Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22811 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22811 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PARTINICO il 22/02/1996
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.73, comma 5, d.P
9 ottobre 1990, n.309.
L’unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione
fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunq reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso a contestare la partecipazione dell’imputato alla condotta di coltivazione
cannabis e a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello pr dall’art.378 cod.pen. – è stato analiticamente affrontato dalla Corte territori
quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attri alla diretta osservazione della condotta da parte degli operanti in ordin
comportamento dell’imputato e dalla quale era stata dedotta la pien consapevolezza in ragione del contributo materiale apportato all’attività illecit
Avendo, in particolare, la Corte territoriale fatto corretta applicazione principio in forza del quale il delitto di favoreggiamento personale non configurabile in corso di consumazione di un reato permanente – come quello ascritto nel caso di specie – in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole po in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non diversamente previsto, in un concorso, quanto meno morale, nel reato allo stesso ascritto (tra le altre, Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 28 Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, COGNOME, Rv. 286105).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
La Pre ante
DeposivTh
Il Consig re estensore r