Favoreggiamento Personale: Attenzione a un Messaggio di Troppo
Un semplice messaggio inviato per avvisare un conoscente della presenza delle forze dell’ordine può sembrare un gesto di poco conto, ma le sue conseguenze legali possono essere significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato proprio questo tema, delineando i confini tra il reato di favoreggiamento personale e il più grave concorso in detenzione di stupefacenti. La decisione sottolinea come l’intenzione dietro l’azione sia l’elemento cruciale per determinare la natura e la gravità del reato.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato condannato per aver avvisato, tramite messaggi inviati dal proprio cellulare, un altro soggetto, detentore di sostanze stupefacenti, dell’imminente arrivo delle forze dell’ordine. L’obiettivo era chiaramente quello di permettere a quest’ultimo di evitare un controllo di polizia. La difesa dell’imputato sosteneva che tale condotta dovesse essere inquadrata diversamente, sollevando diverse questioni giuridiche, tra cui la corretta qualificazione del reato.
La Distinzione tra Concorso e Favoreggiamento Personale
Il punto centrale del ricorso rigettato dalla Cassazione riguarda la differenza tra il concorso nel reato di detenzione di stupefacenti e il favoreggiamento personale. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il discrimine va ricercato nell’elemento psicologico dell’agente. In altre parole, bisogna capire quale fosse la sua reale intenzione.
* Concorso nel reato: Si configura quando una persona, con il suo aiuto, partecipa consapevolmente al reato altrui, condividendone le finalità. Nel caso di detenzione di droga, significherebbe agire per contribuire attivamente al possesso illecito della sostanza.
Favoreggiamento personale: Si verifica quando l’aiuto viene prestato dopo* che il reato è stato commesso (o, nel caso di reati permanenti come la detenzione, mentre è in corso) con l’unico scopo di aiutare il colpevole a eludere le investigazioni o a sottrarsi alla giustizia.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato che l’intervento dell’imputato era limitato a un’unica finalità: evitare che l’amico venisse sottoposto a un controllo. Non emergevano elementi per sostenere che egli avesse partecipato in alcun modo alla detenzione della droga.
L’Inapplicabilità della Causa di Non Punibilità
Un altro motivo di ricorso riguardava la presunta applicabilità dell’art. 384 del codice penale, che prevede la non punibilità per chi commette favoreggiamento per salvare un prossimo congiunto (o sé stesso) da un grave e inevitabile danno alla libertà. La Cassazione ha ritenuto questa tesi manifestamente infondata, poiché l’imputato, al momento dell’invio dei messaggi, non era in alcun modo coinvolto nel reato principale e, pertanto, non stava agendo per ‘salvare’ sé stesso da alcunché.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo tutti i motivi presentati manifestamente infondati. I giudici hanno confermato che la Corte d’Appello aveva correttamente analizzato la condotta, distinguendo in modo netto il favoreggiamento dal concorso sulla base dell’intento dell’agente. L’azione era mirata esclusivamente a facilitare la cessazione della permanenza del reato (ossia, a far sì che il controllo non avvenisse), non a partecipare alla detenzione stessa. Anche le doglianze relative all’eccessiva severità della pena sono state respinte, poiché la gravità della condotta era stata adeguatamente motivata nel giudizio di merito.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante promemoria sulle responsabilità penali che possono derivare da azioni apparentemente innocue. L’atto di avvisare qualcuno di un controllo di polizia non è un semplice gesto di amicizia, ma una condotta che integra il reato di favoreggiamento personale. La decisione ribadisce che il fattore decisivo per la qualificazione giuridica è l’intenzione: se lo scopo è aiutare a eludere la giustizia, si rientra nel favoreggiamento; se si contribuisce attivamente al reato, si rischia la più grave accusa di concorso. Un principio fondamentale che sottolinea, ancora una volta, la centralità dell’elemento psicologico nell’ordinamento penale.
Avvisare qualcuno della presenza della polizia è reato?
Sì, secondo l’ordinanza, questa condotta può integrare il reato di favoreggiamento personale, in quanto si aiuta un’altra persona a eludere un’attività di controllo da parte dell’autorità.
Qual è la differenza tra concorso in detenzione di stupefacenti e favoreggiamento personale?
La differenza risiede nell’elemento psicologico. Si ha concorso se l’aiuto è fornito con l’intenzione di partecipare attivamente al reato di detenzione. Si ha favoreggiamento personale se l’intenzione è unicamente quella di aiutare il responsabile a sottrarsi a un controllo o alle ricerche, dopo che il reato è già in essere.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati manifestamente infondati. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente qualificato il reato, motivato adeguatamente la gravità della condotta e giustamente escluso l’applicazione di cause di non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46590 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46590 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l’individuazione dell’imputato quale soggetto che avvisava il detentore di stupefacente della presenza delle forze dell’ordine è emerso pacificamente dall’intestazione dell’utenza cellulare impiegata per inviare i messaggi di allerta; in relazione alla configurabilità del reato di favoreggiamento anziché quello di concorso nella detenzione di stupefacenti è sufficiente richiamare il consolidato principio secondo cui in tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine tra il concorso nel reato e l’autonoma fattispecie di favoreggiamento personale va rintracciato nell’elemento psicologico dell’agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l’aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l’espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall’intenzione manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche – di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato (Sez.4, n. 28890 dell’11/6/2019, Rv. 276571); nel caso di specie, la Corte di appello ha sottolineato come l’intervento dell’imputato era limitato ad evitare ai Talio di essere sottoposto a controllo, senza che si evincano elementi idonei a sostenere la sussistenza del concorso nel reato di detenzione;
ritenuto che è manifestamente infondata la ritenuta applicabilità dell’art. 384 cod.pen., atteso che l’imputato ha posto in essere la propria condotta in un momento in cui a suo carico non era ipotizzabile alcun tipo di coinvolgimento nel fatto di reato;
ritenuto che i restanti motivi – mancato riconoscimento della tenuità ed eccessività del trattamento sanzionatorio – sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello esposto le ragioni della ritenuta gravità della condotta;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
La Presi