Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39935 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39935 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMEXXXXX
avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/02/2025, Corte di assise di appello di Napoli confermava la sentenza della Corte di assise di Napoli del 17/11/2023, che aveva condannato
COGNOMECOGNOMEXXX alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine ai reati di cui all’articolo 3, comma 1, nn. 5) e 8), l. 75/1958, commessi in
danno della convivente COGNOMECOGNOME.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, n. 8) l 75/1958, limitatamente all’ipotesi di favoreggiamento della prostituzione, proposta con l’atto di appello.
Sostiene il ricorrente che non potrebbe parlarsi di attività di favoreggiamento laddove la condotta si limiti alla coabitazione determinata da una relazione sentimentale e la prostituta si limiti a contribuire alle spese di casa.
L’eventuale criminalizzazione di tale condotta contrasterebbe con gli articoli 2, 3, 13, 25, 27, 29 e 41 Cost..
La difesa censura le motivazioni della sentenza impugnata in quanto la Corte ha vagliato la questione di costituzionalità, proposta in sede di appello, fondando le proprie argomentazioni in base alla sentenza n. 141/2019 della Corte Costituzionale.
Tuttavia, la questione sottostante la pronuncia della Consulta aveva come oggetto la prostituzione c.d. ‘volontaria’, al contrario del caso in esame dove la posizione giuridica del ricorrente si inquadra nella persona che, economicamente autonomo ed autosufficiente, si trova a condividere la medesima dimora con una persona che si prostituisce.
Pertanto, l’oggetto della questione di legittimità costituzionale qui proposta attiene alla formulazione della norma incriminatrice, la quale ricomprende tra le condotte di rilievo
penale anche il rapporto di coabitazione, convivenza e/o sentimentale.
Ed infatti, così come nella previsione diretta al favoreggiamento della prostituzione, in cui vi Ł un rapporto di tipo economico tra il favoreggiatore e la persona che si prostituisce, nel caso di specie l’origine del rapporto non Ł di natura economica ma di natura affettiva e/o situazionale (coabitazione).
Costruita in questo modo, la fattispecie risulta in contrasto con le norme costituzionali in quanto limitante delle libertà della persona, le quali non possono essere esercitate solamente per il fatto di avere un rapporto sentimentale/affettivo con una persona che si prostituisce.
Sotto questa prospettiva, si giungerebbe addirittura alla paradossale conclusione che la sola circostanza di vivere in una camera situata all’interno di un immobile in cui vi Ł un’attività di meretricio costituirebbe una violazione dell’art. 3, comma 1, n. 8, della l. n. 75/1958.
Nel caso di specie, la difesa sottolinea come il ricorrente e l ‘ex compagna avessero instaurato un reale rapporto sentimentale tale da avviare una convivenza presso l’abitazione dell’imputato.
Tale collegamento sentimentale Ł ben provato da vari elementi tra i quali, le dichiarazioni della persona offesa, quanto affermato dai testimoni, dall’imputato stesso e dai documenti prodotti in giudizio. A rimarcare la centralità del rapporto affettivo Ł assolutamente decisiva la considerazione secondo cui, nei primi due anni di relazione, Ł grazie all’imputato se l’ ex compagna ha smesso di prostituirsi.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 606, lettera b), in riferimento all’articolo 3, comma 1, n. 8), l. 75/1958, lettera c), in relazione all’articolo 192 cod. proc. pen. e lettera e), per mancata assunzione di prova decisiva.
Si contesta il percorso logico seguito dalla sentenza per giungere alla condanna dell’COGNOMEX per i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. La Corte territoriale si limita a confermare la sentenza di primo grado senza tenere conto delle doglianze difensive, in particolari concernenti la circostanza che imputato e persona offesa vivevano sotto lo stesso tetto e che gli incontri sessuali della donna avvenivano al di fuori dell’abitazione (v. deposizione del teste COGNOME, il quale riferisce che le prestazioni venivano erogate presso degli hotel ).
Lo stesso imputato, del reato, era contrario a che la donna proseguisse l’attività di meretricio, come dichiarato dalla stessa persona offesa all’udienza del 7 ottobre 2022 e dall’imputato in sede di esame del 22 ottobre 2023.
Anche la messaggistica acquisita conferma tale ricostruzione, essendo sempre la donna, e non l’imputato, a dire ai clienti dove andare.
Prove, tutte queste non valutate dalla Corte di appello, che si limita a confermare la sentenza di prima cura.
Del pari, quanto alla condotta di sfruttamento, la Corte conferma che dalla messaggistica l’COGNOMEX in alcune occasioni avrebbe ricevuto dalla compagna del danaro proveniente dall’attività di meretricio, ma egli era un lavoratore inquadrato in una società di COGNOMECOGNOMEXXXXXX con retribuzione mensile di oltre 1.300 euro e solo saltuariamente ha ricevuto alcune somme dalla donna in quanto lo stipendio gli era stato pagato in ritardo.
Ancora, emerge la circostanza per cui l’imputato ha contratto un debito di diciassettemila euro, destinato, per un ammontare di tremila euro, per ristrutturare casa e, il restante, per sostentare la ex compagna, la quale stava vivendo un momento di forte
difficoltà economica.
Data questa situazione, la difesa ritiene del tutto insussistente la condotta sfruttatrice, data in particolar modo l’esiguità e la sporadicità delle cifre corrispostegli dalla donna.
Il ricorrente ribadisce ancora che l’attività di coabitazione e la relazione sentimentale tra i due impedisce la sussistenza stessa del dolo richiesto dalla norma, di richiedere e ricevere abitualmente parte dei proventi del meretricio.
Quanto alla mancata assunzione di una prova decisiva, presentata tuttavia come vizio di motivazione per contraddittorietà, la Corte di appello a pagina 12 ritiene che i rapporti della COGNOME con il COGNOME avvenissero nell’abitazione, affermazione in contrasto, come visto, con le dichiarazioni dello stesso, il quale si recava a casa della donna solo per un caffŁ, essendosi il loro rapporto nel tempo trasformato in amicizia.
Contraddittoria e apodittica Ł anche l’affermazione secondo cui l’COGNOMEX avrebbe utilizzato il denaro della donna in quanto il suo stipendio era insufficiente. Tale deduzione contrasta con le produzioni documentali (buste paga e CUD).
Ancora contraddittoria Ł la considerazione secondo cui quanto affermato dall’COGNOMEX, ossia che aveva fatto smettere la COGNOME di prostituirsi per almeno due anni, sarebbe smentita dalle prove assunte (pag. 13), mentre a pagina 12 afferma il contrario.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 606, lettera c), in riferimento all’articolo 192 cod. proc. pen., in relazione ai fatti per i quali l’imputato era stato assolto in primo grado, passati in giudicato in assenza di appello del pubblico ministero, nonchØ vizio di motivazione.
La Corte di appello nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento a condotte dell’COGNOMEX (alterchi, liti, scene di gelosia) per le quali era stato assolto, per cui tali condotte non potevano essere utilizzate quale prova ai fini del diniego del riconoscimento delle circostanze atipiche o di una riduzione di pena.
In data 22 ottobre 2025 l’AVV_NOTAIO, per la parte civile ammessa al gratuito patrocinio, depositava conclusioni scritte in cui chiedeva dichiararsi inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del ricorrente e in ogni caso confermarsi la sentenza impugnata; depositava altresì nota spese.
In data 30 ottobre 2025, l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, depositava memoria in cui contestava le conclusioni del P.G. e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
2.1. Con sentenza n. 141 del 2019, la Corte costituzionale, nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, n. 8) l. 75/1958, ha evidenziato la preliminare opzione tra due visioni alternative.
In base alla prima, la prostituzione andrebbe riguardata come una scelta attinente all’autodeterminazione in materia sessuale dell’individuo, che dà luogo a un’attività economica legale. L’ordinamento dovrebbe, quindi, lasciare gli individui tendenzialmente liberi di praticare la prostituzione, di fruire del servizio sessuale e di agevolarlo. Si tratterebbe, semmai, solo di regolare opportunamente l’esercizio dell’attività, onde far fronte ai ‘pericoli’ in essa insiti, analogamente a quanto avviene per tutte le attività economiche che comportino ‘rischi consentiti’ dall’ordinamento (cosiddetto modello ‘regolamentarista’).
Nella seconda prospettiva, per converso, la prostituzione costituirebbe un fenomeno da contrastare, anche penalmente, in ragione delle sue ricadute negative sul piano individuale e
sociale. Tali ricadute si apprezzerebbero su una pluralità di versanti: quello dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili; quello della dignità umana (intesa in una accezione oggettiva, ossia come principio che si impone a prescindere dalla volontà e dalle convinzioni del singolo individuo); quello della salute, individuale e collettiva (non soltanto in rapporto al pericolo di diffusione di malattie trasmissibili sessualmente, ma anche in relazione ai maggiori rischi di dipendenza da droga e alcol, nonchØ di traumi fisici e psicologici, depressione e disturbi mentali, cui Ł esposta la persona che si prostituisce); quello, infine, dell’ordine pubblico (tenuto conto delle attività illecite che frequentemente si associano alla prostituzione, quali, ad esempio, oltre alla tratta di persone, il traffico di stupefacenti e il crimine organizzato).
In quest’ottica, la prostituzione viene quindi collocata nell’ambito di una disciplina ‘di sfavore’ variamente calibrata, secondo chi si decida di punire: entrambe le parti del mercimonio sessuale (persona dedita alla prostituzione e cliente: cosiddetto modello “proibizionista”, adottato, ad esempio, negli Stati Uniti, con alcune eccezioni); ovvero una sola di esse (la quale, nelle soluzioni piø recenti, si identifica nel cliente: cosiddetto modello “neo-proibizionista”); ovvero, ancora, soltanto le cosiddette condotte parallele alla prostituzione, ossia i comportamenti dei terzi che entrano in relazione con questa, inducendo la persona a esercitare tale attività, ovvero favorendola o traendone utili (cosiddetto modello “abolizionista”).
La c.d. ‘legge Merlin’ (n. 75/1958) si ispira, al contrario del modello previgente, ai principi abolizionisti (la legge Ł rubricata infatti il cui titolo recita significativamente «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui»), secondo cui «la persona che vende prestazioni sessuali Ł, dunque, potenzialmente una vittima e l’aggressore Ł la società nel suo complesso. Di qui la necessità che lo Stato si astenga dal rendersi compartecipe dell”RAGIONE_SOCIALE‘» (così la relazione illustrativa).
La legge non vieta l’offerta nØ la domanda di prostituzione, ma criminalizza «’a tappeto’ le ‘condotte parallele’ alla prostituzione. Quest’ultima Ł configurata, bensì, come un’attività in sØ lecita: e però le si fa ‘terra bruciata’ attorno, vietando, sotto minaccia di sanzione penale, qualsiasi interazione di terzi con essa, sia sul piano materiale (in termini di promozione, agevolazione o sfruttamento), sia sul piano morale (in termini di induzione)».
Secondo il Giudice delle leggi, il «favoreggiamento» della prostituzione (previsto dal numero 8 in alternativa allo sfruttamento) rappresenta una fattispecie residuale e ‘di chiusura’, finalizzata a reprimere tutti quei comportamenti atti a creare condizioni favorevoli per l’esercizio della prostituzione che sarebbero potuti sfuggire altrimenti all’incriminazione, stante la tecnica casistica utilizzata per descrivere le fattispecie di cui ai numeri precedenti. La lata formulazione della disposizione fa sì che essa si presti a reprimere le piø svariate condotte che valgono a rendere piø facile, comodo, sicuro o lucroso l’esercizio della prostituzione altrui.
La Corte costituzionale ha quindi rigettato l’assunto secondo cui la prostituzione volontaria rappresenterebbe una «modalità autoaffermativa della persona umana, che percepisce il proprio sØ in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad essa connesso) verso o contro la dazione di diversa utilità».
2.2. Questa Corte, dal canto suo, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma secondo, n. 8 legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione agli artt. 2, 13, 19, 21, 25 e 27 Cost., in quanto il concetto di «agevolazione» nel quale si risolve la condotta di favoreggiamento della prostituzione non viola i principi di
legalità, determinatezza e offensività della norma penale, nØ la disposizione incriminatrice contrasta con il principio di laicità dello Stato. (Sez. 3, n. 49643 del 22/09/2015, F., Rv. 265551 – 01).
La citata sentenza ha chiarito che la giurisprudenza di questa Corte Suprema Ł assolutamente consolidata nell’affermare che: a) sono indispensabili due elementi rappresentati dalla posizione di terzietà del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e da una attività di intermediazione tra offerta e domanda, finalizzata a realizzare le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell’autore del reato (in tal senso v. Sez. 3. n. 44918 del 14/10/2004, D.V., Rv. 230422; idem , n. 47226 del 04.11.2005, P., Rv. 233268): b) l’attività favoreggiatrice va intesa in una accezione ampia e può essere esplicata nelle forme piø varie, come l’accompagnamento della prostituita sul luogo (o luoghi) dei convegni; il procurare alla stessa clienti; la messa a disposizione di un locale da destinare al convegno sessuale; l’appianamento di difficoltà nell’esercizio dell’attività, etc. azioni tutte idonee a rendere possibile o comunque a facilitare il commercio carnale prezzolato. (in termini, Sez. 3, n. 1618 dell’11/12/1970, G., Rv. 116667); c) si deve trattare di una condotta consistente in cui l’agente deve adoperarsi per mettere a proprio agio, anche sotto il profilo psicologico, la prostituta nel corso dell’attività di meretricio, trattandosi di condotta funzionale ad agevolare quest’ultima nel suo svolgimento (in termini, Sez. 3, n. 37578 del 25/06/2009, S., Rv. 244964), potendo anche estrinsecarsi in una attività, anche in assenza di un contatto diretto dell’agente con il cliente, che sia in grado di procurare piø facili condizioni per l’esercizio del meretricio (Sez. 1, n. 39928 del 04/10/2007, E., Rv. 237871); d) deve trattarsi di una attività di aiuto all’esercizio della attività di prostituzione in quanto tale, realizzabile con qualsia forma idonea a tale scopo, e non di una attività di aiuto prestato alla prostituta in nome della solidarietà o dell’amicizia (in termini Sez. 3, n. 8345 del 13/04/2000, D., Rv. 217080; Sez. 3, n. 36595 del 22/05/2012, T., Rv. 253390).
2.3. Se così Ł, e il Collegio non può che ribadire tale orientamento, non vi Ł alcuno spazio per considerare non manifestamente infondata la questione nei termini sollevati dalla difesa COGNOMEX, posto che la mera ‘condivisione’ di un tetto o di un talamo, ovvero la mera sussistenza di un rapporto sentimentale (avulso da una qualche condotta agevolatrice, che nel caso di specie Ł stata invece ritenuta sussistente, come si vedrà nel sotto-paragrafo che segue), certamente non integrano il paradigma contestato.
La questione deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata in riferimento a tutti i parametri costituzionali invocati.
2.4. Inoltre, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, va evidenziato come la questione di legittimità costituzionale non sia neppure ‘rilevante’ nel caso in esame.
Ed infatti, la condotta favoreggiatrice si configura «nel caso in cui la condotta materiale concreti oggettivamente un aiuto all’esercizio del meretricio, mentre non Ł rilevante un aiuto che sia prestato solo alla prostituta, ossia che riguardi direttamente quest’ultima e non la sua attività di prostituzione, anche se detta attività ne venga indirettamente agevolata» (Sez. 3, n. 36595 del 22/05/2012, Rv. 253390 – 01).
Sotto questo punto di vista, i giudici di secondo grado hanno dato rilevanza alla condotta agevolatrice del ricorrente, soprattutto in relazione al rapporto sussistente tra la di lui ex compagna e il COGNOME, confermando che il soggetto agente non si Ł limitato a ricevere il contributo alle spese abitative da parte della persona offesa, ma ha, al contrario, tratto anche benefici economici personali e agevolato l’esercizio della prostituzione proprio al fine di conseguirne un profitto.
Non si Ł di fronte, pertanto, alla situazione di mera contribuzione economica pro quota del soggetto che si prostituisce alla vita familiare e di mera consapevolezza di chi se ne avvale della provenienza della somma.
2.5. La deduzione Ł pertanto inammissibile.
La secondo doglianza Ł inammissibile sotto diversi profili.
3.1. Va in primo luogo evidenziato che Ł inammissibile la censura con cui si deduca violazione dell’articolo 606, comma 1, lettere b) e c) in relazione alla valutazione delle prove in quanto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, non Ł consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 c.p.p., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
Difatti, la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso codice, non Ł permessa non essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, NOME., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
NØ vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. AltoŁ e altri, Rv. 268404).
3.2. Ciò posto e debitamente ricondotto l’alveo delle censure proponibili al solo vizio di motivazione di cui alla lettera e) dell’articolo 606, la deduzione difensiva Ł inammissibile in quanto procede ad una rivalutazione meramente atomistica delle prove assunte e concordemente valutate dai giudici del merito.
Come noto, il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività Ł rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito; pertanto, il ricorso per cassazione Ł inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una inammissibile rivalutazione delle prove testimoniali, in quanto ciò esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.).
Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 – 01), ciò che, come visto, la Corte territoriale ha operato senza fare
cattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.
Nel caso in esame, il ricorrente si limita a «dissentire» rispetto al percorso logico seguito dalle due sentenze, «sfogliando» il materiale probatorio e valorizzando solo quegli elementi favorevoli alla sua ricostruzione, omettendone altri che, ictu oculi , sostengono la decisione impugnata (valgano per tutte la deposizione del COGNOME riportata nel ricorso, peraltro non affoliato, cui, a contestazione, vengono lette le dichiarazioni rese in precedenza, in cui aveva affermato di recarsi a casa della donna a consumare rapporti sessuali, e quella della stessa COGNOME, la quale afferma che, non bastando i soldi che guadagnava, l’COGNOMEX le chiese di «andare di nuovo a lavorare»).
La doglianza Ł pertanto inammissibile in quanto sollecitaa questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio evidentemente preclusa in sede di legittimità e propone, in ogni caso, censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, consistendo nella differente comparazione delle risultanze istruttorie effettuate concordemente dai due giudici del merito.
Il terzo motivo Ł inammissibile in quanto Ł di solare evidenza il fatto che la circostanza che i primi giudici abbiano ritenuto che le condotte attribuite all’imputato non posseggano i requisiti (di abitualità, ecc.) per integrare il delitto di cui all’articolo 572 cod. pen., non vale certo a impedire la loro valorizzazione ai sensi dell’articolo 133 cod. pen. ai fini della quantificazione della pena e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, salvo il caso, peraltro non documentato in alcun modo, in cui il giudice del merito abbia in concreto escluso la sussistenza (e non già la rilevanza o sufficienza a fini di prova del reato contestato) delle condotte stesse.
La doglianza Ł pertanto inammissibile per genericità.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
L’imputato deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di assise di appello di Napoli con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di assise di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così Ł deciso, 06/11/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.