Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Monza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 dalla Corte di appello di Bologna
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bologna in parziale riforma della sentenza emessa il 21 febbraio 2022 dal Tribunale della medesima
città – riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento personale per avere aiutato NOME COGNOME ad eludere le investigazioni, dichiarando falsamente agli agenti di P.g. dì non avere acquistato dallo COGNOME sostanza stupefacente.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso deducendo:
violazione di legge, in relazione all’art. 378 cod. pen. e agli artt. 192, 530, 533, 546 e 598 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per contraddittorietà, per avere la Corte di appello ritenuto la configurabilità del reato, sotto il profilo oggettivo, nonostante non vi fosse prova certa che il cittadino nigeriano avesse ceduto sostanza stupefacente al ricorrente e nonostante l’asserito mendacio fosse privo di rilevanza probatoria, posto che il presunto spacciatore era stato già tratto in arresto nel momento in cui il ricorrente veniva escusso a s.i.t.;
violazione di legge, in relazione all’art. 378 cod.pen. e agli artt. 192, 530, 533, 546 e 598 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per contraddittorietà, per avere la Corte territoriale ritenuto configurabile il reato, sotto il profilo soggettivo, nonostante il ricorrente non sapesse che il presunto spacciatore fosse sottoposto alle investigazioni, essendo stato il primo – tra i tre acquirenti – ad avere ricevuto lo stupefacente dal cittadino nigeriano;
-violazione di legge, in relazione all’art. 384, comma 1, cod. pen. e agli artt.192,530,533,546 e 598 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per contraddittorietà, per mancato riconoscimento della esimente.
L’ammissione di essere consumatore di sostanza stupefacente era affermazione lesiva dell’onore del ricorrente.
Alla odierna udienza – che si è svolta in forma non partecipata- il Pubblico Ministero ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi – relativi alla configurabilità del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo -sono generici ed aspecifici, perché propositivi di questioni che i Giudici del merito hanno esaminato con argomentazioni esaustive, aderenti al dato probatorio, nient’affatto illogiche e scevre da errori di diritto.
Si legge, infatti, nella sentenza in verifica che lo scambio dello stupefacente dallo spacciatore nigeriano all’imputato – che la difesa contesta – era stato direttamente osservato dalle Forze dell’Ordine ed era stato, altresì, documentato dalle telecamere presenti sul posto. L’agente di Pg, escusso in qualità di testimone
nel corso del dibattimento, aveva, infatti, riferito che NOME COGNOME non era mai sfuggito alla loro osservazione e che – subito dopo il breve incontro avuto con il giovane nigeriano – era stato bloccato e controllato: sulla sua persona veniva rinvenuta una dose di sostanza stupefacente (v. pagg. 4 e 5 della sentenza).
La Corte di appello – in modo congruo rispetto alla indicata ricostruzione fattuale – ha, dunque, ritenuto che le dichiarazioni rese dal NOME agli Agenti di Pg, in sede di s.i.t., – ovvero di essere entrato nel parco solo per “fare un giretto”, di non avere incontrato nessuno e di non avere acquistato sostanza stupefacente dal cittadino nigeriano per averla reperita on line non fossero veridiche, ma piuttosto manifestazione di consapevole mendacio.
2.1. Il ricorrente oppone una differente ricostruzione della vicenda, contestando, per un verso, l’acquisto di sostanza stupefacente e, per altro verso, la consapevolezza che il presunto spacciatore fosse destinatario di attività investigativa.
Si tratta di censure che non possono destrutturare l’apparato motivazionale sotteso al provvedimento in verifica, la genericità delle argomentazioni sostenute, sia perché declinate in fatto. Il ricorrente, invero, sollecita una lettura differente e alternativa delle informazioni probatorie, piuttosto che porre in evidenza illogicità manifeste, contraddizioni e travisamenti della prova.
Nel tentativo di confutare la cessione di sostanza stupefacente, il ricorrente si è limitato a manifestare il proprio dissenso rispetto alle differenti valutazioni che sono state poste a fondamento delle due conformi sentenze di merito, senza tuttavia “dialogare” con le argomentazioni che ne sorreggono l’impianto motivazionale.
2.2. E’, poi, manifestamente infondato l’ulteriore rilievo afferente alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato, per la asserita non conoscenza in capo al ricorrente della situazione “giudiziaria” del cittadino nigeriano.
Va, a tal uopo, ribadito che il dolo del reato di favoreggiamento personale è generico, di guisa che, ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo, è sufficiente che il soggetto – a conoscenza di una precisa notizia criminis e della riferibilità del fatto – reato ad una determinata persona – neghi tali circostanze, rendendo alla Pg procedente informazioni non vere (ex multis, Sez. 6, n 24035 dei 24/05/2011, Izzo e altri, Rv. 250433).
Non si richiede, dunque, che il soggetto, nel momento in cui viene ufficialmente “interpellato” dalla Pg in ordine ad un determinato fatto che può assumere rilevanza penale, sia o meno a conoscenza di investigazioni in corso a carico della persona indiziata. Invero, tale presupposto – oltre che non richiesto ai fini della integrazione del dolo – non è nemmeno necessario sotto il profilo oggettivo, essendo, per costante giurisprudenza di legittimità, sufficiente che la condotta
provochi una negativa alterazione del contesto fattuale, all’interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare.
2.3. Quanto, poi, alla questione relativa alla mancanza di offensività del mendacio, per essere stato il presunto spacciatore già tratto in arresto nel momento in cui il NOME veniva escusso a s.i.t., va richiamato il recente pronunciamento di questa Sezione (Sez. 6 n 15107 del 28/03/2025, Pg/Calcagno C., Rv 287941). Ed infatti, nella disamina di un caso sovrapponibile a quello in esame, questa Corte ha ribadito il principio,secondo cui «integra il reato di favoreggiamento personale la condotta di colui che, esaminato dalla polizia, neghi la conoscenza di fatti a lui noti, anche se gli stessi risultino da concomitanti fonti informative già in possesso dell’autorità inquirente, poiché la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo. (Nella specie, l’imputato aveva negato di avere assistito a una cessione di sostanza stupefacente, comunque confermata dal cessionario e avvenuta, altresì, sotto la diretta percezione degli agenti di polizia giudiziaria, che avevano proceduto all’arresto in flagranza del cedente)».
Il favoreggiamento, infatti, è un reato di pericolo a forma libera, di guisa che si commette ponendo in essere un’azione idonea ad intralciare il corso della giustizia, ovvero lo svolgimento delle indagini o l’attività di istruzione dibattimentale. Ed infatti, «il termine “investigazioni” – cui rimanda il testo della norma – ha un ampie orizzonte semantico, dovendo essere interpretato in relazione alla oggettività giuridica del favoreggiamento personale. A tal proposito, si è precisato come, in linea generale, il bene da tutelare debba essere ravvisato nell’interesse dell’amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale nel suo complesso, non solo nella fase delle investigazioni da parte della polizia giudiziaria » Dunque il reato è «configurabile non solo quando il comportamento dell’agente sia diretto a sviare l’attività investigativa della polizia giudiziaria, ma anche quando sia preordinato a turbare l’attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura (non solo inquirente ma anche giudicante), compresi quegli organi che non hanno poteri istruttori, atteso che, attività investigativa non è solo quella volta alla ricerca delle prove, ma anche quella mirante all’acquisizione di esse nel procedimento penale (anche incidentale) nonché quella di selezione del materiale raccolto per individuare le fonti di prova idonee a procurare il convincimento del giudice ai fini della ricerca della verità» » ( così in motivazioneenza n. 15107 già citata).
2.4. L’esegesi offerta dai Giudici del merito non si è discostata da tali principi, di guisa che non si ravvisa la dedotta violazione di legge. Se è, infatti, vero che ii cittadino nigeriano veniva tratto in arresto in flagranza del reato di cui all’art. 73 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n.309, essendo la cessione dello stupefacente
avvenuta sotto la diretta percezione degli Agenti di Pg procedenti, è nondimeno vero che le false dichiarazioni rese dal COGNOME, nonostante l’autorità inquirente fosse già in possesso delle necessarie informazioni, erano idonee a mettere in pericolo la “ricerca della verità” in ordine al fatto reato, cui è funzionale il processo penale nel suo complesso.
E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo sul mancato riconoscimento della esimente di cui all’art. 384 cod. pen.
A tenore del comma 1 della norma in esame, è immune da responsabilità penale «chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sè stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore». L’esimente presuppone che all’oggettivo aiuto elusivo delle indagini prestato all’autore di un commesso reato – che rappresenta l’in sè della condotta del favoreggiatore – si coniughi un omologo aiuto del favoreggiatore a sè medesimo rispetto ad indagini penali, reali o potenziali, che possano investire la sua stessa persona o quella di un suo familiare, purché ricorrano le esigenze di autotutela, personali o di un prossimo congiunto, rispetto ad un prevedibile e inevitabile pregiudizio nella libertà o nell’onore
Dunque, il favoreggiamento di sè stessi non è punibile per il principio nemo tenetur se detegere.
3.1. Ciò posto, in relazione al caso in esame, è ius receptum il principio, secondo cui – ferma la configurabilità del delitto di favoreggiamento nei confronti dell’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.g. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga – l’agente va, nondimeno, esente da responsabilità per effetto dell’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 384, comma primo, cod. pen. , se, in concreto, le informazioni richieste possono determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.
Nocumento, che può anche consistere nell’applicazione delle misure previste dall’art. 75 del citato d.P.R. n. 309 (Sez. Un., n. 21832 del 22/02/2007, dep. 05/06/2007, Rv. 236371; Sez. 6, n. 30535 del 13/07/2007, dep. 26/07/2007, Rv. 237244; Sez.6, n23324 del 08/03/2013, Rv. 256624).
3.2. Nel caso in esame, pienamente uniformandosi a tale quadro di principii, la Corte di merito ha escluso, con congrua ed esaustiva motivazione, che in concreto sussistessero i presupposti di applicazione dell’esimente, ponendo in evidenza che l’eventuale conseguenza dannosa non era comunque evitabile, attesa la diretta percezione, da parte della P.g. operante, della ricezione dello stupefacente da parte dell’imputato (cfr pag. 5 della sentenza).
Peraltro, è anche il caso di osservare come non risulti sia stata fornita al giudice di appello (cfr motivi di appello) allegazione specifica da parte del ricorrente circa il pericolo di una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell’applicazione delle misure previste dall’art. 75 del su citato d.P.R.
Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, il ricorso è inammissibile ed il ricorrente, a norma dell’art. 616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene equo determinare nella misura di euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19/11/2025