno tratto, con argomentazione lineare e non illogica, la prova della piena consapevolezza dell’imputata e della sua adesione al programma criminoso. In tale prospettiva Ł stata valorizzata, quale elemento sintomatico significativo, la permanenza a Brindisi circoscritta al tempo strettamente funzionale alla consumazione della rapina, dato ritenuto difficilmente conciliabile con una presenza occasionale o inconsapevole.
Al contempo, Ł stato apprezzato l’apporto causale concretamente offerto, qualificato come non marginale, poichØ idoneo a facilitare l’esecuzione del fatto e ad assicurare l’immediata messa in sicurezza del profitto e dei mezzi utilizzati, così rafforzando l’efficacia complessiva dell’azione delittuosa.
L’impianto motivazionale così delineato risulta, dunque, conforme ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concorso di persone nel reato, secondo cui la partecipazione criminosa può essere desunta anche dal comportamento tenuto in fase esecutiva e dal contributo agevolatore fornito alla realizzazione dell’evento (ex multis Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, Rv. 276990-01;Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279807 – 01; Sez. 5, n. 16280 del 24/03/2023, Comito, non massimata).
Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito non Ł validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano, attraverso una lettura parcellizzata degli elementi a carico della COGNOME passati puntualmente in rassegna dalla Corte distrettuale, a svilirne la necessaria pregnanza contenutistica, letturache, collocandosi nella sfera degli apprezzamenti di merito, esula dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità.
4.2. La censura con cui la COGNOME eccepisce la violazione dell’art. 114 cod. pen. conseguente al diniego dell’attenuante della minima importanza Ł manifestamente infondata. Ed invero, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi regolatori della materia, dando conto -con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica oltre che puntualmente ancorato alle emergenze istruttorie- delle ragioni per le quali ha escluso la ricorrenza dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato, con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, che l’apporto fornito dalla COGNOME non poteva ritenersi di minima importanza, avendo la medesima svolto un contributo causale tutt’altro che marginale e, anzi, funzionalmente decisivo ai fini della realizzazione e del buon esito dell’azione criminosa posta in essere dal correo.
¨ stato, in proposito, rimarcato che la ricorrente, dopo aver accompagnato lo COGNOME sul luogo della rapina, provvedeva a sottrarre alla vista dei terzi, occultandoli all’interno della propria borsa, sia l’arma utilizzata dal complice sia il denaro conseguito all’esito della condotta predatoria, così assicurando l’agevolazione dell’esecuzione e la successiva messa in sicurezza del profitto illecito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha, pertanto, fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non Ł sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma Ł necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, tale che la sua mancanza non avrebbe comportato apprezzabili conseguenze sullo sviluppo della serie causale produttiva dell’evento così da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (vedi Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01; Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01), irrilevanza non ravvisabile nel caso della condotta della ricorrente.
4.3. La doglianza con cui la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Ł aspecifica e non consentita.
I giudici di appello, fondando il diniego sul significativo danno complessivo subito dalla persona offesa del reato di cui al capo C) della rubrica con percorso argomentativo immune da vizi logici e coerente con le risultanze istruttorie (pag. 5 della sentenza di appello), hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., non Ł sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (vedi ex multis Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280173; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271695-01). La replica contenuta nel ricorso si limita ad ignorare la corretta ricostruzione logico-fattuale adottata dai giudici di merito, contro l’evidenza della sua correttezza.
4.4. La doglianza con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non Ł consentita in sede di legittimità.
I giudici di merito hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti generiche, la gravità del fatto, la spiccata indole criminale dell’imputata e l’assenza di alcuna forma di resipiscenza (vedi pag. 5 della sentenza oggetto di ricorso). Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche Ł fondato, quindi, su motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. Tale giudizio costituisce, infatti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo e non
censurabile in sede di legittimità se fondato, come nel caso di specie, su una motivazione esente da illogicità manifeste.
Il Collegio intende, peraltro, dare seguito al principio di diritto che esclude che la concessione delle attenuanti generiche possa conseguire automaticamente alla condizione di incensuratezza dell’imputato (vedi Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 14/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME