Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15107 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15107 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di COGNOME CostantinoCOGNOME nato a Torre del Greco il 20/06/1983
avverso la sentenza emessa in data 26/11/2024 dal Tribunale di Torre Annunziata
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Torre Annunziata assolveva perché il f non sussiste – ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen. – NOME COGNOME dal rea favoreggiamento personale a lui ascritto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Pubblico ministero, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 378 cod. pen.: il delitto in oggetto integra un reato di per guisa che non si richiede che la giustizia venga effettivamente fuorviata e/o che sia sta effettivamente realizzata la elusione delle indagini.
Dunque, il reato è configurabile qualora, come nel caso di specie, la persona, sentita dall polizia giudiziaria, neghi la conoscenza di fatti a lei noti, nonostante l’autorità proceden già in possesso dell’informazione richiesta.
L’udienza si è svolta in forma non partecipata, non essendo pervenuta istanza di trattazione orale. Il PG ha presentato conclusioni scritte in epigrafe indicate. Il difensore no concluso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Il Tribunale ha assolto con formula piena NOME COGNOME dal reato di favoreggiamento personale a lui ascritto, nonostante il predetto- sentito a s.i.t. dalla Po Giudiziaria – avesse affermato, contrariamente al vero, di non avere assistito ad alcuna cessione di sostanza stupefacente da parte di NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME.
2.1. Il dictum assolutorio è stato fondato sulla inoffensività della condotta ex art. 49 cod. pen. : la falsa dichiarazione resa dal COGNOME non era in grado di apportare aiuto al COGNOME e/o di eludere le indagini, trattandosi di un fatto già entrato nel patrimonio cognitivo competente autorità giudiziaria procedente, per avere – da un lato- gli agenti di Pg assistito de visu e de auditu alla cessione di cocaina tanto da procedere all’arresto in flagranza di reato del medesimo COGNOME e, dall’altro lato, per avere lo stesso acquirente COGNOME contemporaneamente confermato l’avvenuto acquisto della sostanza stupefacente.
Il favoreggiamento è un reato di pericolo a forma libera, che può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta, e che si commette ponendo in essere un’azione ex se idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’autorità. Non è, tuttavia, necessaria la dimostrazione dell’effettivo vanta conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità dell condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 709 del 24/10/2 Rv. 228257; Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, Rv. 251649; Sez. 6, n. 9989 del 5/2/2015, COGNOME, Rv. 262799; Sez. 6 n 9415 del 16/02/2016, COGNOME, Rv 267726).
3.1. Come precisato da questa Corte, l’intralcio del corso della giustizia deve compendiarsi «in un’attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo» o allo
svolgimento delle indagini o all’attività di istruzione dibattimentale. Ed infatti, il “investigazioni” – cui rimanda il testo della norma – ha un ampio orizzonte semantico, dovendo essere interpretato in relazione alla oggettività giuridica del favoreggiamento personale.
A tal proposito, si è precisato come, in linea generale, il bene da tutelare debba esser ravvisato nell’interesse dell’amministrazione della giustizia al regolare svolgimento d processo penale nel suo complesso, non solo nella fase delle investigazioni da parte della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 14222 del 23 novembre 1999, COGNOME ed altri, Rv. 215596; Sez. 6, n. 7270 del 21 marzo 2000, P.G. in proc. COGNOME A, Rv. 216888).
3.2. In tal senso questa Corte ha già avuto modo di precisare – con argomentazioni che si condividono – come il delitto di favoreggiamento sia « configurabile non solo quando i comportamento dell’agente sia diretto a sviare l’attività investigativa della polizia giudizi ma anche quando sia preordinato a turbare l’attività di ricerca e acquisizione della prova d parte degli organi della magistratura (non solo inquirente ma anche giudicante), compresi quegli organi che non hanno poteri istruttori, atteso che, attività investigativa non è solo qu volta alla ricerca delle prove, ma anche quella mirante all’acquisizione di esse nel procedimento penale (anche incidentale) nonché quella di selezione del materiale raccolto per individuare le fonti di prova idonee a procurare il convincimento del giudice ai fini della ricerca della ve (così in motivazione Sez. 6, n. 7270 del 21 marzo 2000, P.G. in proc. COGNOME A, Rv. 216888).
L’esegesi offerta dal Tribunale si è discostata da tali principi, dal momento che se è ver che il COGNOME veniva tratto in arresto in flagranza del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 30 essendo la cessione dello stupefacente avvenuta sotto la diretta percezione degli Agenti di Pg procedenti, è nondimeno vero che le false dichiarazioni rese dal COGNOME, nonostante l’autorità inquirente fosse già in possesso delle necessarie informazioni, pregiudicano la “ricerca dell verità” in ordine all’accertamento dei reati cui è funzionale il processo penale nel complesso e che necessita pertanto di una pluralità di elementi il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo.
Il delitto è, dunque, configurabile anche quando, come nel caso specifico, il soggett esaminato dalla polizia neghi la conoscenza di fatti a lui noti e nonostante la concomitanza informazioni già in possesso dell’autorità inquirente (così Sez. 6, n. 6235 del 10/02/2000, R 216228; Sez. 6, n. 28426 del 13/06/2013, Sola, Rv. 256064).
5. Ne consegue, dunque, in accoglimento del ricorso, si impone l’annullamento della sentenza: poiché questa è stata pronunciata dopo la modifica dell’art. 593 cod. proc. pen. da parte della legge n. 114 del 2024, che ha escluso per il pubblico ministero la facoltà presentare appello avverso sentenze di proscioglimento per reati relativamente ai quali è prevista la citazione diretta a giudizio, il ricorso costituiva l’unico mezzo di impugnaz consentito, da ciò discendendo che il rinvio per nuovo giudizio deve essere disposto ai sensi
medesimo Tribunale di Torre Annunziata, in dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. al
diversa composizione.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso il 28/03/2025