Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8055 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 04/04/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO GLYPH .
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decision del primo giudice, intervenuta in data 9 settembre 2019, con la quale il ricorrente era st condannato per i reati di ricettazione di un veicolo TARGA_VEICOLO e favoreggiamento personale d ignoto, avvinti in continuazione, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 600,00 multa, oltre il pagamento delle spese processuali. Nel giudizio di merito, accertat responsabilità dell’imputato per i fatti ascritti, le circostanze di segno diverso (re attenuanti generiche) erano state bilanciate in equivalenza, ai sensi di quanto dispone l’art cod. pen.. Non era stata indicata la pena base, per il più grave reato di ricettazione, né la qua di aumento per la continuazione con il reato di favoreggiamento personale. La pena era stata ridotta in conseguenza della scelta del rito.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, che deduceva i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto dispon l’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione della legge penale contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento dell’affermazio di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione contestato, che non tiene del difetto del dolo atto a sostenere la consapevolezza della provenienza da delitto della res acquistata, recante numero di matricola punzonato (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324), avendo l’imputato indicato il luogo ove acquistò il veicolo provent di delitto e la persona (sia pur genericamente) dalla quale lo acquistò; del resto, la manifes volontà di reimmatricolare il mezzo presso gli uffici della Motorizzazione civile appare, alla di inconciliabile con la consapevolezza della provenienza da delitto del veicolo.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i medesimi vizi in riferimento all’accertamento del responsabilità per il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.); i giudici di non avrebbero infatti tenuto conto della non punibilità della condotta (l’imputato aveva for indicazioni solo generiche per consentire di identificare il soggetto che aveva ceduto il veic così consentendo a questi, ancorché ignoto, di eludere le investigazioni e guadagnare l’impunità), dovendo riconoscersi all’imputato (o all’indagato) la speciale clausola di non punibilità d all’art. 384 cod. pen.; del resto l’imputato nel nostro ordinamento non è obbligato a rifer verità, potendo anche mostrarsi reticente e perfino mentire su circostanze inerenti la prop responsabilità penale per il fatto ascritto in imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato in diritto, difettando comunque della necessaria specificità.
1.1. La mancata o mendace indicazione della fonte di ricezione della res furtiva induce la ragionevole certezza (almeno nella forma del dolo eventuale) nell’agente della provenienza da
delitto di . quanto acquistato, trattandosi peraltro di. bene che reca le tracce dell identificazione; tracce che possono condurre alla identità del legittimo intestatario derubato Corte di merito ha espressamente motivato circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo, con motivazione logica e coerente, che l’agente si è dovuto certamente rappresentare la provenienza da delitto del veicolo recante numero di telaio punzonato, avendo -a dispetto d ciò- deciso di ricevere la res illecita. Del resto, corrisponde a principi giurisprudenziali consolida che la prova della provenienza da delitto della cosa ricevuta può trarsi anche dalla natura stes dei beni e dalle modalità della loro custodia o ricezione, soprattutto ove l’agente non ries fornire una ragionevole giustificazione della loro provenienza legittima (Sez. 2, n. 42052, 19/6/2019, Rv. 277609; Sez. 2, n. 20193, del 19/4/2017, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017, del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 1, n. 29486, del 26/6/2013, Rv. 256108; Sez. 4, n. 4170, del 12/12/2006, Rv. 235897). Con tali argomenti il ricorso non si confronta, limitandosi a reiter le doglianze prospettate con i motivi di gravame spesi nel merito, che la Corte territorial diffusamente confutato, con logica e congruente motivazione, non censurabile nella sede propria di legittimità.
2. E’, viceversa, ammissibile e fondato il secondo motivo.
2.1. La difesa aveva contestato, con i motivi di appello, l’affermazione di responsabilità est anche al secondo delitto (favoreggiamento personale), rappresentando alla Corte che l’imputato aveva comunque riferito quanto a sua conoscenza circa l’identità dell’alienante, anche se quanto riferito non era stato ritenuto utile al prosieguo delle indagini nella direzione del cedente il provento di furto.
2.2. Con il motivo di ricorso si è, invece, inteso spostare il fuoco della censura sulla ome applicazione della particolare clausola di non punibilità prevista dall’art. 384 del codice pe La Corte di merito, nel ritenere doppiamente incriminanti (ai fini della ricettazione ed ai d fini del favoreggiamento personale dell’ignoto alienante) le dichiarazioni rese sul pu dall’imputato, non ha, né apprezzato in fatto la possibile veridicità di quanto riferito, né conto che l’imputato non fosse affatto tenuto a rispondere (attesa la tutela dal pericol autoincrinninazione che l’ordinamento offre alla persona accusata di aver commesso un reato, art. 63 e 64 cod. proc. pen.), ed anche rispondendo, non era tenuto a riferire il vero, né ridondare a danno (penale) dell’imputato la mendace dichiarazione resa per sollevare se stesso da responsabilità (art. 384 cod. pen.).
2.3. Il motivo, per quanto ellittico rispetto all’argomento di gravame speso nel merit comunque ammissibile, atteso che sollecita la Corte di legittimità a rilevare (art. 129 cod. p pen.) una causa di proscioglimento (art. 384 cod. pen.) di immediata evidenza. In questo senso la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 9806 del 11/02/2021, Rv. 280577 – 01; Sez. 6, n. 9727 del 18/02/2014, Rv. 259110; Sez. 6, n. 52200 del 16/10/2018, Rv. 274812), che valorizza la natura giuridica della norma, qualificata, ormai senza oscillazioni, come causa di esclusio della colpevolezza e non come scriminante speciale (Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep.
2021, COGNOME, Rv. 280574 – 01); giacché l’ordinamento ritiene non riprovevole la condotta. d chi commette uno dei fatti indicati nel testo della disposizione mosso dalla necessità di salv se stesso o un prossimo congiunto dal un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore; il fatto, dunque, sussiste ontologicamente, è antigiuridico in sé, ma difett coefficiente di colpevolezza necessario alla punibilità, giacché nel bilanciamento di valori prev la “salvezza” propria o quella del prossimo congiunto su quello della amministrazione della giustizia all’accertamento della verità. Si tratta, dunque, di questione rilevabile anche d’u nel giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 129, comma 1, e 609, comma 2, cod. proc. pen., sempre che un motivo di ricorso sia stato, in questi termini, proposto (Sez. 1, n. 40795 d 08/10/2021, Rv. 282148).
2.4. Orbene, se, come sopra (sub 1.1.) già evidenziato, da quella reticente o menzognera indicazione il giudice può trarre argomento per la dimostrazione del dolo di ricettazio (consapevolezza della provenienza delittuosa della res ricevuta); una responsabilità ulteriore e diversa non può da essa sortire, atteso che la punibilità (tra gli altri delitt l’amministrazione della giustizia, Libro II, titolo III, del codice penale) del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) è esclusa (art. 384 cod. pen.), laddove l’agente sia stato mosso dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà. Il soggetto trovato nel possesso della res furtiva, oltre a non avere alcun obbligo di riferire circostanze utili alle investigazioni, in quanto garantito dal d silenzio, neppure aveva alcun obbligo di riferire la verità sui fatti indicati in imput ammesso pure che intendesse favorire il suo dante causa nel possesso del veicolo rubato, non è punibile, perché dalla identificazione dell’alienante poteva derivare l’aggravarsi della posizione processuale, anche per l’avvenuta (ad opera di ignoti) contraffazione del numero di telaio del veicolo (in fattispecie consimili v. Sez. 6, n. 44743 del 30/09/2003, Rv. 227332 Sez. 6, n. 52118 del 02/12/2014, Rv. 261668 – 01).
2.5. Alla insussistenza in diritto del fatto, consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al delitto di favoreggiamento personale descritto al capo B, con rinvio ad altra sezione della Corte palermitana, per nuovo giudizio sul punto. Irrevocabile l’affermazione d responsabilità per il delitto di ricettazione, di cui al capo A.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 384 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 gennaio 2024.