Favoreggiamento personale: la Cassazione conferma la condanna
La Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul reato di favoreggiamento personale, ribadendo criteri rigorosi per la valutazione della responsabilità penale e della tenuta logica delle sentenze di merito.
Il caso in esame riguarda due soggetti condannati nei gradi precedenti per aver agevolato terzi nel sottrarsi alle indagini. I ricorrenti hanno tentato di impugnare la decisione sostenendo la mancanza di prove circa l’elemento soggettivo del reato e contestando l’aggravamento della pena dovuto alla recidiva.
La sussistenza del dolo nel favoreggiamento personale
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la contestazione del dolo. Secondo la difesa, la sentenza di appello non avrebbe motivato a sufficienza la volontà cosciente degli imputati di favorire i soggetti indagati.
La Cassazione ha però chiarito che la motivazione del giudice di merito è risultata immune da vizi logici. La sentenza impugnata ha infatti analizzato dettagliatamente i dati processuali, mettendo in luce come la condotta degli imputati fosse chiaramente diretta a ostacolare l’attività investigativa. La linearità del ragionamento giudiziario rende il ricorso privo di fondamento giuridico.
L’applicazione della recidiva e la gravità del fatto
Un altro aspetto rilevante trattato nell’ordinanza riguarda l’applicazione della recidiva per uno dei ricorrenti. La difesa lamentava un’eccessiva severità nella valutazione dei precedenti penali.
I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della decisione di merito. La maggiore riprovevolezza del fatto è stata giustificata non solo dalla gravità intrinseca della condotta, ma anche dalla storia giudiziaria dell’imputato. Tale valutazione, se sorretta da una motivazione non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. I giudici hanno rilevato che le doglianze proposte erano meramente ripetitive di questioni già ampiamente risolte nei gradi di merito. La sentenza d’appello ha fornito una ricostruzione dei fatti coerente con le risultanze processuali, rispettando i tratti costitutivi, sia oggettivi che soggettivi, del reato di favoreggiamento.
Inoltre, l’inammissibilità è derivata dal tentativo dei ricorrenti di sollecitare una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al controllo della legittimità e della logicità della motivazione.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. Quando la sentenza di merito offre una spiegazione razionale e basata su prove concrete, la condanna per favoreggiamento personale diventa definitiva. L’inammissibilità dei ricorsi ha comportato anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Quando si configura il reato di favoreggiamento personale?
Il reato si configura quando un soggetto aiuta un altro a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’autorità dopo che è stato commesso un delitto.
Perché la Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati, se si limitano a contestare i fatti senza evidenziare violazioni di legge o se mancano di specificità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma di denaro, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1775 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1775 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso i -,-entenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
riLenuto che i ricorsi sono inammissibili in quanto contrastano ( con l’unico motivo speso icorr-iio di COGNOME e con il primo motivo del ricorso di COGNOME) il giudizio di responsabilità reso in relazione al contestato favoreggiamento lamentando asseriti vizi di motivazione anche i relazione alla argomentata sussistenza del dolo quando di contro la lettura del provvedimento eipurneto da conto di una lineare e coerente logicità del motivare all’esito di puntuale disami lei dati processuali diretta a mettere in evidenza i tratti costitutivi, anche soggettivi, del o contestata ( si vedano in particolare le indicazioni argomentative offerte dalla pagina !»'(jrn0 capoverso) nonché l’applicazione della recidiva ( il solo ricorso del COGNOMECOGNOME malgrado e.ee a impugnata, alla luce anche di un puntuale richiamo alla conforme valutazione resa in grado, risulti sorretta, anche in parte qua, da sufficiente e non illogica motivazione tu esame delle deduzioni difensive sul punto, mettendo in luce la maggiore riprovevolezza atto a giudizio in ragione dei precedenti giudiziari riferibili all’imputato;
Hevato che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c n. t
P.Q.M.
inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual i7.0mma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
deciso il 19 dicembre 2022.