Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10840 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10840 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CONCORDIA SAGITTARIA il 08/03/1977
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
140/RG. 35640
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe c la quale era stata confermata la condanna per il delitto di favoreggiamento nei confron dell’amico NOME COGNOME autore del delitto di lesioni aggravate ai danni di NOME COGNOME avvenut all’interno di un locale;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittim perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto con riferimento alla puntuale valutazi operata dalla Corte di merito dei filmati dell’aggressione ai danni di Sorbo, avvenuta davant ricorrente, per come ripresa dall’apparato di videosorveglianza del locale e con indicazio specifica dei singoli fotogrammi;
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dalla sente impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 ove si rinviene congrua giustificazione in ord alla ritenuta responsabilità penale per il delitto contestato e puntuale esame delle pur generi deduzioni difensive, alla luce dell’essere stato consumato il delitto di lesioni, con frattur scatola cranica, di fronte al ricorrente; pagg. 10 e 11 in cui correttamente è stata esc l’esimente di cui all’art. 384 cod.pen. per assenza dei presupposti considerata, innanzitu l’assenza di rapporti di parentela con l’autore del delitto; e pagg. 12-14 sull’ esclusione causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. e gli altri profili attinenti al tratta sanzionatorio);
Considerato che i motivi di ricorso relativi al difetto visivo del ricorrente sono avul pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate e esaminate con puntuali argomenti dai giudici di merito alle pagg. 9 e 10;
Ritenuto che, circa il motivo relativo al reato presupposto, vale il principio di diritto s cui il delitto di favoreggiamento personale è un reato di pericolo, consistente «in un’attivi abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del quale investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere, essendo irrilevante, una volta accertata la sussistenza obiettiva del fatto materiale integrante i
presupposto, l’applicazione di una causa di non punibilità ovvero il dubbio sulla concre individuazione del suo autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante l’inter archiviazione in relazione al reato presupposto)» (Sez. 6, n. 13143 del 1/03/2022, 0., R 283109);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025