Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9571 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9571 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOME, nato a Polistena il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Gioia Tauro il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 del la Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e i motivi aggiunti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e per l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
uditi, per i ricorrenti, gli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, precisamente il primo per COGNOME NOME, COGNOME NOME e, COGNOME sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, il secondo per COGNOME NOME, il terzo per COGNOME NOME e la quarta per COGNOME NOME, i quali hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 5 marz o 2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha in parte confermato e in parte riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 17 dicembre 2021, che, all’esito di giudizio abbreviato, per quanto di interesse in questa sede, aveva condannato NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per reati di favoreggiamento personale aggravato e di traffico di sostanze stupefacenti.
Precisamente, la sentenza di appello ha dichiarato la colpevolezza: a) di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per aver aiutato NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, direttore e capo del la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a sottrarsi a provvedimenti coercitivi custodiali, al fine di agevolare l’attività di tale illecito sodalizio, dall’aprile 2017 al 10 marzo 2018 (capo 2); b) di NOME COGNOME, per aver contribuito, COGNOME mediatore, alla compravendita di una partita di droga per un prezzo superiore a 200.000,00 euro (capo 3); c) di NOME COGNOME, per aver acquistato una partita di 5 kg. di marijuana il 28 marzo 2018 (capo 8) e poi per aver contribuito, COGNOME mediatore, alla compravendita di una partita non inferiore a 10 kg. di marijuana (capo 9); d) di NOME COGNOME, per avere, in concorso con altri, detenuto e offerto in vendita una partita di sostanza stupefacente il 9 febbraio 2018 (capo 10); e) NOME COGNOME, per avere, in concorso con altra persona, detenuto una partita di 5 kg. di marijuana il 20 luglio 2018 (capo 12).
Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, con atto a firma degli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, e NOME COGNOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO.
Ha presentato motivi aggiunti NOME COGNOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO.
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo, si denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 378 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di favoreggiamento.
Si premette che gli elementi acquisiti a carico di NOME COGNOME sono costituiti da conversazioni telefoniche e tra presenti intercettate mediante l’uso di spyware sul dispositivo telefonico in uso ad NOME COGNOME COGNOME 1993, e da immagini tratte da impianti di videosorveglianza posti nei pressi dell’abitazione della madre del latitante NOME COGNOME COGNOME 1992. Si segnala, poi, che, in un’unica occasione NOME COGNOME è stato controllato insieme con NOME COGNOME COGNOME 1993, il 19 ottobre 2017, dalle ore 18,08 alle ore 20,38 circa: precisamente, nell’occasione, COGNOME, alle ore 18,08, con la sua auto, aveva accompagnato NOME COGNOME COGNOME 1993 nei pressi della casa della madre del latitante, poi, sempre con la sua auto, aveva condotto questi due e la sorella del latitante in un luogo imprecisato, quindi, ancora con il suo veicolo, aveva riaccompagnato i tre nel punto di partenza alle ore 20,38.
Si deduce che la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del reato di favoreggiamento in modo meramente assertivo, perché ha ritenuto, esclusivamente sulla base dei rumori desunti dalle conversazioni registrate, che NOME COGNOME si è prestato ad un servizio di staffetta, consentendo alla madre e alla sorella del latitante di spostarsi da casa e di poter poi salire a bordo di altre auto, in modo da raggiungere il congiunto evitando di essere notate dagli investigatori. Si segnala che dai dialoghi intercettati risultano risposte assai poco coerenti con l’ipotesi di una accurata programmazione di un servizio a protezione della latitanza di una persona, ad esempio perché tali risposte suggeriscono che NOME COGNOME sia stato ‘estratto a sorte’ per effettuare l’accompagnamento.
3.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 416bis .1 cod. pen., 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di aver commesso il reato per agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso .
Si deduce che illegittimamente è stata ravvisata l’aggravante di cui all’art. 416bis .1, cod. pen., perché NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA non è stato ancora condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, e perché NOME COGNOME avrebbe partecipato ad un
unico episodio per favorire un incontro tra l’indicato latitante e i suoi familiari. Si sottolinea che non vi sono elementi per affermare che NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA avesse il ruolo di conduzione di una RAGIONE_SOCIALE di ‘RAGIONE_SOCIALE, e che, comunque, nei confronti di altra persona la COGNOME ha aiutato la latitanza del medesimo NOME COGNOME, ripristinando il bagno del suo rifugio, è stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 416 -bis .1, cod. pen. Si evidenzia, poi, che non è spiegato perché la condotta contestata sia stata posta in essere per agevolare la RAGIONE_SOCIALE e non il solo NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, attesa l’unicità dell’episodio di favoreggiamento, e che, ai fini della configurabilità della circostanza, è necessario accertare il dolo eventuale (si citano Sez. U, n. n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, e Sez. 2, n. 16712 del 02/04/2024).
3.3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Si deduce che: a) la pena è sproporzionata sia rispetto all’unicità dell’episodio rilevante, sia rispetto al trattamento applicato ad altri imputati del medesimo reato; b) il diniego delle circostanze attenuanti generiche si basa su una mera formula di stile , e valorizza illegittimamente la mancata confessione; c) l’aumento per la seconda aggravante ex art. 378, secondo comma, cod. pen., è avvenuto in violazione del disposto di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen.
4. Il ricorso di NOME è articolato in tre motivi.
4.1. Con il primo motivo, si denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 378 cod. pen. e 192, 546, comma 1, lett. e) , e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di favoreggiamento.
Si premette che, secondo le sentenze di merito, NOME COGNOME avrebbe agevolato la latitanza di NOME COGNOME COGNOME 1992 in più momenti, e precisamente: 1) tra aprile 2017 e il 20 ottobre 2017, quando il ricercato era presso l’abitazione di NOME COGNOME , padre di NOME; 2) in prossimità del 7/8 novembre 2017 , quando il ricercato si nascondeva presso l’abitazione dei coniugi COGNOME; 3) il 24 gennaio 2018, recandosi personalmente presso il ricercato; 4) tra il 27 ed il 30 gennaio 2018, quando aveva procurato al ricercato un ulteriore rifugio.
Si deduce, in particolare, che, quanto al primo periodo, non risultano elementi di prova rilevanti, poiché gli unici dati valorizzati sono costituiti da conversazioni intercettate intercorse tra terzi, mentre, quanto alla fuga del latitante del 27 gennaio 2018, le parole di quest’ultimo sono equivoche, e nessuna concreta condotta attribuiscono a NOME COGNOME.
4.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge, in relazione agli artt.59, secondo comma, 416bis .1 cod. pen., 125, comma 2, e 546, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso .
Si deduce che illegittimamente è stata ravvisata l’aggravante di cui all’art. 416bis .1, cod. pen., perché non evidenzia la consapevolezza, da parte di NOME COGNOME, della ‘caratura’ mafiosa di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA.
4.3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione di legge, in riferimento agli artt. 62bis , 132, 133, 378, secondo comma, e 416bis .1 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Si deduce che, nonostante la pena sia elevata, la sentenza non spiega perché ritiene gravi le condotte ascritte ad NOME.
NOME COGNOME ha presentato ricorso e motivi aggiunti.
5.1. Il ricorso originario, a firma dell’AVV_NOTAIO, è articolato in due motivi.
5.1.1. Con il primo motivo, si denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 378 e 416bis .1 cod. pen. e 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di favoreggiamento e dell’aggravante di aver agevolato l’attività di un’associazione di tipo mafioso.
Si premette che, secondo le sentenze di merito, NOME COGNOME avrebbe agevolato la latitanza di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA in più momenti, collaborando con lo zio NOME ed il cugino NOME, e che, però, il materiale istruttorio è costituito pressoché soltanto da conversazioni intercorse tra terze persone.
Si deduce , con riferimento alla configurabilità del reato di cui all’art. 378 cod. pen., che: a) le conversazioni valorizzate a carico di NOME COGNOME sono prive di riferimenti precisi al medesimo; b) NOME COGNOME non è stato mai imputato o arrestato per fatti in concorso con lo zio NOME o con il cugino NOME ; c) l’unica occasione in cui NOME COGNOME è stato controllato nei pressi del luogo in cui si trovava NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA (quindi non il latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA) è il 25 gennaio 2018, ma non è chiaro se avesse a bordo della sua vettura quest’ultimo o altri ; d) in ogni caso, anche aver dato un passaggio in auto ad NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA non è atto costituente aiuto al latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA a sottrarsi alle ricerche dell’autorità; e) NOME COGNOME, nel periodo in questione, non risulta aver
avuto contatti con lo zio NOME ed il cugino NOME, e dall’aprile 2017 al marzo 2018 è stato a lungo in compagnia della madre per ragioni di cura nel Nord Italia; f) manca inoltre qualunque elemento per ipotizzare che NOME COGNOME fosse consapevole di agevolare un latitante.
Si deduce, con riferimento alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen., che la sentenza impugnata non indica alcunché in ordine alla sussistenza del dolo specifico di favorire l’associazione e non il singolo.
5.1.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge, in riferimento agli artt. 62bis , e 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Si deduce che il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è fondato su alcuna effettiva motivazione e non si confronta con i parametri forniti dagli artt. 132 e 133 cod. pen., anche in considerazione delle modalità del fatto e della minima rilevanza della condotta contestata. Si aggiunge che, più in generale, le medesime censure valgono anche per gli altri profili concernenti la determinazione del trattamento sanzionatorio.
5.2. I motivi aggiunti, a firma dell’AVV_NOTAIO, sono due.
5.2.1. Con il primo motivo aggiunto, si denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 378 e 416bis .1 cod. pen. e 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di favoreggiamento e dell’aggravante di aver agevolato l’attività di un’associazione di tipo mafioso.
Si ripropongono e sviluppano le deduzioni formulate nel primo motivo del ricorso originario, con ulteriori precisazioni.
5.2.2. Con il secondo motivo aggiunto, si denunciano violazione di legge, in riferimento agli artt. 62bis , e 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Si ripropongono e sviluppano le deduzioni formulate nel secondo motivo del ricorso originario, con ulteriori precisazioni.
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in un solo motivo.
Con il motivo, si denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 56 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e 125, 192 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cessione, in concorso con altri, di una partita di sostanza stupefacente.
Si deduce che le due conversazioni intercettate, poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità, hanno un contenuto altamente equivoco, anche perché distanti nel tempo, in quanto l’una occorsa il 21 ottobre 2017 e l’altra il 5 giugno 2018. Si rappresenta che la condotta di chi si adopera per la riscossione di un credito derivante dalla cessione di droga non costituisce concorso nella cessione, salvo abbia costituito oggetto di un preventivo accordo. Si osserva, poi, che, nella specie, non vi è prova che sia stato raggiunto un accordo su quantità, qualità e prezzo della cessione, né che sia stata procurata la sostanza stupefacente da parte di chi si impegnava a venderla, sicché, al più, è configurabile il tentativo: il promittente venditore, infatti, nell’i ncontro appositamente organizzato, invece di consegnare la droga, consegna i documenti relativi ad un capannone di sua proprietà, a garanzia del debito relativo alla restituzione degli anticipi incassati. Si aggiunge che, dai dialoghi intercettati, non è possibile riconoscere neppure COGNOME sia stato in contributo causale fornito da NOME COGNOME rispetto al finanziamento erogato, ai fini dell’acquisto della partita di droga, da NOME COGNOME e NOME COGNOME, tanto più che costoro erano persone di diretta conoscenza di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA.
7. Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in quattro motivi.
7.1. Con il primo motivo, si denunciano violazione di legge, in relazione a ll’art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla identificazione di NOME COGNOME COGNOME autore delle condotte illecite.
Si deduce che la sentenza impugnata ritiene certa l’individuazione di NOME COGNOME sulla base di mere congetture, quali: a) la asserita, ma non dimostrata, conoscenza del timbro di voce del medesimo da parte degli operanti di polizia giudiziaria; b) l’impiego del nome ‘NOME‘ da parte dei suoi interlocutori; c) la presenza del dispositivo telefonico in uso ad NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA nei pressi dell’abitazione di NOME COGNOME. Si aggiunge che nessun contatto telefonico diretto o tramite sms risulta esservi stato tra NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA.
7.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati di traffico di droga di cui ai capi 8 e 9.
Si deduce che illegittimamente la dichiarazione di colpevolezza di NOME COGNOME si fonda, per entrambi i reati al medesimo ascritti, su conversazioni intercettate intercorse tra terzi , nonché sull’identificazione operata sulla base di mere congetture, ma senza che vi sia prova di contatti telefonici diretti o di incontri di persona tra COGNOME e NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA. Si aggiunge che non vi sono
nemmeno elementi per affermare una successiva attività di cessione di droga da NOME COGNOME a terzi.
7.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge , in riferimento all’art. 62bis , a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è fondato su una accettabile motivazione, siccome fondata esclusivamente sull’abilità del medesimo nello svolgere il ruolo di mediatore di droga e sui precedenti penali, anche perché il beneficio è astrattamente applicabile a qualsiasi reato.
7.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 62bis , 132, 133, 49 Carta di Nizza e 27, terzo comma, Cost., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Si deduce che la pena è sproporzionata perché eccessivamente elevata, ed in contrasto con il principio rieducativo cui la stessa deve essere improntata.
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in quattro motivi.
8.1. Con il primo motivo, si denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di detenzione e offerta in vendita di una partita di droga.
Si deduce che la sentenza impugnata ha travisato il significato della conversazione intercettata del 9 febbraio 2018, intercorsa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME 1993, siccome equivoca, e comunque inidonea a dimostrare la proprietà della droga da parte del primo, o comunque il contatto diretto tra costui e la sostanza stupefacente portata dal secondo. Si rimarca che: a) il disinteresse di NOME COGNOME alla partita di droga portata da NOME COGNOME COGNOME 1993 si evince dalla frase: «Ah, io la devo mettere a posto?»; b) l’indicazione all’interlocutore di usare una pellicola trasparente non costituisce contributo al confezionamento della droga; c) la disponibilità della bilancia, poi usata da NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, si spiega con l’occasio ne, costituita da un incontro conviviale tra NOME COGNOME ed altre persone.
8.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di detenzione e offerta in vendita di una partita di droga.
Si deduce che, in ogni caso, la conversazione intercettata è di contenuto equivoco, perché non consente di apprezzare se l’«erba» di cui si parla abbia o meno efficacia drogante, a maggior ragione se si considerano i dubbi avanzati dagli interlocutori sulla qualità della sostanza, siccome di colore troppo scuro, e bisognevole di ‘prova’ da parte del promissario acquirente, e che, su questi rilievi, formulati con l’atto di appello, nulla espone la sentenza impugnata.
8.3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata riqualificazione della condotta in termini di lieve entità.
Si deduce che è illegittima, in ogni caso, la mancata riqualificazione del fatto a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, perché non vi è stato alcun accertamento tecnico sulla sostanza drogante, e perché l’affermazione dell’inserimento di NOME COGNOME in un contesto di sistematica attività di spaccio è meramente assertiva, oltre che contrastante con l’unicità dell’episodio al medesimo ascritto e con la genesi dello stesso, determinata dalla «imprevista sortita» di NOME COGNOME 1993, interessato a contattare non già COGNOME bensì NOME COGNOME.
8.4. Con il quarto motivo, si denunciano violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 62bis , 132, 133, cod. pen., e 27 Cost., nonché vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Si deduce che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio non hanno tenuto conto dei rilievi formulati con l’atto di appello, in particolare in tema di occasionalità della condotta e di incertezza sulla efficacia drogante della sostanza ceduta.
9. Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in tre motivi.
9.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di detenzione di sostanza stupefacente.
Si deduce che non vi è alcun elemento dal COGNOME inferire la disponibilità della droga da parte di NOME COGNOME, perché, anzi, dalle conversazioni intercettate, la sostanza stupefacente risulta nella sfera di dominio di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA , o dal COGNOME inferire un contributo alla detenzione da parte di quest’ultimo.
9.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata riqualificazione della condotta in termini di lieve entità.
Si deduce che la sentenza impugnata illegittimamente valorizza solo il dato ponderale della droga detenuta, ma non anche il contenuto delle discussioni in ordine al prezzo ricavabile per l’attività precedentemente compiuta per procurarsi la partita, quantificato in poche centinaia di euro, e asserisce in modo del tutto indimostrato che la condotta è avvenuta nell’ambito di «strutture organizzate e risorse in grado di imporsi sul mercato».
9.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 62bis e 133, cod. pen., nonché vizio di motivazione, a n orma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Si deduce che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio non hanno tenuto conto dell’incensuratezza di NOME COGNOME e delle concrete modalità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, limitatamente al trattamento sanzionatorio, mentre, nel resto, i ricorsi dei medesimi imputati sono infondati.
I ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono, invece, inammissibili, per quanto successivamente si preciserà.
NOME COGNOME: a) è stato ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento pluriaggravato, per aver aiutato NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, direttore e capo della RAGIONE_SOCIALE, a sottrarsi a provvedimenti coercitivi custodiali emessi con riguardo al reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen., in particolare collaborando agli spostamenti dei familiari del latitante in modo da assicurare a quest’ultimo la possibilità di incontrarli evitando il rischio di essere arrestato, al fine di agevolare l’attività dell’illecito sodalizio indicato, dall’aprile 2017 al 10 marzo 2018; b) è stato condannato alla pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione, negate le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito.
2.1. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano l’affermazione di responsabilità per il reato di favoreggiamento, deducendo che gli elementi acquisiti e valorizzati per la dichiarazione di colpevolezza sono per un
verso equivoci, perché si fondano su ‘rumori’ percepiti dalle registrazioni, e, sotto altro profilo, poco coerenti con l’ipotesi di un’accurata programmazione di un servizio a protezione della latitanza.
2.1.1. Per ragioni di corretto inquadramento giuridico della fattispecie, occorre dare conto delle coordinate dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di configurabilità del reato favoreggiamento personale con specifico riferimento alla condotta contestat a all’attuale ricorrente.
È utile premettere che, secondo l’ insegnamento assolutamente consolidato, la condotta del delitto di favoreggiamento personale, che è reato di pericolo, deve consistere in un’attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del COGNOME le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (cfr., tra le tantissime, Sez. 6, n. 13143 del 01/03/2022, O. Rv. 283109 -01, e Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, COGNOME, Rv. 262799 -01). E che, ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, non è necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (vds., in particolare, Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016, COGNOME, Rv. 267276 -01, e Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, COGNOME, Rv. 264125 -01).
Ciò posto, proprio muovendo da queste coordinate, si è espressamente precisato, in primo luogo, che il reato di favoreggiamento personale può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta, purché idonea a intralciare le investigazioni della autorità, non occorrendo che l’intento di assicurare la RAGIONE_SOCIALEdestinità sia perseguito, e, nello specifico, che tale condotta può benissimo consistere in un’attività intesa a favorire gli incontri e i rapporti di un ricercato con i propri congiunti, così da evitargli il rischio di uscire, anche temporaneamente, dalla RAGIONE_SOCIALEdestinità (così Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 2000, Pecoraro, Rv. 217108 -01).
2.1.2. La sentenza impugnata espone le risultanze istruttorie sulla base delle quali ritiene che l’attuale ricorrente, NOME COGNOME, abbia commesso il reato di cui all’art. 378 cod. pen., favorendo gli spostamenti dei familiari del latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA così da assicurare a quest’ultimo la possibilità di incontrarli evitando il rischio di essere arrestato.
Innanzitutto, è fuori discussione che NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, all’epoca della condotta contestata ad NOME COGNOME, ossia il 19 ottobre 2017, fosse già da tempo latitante perché sottrattosi all’esecuzione di un decreto di fermo emesso il 17 marzo 2017 e di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata il 24 aprile 2017, entrambi provvedimenti i quali contestavano a carico del medesimo
il reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen., con il ruolo di direttore e capo di un ramo della RAGIONE_SOCIALE, facente capo al padre COGNOME NOME COGNOME DATA_NASCITA.
La sentenza impugnata, poi, con specifico riferimento alla condotta contestata ad NOME COGNOME, commessa il 19 ottobre 2017, rappresenta, in primo luogo, che: a) alle ore 18,08, telecamere poste in prossimità dell’abitazione di NOME COGNOME, madre di NOME COGNOME COGNOME 1992, riprendevano l’arrivo prima della Fiat Punto in uso ad NOME COGNOME, e poi della Fiat Grande Punto condotta da NOME COGNOME; b) subito dopo, NOME COGNOME COGNOME 1993 scendeva dall’auto in uso ad NOME COGNOME e raggiungeva NOME COGNOME; c) alle ore 18,17, si udiva dalla suoneria del telefono Blackberry in uso ad NOME COGNOME COGNOME 1993, sottoposto ad intercettazione tramite captatore informatico, un rumore denotante l’arrivo di un messaggio, al COGNOME faceva seguito la richiesta del medesimo NOME COGNOME COGNOME 1993 di invitare NOME COGNOME a sollecitare la figlia NOME; d) nell’immediato prosieguo, NOME COGNOME contattava la figlia e la invitava a fare presto («NOME e sbrigati che c’è la tua compagna che ti aspetta …»; e) alle ore 18,24/18,25, NOME COGNOME COGNOME 1993, NOME COGNOME e NOME COGNOME raggiungevano a piedi Fiat Punto in uso ad NOME COGNOME, e vi salivano a bordo; f) alle ore 18,31, dalle intercettazioni emergevano una sosta della Fiat Punto appena indicata , il rumore dell’apertura e della chiusura di una portiera, e la successiva ripartenza della vettura.
Segnala, poi, che: a) dopo la ripartenza del veicolo, gli unici suoni registrati a bordo della vettura erano riferibili ad NOME COGNOME COGNOME 1993 e ad NOME COGNOME; b) il veicolo, una volta ripartito, giungeva a Rosarno e i due si recavano in un locale; c) in quel frangente, NOME COGNOME chiedeva ad NOME COGNOME COGNOME 1993: «ma dopo dobbiamo andare noi o no?», e riceveva in risposta: «No, adesso vedo»; d) all’interno del locale, avveniva l’incontro con NOME COGNOME e NOME COGNOME; e ) nel corso dell’incontro, NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA criticava sia NOME COGNOME, perché lo aveva scavalcato per rivolgersi direttamente ad NOME COGNOME COGNOME 1992 per chiedere di poter rivendere la droga a 500,00 euro al kg., sia quest’ultimo, perché si esponeva al rischio di arresto in quanto, pur disponendo di un telefono utile a tenere i contatti restando defilato, preferiva gli incontri di persona; f) ad un certo punto di questo colloquio, alle ore 20,11, si sentiva un segnale acustico, il qual e avvisava dell’arrivo di un messaggio, e, immediatamente, NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA si rivolgeva ad NOME COGNOME, anch’egli identificato per la voce, e gli chiedeva di essere accompagnato («mi vuoi accompagnare tu e va boh! Mi porti tu allora»), ricevendo piena disponibilità («andiamo così prendiamo la macchina, ci fermiamo al distributore»).
Segnala, quindi, che: a) pochi minuti dopo, alle ore 20,38, le telecamere poste nei pressi dell’abitazione di NOME COGNOME, riprendevano l’arrivo della Fiat Punto
in uso ad NOME COGNOME; b) subito dopo, le medesime telecamere riprendevano NOME COGNOME e NOME COGNOME scendere dalla Fiat Punto e far rientro a casa, e la precisata vettura allontanarsi; c) alle ore 21,03, le telecamere poste nei pressi dell’abitazione di NOME COGNOME COGNOME 1993 riprendevano l’arrivo della Fiat Punto in uso ad NOME COGNOME e la discesa dall’auto di NOME COGNOME COGNOME 1993.
La sentenza impugnata, a questo punto, dà conto della versione difensiva dell’imputato, il COGNOME ha ammesso di avere rapporti di amicizia con NOME COGNOME COGNOME 1993 e con NOME COGNOME, deceduto quel giorno, nonché rapporti di conoscenza con NOME COGNOME COGNOME 1992, e ha detto di aver dato, il 19 ottobre 2017, un passaggio ad NOME COGNOME COGNOME 1993 perché quel giorno era morto NOME COGNOME. Osserva, inoltre, che quest’ultima affermazione è smentita dalle registrazioni, poiché dalle stesse emerge come i due, pur trattenendosi insieme per alcune ore, non si recarono da NOME COGNOME.
La Corte d’appello, poi, osserva che da molteplici elementi risulta come l’attività alla COGNOME ha collaborato NOME COGNOME COGNOME stata diretta a ‘proteggere’ la latitanza di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA e sia stata svolta consapevolmente dall’attuale ricorre nte. Si segnalano, in particolare, il linguaggio criptico adoperato da NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA anche nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME le accortezze usate per gli spostamenti di NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME ai quali COGNOME aveva significativamente contribuito, la partecipazione del medesimo COGNOME, proprio quel pomeriggio, al dialogo tra NOME COGNOME COGNOME 1993 e NOME COGNOME, avente ad oggetto il commercio di sostanze stupefacenti e la latitanza di NOME COGNOME COGNOME 1992 , le frequentazioni tra l’attuale ricorrente e persone collegate con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In particolare, con riguardo a quest’ultimo aspetto, si espone che NOME COGNOME è stato controllato: a) il 18 giugno 2014, alle ore 01,07, con NOME COGNOME COGNOME 1993 e NOME COGNOME, entrambi in indagati per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dal fine di favorire il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; b) il 17 novembre 2016, alle ore 21,59, in compagnia di NOME COGNOME, sottoposto a misura cautelare per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal fine di favorire il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, unitamente a NOME COGNOME COGNOME 1992 e ad NOME COGNOME COGNOME 1993; c) il 4 maggio 2019, alle ore 05,05, unitamente a NOME COGNOME, gravato da numerosi precedenti anche per il reato di associazione per delinquere.
Le risultanze istruttorie precedentemente indicate, inoltre, vanno valutate unitamente a quanto complessivamente emerso con riferimento alla protezione della latitanza di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, e dettagliatamente esposto dalla sentenza impugnata, in particolare da pag. 4 a pag. 16.
In particolare, la Corte d’appello evidenzia che: a) il dialogo intercettato tra NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA e NOME COGNOME in data 19 ottobre 2017, aveva
anche riferimenti ad attività estorsive, a collegamenti con altri RAGIONE_SOCIALE e al pagamento di somme alle famiglie dei detenuti; b) il 20 ottobre 2017, ossia il giorno successivo a quello in cui collocano le condotte contestate ad NOME COGNOME, le forze dell’ordine perquisivano l’abitazione di NOME COGNOMECOGNOME padre di NOME, sita in INDIRIZZO Rosarno, ma il latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, sebbene colà nascosto, riusciva a sfuggire, anche perché informato dall a ‘soffiata’ di un «vicino», come commentato da NOME COGNOME COGNOME 1993 il 23 ottobre 2017 in un dialogo con NOME COGNOME; c) tra il 7 e l’8 novembre 2017, veniva messa a disposizione del latitante NOME COGNOME COGNOME 1992 un’altra abitazione, anch’essa sita in INDIRIZZO, di proprietà dei coniugi COGNOME, procurata da NOME COGNOME, dove interveniva anche NOME COGNOME COGNOME 1993 per assicurare la sistemazione del bagno; d) il 2 dicembre 2017, NOME COGNOME COGNOME 1993 prelevava NOME COGNOME, madre di NOME COGNOME COGNOME 1992, e ne coordinava gli spostamenti di in zona sita in INDIRIZZO Bosco di Rosarno; e) il 27 gennaio 2018, il latitante NOME COGNOME COGNOME 1992, riusciva a sfuggire ad una ulter iore operazione delle forze dell’ordine, le quali perquisivano l ‘abitazione sita in INDIRIZZO Bosco di Rosarno dei coniugi COGNOMECOGNOME avvalendosi della collaborazione di NOME COGNOME, come confermato anche da diversi dialoghi intercettati nei quali NOME COGNOME COGNOME 1993 forniva ampie spiegazioni sull’accaduto e rappresentava l’esigenza di trovare un altro nascondiglio, anche riferendo il 30 gennaio 2018, a NOME COGNOME il racconto del figlio latitante; f) il 2 e il 3 febbraio 2018, NOME COGNOME COGNOME 1993 parlava ripetutamente della volontà di NOME COGNOME COGNOME 1992 di restare in zona («lui per adesso vuol stare qua, capisci?! Qua vicino perché …») e delle fughe in occasioni delle ricerche delle f orze dell’ordine anche per le informazioni di un vicino di casa, o per l’uso di telecamere; g) il 21 febbraio 2018, NOME COGNOME COGNOME 1993 accompagnava NOME COGNOME e NOME COGNOME, utilizzando il sistema del cambio di autovetture ed una autovettura presa a noleggio; h) il 7 marzo 2018, NOME COGNOME COGNOME 1993 accompagnava NOME COGNOME ancora utilizzando il sistema del cambio di autovetture ed avvalendosi della collaborazione di altri, tra cui NOME COGNOME, e, nell’occasione, lasciava il telefono a quest’ultimo, il COGNOME, nelle conversazioni intercettate faceva riferimento all’incontro tra la donna , il latitante e NOME COGNOME COGNOME 1993, denominato ‘COGNOME‘ («Siamo andati ad accompagnare sua madre … siamo andati a portare sua mamma là da lui … Sì … è andata sua mamm a e COGNOME»; i) il 10 marzo 2018, veniva effettuata una perquisizione nell ‘appartamento di NOME COGNOME, e veniva finalmente rintracciato ed arrestato il latitante NOME COGNOME COGNOME 1992; l) il medesimo 10 marzo 2018, NOME COGNOME COGNOME 1993, in una conversazione diceva di essere consapevole di essere stato visto dalle forze dell’ordine il giorno prima mentre era con il latitante,
faceva precisi riferimenti all’appartamento in cui lo stesso si nascondeva, e riceveva da NOME COGNOME una domanda estremamente significativa su chi ora avesse le redini del gruppo («e mo chi lo tiene il bastone?»).
2.1.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, laddove affermano la colpevolezza di NOME COGNOME per il reato di favoreggiamento personale in favore del latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, sono immuni da vizi.
Si è detto, al § 2.1.1, che la condotta integrante gli estremi del delitto di favoreggiamento può benissimo consistere in un’attività intesa a favorire gli incontri e i rapporti di un ricercato con i propri congiunti, così da evitargli il rischio di uscire, anche temporaneamente, dalla RAGIONE_SOCIALEdestinità.
Ciò posto, ai fini della valutazione della correttezza logica della motivazione della Corte d’appello, è importante considerare come la condotta ascritta ad NOME COGNOME, secondo quanto appena sintetizzato in precedenza al § 2.1.2, si inserisce in un contesto ben preciso.
In effetti, da un lato, la latitanza di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, destinatario di misura cautelare custodiale per il delitto di cui all’art. 416 -bis cod. pen., COGNOME capo e direttore dell’associazione, è stata oggetto di una accurata attività di ‘protezione’, della COGNOME il fondamentale e costante regista è stato NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, come risulta da quanto evidenziato supra nel § 2.1.2. Per altro verso, risultano più accompagnamenti ‘anomali’ di NOME COGNOME e NOME COGNOME, sempre sotto il coordinamento di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, del tipo di quello effettuato da NOME COGNOME, e, anzi, con riguardo ad uno di tali episodi, quello verificatosi il 7 marzo 2018, una conversazione intercettata esplicita con chiarezza come NOME COGNOME si fosse recata dal figlio latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA in compagnia di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA.
Ora, tenendo conto anche del contesto appena menzionato, (a) l’ accompagnamento, da parte di NOME COGNOME, della madre e della sorella del latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, effettuato per brevi tragitti, nonostante NOME COGNOME avesse la diretta disponibilità di una propria autovettura, e sotto la costante direzione di NOME COGNOME COGNOME 1993, (b) il frazionamento di tale condotta in due momenti, il primo di prelievo delle due donne da casa, e il secondo di riaccompagnamento delle stesse a casa, con impegno complessivo per non meno di tre ore, (c) l’assistenza, nell”intermezzo’ tra le due fasi dell’a ccompagnamento, al dialogo tra NOME COGNOME COGNOME 1993 e NOME COGNOME concernente sia la gestione del traffico di droga sotto la direzione di NOME COGNOME COGNOME 1992 sia la latitanza di quest’ultimo, p ossono essere legittimamente ritenuti indizi gravi, precisi e concordanti di una condotta consistita in un’attività diretta a favorire gli incontri e i rapporti del ricercato con i propri congiunti, così da evitargli il rischio di uscire, anche temporaneamente, dalla
RAGIONE_SOCIALEdestinità, e, come tale, integrante gli estremi del delitto di favoreggiamento personale.
D’altro canto, per quanto si evince dalla sentenza impugnata, le dichiarazioni dell’imputato sono di sostanziale mera negazione della condotta addebitata, e, anzi, quando riferiscono di un accompagnamento di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA per un lutto, risultano obiettivamente smentite dalle risultanze delle intercettazioni e delle riprese effettuate.
Né è irrilevante la prova di ripetuti contatti di NOME COGNOME con altri esponenti del gruppo criminale, circostanza valorizzata anch’essa dalla Corte d’appello, in quanto confermativa dell’esistenza di un rapporto di fiducia della consorteria nello stesso, e più significativamente evidenziata dalla presenza dell’attuale ricorrente al dialogo tra NOME COGNOME COGNOME 1993 e NOME COGNOME in ordine alla gestione del traffico di droga sotto la direzione di NOME COGNOME COGNOME 1992 nonché alla latitan za di quest’ultimo.
2.2. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano l’affermazione della sussistenza dell’aggravante di aver commesso il reato di favoreggiamento personale al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso, deducendo che NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA non è stato condannato per il reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen., né vi sono elementi per ravvisare un suo ruolo direttivo del sodalizio, che NOME COGNOME ha partecipato ad un singolo episodio e non sono indicati elementi da cui inferire la consapevolezza necessaria per l’applicazione della circostanza e che la stessa è stata esclusa con riferimento a chi ha sistemato il bagno del rifugio per il latitante.
2.2.1. Per l’esame delle censure indicate, è opportuno richiamare i principi consolidati della giurisprudenza in tema di accertamento della compagine associativa cui si riferisce l’aggravante, di configurabilità della circostanza per l’aiuto al capoRAGIONE_SOCIALE latitante , e di coefficiente psicologico necessario.
Con riguardo al primo aspetto, secondo l’orientamento stabilmente affermato in giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203, e ora di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen., anche in assenza di formale contestazione del delitto di cui all’art. 416bis cod. pen., il giudice può effettuare una valutazione incidentale circa la sussistenza di una compagine associativa, accertando, nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica tale aggravante, se ricorra l’agevolazione dell’attività del sodalizio in funzione e nell’interesse del COGNOME l’agente ha tenuto la condotta illecita (cfr., per tutte, Sez. 2, 11118 del 20/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284339 -01, e Sez. 3, n. 8505 del 14/01/2021, COGNOME, Rv. 281163 -01).
E, in coerenza con questa impostazione, si può ritenere ammissibile anche un accertamento incidentale sul ruolo assunto nel RAGIONE_SOCIALE dal latitante favorito.
Relativamente al secondo profilo, costituisce indirizzo ampiamente consolidato quello secondo cui, in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l’aggravante dell’agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell’autorità un capoRAGIONE_SOCIALE operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall’arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall’intenzione di favorire anche l’associazione (vds., tra le tante: Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, COGNOME, Rv. 281522 -02; Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 276475 -01; Sez. 2, n. 37762 del 12/05/2016, COGNOME, Rv. 268237 -01).
Né occorre la dimostrazione di un’attività di stabile aiuto a sottrarsi alle ricerche dell’autorità . Invero, si è precisato che il delitto di favoreggiamento personale aggravato dalla finalità di agevolazione di un’associazione di tipo mafioso si distingue da quello di concorso esterno in un sodalizio di tal genere, in quanto il soggetto agente si limita, nel delitto-fine, ad aiutare, in modo episodico, un associato ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle sue ricerche, diversamente dal concorrente esterno che, pur se non inserito stabilmente nella consorteria, opera sistematicamente in collegamento con gli associati per depistare le indagini finalizzate a reprimere l’attività dell’associazione o a perseguire i partecipi, così fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento dell’associazione medesima (così, segnatamente, Sez. 6, n. 41479 del 25/09/2025, COGNOME Rosa, Rv. 289053 -01).
Infine, per quanto concerne il contenuto dell’elemento psicologico necessario per l’integrazione della fattispecie aggravatrice, è sufficiente richiamare l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui la circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278734 -01).
2.2.2. La sentenza impugnata ravvisa la sussistenza dell’aggravante perché ritiene che l’aiuto dato da NOME COGNOME ad NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA a sottrarsi alle ricerche dell’autorità ha integrato l’aiuto ad un capo –RAGIONE_SOCIALE al fine di evitare una crisi funzionale del sodalizio in conseguenza dell’arresto di un suo ‘vertice’.
La Corte d’appello premette che l’aiuto prestato dall’attuale ricorrente al latitante non è trascurabile, perché l’incontro con i familiari risponde ad esigenze
personali molto forti, per assecondare le quali potrebbero essere commessi atti di imprudenza da parte del ricercato.
Precisa, poi, che NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA ha vissuto la sua latitanza proprio nella zona di azione del RAGIONE_SOCIALE, ed ha continuato a dirigerne le operazioni, nella consapevolezza della popolazione locale, siccome da più conversazioni intercettate risulta come «tutto il paese» sapesse della presenza del capo-RAGIONE_SOCIALE, avvalendosi inoltre dell’aiuto di numerosi soggetti, alcuni dei quali attivatisi anche spontaneamente, come il vicino il COGNOME lo aveva avvisato della presenza delle forze dell’ordine in occasione d ella prima azione di ricerca da queste organizzata e non riuscita, in data 20 ottobre 2017, ossia il giorno dopo l’episodio ascritto ad NOME COGNOME.
La Corte d’appello, inoltre, dà conto in modo puntuale dell’esistenza del RAGIONE_SOCIALE COGNOME in Rosarno da diversi decenni e dei numerosi processi in cui l’operatività di questa consorteria è stata accertata. Osserva, quindi, con specifico riferimento al ruolo di ‘vertice’ assunto nella RAGIONE_SOCIALE da NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, che costituiscono elementi significativi: a) la durata della sua latitanza protrattasi dal 17 marzo 2017 al 10 marzo 2018; b) l ‘impiego, a ‘tutela’ di tale latitanza, d i un’ampia rete di fiancheggiatori, e di una pluralità di ricoveri nei quali rifugiarsi; c) la continuativa attività di ‘ protezione ‘ assicuratagli anche per gli incontri con i familiari; d) la direzione da lui assunta, nel periodo in esame, di operazioni di traffico di stupefacenti, costituenti la principale fonte di lucro della consorteria.
Deve aggiungersi che, in precedenza, nel § 2.1.2: a) si è fornita una più dettagliata indicazione della articolata gestione, organizzata avvalendosi della collaborazione di una pluralità di persone, e della disponibilità di più ‘rifugi’, della latitanza di NOME COGNOME COGNOME 1992; b) si è rappresentato che il giorno dell’arresto di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, NOME COGNOME rivolse a NOME COGNOME COGNOME 1993 una domanda estremamente significativa su chi prendesse la direzione del gruppo («e mo chi lo tiene il bastone?»); c) si è segnalato come del ruolo di direzione degli affari criminali svolto da NOME COGNOME COGNOME 1992 durante la sua latitanza abbia parlato in una conversazione NOME COGNOME COGNOME 1993 davanti all’attuale ricorrente NOME COGNOME proprio il giorno 19 ottobre 2017; d) si sono richiamati i ripetuti e risalenti contatti dell’attuale ricorrente NOME COGNOME con NOME COGNOME COGNOME 1993 e con altre persone collegate al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE . Ancora, non va trascurato che elementi precisi dell’attività di direzion e, da parte di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, di lucrosi affari concernenti gli stupefacenti sono rilevabili dalla vicenda di cui al capo 3, ascritta a NOME COGNOME, e più analiticamente analizzata di seguito nel § 5.
2.2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, anche nella parte in cui affermano la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen. a carico
di NOME COGNOME per aver commesso il reato di favoreggiamento personale al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso, sono immuni da vizi.
Innanzitutto, infatti, la sentenza impugnata ha rappresentato, sia pure in via incidentale, ma sulla base di una pluralità di congrui elementi, che, al momento della condotta ascritta ad NOME COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era esistente ed operativo, ed annoverava in posizione ‘apicale’ , ed immediatamente attiva, proprio il latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA.
Sono infatti estremamente significativi i dati concernenti: a) la lunga ed estremamente organizzata latitanza di NOME COGNOME COGNOME 1992, con l’impiego di notevoli risorse personali e reali, come dimostrano la pluralità di ‘fiancheggiatori’ e di ‘covi’ , effettuata sotto la costante regia di NOME COGNOME COGNOME 1993; b) la stabile presenza del medesimo NOME COGNOME COGNOME 1992, nell’intero periodo di latitanza, protrattosi per circa un anno, nel territorio di operatività del RAGIONE_SOCIALE, ossia in Rosarno; c ) l’impegno, sempre di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, e sempre nel medesimo periodo, nella gestione di affari illeciti lucrosi e di interesse di una pluralità di persone a lui legate; d) la domanda, emblematicamente formulata da NOME COGNOME ad NOME COGNOME COGNOME 1993 il giorno dell’arresto di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, su chi prendesse la direzione del gruppo («e mo chi lo tiene il bastone?»).
È quindi incensurabile l’approdo della sentenza impugnata secondo cui il mantenimento in libertà di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA era un fatto di interesse centrale per la funzionalità del ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
In secondo luogo, poi, sono indicati plurimi e concordanti elementi, taluni anche molto gravi e precisi, da cui inferire la consapevolezza di NOME COGNOME di agevolare, con la propria condotta delittuosa, non solo la specifica persona del latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, ma l’operatività del RAGIONE_SOCIALE come organizzazione criminale.
Invero, NOME COGNOME: 1) ha prestato il suo illecito ausilio in un contesto di ‘protezione’ organizzato, sotto la direzione di NOME COGNOME COGNOME 1993, e del COGNOME aveva contezza, come conferma la richiesta da lui rivolta a quest’ultimo sul compito relativo al riaccompagnamento della madre e della sorella del latitante; 2) ha assistito, tra le due fasi della condotta di favoreggiamento da lui commessa il 19 ottobre 2017, ad una discussione tra NOME COGNOME COGNOME 1993 e NOME COGNOME sul ruolo di NOME COGNOME COGNOME 1992 nella gestione del traffico di droga e sui pericoli dallo stesso corsi per effettuare incontri in presenza; 3) è stato ripetutamente controllato tra il 2014 ed il 2019, in Rosarno, quindi prima e dopo il fatto in contestazione, con persone coindagate e coimputate con NOME COGNOME COGNOME 1992 e con NOME COGNOME COGNOME 1993; 4) era amico di NOME COGNOME COGNOME 1993 e conosceva NOME COGNOME COGNOME 1992.
Si è precisato, inoltre, nel § 2.2.1, che ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale aggravato dalla finalità di agevolare un’associazione di tipo mafioso è senz’altro sufficiente che il soggetto agente si limiti ad aiutare, in modo episodico, un associato ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle sue ricerche.
Né costituisce argomento rilevante l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416bis .1 cod. pen. nei confronti di chi aveva sistemato il bagno del rifugio per il latitante: in disparte da altre e più generali considerazioni, non va trascurato, per un verso, che le due condotte sono diverse già sotto il profilo dell’elemento oggettivo e, dall’ altro, che un ulteriore discrimine è ricollegabile al contenuto del coefficiente psicologico, sempre specificamente relativo al singolo soggetto agente.
Risulta perciò incensurabile ritenere che NOME COGNOME abbia favorito la latitanza di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA agendo nella piena consapevolezza sia del ruolo del medesimo nel RAGIONE_SOCIALE COGNOME, sia dell’interesse dell’organizzazione a ‘proteggere’ la latitanza di detto ricercato.
2.3. In parte fondate e in parte infondate, invece, sono le censure formulate nel terzo motivo, le quali contestano la determinazione del trattamento sanzionatorio, deducendo la sproporzione della pena rispetto all’unicità della condotta, la sostanziale assertività del diniego delle circostanze attenuanti generiche, l’illegittimità dell’applicazione dell’aumento di pena per l’aggravante di cui all’art 378, secondo comma, cod. pen.
2.3.1. Innanzitutto, la motivazione relativa alla pena base è congrua.
La pena base è stata calcolata in un anno e otto mesi di reclusione, ossia in una misura inferiore alla media edittale. Inoltre, la sentenza impugnata evidenzia che la condotta implica la partecipazione ad un meccanismo collaudato e la ‘fiducia’ nel medesi mo risposta; aggiunge che occorre inoltre considerare la frequentazione con altri esponenti della comunità locale, e l’esistenza di un precedente penale.
Piuttosto, la sentenza, come si preciserà di seguito nel § 2.3.4, incorre in errore nel l’ aver determinato la pena base non tenendo conto della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 378 cod. pen., la COGNOME prevede che , quando il delitto commesso dal soggetto ‘ favorito ‘ è quello di cui all’art. 416 -bis cod. pen., come nella specie, «si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni».
2.3.2. Immune da vizi è anche la motivazione concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La sentenza impugnata, infatti, ha sottolineato che non vi sono elementi positivamente apprezzabili, e che questi, in particolare, non possono essere costituiti dalle dichiarazioni rese dall’imputato, perché del tutto inverosimili.
2.3.3. Fondate, invece, sono le censure concernenti la misura dell’aumento della pena per l’aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen.
L a Corte d’appello , in effetti, fornisce una specifica motivazione in ordine alla determinazione dell’aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all’art. 416bis .1 cod. pen., perché richiama «il ruolo di vertice del latitante favorito ed il rapporto fiduciario esistente» con l’imputato.
Tuttavia, l ‘indicata motivazione deve ritenersi viziata, perché: a) l’aumento di pena è stato apportato nella misura massima consentita, ossia della metà (l’aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen. prevede un aumento da un minimo di un terzo ad un massimo della metà) rispetto alla pena base; b) la pena base è stata quantificata in un importo inferiore alla media edittale; c) la determinazione della pena base è avvenuta in forza degli stessi elementi valorizzati per determinare il quantum da irrogare per la circostanza aggravante, nonché, anzi, con il richiamo in aggiunta di ulteriori elementi negativi.
La sentenza impugnata, quindi, in ordine a tale punto, deve ritenersi manifestamente illogica, perché affetta da sproporzione intrinseca non sorretta da congrua giustificazione.
2.3.4. Fondate sono anche le censure relative all’applicazione dell’aumento di pena per l’aggravante di cui all’art. 378, secondo comma, cod. pen.
È utile rilevare, in via preliminare, che, come osserva il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di favoreggiamento personale, l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 378 cod. pen. è compatibile con quella prevista dall’art. 416bis .1 cod. pen. (e prima dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203), quando il favoreggiamento si riferisca non solo alla persona facente parte dell’associazione di stampo mafioso ma sia diretto anche ad agevolare l’intera associazione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 16556 del 14/10/2009, dep. 2010, Virruso, Rv. 246952 -01, e Sez. 6, n. 35680 del 10/06/2005, Patti, Rv. 232577 -01).
Ciò posto, deve osservarsi che la circostanza aggravante di cui all’art. 378, secondo comma, cod. pen. è sì circostanza indipendente, ma non circostanza ad effetto speciale.
Invero, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite, ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale (Sez. U, n. 28953 del 27/04/2017, S., Rv. 269784 – 01).
Ora, l’art. 378, secondo comma, cod. pen., a fronte di una pena per la fattispecie base di cui al primo comma della «reclusione fino a quattro anni», statuisce che, «uando il delitto commesso è quello previsto dall’art. 416 -bis , si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni». Risulta quindi evidente che la fattispecie di cui all’art. 378, secondo comma, cod. pen. non comporta un aumento di pena superiore ad un terzo, poiché la pena massima resta immutata («fino a quattro anni»), ed è soltanto stabilito un limite minimo edittale superiore a quello ordinario fissato dall’art. 378, primo comma, cod. pen .
Precisato che la circostanza aggravante di cui all’art. 378, secondo comma, cod. pen. è circostanza indipendente, ma non ad effetto speciale, perché non comporta un aumento di pena superiore ad un terzo, non può applicarsi la disciplina di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., la COGNOME si riferisce al concorso tra più circostanze ad effetto speciale. Ed infatti l’esclusione della operatività della regola di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale e aggravanti indipendenti, per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, tranne che esse non comportino un aumento superiore ad un terzo, è affermata dall’orientamento maggioritario della giurisprudenza (cfr., in particolare: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, COGNOME, Rv. 288800 -02; Sez. 4, n. 32868 del 05/10/2020, Antille, Rv. 280831 -01; Sez. 6, n. 52011 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278055 -02; per la soluzione contraria, Sez. 2, n. 6558 del 08/10/2020, dep. 2021, Ciotola, Rv. 280656 -01, e Sez. 3, n. 31293 del 08/05/2019, M., Rv. 276291 -01).
Deve perciò trovare applicazione la disciplina generale desumibile dai primi due commi dell’art. 63 cod. pen., che prevede l’operatività dei plurimi aumenti di pena collegati alle singole, e distinte, circostanze aggravanti.
Muovendo da questa premessa, poi, nell’applicazione dei singoli aumenti, deve innanzitutto computarsi l’aumento per la circostanza indipendente , perché altrimenti questa non potrebbe mai operare se non in misura del tutto svincolata dai parametri di legge (cfr., per questa conclusione, specificamente, Sez. 6, n. 52011 del 2019, Rv. 278055 -02, cit., secondo cui: «Il cumulo con le circostanze comuni e quelle indipendenti non potrebbe, infatti, operare in modo diverso, poiché l’aumento frazionario della pena ordinaria prevista per il reato, conseguente all’applicazione di una aggravante comune, deve necessariamente essere operato sulla pena autonomamente determinata per la circostanza indipendente, non essendo praticabile un diverso computo a meno di non volere escludere la stessa possibilità del concorso di circostanze comuni e circostanze indipendenti).
Di conseguenza, la sentenza impugnata incorre in errore quando applica dapprima l’aumento per la circostanza aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod.
pen. e, poi, un ulteriore aumento nella misura di un terzo per la circostanza aggravante di cui all’art. 378, secondo comma, cod. pen.: occorre va dapprima determinare la pena tenendo conto della circostanza di cui all’art. 378, secondo comma, cod. pen, siccome circostanza indipendente, ma non ad effetto speciale, e poi computare l’aumento ex art. 416bis .1 cod. pen.
2.3.5. Risulta doveroso precisare che, nel giudizio di rinvio, il ricalcolo degli aumenti di pena per le due distinte circostanze aggravanti di cui all’art. 378, secondo comma, cod. pen. e di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen. non potrà superare il limite complessivo della pena precedentemente irrogata, in applicazione del divieto di refomatio in peius di cui all’art. 597 cod. p roc. pen., trattandosi di annullamento disposto su impugnazione del solo imputato.
Va precisato, in proposito, che il rispetto del divieto di reformatio in peius dovrà essere verificato sulla base della pena globalmente irrogata in precedenza, senza tenere conto dei singoli segmenti di essa. Questo perché le operazioni da compiere in sede di rinvio non sono omogenee a quelle compiute dalla sentenza annullata: l’annullamento disposto in questa sede, infatti, impone l’operatività di diversi criteri di calcolo, perché nel nuovo giudizio occorrerà determinare la pena dapprima fissando la quantità che tiene conto del limite minimo fissato dall’art. 378, secondo comma, cod. pen. e poi procedendo all’aumento ex art. art. 416bis .1 cod. pen., mentre nel giudizio di appello si è proceduto in modo opposto.
In altri termini, occorrerà procedere adattando alla fattispecie del concorso di circostanze aggravanti il principio enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 – 01).
NOME COGNOME: a) è stato ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento pluriaggravato, per aver aiutato NOME COGNOME COGNOME 1992, direttore e capo della RAGIONE_SOCIALE, a sottrarsi a provvedimenti coercitivi custodiali emessi con riguardo al reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen., in particolare favorendone gli incontri con i sodali, procurandogli ‘rifugi’, e fornendogli ausilio per fuggire dal ‘covo’ in cui il medesimo si trovava il 27 gennaio 2018, all’atto dell’intervento delle forze dell’ordine; b) è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della diminuente per il rito.
3.1. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano l’affermazione di responsabilità per il reato di favoreggiamento, deducendo che gli elementi addotti a fondamento della dichiarazione di colpevolezza sono privi di gravità e precisione, perché costituiti da conversazioni intercettate tra terze persone, e perché equivoci, in quanto non evidenziano alcuna concreta condotta specificamente attribuibile ad NOME COGNOME.
3.1.1. Per l’esame delle censure appena sintetizzate, è utile richiamare i principi giuridici già indicati in precedenza nel § 2.1.1 in tema di configurabilità del reato di favoreggiamento personale , ed individuarne l’ambito applicativo avendo specifico riguardo alla tipologia di condotte contestate nel caso di specie.
In particolare, va ricordato che, secondo la consolidatissima elaborazione giurisprudenziale, la condotta del delitto di favoreggiamento personale può consistere in qualunque comportamento che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del COGNOME le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere, non essendo inoltre necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, essendo sufficiente la prova della oggettiva idoneità dell ‘ azione favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia.
Muovendo da queste coordinate, appare ragionevole ritenere che condotte consistenti nel procurare e mettere a disposizione un ‘rifugio’ ad un latitante, o nel prestare a vantaggio dello stesso ‘vigilanza’ o sostegno al momento della fuga in occasione dell’intervento delle forze dell’ordine, sono comporta menti di ostacolo allo svolgimento delle indagini dirette alla cattura del ricercato, e, come tali, integranti la fattispecie di favoreggiamento personale.
3.1.2. La sentenza impugnata indica gli elementi in forza dei quali ritiene che l’attuale ricorrente, NOME COGNOME, abbi a commesso il reato di cui all’art. 378 cod. pen. per agevolare la latitanza di NOME COGNOME COGNOME 1992, in particolare favorendone gli incontri con i sodali, procurandogli ‘rifugi’, e fornendogli ausilio per fuggire dal ‘covo’ in cui il medesimo si trovava il 27 gennaio 2018, all’atto dell’intervento delle forze dell’ordine.
La Corte d’appello rappresenta, in primo luogo, che NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA ha trascorso una fase della sua latitanza, fino al 20 ottobre 2017, in un immobile di proprietà di NOME COGNOME, padre dell’attuale ricorrente NOME COGNOME; ed aggiunge che il ricercato, in quel periodo, si accompagnava con quest’ultimo e con l’altro ricorrente NOME COGNOME, consegnando loro anche droga da poter vendere.
A fondamento di questo risultato probatorio, si segnala che: a) in data 20 ottobre 2017, alle ore 22,30 circa, le forze dell’ordine, ricevuta una informazione
confidenziale sulla presenza di NOME COGNOME COGNOME 1992 nella casa di NOME COGNOME, effettuavano in quel sito una perquisizione senza successo; b) in prossimità di quell’immobile, in precedenza, si erano recati anche NOME COGNOME COGNOME 1993 e NOME COGNOME; c) la mattina dopo la perquisizione, veniva intercettata una conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME 1993, nella COGNOME il primo chiedeva al secondo chiarimenti su quanto successo ed aggiungeva di avere sospetti già da giorni di controlli della polizia e di averne informato «NOME» («Allora, è da tre notti che gli dico ‘NOME hai la polizia sotto casa’ fino a stanotte alle due e poi alle quattro di mattina), il secondo replicava che il ricercato era stato avvisato dieci m inuti prima dell’irruzione delle forze dell’ordine, quindi i due commentavano come il latitante si fosse eccessivamente ‘ esposto ‘ per aver ricevuto varie persone a colloquio («ti sei portato tutto il paese qui») e per essersi accompagnato a lungo con «sti ragazzi» ai quali aveva affidato anche la vendita di droga («Scusa, vale la pena che mandi a chiamare tutto il paese lì … a questi ragazzi, che tu dormi a casa di questi, possono andare a vendere questa cosa, ad andare a parlare in giro piedi, piedi, o NOME dimmi se dico sbagliando»); d) in una conversazione intercettata tra NOME COGNOME COGNOME 1993 e NOME COGNOME in data 28 marzo 2018, il primo diceva al secondo di aver appreso della circolazione di un quantitativo di droga venduto ad un prezzo inferiore a quello praticato dal RAGIONE_SOCIALE, ipotizzava si trattasse di una partita che «NOME gliel’ha lasciata ai figlioli … che tenevan o prima NOME … al Bosco» e gli chiedeva di domandare all’acquirente: «te l’ha data ‘NOME o ‘NOMECOGNOME, questi due …? Se ti dice così»; e) ‘NOME e ‘NOME‘ sono diminutivi corrispondenti ai nomi NOME e NOME, e, come tali riferibili a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, anche perché il «Bosco» era il luogo si trovavano gli immobili nei quali si era costantemente rifugiato, da latitante, NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, e questi immobili erano nella disponibilità di familiari di NOME COGNOME.
La Corte d’appello evidenzia, in secondo luogo, che il nuovo ‘rifugio’ in cui si sistemò NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA dopo la perquisizione del 20 ottobre 2017 fu costituito da un altro immobile, sempre ubicato in INDIRIZZO, procurato da NOME COGNOME, il COGNOME gli prestò anche compagnia ed ausilio per una nuova fuga in occasione di una ulteriore perquisizione delle forze dell’ordine, effettuata il 27 gennaio 2018.
In proposito, si segnala che: a) il nuovo ‘rifugio’, oggetto della perquisizione del 27 gennaio 2018, era di proprietà di NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali, sentiti a sommarie informazioni, hanno detto di aver dato l’immobile in comodato gratuito ad NOME COGNOME, al COGNOME erano legati da un rapporto di parentela; b) il nuovo ‘rifugio’ , dotato anche di un sistema di videosorveglianza, era vicino alla dimora della famiglia di NOME, e vi si poteva accedere passando dal
piazzale di questa dimora; c) la perquisizione del 27 gennaio 2018 consentiva di accertare la presenza nel ‘covo’ di NOME COGNOME, stante l’impronta rilevata nel fabbricato ed esaminata dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica; d) la presenza di NOME COGNOME e del latitante NOME COGNOME COGNOME 1992 al momento della perquisizione del 27 gennaio 2018 risulta da due conversazioni, una del 29 gennaio 2018 tra NOME COGNOME COGNOME 1993 e NOME COGNOME e l’altra del 30 gennaio 2018 tra NOME COGNOME COGNOME 1993 e NOME COGNOME, madre del ricercato NOME COGNOME COGNOME 1992; e) nella conversazione del 29 gennaio 2018, in particolare, NOME COGNOME COGNOME 1993, nel riportare il racconto di NOME COGNOME COGNOME 1992 sulla fuga, segnalava come quest ‘ultimo avesse anche afferma to espressamente: «c’era NOME con me … c’era NOME con me, che erano cambiati come sempre, ci siamo messi le scarpe, abbiamo aperto la porta e ci siamo buttati in mezzo ai mandarinari » ; f) nella conversazione del 30 gennaio 2018, NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA precisava a NOME COGNOME che la presenza di NOME COGNOME, a detta proprio del latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA , era stata molto importante per la fuga («dice, meno male che c’era quel ragazzo con me e gli ha detto di … nei mandarinari») .
La Corte d’appello osserva, in terzo luogo, che NOME COGNOME, il precedente 24 gennaio 2018, aveva partecipato ad un incontro avvenuto tra più persone in INDIRIZZO, e caratterizzato dallo spiegamento di più vetture; segnatamente, nell’occasione, come emergeva dalle immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza, aveva accompagnato NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA con l’automobile intestata al padre, utilizzando inoltre molte cautele, tra cui quella consistita nel disattivare il telefono cellulare per oltre quattro ore.
3.1.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, laddove affermano la colpevolezza di NOME COGNOME per il reato di favoreggiamento personale in favore del latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, sono immuni da vizi.
Si è detto al § 3.1.1, la condotta del delitto di favoreggiamento personale può consistere in qualunque comportamento che abbia frapposto un ostacolo, anche limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini.
Ora, la sentenza impugnata rappresenta che NOME COGNOME ha attuato comportamenti costituenti significativo ostacolo allo svolgimento delle indagini e alla ricerca del latitante NOME COGNOME COGNOME 1992. Invero, la Corte d’appello, come più analiticamente esposto nel § 3.1.2, evidenzia, in particolare, che NOME COGNOME ha costantemente accompagnato il latitante NOME COGNOME COGNOME 1992, e, soprattutto, dopo l’irruzione delle forze dell’ordine nella casa di suo padre, dove il ricercato era ospitato, ha procurato al medesimo un nuovo alloggio, facendosi dare un immobile in comodato da alcuni suoi parenti, gli ha fatto compagnia anche di
notte, ed è fuggito con lo stesso in occasione della perquisizione della polizia giudiziaria nel nuovo alloggio, anche indicando la strada da seguire.
Né queste conclusioni possono dirsi fondate su dati istruttori equivoci.
Da un lato, infatti, gli elementi a carico di NOME COGNOME non sono costituiti solo da conversazioni intercettate, ma, anzi, principalmente, da altri elementi. La sentenza impugnata, infatti, esplicita che: a) la condotta di aver procurato la disponibilità del fabbricato in cui fu ospitato il latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA fino al 27 gennaio 2018 è stata accertata sulla base delle sommarie informazioni rese agli inquirenti dai proprietar i dell’immobile, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali hanno detto di aver concesso il bene in comodato gratuito proprio a NOME COGNOME, cui erano legati da un rapporto di parentela; b) la presenza del medesimo NOME COGNOME nell’immobile in cui ha dimorato il latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA fino al 27 gennaio 2018 è stata accertata mediante l’individuazione di una sua impronta rilevata nell’edificio e sottoposta ad esami dattiloscopici.
Sotto altro profilo, poi, le conversazioni tra terzi oggetto di intercettazione sono state interpretate dai Giudici di merito sulla base di accettabili massime di esperienza, e tali interpretazioni trovano precisi riscontri sia negli esami dattiloscopici appena indicati, sia nelle sommarie informazioni rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
3.2. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l’affermazione della sussistenza dell’aggravante di aver commesso il reato di favoreggiamento personale al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso, deducendo l’assenza di una effettiva motivazione in ordine alla consapevolezza di NOME COGNOME della ‘caratura’ di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA.
3.2.1. Ai fini dell’esame delle censure appena indicate, sembra utile innanzitutto richiamare quanto già indicato in precedenza nel § 2.2.1.
In particolare, va rammentato che, secondo l’ indirizzo ampiamente consolidato quello secondo cui, in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l’aggravante dell’agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell’autorità un capoRAGIONE_SOCIALE operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall’arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall’intenzione di favorire anche l’associazione
3.2.2. La sentenza impugnata espone le ragioni per cui ritiene che NOME COGNOME fosse consapevole dell’importanza per l’intero RAGIONE_SOCIALE del mantenimento in libertà di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA.
La Corte d’appello, in particolare, rappresenta che NOME COGNOME ha reperito al latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA più rifugi, era in compagnia del medesimo in occasione di una delle operazioni dirette alla cattura del ricercato, e lo ha supportato in quel momento di ‘difficoltà’; tutto questo rende «evidente il livello massimo di fiducia intercorrente tra i due».
Il Giudice del gravame, inoltre, osserva che NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA ha vissuto la sua latitanza nella zona di azione del RAGIONE_SOCIALE, ed ha continuato a dirigerne le operazioni, nella consapevolezza della popolazione locale, siccome da più conversazioni intercettate risulta come «tutto il paese» sapesse della presenza del capo-RAGIONE_SOCIALE, avvalendosi inoltre dell’aiuto di vari soggetti, alcuni dei quali attivatisi anche spontaneamente, come il vicino il COGNOME lo aveva avvisato della presenza delle forze dell’ordine in occasione della prima azione di ricerca da queste organizzata e non riuscita, in data 20 ottobre 2017.
La sentenza impugnata, poi, in altre parti della sua articolata motivazione, come già evidenziato supra al § 2.2.2, indica in modo puntuale perché deve ritenersi esistente il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Rosarno da diversi decenni, ed aggiunge ulteriori elementi a supporto dell’affermazione secondo cui NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, all’epoca dei fatti, aveva assunto il ruolo di ‘vertice’ nella RAGIONE_SOCIALE. In particolare, espone, come elementi specificamente indicativi dell’operatività del sodalizio e del ruolo in esso svolto da NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, il dispiego di notevoli risorse personali e reali a ‘protezione’ della latitanza del medesimo, quali il reperimento di una pluralità di ‘rifugi’ ed il coinvolgimento di più persone per assicurare la ‘tranquillità’ dei suoi spostamenti.
Non va trascurato, ancora, che, il 24 gennaio 2018, quindi tre giorni prima della fuga di NOME COGNOME COGNOME 1992 dal secondo ‘rifugio’ mentre era in sua compagnia, NOME COGNOME ha accompagnato ‘ riservatamente ‘, a bordo di un’auto intestata a suo padre, proprio in quella zona di Rosarno, NOME COGNOME COGNOME 1993, ossia con la persona che, come analiticamente indicato nel § 2.2.2, stava coordinando la ‘protezione’ della latitanza di NOME COGNOME COGNOME 1992.
3.2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, anche nella parte in cui affermano la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen. a carico di NOME COGNOME per aver commesso il reato di favoreggiamento personale al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso, sono immuni da vizi.
In primo luogo, è utile richiamare quanto indicato supra nel § 2.2.3, laddove si è affermato che, al momento della condotta ascritta ad NOME COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era esistente ed operativo, ed annoverava in posizione ‘apicale’, ed immediatamente attiva, proprio il latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, e che, quindi, il mantenimento in libertà di quest’ultimo costituiva un fatto di interesse centrale per la funzionalità della precisata consorteria criminale.
In secondo luogo, poi, sono rilevabili dal testo complessivo della sentenza impugnata elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere che NOME COGNOME agisse con la consapevolezza di agevolare, con la propria condotta delittuosa, non solo la specifica persona del latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, ma anche, attraverso quest’ultimo, i l RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Invero, NOME COGNOME, all’epoca dei fatti, ha avuto un duraturo rapporto di assidua frequentazione con NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, e ne ha costantemente ‘protetto’ la latitanza, convivendo con lo stesso a casa di suo padre fino alla prima perquisizione della polizia del 20 ottobre 2017, procurandogli dopo questa operazione un nuovo ‘rifugio’, dotato anche di sistema di videosorveglianza, e, addirittura, trattenendosi con il medesimo durante la notte quando questi dormiva, come emerso in occasione della seconda perquisizione della polizia il 27 gennaio 2018.
Il duraturo rapporto di assidua frequentazione con il capo-RAGIONE_SOCIALE latitante e di ‘cura’ della sua ‘tranquillità’ rende immune da vizi la conclusione della Corte d’appello secondo cui NOME COGNOME aveva un rapporto di assoluta fiducia con NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, e, quindi, ne inferisce la consapevolezza in ordine a ll’attività svolta dal ricercato per la funzionalità dell’illecita consorteria.
Si può aggiungere che queste conclusioni trovano ulteriore conferma nel supporto prestato da NOME COGNOME, proprio in quei giorni, ad NOME COGNOME COGNOME 1993, ossia a colui che ha curato il coordinamento della ‘rete’ di persone intervenute per assicu rare la ‘tranquillità’ degli spostamenti e degli incontri del latitante NOME COGNOME COGNOME 1992 fino al suo arresto nel marzo 2018.
3.3. In parte fondate e in parte infondate, invece, sono le censure formulate nel terzo motivo, le quali contestano la determinazione del trattamento sanzionatorio, deducendo l’assenza di un’effettiva motivazione in proposito.
3.3.1. Innanzitutto, la motivazione relativa alla pena base e al diniego delle circostanze attenuanti generiche è corretta.
La pena base è stata calcolata in tre anni di reclusione, quindi in misura superiore alla media edittale, ma la motivazione posta a suo fondamento valorizza, in modo congruo ed incensurabile in questa sede , il dato dell’elevatissimo rapporto fiduciario intercorrente tra NOME COGNOME e il capo-RAGIONE_SOCIALE latitante favorito.
Allo stesso modo, immune da vizi è la motivazione concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto adduce l’elevato disvalore della condotta e l’assenza di qualunque elemento valorizzabile in senso favorevole all’attuale ricorrente .
3.3.2 . Fondate, invece, sono le censure concernenti la misura dell’aumento della pena per l’aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen.
La Corte d’appello, in effetti, fornisce una specifica motivazione in ordine alla determinazione dell’aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all’art. 416bis .1 cod. pen., perché richiama «il ruolo di vertice del latitante favorito ed il rapporto fiduciario esistente» con l’imputato.
Tuttavia, l’indicata motivazione deve ritenersi viziata, perché: a) l’aumento di pena è stato apportato nella misura massima consentita, ossia della metà (l’aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen. prevede un aumento da un minimo di un terzo ad un massimo della metà) rispetto alla pena base; b) la pena base è stata quantificata in un importo superiore alla media edittale, ma inferiore al massimo edittale; c) la determinazione della pena base è avvenuta in forza degli stessi elementi valorizzati per determinare il quantum da irrogare per la circostanza aggravante.
La sentenza impugnata, quindi, in ordine a tale punto, deve ritenersi manifestamente illogica, perché affetta da sproporzione intrinseca non sorretta da congrua giustificazione.
3.3.3. L’accoglimento delle censure in ordine all’aumento di pena apportato per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen. incide anche sul punto della sentenza relativo all’ulteriore aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all’art. 378, secondo comma, cod. pen.
Invero, l’aumento per la circostanza aggravante di cui all’art. 378, secondo comma, cod. pen. è stato calcolato sulla base della pena risultante all’esito de ll’applicazione dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen., e, quindi, il suo computo è stato condizionato da questo segmento.
Va tuttavia rilevato che, per le ragioni indicate supra nel § 2.3.4, l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 378, secondo comma, cod. pen. deve avvenire in correlazione con la determinazione della pena base, e che solo dopo tale operazione è possibile procedere ad apportare l’aumento di pen a per la circostanza di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen.
Ovviamente, la rideterminazione della pena da compiere nel giudizio di rinvio dovrà avvenire nel rispetto del divieto di reformatio in peius , così come precisato supra nel § 2.3.5.
NOME COGNOME: a) è stato ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento pluriaggravato, per aver aiutato NOME COGNOME COGNOME 1992, direttore e capo della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a sottrarsi a provvedimenti coercitivi custodiali emessi con riguardo al reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen., in particolare prestandogli assistenza nel periodo di permanenza in INDIRIZZO e consentendogli di incontrare in ‘sicurezza’ NOME COGNOME COGNOME 1993; b) è stato condannato alla pena di due anni, cinque mesi e dieci giorni di
reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della diminuente per il rito.
4.1. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo e nel primo motivo aggiunto, laddove contestano l’affermazione di responsabilità per il reato di favoreggiamento, deducendo che gli elementi addotti a fondamento della dichiarazione di colpevolezza di NOME COGNOME sono privi di gravità e precisione, o perché non chiaramente riferibili al medesimo o perché non evidenziano alcuna concreta condotta di agevolazione del latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA a lui attribuibile o ancora perché inidonei a dimostrare la sua consapevolezza di favorire un latitante, e che inoltre non sono stati considerati elementi di segno contrario, come la lunga lontananza dal luogo dei fatti per gravi ragioni familiari.
4.1.1. Per l’esame delle censure appena sintetizzate, è utile , per un verso, richiamare i principi giuridici già indicati in precedenza nel § 2.1.1 in tema di configurabilità del reato di favoreggiamento personale, ed individuarne l’ambito applicativo avendo specifico riguardo alla tipologia di condotte contestate nel caso di specie, e, sotto altro profilo, richiamare i consolidati approdi della giurisprudenza in tema di valutazione della prova indiziaria.
Per quanto attiene al primo profilo, va ricordato che, secondo la consolidatissima elaborazione giurisprudenziale, la condotta del delitto di favoreggiamento personale può consistere in qualunque comportamento che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del COGNOME le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere, non essendo inoltre necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, essendo sufficiente la prova della oggettiva idoneità dell ‘ azione favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia.
Muovendo da queste coordinate, appare ragionevole ritenere che condotte consistenti nel prestare a vantaggio di un latitante ‘vigilanza’ o ‘protezione’ della riservatezza dei suoi incontri con altre persone costituiscono comportamenti di ostacolo allo svolgimento delle indagini dirette alla cattura del ricercato, e, come tali, integranti la fattispecie di favoreggiamento personale.
Con riferimento al secondo tema, relativo alla valutazione della prova indiziaria, va innanzitutto evidenziato che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, «di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Peraltro, l’apprezzamento unitario degli indizi per la
verifica della confluenza verso un’univocità indicativa che dia la certezza logica dell’esistenza del fatto da provare, costituisce un’operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa – sia pure di portata possibilistica e non univoca – di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il COGNOME la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230 -01).
Nella medesima prospettiva, la successiva giurisprudenza ha costantemente affermato che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., tra le tantissime, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 -02, e Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266941 -01).
Nella medesima direzione, ancora, si pone l’enunciato secondo cui i l difetto di motivazione, COGNOME causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (così Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 -01, la COGNOME, in applicazione del principio, ha respinto il ricorso per vizi di motivazione che, in un processo
indiziario, si fondava su una critica parcellizzata di singoli segmenti della ricostruzione senza tener conto della lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza).
4.1.2. La sentenza impugnata indica gli elementi in forza dei quali ritiene che l’attuale ricorrente, NOME COGNOME, abbia commesso il reato di cui all’art. 378 cod. pen. per agevolare la sottrazione di NOME COGNOME COGNOME 1992 alle ricerche dell’autorità , in particolare assicurandogli ‘vigilanza’ almeno fino alla perquisizione effettuata il 27 gennaio 2018, nonché, specificamente, ‘protezione’ per la riservatezza di un suo incontro con NOME COGNOME COGNOME 1993, il COGNOME coordinava la ‘tutela’ della latitanza , in data 25 gennaio 2018.
La Corte d’appello rappresenta, in primo luogo, che NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA ha trascorso una fase della sua latitanza, fino al 20 ottobre 2017, in un immobile di proprietà di NOME COGNOME, padre di NOME COGNOME; ed aggiunge che il ricercato, in quel periodo, si accompagnava con quest ‘ultimo e con NOME COGNOME, consegnando loro anche droga da poter vendere.
A fondamento di questo risultato probatorio, si segnala che: a) in data 20 ottobre 2017, alle ore 22,30 circa, le forze dell’ordine, ricevuta una informazione confidenziale sulla presenza di NOME COGNOME COGNOME 1992 nella casa di NOME COGNOME, effettuavano in quel sito una perquisizione senza successo; b) in prossimità di quell’immobile, in precedenza, si erano recati anche NOME COGNOME COGNOME 1993 e NOME COGNOME; c) la mattina dopo la perquisizione, veniva intercettata una conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, nella COGNOME il primo chiedeva al secondo chiarimenti su quanto successo ed aggiungeva di avere sospetti già da giorni di controlli della polizia e di averne informato «NOME» («Allora, è da tre notti che gli dico ‘NOME hai la polizia sotto casa’ fino a stanotte alle due e poi alle quattro di mattina), il secondo replicava che il ricercato era stato avvisato dieci minuti prima dell’irruzione delle forze dell’ordine, quindi i due commentavano come il latitante s i fosse eccessivamente ‘esposto’ per aver ricevuto varie persone a colloquio («ti sei portato tutto il paese qui») e per essersi accompagnato a lungo con «sti ragazzi» ai quali aveva affidato anche la vendita di droga («Scusa, vale la pena che mandi a chiamare tutto il paese lì … a questi ragazzi, che tu dormi a casa di questi, possono andare a vendere questa cosa, ad andare a parlare in giro piedi, piedi, o NOME dimmi se dico sbagliando»); d) in una conversazione intercettata tra NOME COGNOME COGNOME 1993 e NOME COGNOME in data 28 marzo 2018, il primo diceva al secondo di aver appreso della circolazione di un quantitativo di droga venduto ad un prezzo inferiore a quello praticato dal RAGIONE_SOCIALE, ipotizzava si trattasse di una partita che «NOME gliel’ha lasciata ai figlioli NOME che tenevano prima NOME … al Bosco» e gli chiedeva di domandare all’acquirente: «te l’ha data ‘NOME o ‘NOME, questi due …? Se ti dice così»;
e) ‘NOME‘ e ‘NOME‘ sono diminutivi corrispondenti ai nomi NOME e NOME, e, come tali riferibili a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, anche perché il «Bosco» era il luogo si trovavano gli immobili nei quali si era costantemente rifugiato, da latitante, NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, questi immobili erano nella disponibilità di familiari di NOME COGNOME, e NOME COGNOME non solo era parente di NOME COGNOME ed abitava nelle vicinanza, ma, per di più, pochi mesi prima dei fatti, il 25 febbraio 2017, era stato arrestato per detenzione illecite di droga c.d. ‘leggera’ .
La Corte d’appello evidenzia, in secondo luogo, che NOME COGNOME partecipò alle «staffette» dirette ad assicurare la ‘riservatezza’ degli incontri del latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, nel periodo in cui il medesimo alloggiò nell’immobile dei coniugi COGNOME, sempre ubicato in INDIRIZZO, permanendovi fino alla perquisizione effettuata dalle forze dell’ordine il 27 gennaio 2018, in particolare con riferimento ad un incontro del 25 gennaio 2018 tra il ricercato e NOME COGNOME COGNOME 1993.
In proposito, si segnala che: a) il latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA si sistemò nell’immobile dei coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME sito in INDIRIZZO , dal 7/8 novembre 2017 fino alle prime ore del 27 gennaio 2018, fuggendo da questo luogo solo allorché l’edificio fu oggetto di una perquisizione delle forze di polizia (v., per un’analitica esposizione degli elementi acquisiti in proposito, supra §§ 3.2.2 e 3.2.3); b) il pomeriggio del 25 gennaio NOME COGNOME accompagnò, intorno alle ore 15,30, con la propria automobile NOME COGNOME COGNOME 1993 da INDIRIZZO, dove questi si era fatto trasportare da NOME COGNOME alle ore 14,00 circa, ad una zona immediatamente prossima all’abitazione del medesimo NOME COGNOME COGNOME 1993; c) NOME COGNOME COGNOME 1993 si era fatto trasport are in INDIRIZZO da NOME COGNOME, dopo averlo espressamente chiamato telefonicamente per richiederglielo, sebbene egli fosse dotato di una propria autovettura, a bordo della COGNOME fu poi controllato a distanza di pochissimi minuti, alle ore 15,36, ed abitasse a breve distanza.
La Corte d’appello osserva, in terzo luogo, che NOME COGNOME, nei giorni precedenti e successivi all’accompagnamento di NOME COGNOME COGNOME 1993 in INDIRIZZO ha avuto ripetuti rapporti con più persone coinvolte nella ‘protezione’ della latitanza di NOME COGNOME COGNOME 1992 nel periodo in cui veniva compiuta tale attività.
In particolare, la sentenza impugnata evidenzia che NOME COGNOME ha avuto contatti telefonici con NOME COGNOME l’11 gennaio 2018 per due volte, e con NOME COGNOME a partire dal 28 gennaio 2018, ossia dal giorno dopo la perquisizione che aveva portato quasi all’arresto del latitante NOME COGNOME
COGNOME DATA_NASCITA. I contatti con NOME COGNOME sono rilevanti perché questi, per quanto si apprende dalla sentenza impugnata, fu coinvolto, con un ruolo di primissimo piano, nella ‘protezione’ della latitanza di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA almeno a partire dal 30 dicembre 2017 (cfr. sentenza impugnata pagg. 8-15). In particolare, va ricordato ch e, secondo quanto espone la Corte d’appello, NOME COGNOME: a) il 7 marzo 2018 trasportò con la propria auto NOME COGNOME ed NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, per consentire loro di incontrare NOME COGNOME COGNOME 1992; b) ha fatto sistematicamente da ‘scorta’ a l latitante tra l’8 e il 10 marzo 2018, precedendolo o seguendolo mentre usciva da un palazzo nel COGNOME era ubicata la sua abitazione; c) ospitava nel suo appartamento NOME COGNOME COGNOME 1992 il giorno in cui quest’ultimo fu arrestato, il 10 marzo 2018.
4.1.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, laddove affermano la colpevolezza di NOME COGNOME per il reato di favoreggiamento personale in favore del latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, sono immuni da vizi.
Si è detto al § 4.1.1, la condotta del delitto di favoreggiamento personale può consistere in qualunque comportamento che abbia frapposto un ostacolo, anche limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini.
Ora, la sentenza impugnata rappresenta che NOME COGNOME ha attuato comportamenti costituenti significativo ostacolo allo svolgimento delle indagini e alla ricerca del latitante NOME COGNOME COGNOME 1992. Invero, la Corte d’appello, come più an aliticamente esposto nel § 4.1.2, evidenzia, in particolare, che NOME COGNOME ha assicurato ‘vigilanza’ al latitante NOME COGNOME COGNOME 1992 almeno fino alla perquisizione effettuata il 27 gennaio 2018, nonché, specificamente, ‘protezione’ p er la riservatezza di un suo incontro con NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, in data 25 gennaio 2018.
Né queste conclusioni possono dirsi fondate su dati istruttori equivoci.
Invero, entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto accertato che NOME COGNOME abbia consapevolmente prestato un’attività di ‘vigilanza’ e ‘protezione’ in favore del latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA sulla base di una pluralità di elementi di prova, costituiti da conversazioni intercettate, controlli di polizia giudiziaria e dati risultanti dai tabulati telefonici, valutando gli stessi in modo tra loro coordinato. E tale conclusione è incensurabile sotto il profilo logico, in termini di manifesta irragionevolezza, contraddittorietà o mancanza della motivazione, anche per la pluralità degli elementi apprezzati e per la loro obiettiva convergenza, che risolve la relativa ambiguità di ciascuno di essi, oltre che per l’assenza di specifici elementi di segno contrario.
A tale proposito, va rilevato che l’addotta lontananza di NOME COGNOME dalla Calabria per gravi ragioni familiari è argomento di carattere generale, ma non certo circostanza specifica contrastante con le risultanze obiettive
acquisite agli atti, come l’accompagnamento di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA in INDIRIZZO Rosarno il 25 gennaio 2018, o i plurimi contatti telefonici, proprio nel gennaio 2018, con NOME COGNOME e con NOME COGNOME. Di conseguenza, l’addotta circostanza non è in grado di infirmare le conclusioni della sentenza impugnata, a maggior ragione se si considera che, come meglio precisato nei §§ 2.1.1, 3.1.1 e 4.1.1, per la configurabilità del reato di favoreggiamento personale è sufficiente anche la frapposizione di un ostacolo limitato o temporaneo allo svolgimento delle indagini.
4.2. Infondate sono anche le censure formulate nella seconda parte del primo motivo e del primo motivo aggiunto secondo motivo, che contestano l’affermazione della sussistenza dell’aggravante di aver commesso il reato di favoreggiamento personale al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso, deducendo l’assenza di una effettiva motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico di NOME COGNOME di favorire il RAGIONE_SOCIALE.
4.2.1. Ai fini dell’esame delle censure appena indicate, sembra utile innanzitutto richiamare quanto già indicato in precedenza nel § 2.2.1.
In particolare, va rammentato che, secondo l’ indirizzo ampiamente consolidato quello secondo cui, in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l’aggravante dell’agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell’autorità un capoRAGIONE_SOCIALE operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall’arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall’intenzione di favorire anche l’associazione
4.2.2. La sentenza impugnata espone le ragioni per cui ritiene che NOME COGNOME fosse consapevole dell’importanza per l’intero RAGIONE_SOCIALE del mantenimento in libertà di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA.
La Corte d’appello, in particolare, rappresenta che NOME COGNOME fosse a conoscenza del luogo in cui il latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA era ‘nascosto’, e che ciò evidenzia l’esistenza di un elevatissimo rapporto fiduciario.
Il Giudice del gravame, inoltre, osserva che NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA ha vissuto la sua latitanza nella zona di azione del RAGIONE_SOCIALE, ed ha continuato a dirigerne le operazioni, nella consapevolezza della popolazione locale, siccome da più conversazioni intercettate risulta come «tutto il paese» sapesse della presenza del capoRAGIONE_SOCIALE, ed avvalendosi dell’aiuto di vari soggetti, alcuni dei quali attivatisi anche spontaneamente, come il vicino il COGNOME lo aveva avvisato della presenza
delle forze dell’ordine in occasione della prima azione di ricerca da queste organizzata e non riuscita, in data 20 ottobre 2017.
La sentenza impugnata, poi, in altre parti della sua articolata motivazione, come già evidenziato supra al § 2.2.2, indica in modo puntuale perché deve ritenersi esistente il RAGIONE_SOCIALE in Rosarno da diversi decenni, ed aggiunge ulteriori elementi a supporto dell’affermazione secondo cui NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, all’epoca dei fatti, aveva assunto il ruolo di ‘vertice’ nella RAGIONE_SOCIALE. In particolare, espone, come el ementi specificamente indicativi dell’operatività del sodalizio e del ruolo in esso svolto da NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, il dispiego di notevoli risorse personali e reali a ‘protezione’ della latitanza del medesimo, quali il reperimento di una pluralità di ‘rifugi’ ed il coinvolgimento di più persone per assicurare la ‘tranquillità’ dei suoi spost amenti.
Non va trascurato, inoltre, che, sempre alla luce di quanto emerge dalla sentenza impugnata, e più analiticamente riportato in precedenza al § 4.1.2, NOME COGNOME, ha accompagnato, nei luoghi in cui il latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA si nascondeva, NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, ossia il coordinatore delle attività dirette a ‘proteggere’ tale latitanza, ed ha inoltre avuto, nel medesimo periodo, ripetuti contatti con NOME COGNOME e NOME COGNOME, ossia due persone le quali hanno svolto un ruolo di primissimo rilievo di assistenza in favore del ricercato, entrambi fornendogli alloggio ed assicurandogli i rapporti con l’esterno.
4.2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, anche nella parte in cui affermano la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen. a carico di NOME COGNOME per aver commesso il reato di favoreggiamento personale al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso, sono immuni da vizi.
In primo luogo, è utile richiamare quanto indicato supra nel § 2.2.3, laddove si è affermato che, al momento della condotta ascritta ad NOME COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era esistente ed operativo, ed annoverava in posizione ‘apicale’, ed immediatamente attiva, proprio il latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, e che, quindi, il mantenimento in libertà di quest’ultimo costituiva un fatto di interesse centrale per la funzionalità della precisata consorteria criminale.
In secondo luogo, poi, sono rilevabili dal testo complessivo della sentenza impugnata elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere che NOME COGNOME agisse con la consapevolezza di agevolare, con la propria condotta delittuosa, non solo la specifica persona del latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, ma anche, attraverso quest’ultimo, i l RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME, infatti, non solo aveva conoscenza del luogo di ‘rifugio’ d i NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, ma, nel periodo di interesse, ha prestato
ausilio ad NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, ossia colui che ha coordinato la ‘protezione’ della latitanza di NOME COGNOME COGNOME 1992 (cfr. supra , spec. §§ 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2 e 2.2.3), ed ha avuto ripetuti rapporti con NOME COGNOME e NOME COGNOME, questi ultimi entrambi impegnati in modo pieno e fondamentale per assicurare ‘rifugio’ al ricercato (vds. supra , spec. §§ 4.1.2).
Risulta quindi immune da vizi la conclusione secondo cui NOME COGNOME aveva precisa consapevolezza dell’importanza per l’operatività del RAGIONE_SOCIALE del mantenimento in libertà di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, e, quindi, della funzionalità del suo contribuito non solo ad aiutare quest’ultimo a sottrarsi alle ricerche dell’autorità, ma, anche, mediante questa condotta, ad agevolare l’attività dell’illecita consorteria di tipo mafioso.
4.3. In parte fondate e in parte infondate, invece, sono le censure formulate nel secondo motivo e nel secondo motivo aggiunto, le quali contestano la determinazione del trattamento sanzionatorio, deducendo l’assenza di un’effettiva motivazione in proposito.
4.3.1. Innanzitutto, la motivazione relativa alla pena base e al diniego delle circostanze attenuanti generiche è corretta.
La pena base è stata calcolata in un anno e dieci mesi di reclusione, quindi in misura inferiore alla media edittale; inoltre, la motivazione addotta valorizza, in modo congruo ed incensurabile in questa sede, il rapporto fiduciario intercorrente tra NOME COGNOME e il capo-RAGIONE_SOCIALE latitante favorito.
Allo stesso modo, immune da vizi è la motivazione concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto richiama l’elevato disvalore della condotta e l’assenza di qualunque elemento valorizzabile in senso favorevole all’attuale ricorrente
4.3.2. Fondate, invece, sono le censure concernenti la misura dell’aumento della pena per l’aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen.
La Corte d’appello, in effetti, fornisce una specifica motivazione in ordine alla determinazione dell’aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all’art. 416bis .1 cod. pen., perché richiama «l ruolo di vertice del latitante favorito ed il rapporto fiduciario esistente» con l’imputato.
Tuttavia, l’indicata motivazione deve ritenersi viziata, perché: a) l’aumento di pena è stato apportato nella misura massima consentita, ossia della metà (l’aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen. prevede un aumento da un minimo di un terzo ad un massimo della metà) rispetto alla pena base; b) la pena base è stata quantificata in un importo inferiore alla media edittale; c) la determinazione della pena base è avvenuta in forza degli stessi elementi valorizzati per determinare il quantum da irrogare per la circostanza aggravante.
La sentenza impugnata, quindi, in ordine a tale punto, deve ritenersi manifestamente illogica, perché affetta da sproporzione intrinseca non sorretta da congrua giustificazione.
4.3.3. L’accoglimento delle censure in ordine all’aumento di pena apportato per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen. incide anche sul punto della sentenza relativo all’ulteriore aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all’art. 378, secondo comma, cod. pen.,
Invero, l’aumento per la circostanza aggravante di cui all’art. 378, secondo comma, cod. pen. è stato calcolato sulla base della pena risultante all’esito dell’applicazione dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen., e, quindi, il suo computo è stato condizionato da questo segmento.
Va tuttavia rilevato che, per le ragioni indicate supra nel § 2.3.4, l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 378, secondo comma, cod. pen. deve avvenire in correlazione con la determinazione della pena base, e che solo dopo tale operazione è possibile procedere ad apportare l’aumento di pen a per la circostanza di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen.
Ovviamente, la rideterminazione della pena da compiere nel giudizio di rinvio dovrà avvenire nel rispetto del divieto di reformatio in peius , così come precisato supra nel § 2.3.5.
NOME COGNOME: a) è stato ritenuto responsabile del reato di acquisto di una partita di droga in concorso con altri, per aver ricevuto, COGNOME mediatore, la somma di 84.000,00 euro da NOME COGNOME e NOME COGNOME, e per avere poi restituito la stessa ai medesimi e ad NOME COGNOME COGNOME 1992, a seguito della mancata consegna dello stupefacente da parte del cedente, con condotte commesse dall’ottobre 2017 al 5 giugno 2018; b) è stato condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e 5.276,00 euro, con diniego delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della diminuente per il rito.
5.1. Inammissibili, perché diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure esposte nel l’unic o motivo, le quali contestano l’affermazione di responsabilità per il reato di acquisto di sostanze stupefacenti, deducendo che gli elementi addotti a fondamento della dichiarazione di colpevolezza di NOME COGNOME sono privi di gravità e precisione, perché non idonei ad evidenziare l’esistenza di un reale accordo sulla cessione della droga, o la prestazione di un contributo di tale ricorrente alla formazione dell’accordo illecito.
5.1.1. Ai fini dell’esame delle censure, è utile richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza in tema di perfezionamento del reato di acquisto di sostanza stupefacente, in ordine al COGNOME non sussistono, né sono prospettate ragioni per dissentire.
Anzitutto, il delitto di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra venditore e acquirente, indipendentemente dall’effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo (vds., tra le tantissime, Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, COGNOME, Rv. 276981 -01, nonché Sez. 1, n. 20020 del 04/04/2013, Nettuno, Rv. 256030 -01).
Inoltre, è utile tener presente che, tra le condotte illecite descritte nella norma incriminatrice di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientra anche quella di intermediazione, che è ricompresa nella condotta del “procurare ad altri”, con la COGNOME si intende punire l’attività illecita di chi agisce al fine di provocare l’acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi, perfezionandosi il reato nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, sempre che ne abbia la disponibilità, pur mediata (cfr. Sez. 6, n. 46367 del 11/10/2023, S., Rv. 285882 -01, nonché Sez. 6, n. 37177 del 08/07/2008, Mosca, Rv. 241205 -01).
5.1.2. La sentenza impugnata ricostruisce il fatto delittuoso in esame sulla base del contenuto di due conversazioni intercettate, avvenute la prima il 21 ottobre 2017 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME 1993, e la seconda il 5 giugno 2018, tra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME 1993.
Nella prima conversazione, NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, facendo riferimento ad un messaggio ricevuto dal latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA in cui questi sollecitava un incontro con «NOME», rappresentava a NOME COGNOME come quest’ultimo fosse da più di un anno in debito con loro, ed i due concordavano un incontro con lo stesso, il COGNOME offriva in garanzia un capannone (COGNOME diceva: «abbiamo le carte di questo capannone come garanzia … se entro venti giorni o un mese noi non abbiamo i soldi o il lavoro, andiamo lì, ti intesti il capannone e sono cazzi tuoi»). Nel corso della conversazione NOME COGNOME riferisce di aver parlato anche lui con il latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA e di aver appreso dal medesimo della volontà di allontanarsi dal luogo in cui in quel momento era nascosto per il timore di una perquisizione.
Nella seconda conversazione, NOME COGNOME COGNOME 1993 parlava con NOME COGNOME e poi anche con NOME COGNOME ed emergeva che: a) NOME COGNOME aveva anticipato la somma di 84.000,00 euro; b) NOME COGNOME, a causa della mancata consegna della droga, aveva già restituito circa 28.000,00 euro a NOME COGNOME; c) la restante parte della somma, su indicazione di NOME COGNOME COGNOME 1992, doveva essere restituita in parte in denaro e in parte mediante 10 kg. di hashish (NOME COGNOME COGNOME 1993 diceva: «mio cugino gli ha mandato un pacco e 10 kg. di fumo»); d) NOME COGNOME negava di aver ricevuto alcunché (asseriva: «a me non è arrivato niente»); e) durante la latitanza, NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, dopo aver incaricato NOME COGNOME di organizzare un incontro
con il «catanese», aveva avuto un confronto con quest’ultimo all’interno di un garage in uso a NOME COGNOME, alla presenza di costui e di NOME COGNOME COGNOME 1993, e gli aveva intimato di restituire oltre 210.000,00 euro (NOME COGNOME COGNOME 1993 ricordava: «gli ha detto: io con te … perché se una persona falsa, bugiarda e imbrogliona … io a te, non voglio nemmeno vederti, per me te ne puoi tornare a Catania, io ora me la prendo con te, tu mi devi rispondere dei soldi … a questo qua. Ma non dei miei gli ha detto … che tu a me mi devi tornare … a parte gli 84 di NOME … devi restituirmi 127 mila euro»); f) la mancata consegna di quanto stabilito da NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA era probabilmente dipesa dall’intervento di NOME COGNOME.
La Corte d’appello, poi, osserva che le due conversazioni, sebbene collocate a distanza di tempo, si riferiscono alla stessa vicenda, poiché la seconda fa riferimento a circostanze emerse nella prima, quali l’incontro organizzato a Rosarno con il «NOME» e la consegna a garanzia del debito di documentazione relativa alla titolarità di un fabbricato.
La sentenza impugnata, quanto al contenuto della transazione accertata mediante le conversazioni intercettate, precisa innanzitutto che la prestazione della garanzia mediante il capannone non si riferiva ad una obbligazione lecita, sia perché NOME COGNOME COGNOME 1993 riteneva fosse preferibile sanzionare l’inadempimento con l’uso della forza, sia perché il documento relativo al capannone era stato consegnato a NOME COGNOME sulla base di una decisione concordata tra NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA e NOME COGNOME, sia perché nella trattativa era intervenuto il latitante NOME COGNOME COGNOME 1992, capo del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, il COGNOME aveva anticipato la somma di circa 130.000,00 euro. Rileva, inoltre, che la transazione aveva ad oggetto una partita di droga anche in quanto il precisato NOME COGNOME COGNOME 1992, per far recuperare ai finanziatori NOME COGNOME e NOME COGNOME gli importi già erogati , aveva disposto l’invio agli stessi di denaro e di 10 kg. di hashish, e che il quantitativo di stupefacente, in considerazione delle somme versate, era non inferiore agli 80/100 kg.
Rappresenta, quindi, che: a) la trattativa con il «catanese» era sfociata in un accordo, perché NOME COGNOME COGNOME 1992, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano corrisposto una cospicua somma di denaro e si erano attivati per recuperarla a causa dell’inadempimento; b) la ‘serietà’ della transazione emergeva anche dalla fattiva ed importante partecipazione del capo-RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME; c) il pieno coinvolgimento di NOME COGNOME nella formazione dell’accordo è desumibile, in particolare, dalla restituzione da lui personalmente effettuata a NOME COGNOME della somma di 28.000,00 euro.
5.1.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione di NOME COGNOME al reato di acquisto di una partita di sostanza stupefacente,
agendo in concorso con altre persone, tra cui il capo-RAGIONE_SOCIALE latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, sono immuni da vizi.
Si è detto che il delitto di cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra venditore e acquirente, indipendentemente dall’effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo e che, tra le condotte illecite descritte nella norma incriminatrice di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientra anche quella di intermediazione.
Ciò posto, deve rilevarsi che la sentenza impugnata espone elementi precisi e congrui, valutandoli sulla base di accettabili massime di esperienza, per ritenere che NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA ed altri raggiunsero un accordo per l’acquisto di una partita di 80/100 kg. di stupefacente, fissando il prezzo e versando una somma non inferiore a 130.000,00 euro, e che un contributo essenziale per il raggiungimento di tale accordo fu fornito proprio da ll’attuale ricorrente NOME COGNOME, mediante lo svolgimento della funzione di mediatore.
Le censure esposte nel ricorso, nelle argomentazioni esposte per contestare le conclusioni sul raggiungimento dell’accordo sull’oggetto della cessione e sul contributo fornito a tale proposito da NOME COGNOME, lungi dall’evidenziare vizi logico-giuridici, propongono una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
NOME COGNOME: a) è stato ritenuto responsabile dei reati di acquisto di 5 kg. di marijuana da NOME COGNOME COGNOME 1993 (fatto commesso il 28 marzo 2018) e di cessione di 10 kg. di marijuana in concorso con il medesimo NOME COGNOME COGNOME 1993 ed altri, con immediata consegna di almeno 3 kg. (fatto commesso il 23 aprile 2018); b) è stato condannato alla pena complessiva di tre anni e quattro mesi di reclusione e 5.442,67 euro, unificati i reati per la continuazione, negate le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito.
6.1. Inammissibili perché prive di specificità, e comunque diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano l’identificazione di NOME COGNOME come uno dei partecipi alle conversazioni poste a fondamento della sua condanna, deducendo la natura congetturale degli elementi valorizzati dalla sentenza imp ugnata e l’omessa considerazione dell’assenza di contatti telefonici o per messaggio tra lo stesso e NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA.
6.1.1. Ai fini dell’esame delle doglianze appena sintetizzate, è opportuno richiamare l’orientamento consolidato in giurisprudenza in materia di riconoscimento vocale effettuato dagli appartenenti alla polizia giudiziaria.
È costante, infatti, l’insegnamento secondo cui, ai fini dell’identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di
aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (cfr., tra le tantissime, Sez. 5, n. 201610 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 281265 -01, nonché Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, COGNOME, Rv. 269900-01, e, ancora, Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259478-01).
6.1.2. La sentenza impugnata spiega in modo dettagliato perché ritiene certa l’individuazione in NOME COGNOME di uno degli interlocutori delle conversazioni intercettate.
La Corte d’appello p remette che il termine di riferimento per effettuare l’individuazione vocale è fornito dalle conversazioni intrattenute da NOME COGNOME a mezzo dell’utenza cellulare a lui in uso e sottoposta ad intercettazione. Rappresenta, poi, che non emergono dubbi in proposito perché in queste conversazioni, NOME COGNOME è stato chiamato per nome o si è qualificato tale con i suoi interlocutori: emblematici sono il dialogo del 16 settembre 2019, nel COGNOME si è presentato per nome e cognome («NOME COGNOME sono»), nonché il colloquio del 20 settembre 2019 quando egli ha fornito al servizio clienti dello Sport Watch tutte le proprie generalità, ossia nome, cognome, indirizzo e data di nascita, per consentire l’ invio di beni acquistati online . Aggiunge ancora che NOME COGNOME, il 16 aprile 2018, quindi venti giorni dopo il primo episodio a lui ascritto e sette giorni prima del secondo episodio oggetto di condanna, è stato ripreso in compagnia di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, suo interlocutore in tutte le conversazioni rilevanti.
6.1.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine all’affidabilità del riconoscimento vocale effettuato dalla polizia giudiziaria sono immuni da vizi.
Invero, la Corte d’appello ha posto a fondamento delle sue conclusioni elementi precisi e congrui, mente il ricorrente non ha allegato alcun elemento oggettivamente apprezzabile di segno contrario. Inoltre, le censure che contestano in linea generale la possibilità per i Carabinieri di riconoscere il timbro vocale del COGNOME sono prive di specificità, perché rimangono su di un piano assolutamente astratto, senza confrontarsi con le puntuali osservazioni esposte dalla Corte d’appello.
6.2. Inammissibili perché diverse da quelle consentite in sede di legittimità e prive della specificità normativamente richiesta sono anche le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano la dichiarazione di colpevolezza di NOME COGNOME, deducendo che la stessa è fondata su conversazioni intercettate intercorse tra terzi, nonché sull’identificazione operata sulla base di mere congetture, in assenza di contatti telefonici diretti o di incontri tra i soggetti coinvolti.
6.2.1. Ai fini dell’esame delle censure appena indicate, siccome le stesse attengono in modo centrale all’interpretazione delle conversazioni oggetto di
intercettazioni legittimamente autorizzate, è utile richiamare i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza.
In particolare, secondo l’insegnamento assolutamente consolidato, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la COGNOME, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr., per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01, nonché Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01, la COGNOME collega la libertà di apprezzamento di espressioni criptiche alla considerazione di tutto il complesso probatorio acquisito).
6.2.2. La sentenza impugnata ha valorizzato una pluralità di elementi e di conversazioni intercettate per affermare la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di acquisto e di cessione di sostanza stupefacente, non solo avvalendosi del contenuto delle intercettazioni e della costante geo-localizzazione della posizione del cellulare in uso ad NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, ma anche del sequestro del materiale per la pesatura ed il confezionamento delle sostanze stupefacente rinvenuto in un terreno ubicato in località Pian delle Vigne di Rosarno.
La Corte d’appello premette che, in data 18 maggio 2018, è stato rinvenuto in un terreno, all’interno di bidoni e di una cisterna, un carico di 24 kg. di marijuana contenuta in buste contraddistinte dalla scritta «TARGA_VEICOLO», nonché, in una vicina masseria, una bilancia di precisione e buste di cellophane recanti anch’esse la scritta «TARGA_VEICOLO».
Il Giudice del gravame, poi, con riguardo all’episodio del 28 marzo 2018, dà conto di due incontri avvenuti quel giorno tra NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME 1993, uno a fine mattinata, l’altro nel pomeriggio.
Relativamente all’incontro avvenuto a fine mattinata, la sentenza impugnata rappresenta che: a) il servizio di geo-localizzazione consentiva di seguire le tracce di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, il COGNOME dapprima si recava presso la masseria dove il successivo 18 maggio 2018 sarebbe stata ritrovata la marijuana e poi, qualche minuto dopo, raggiungeva la via in cui è ubicata l ‘abitazione d i NOME COGNOME e parlava con un interlocutore che denominava come «NOME»; b) nel corso della conversazione, durante la COGNOME si udiva anche il rumore di una busta, «NOME» chiedeva ad NOME COGNOME COGNOME 1993 se gli avesse portato «cinque», ma precisava di voler pagare solo 2.000,00 euro, perché aveva appreso come un suo abituale cliente avesse acquistato 10 kg. al minor prezzo di 500,00 euro al kg.; c) NOME COGNOME COGNOME 1993 pretendeva il rispetto degli accordi iniziali, perché doveva rendere conto ad altri di quanto incassato, e «NOME» versava «mille», rinviando al pomeriggio per corrispondere «la rimanenza»; d) NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA chiedeva chiarimenti su chi avesse messo in giro una partita di droga
a minor prezzo, ed ipotizzava fossero stati NOME COGNOME e NOME COGNOME («NOME o NOME») cui il latitante NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA l’avrebbe data in cambio dell’appoggio ricevuto per la sua latitanza («NOME gliel’ha lasciata ai figlioli … che tenevano prima NOME … al Bosco»); e) «NOME» segnalava ripetutamente la presenza di una «X» sui «pacchi» che circolavano ‘sotto -costo’.
In riferimento all’incontro avvenuto nel pomeriggio, la sentenza impugnata espone che : a) l’interlocutore nuovamente appellato come «NOME» da NOME COGNOME COGNOME 1993 versava i soldi, contandoli, e precisava: «non ho guadagnato nemmeno 100 euro»; b) NOME COGNOME COGNOME 1993 chiedeva all’interlocutore se avesse intenzione di acquistare un quantitativo ulteriore, ma questi diceva di volerne riparlare la settimana successiva; c) NOME COGNOME COGNOME 1993 riprendeva il discorso sulla ‘partita’ messa in ci rcolazione a più basso costo e, pur ribadendo di non aver essere coinvolto, precisava: «quella con la X io l’ho fatta, io … io l’ho fatta».
Il Giudice del gravame, quindi, con riguardo all’episodio del 23 aprile 2018, dà conto di una pluralità di contatti avvenuti quel giorno tra NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME 1993, e tra quest’ultimo e NOME COGNOME .
Relativamente al primo colloquio, iniziato alle ore 15,23, la sentenza impugnata segnala che: a) l’interlocutore identificato in NOME COGNOME premetteva di essere con persone le quali «non vogliono entrare nel paese», ed NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA gli rispondeva di attendere in un luogo specificamente indicato dove avrebbe portato «la cosa», ma chiede all’altro di verificare se quelle persone abbiano «i soldi in mano»; b) l’interlocutore identificato in NOME COGNOME p recisava come i ‘clienti’ volessero acqu istare 10 kg. di droga e di aver indicato loro di dover pagare egli al fornitore la somma di 650,00 euro al kg., anche per ottenere un proprio margine di guadagno, mentre NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA replicava di temere di perdere tempo e fissava l’appuntame nto per le 16,00.
Subito dopo, alle ore 15,31, sempre secondo quanto riporta la sentenza impugnata, NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA chiamava NOME COGNOME e i due concordavano di rivolgersi a NOME COGNOME («pare che ce l’ha qua»), e di farsi raggiungere da questi 5 minuti prima delle 16,00.
Il Giudice del gravame, quindi, rappresenta che: a) alle ore 15,50, NOME COGNOME COGNOME 1993 raggiungeva NOME COGNOME, questi gli diceva di avere la disponibilità solo di «3» e di poter consegnare il resto la mattina seguente, ed il primo rispondeva di dover verificare se gli acquirenti fossero interessati ad una consegna frazionata; b) alle ore 15,56, NOME COGNOME COGNOME 1993 raggiungeva NOME COGNOME nel luogo prefissato e gli riferiva della disponibilità solo di 3,5 kg. («3 e mezza ne hanno mi disse … altrimenti aspettano domani che ne hanno anche più di 10 … però sempre quel fatto là ti raccomando … cash subito» ), sicché l’altro
si allontanava per parlare con i ‘clienti’ ; c) alle ore 16,14, NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA concordava con qualcuno non identificato di vedersi dopo; d) alle ore 17,22, NOME COGNOME contattava NOME COGNOME e chiedeva di portargli «il libretto della macchina … per fargli fare il passaggio» .
La Corte d’appello, in sintesi, sulla base di questi elementi, rappresenta che le conversazioni hanno contenuto univocamente interpretabile, pure quando sono criptiche (ad esempio, si parla del passaggio del libretto di un’auto, ma non risulta nemmeno allegata la cessione di un veicolo), e che estremamente significativa è anche la consequenzialità dei contatti tra i soggetti coinvolti.
6.2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME per i due fatti ascrittigli sono immuni da vizi.
S i è già evidenziato in precedenza, nel § 6.1.3, perché l’identificazione vocale di NOME COGNOME deve ritenersi incensurabile.
Deve poi osservarsi che l’interpretazione delle conversazioni intercettate è stata effettuata dalla Corte di appello sulla base di accettabili massime di esperienza, anche avvalendosi di elementi estrinseci. In particolare, un dato assolutamente coerente con l’interpretazione dei dialoghi effettuata dalla sentenza impugnata è costituito dal rinvenimento, in data 18 maggio 2018, di 24 kg. di marijuana e dei sacchi contrassegnati con la scritta «TARGA_VEICOLO» nel luogo dal COGNOME era passato il 28 marzo 2018 NOME COGNOME COGNOME 1993 prima di recarsi da NOME COGNOME in occasione del primo episodio. E ciò, ancor più se si considera che, nella conversazione intercettata quel medesimo giorno, NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA aveva espressamente parlato di «pacchi con la X» da lui apposta.
Va poi rilevato che le doglianze articolate nel ricorso sono prive di specificità, perché rimangono su di un piano assolutamente astratto, non confrontandosi con gli elementi e gli argomenti puntualmente indicati nella sentenza impugnata.
6.3. Inammissibili perché manifestamente infondate, infine, sono le censure enunciate nel terzo e nel quarto motivo, da esaminare congiuntamente perché strettamente connesse, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena.
La sentenza impugnata, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha osservato, con motivazione sicuramente corretta, che elementi ostativi sono costituiti dalla significativa gravità delle condotte, dal l’inclinazione dell’imputato a commettere reati , come dimostrata anche dai fatti oggetto del presente processo, e dai precedenti penali a suo carico, tra i quali una condanna per favoreggiamento aggravato ex art. 7 legge n. 203 del 1991.
Altrettanto incensurabile la quantificazione della pena. In particolare, immuni da vizi sono sia la determinazione della pena base in quattro anni, ossia in misura pari alla media edittale, anche in considerazione dell’elevato quantitativo di
stupefacente rinvenuto , sia l’aumento per la continuazione, fissa ta in un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa, sia il calcolo della riduzione di un terzo per il rito abbreviato.
NOME COGNOME: a) è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione e offerta in vendita di sostanza stupefacente di tipo ‘leggero’ commesso il 9 febbraio 2018 in concorso con NOME COGNOME COGNOME 1993 ed altri; b) è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 3.609,33 euro di multa, negate le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito.
7.1. Inammissibili perché prive di specificità, e comunque diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure esposte nei primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché tra loro strettamente connesse, le quali contestano l’affermazione d i responsabilità di NOME COGNOME, deducendo l’equivocità degli elementi addotti per affermare l’efficacia drogante della sostanza trattata ed il concorso del ricorrente appena indicato nella detenzione della stessa.
7.1.1. Ai fini dell’esame delle censure sopra sintetizzate, è utile richiamare i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di interpretazione delle conversazioni oggetto di intercettazioni, già indicati supra al § 6.1.1.
In particolare, come si è evidenziato in quella sede, secondo costante indirizzo, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la COGNOME, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità.
7.1.2. La sentenza impugnata ha affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di illecita detenzione e cessione di cocaina sulla base delle conversazioni intercettate il 9 febbraio 2018 attraverso il captatore informatico immesso nell’utenza cellulare in uso ad NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA .
La Corte d’appello, innanzitutto, richiama una conversazione tra NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, NOME COGNOME e NOME COGNOME tra le 14,15 e le 14,25. In particolare, rappresenta che: a) NOME COGNOME, raggiunto NOME COGNOME in un luogo dove lo stesso era in compagnia di NOME COGNOME, chiedeva dapprima due volte a NOME COGNOME se avesse «sacchetti per salame», poi se fossero disponibili «sacchetti per sottovuoto», quindi pronunciava la parola «Erba», ottenendo in risposta dal medesimo COGNOME: «vedi che c’è il blister »; b) nell’immediato prosieguo, NOME COGNOME sollecitava NOME COGNOME a consegnargli il blister , dovendo andare via, e poi una busta («E prendi lo stesso quella busta»), per sentirsi rispondere sempre da COGNOME: «Eh? No, mettila in un’altra busta, vieni qui!»; c) nell’ulteriore corso della conversazione, NOME COGNOME faceva riferimento alla necessità di prendere una bilancia, poi anche
NOME COGNOME diceva: «Prendi la bilancia», e, quindi, dopo altre brevi frasi, aggiungeva: «Mettila nella busta. Apri la busta. Non va lì dentro», nonché: «La mezza la dobbiamo mettere, no?»; d) subito dopo, NOME COGNOME si lamentava: «La più brutta hai preso», poi lo stesso, NOME COGNOME e NOME COGNOME indicavano numeri (quattro, uno, due), intesi dalla sentenza come indicativi di kg.; f) la conversazione si avviava verso la fine con la richiesta di NOME COGNOME: «E questa non me la puoi nascondere? O che non me la toccano NOME», al che NOME COGNOME prima rispondeva: «No, no», e poi, dopo la frase di NOME COGNOME: «Oh, che non piova e la bagna pure eh?», domandava: «Ah, io la devo mettere a posto?», ricevendo da NOME COGNOME la consegna: «Nascondila qui un attimo che appena torno…».
La Corte d’appello, poi, rappresenta che, al termine della conversazione sopra sintetizzata, NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA si recava da NOME COGNOME, e questi, nel dialogo intercorso alle ore 14,36, diceva al primo due volte : «allora … gliela faccio vedere».
Il Giudice del gravame, quindi, dà conto del colloquio delle ore 16,30, sempre del 9 febbraio 2018, nel COGNOME NOME COGNOME riferiva ad NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA dei contatti con il cliente, e, in particolare, segnala che: a) il primo asseriva: « gliela fa fumare … l’ha vista è un po’ scura ha detto!»; b) il secondo rispondeva: «Eh ma questa è la prima cosa che dicono tutti»; c) il primo replicava: « ho detto io … questa è! E dice: basta che fa sballare»; d) il secondo diceva: «No non è sicuro davvero! È sicuro davvero! Questo è sicuro davvero»; e) nel prosieguo, il primo precisava: «Se è sicuro … lunedì viene a prendersela », e poi concludeva: «no … si è portato la pronta … questa è venuta a vederla poi manderà qualche macchina, pagamento cash se concludiamo!».
La sentenza impugnata, sulla base di queste conversazioni osserva che il contenuto delle conversazioni è univoco, sia per quanto riguarda l’oggetto ‘trattato’, sia per quanto riguarda il coinvolgimento di NOME COGNOME nelle operazioni.
In particolare, per quanto concerne l’oggetto ‘trattato’, la Corte d’appello evidenzia che alcune espressioni sono estremamente chiare, come ad esempio i termini «erba» e «bilancia», impiegati nella conversazione cui ha direttamente partecipato NOME COGNOME, ma anche i riferimenti a qualcosa da «fumare», che «è un po’ scura», ma «basta che fa sballare», ricorrenti nella conversazione tra NOME COGNOME COGNOME 1993 e NOME COGNOME. Aggiunge, inoltre, che i diversi dialoghi intercorsi il medesimo 9 febbraio 2018 debbono essere apprezzati unitariamente anche perché in stretta connessione sequenziale, da un punto di vista temporale e logico. Rileva, ancora, che la ‘buona qualità’ della sostanza, e
quindi del suo effetto drogante, è desumibile dalle rassicurazioni offerte da NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA a NOME COGNOME.
Con riguardo al coinvolgimento di NOME COGNOME, il Giudice di secondo grado segnala, innanzitutto, che questi, quando si è discusso di sistemare l’«erba», non è rimasto uno spettatore occasionale, passivo, mero connivente, ma ha dato direttive quali: «mettila nella busta. Apri la busta non va lì dentro» e chiesto conferme quali: «La mezza la dobbiamo mettere, no?», dimostrando, in tal modo, di essere avvezzo alle operazioni di confezionamento e di essere consapevole dei protocolli da seguire. Osserva poi che la domanda di NOME COGNOME, se dovesse egli mettere «a posto» ciò che NOME COGNOME gli chiedeva di nascondere, non indica l’intenzione di dissociarsi, sia perché segue ad una precedente condotta agevolativa, sia perché non esprime un netto rifiuto. Segnala, quindi, che il rapporto di NOME COGNOME con NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA non risulta occasionale, poiché NOME COGNOME, tra il 2012 ed il 2018 è stato ripetutamente controllato insieme sia con lo stesso, sia con altre persone vicine al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, come NOME COGNOME COGNOME 1991, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
7.1.3. L e conclusioni della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME per il reato ascrittogli sono immuni da vizi.
La ricostruzione operata dalla Corte d’appello, sia per quanto attiene alla natura della ‘sostanza’ trattata, sia per quanto concerne la partecipazione di NOME COGNOME nella gestione e detenzione della stessa, è in linea con i principi giuridici precedentemente evidenziati ed è priva di manifeste illogicità, contraddizioni o lacune, a maggior ragione in considerazione della notevole significatività di molte delle parole frasi impiegate nei dialoghi captati. Può essere evidenziato, anzi, che l’affermazio ne della disponibilità di sostanza stupefacente del tipo marijuana da parte del RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME COGNOME 1993 risulta ulteriormente corroborata dal sequestro effettuato il 18 maggio 2018, e di cui si è detto in precedenza nei §§ 6.2.2 e 6.2.3, nell’esaminare il ricorso di NOME COGNOME.
I rilievi formulati nel ricorso, lungi dall’ evidenziare vizi logici nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, costituiscono piuttosto proposte per una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Le critiche sull’omessa risposta ai motivi di appello sono prive di specificità perché non indicano compiutamente le lacune motivazionali in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, la COGNOME risulta in ogni caso aver ricostruito il fatto all’esito di un analitico esame di tutti gli elementi acquisiti.
7.2. Inammissibili perché manifestamente infondate sono le censure formulate nel terzo motivo, le quali contestano la mancata riqualificazione della condotta in termini di lieve entità a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del
1990, deducendo, in particolare, sia l’assenza di accertamenti sulla sostanza drogante, sia l’unicità ed occasionalità dell’episodio riferibile a NOME COGNOME.
La sentenza impugnata, in proposito, evidenzia che deve escludersi la lieve entità del fatto perché: a) NOME COGNOME risulta inserito in una sistematica attività di spaccio, espressione di un ‘attività organizzata che aveva i connotati di una gestione di impresa, facente capo al RAGIONE_SOCIALE; b) i campioni di prova confezionati (anche) da NOME COGNOME erano destinati ad essere saggiati da un soggetto interessato all’acquisto di un quantitativo cospicuo, come si evince dalla conversazione intercorsa tra NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA e NOME COGNOME, nella COGNOME quest’ultimo indica come l’acquirente, in caso di esito positivo della prova, avrebbe mandato «qualche macchina» e avrebbe provveduto a «pagamento cash »; c) NOME COGNOME, per quanto emerge dalle conversazioni intercettate, aveva manifestato «competenza e maestria» nel l’impacchettare la sostanza stupefacente, senza aver bisogno di alcuna spiegazione.
Le conclusioni e le argomentazioni della Corte d’appello appena sintetizzate sono incensurabili.
Va innanzitutto segnalato che il reato in contestazione si è caratterizzato per il concorso di almeno quattro persone , ossia l’attuale ricorrente, NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, NOME COGNOME e NOME COGNOME, le quali hanno agito in coordinazione tra di loro e con ruoli distinti; quindi, il fatto di per sé può essere legittimamente ritenuto come indicativo di un’attività organizzata di gestione di sostanze stupefacenti. Va poi considerato che le conclusioni appena esposte sono coerenti anche con i dati esposti nell’intera sentenza impugnata, d alla COGNOME si evince la costante disponibilità di notevoli partite di droga c.d. ‘leggera’ da parte di NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, ossia di colui che risulta il ‘regista’ della complessiva operazione illecita nella COGNOME è concorso NOME COGNOME. E questa circostanza esclude qualunque decisività alle censure relative all’assenza di accertamenti tecnici sulla sostanza drogante oggetto della condotta contestata nella vicenda in esame.
Le doglianze formulate nel ricorso, inoltre, quanto criticano l’affermazione relativa all’inserimento di NOME COGNOME in un contesto di sistematica attività di spaccio o quando obiettano la natura episodica ed occasionale del fatto riferibile a detto ricorrente, non mettono in rilievo vizi logici, ma costituiscono piuttosto proposte per una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
7.3. Inammissibili perché prive della specificità normativamente richiesta sono le censure formulate nel quarto motivo, le quali contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, deducendo l’assenza di congrua motivazione in particolare con
riguardo a ll’occasionalità della condotta e all’incertezza sulla efficacia drogante della sostanza oggetto del fatto in contestazione.
La sentenza impugnata, in effetti, ha escluso la concessione delle attenuanti generiche ed ha ritenuto corretta l’irrogazione di una pena base superiore al minimo edittale sia per l’assenza di elementi positivi favorevoli al ricorrente, sia per la gravità del fatto, sia per le frequentazioni abituali di NOME COGNOME con soggetti gravitanti nel contesto della micro e macro-criminalità locale, sia per i precedenti penali per furto in concorso e guida in stato di ebrezza. Per completezza, deve aggiungersi che la pena edittale, prima dell’applicazione della diminuente per il rito, è stata quantificata in due anni e tre mesi di reclusione e 5.414,00 euro, ossia in una misura di poco superiore al minimo edittale.
Le critiche formulate dal ricorrente, quindi, non si confrontano con il discorso argomentativo della sentenza impugnata in ordine ai profili concernenti il trattamento sanzionatorio, ma si limitano a contrapporre argomenti ritenuti non condivisibili dalla Corte d’appello con puntuale motivazione laddove ha escluso la configurabilità della fattispecie della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
NOME COGNOME: a) è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione di 5 kg. di marijuana commesso il 20 luglio 2018 in concorso con NOME COGNOME COGNOME 1993 ed altri; b) è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e di 5.109,33 euro di multa, con diniego delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della diminuente per il rito.
8.1. Inammissibili perché prive di specificità e comunque diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano l’affermazione di responsabilità per il reato di detenzione di sostanza stupefacente di tipo ‘leggero’ , deducendo che la sentenza impugnata non evidenzia elementi per ritenere un concreto apporto fornito dal ricorrente nella detenzione della sostanza stupefacente, attribuibile, per i contenuti delle conversazioni intercettate, a COGNOME NOME COGNOME DATA_NASCITA.
8.1.1. Ai fini dell’esame delle censure sopra sintetizzate, è utile richiamare i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di interpretazione delle conversazioni oggetto di intercettazioni, già indicati supra al § 6.1.1.
In particolare, come si è evidenziato in quella sede, secondo costante indirizzo, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la COGNOME, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità.
8.1.2. La sentenza impugnata espone analiticamente gli elementi da cui desume la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di detenzione, finalizzata alla cessione, della sostanza stupefacente.
La Corte d’appello rappresenta che NOME COGNOME ha organizzato un furto di droga, avvalendosi del contributo di NOME COGNOME, ha preteso di vedersi riconosciuta buona parte degli introiti derivanti dall’operazione ed ha contestato anche i criteri di riparto indicati per la divisione del profitto per gli altri concorrenti.
Richiama, a fondamento di tali conclusioni, le conversazioni captate in data 20 luglio 2018.
Secondo quanto si apprende dalla motivazione fornita dal Giudice del gravame, nella prima conversazione, iniziata alle ore 15,42, NOME COGNOME, parlando con NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, diceva che: a) egli aveva dapprima incaricato un soggetto di individuare e scovare le piantagioni di marijuana («erba») presenti nella zona e poi dato mandato a tre individui di compiere il furto di circa 15 kg. di marijuana, tratta da una delle predette coltivazioni e custodita in un capannone per essere essiccata («Era in un capannone che la seccavano, però possono essere una quindicina di chili … quattordici chili») ; b) la qualità di quanto rinvenuto era «buona buona»; c) suo fratello, una volta appreso del commesso furto, aveva tentato di estrometterlo dalla ripartizione degli introiti illeciti; d) egli aveva più volte monitorato le piantagioni altrui per poi impossessarsi del raccolto al momento opportuno, ed era ben consapevole di cosa fosse occultato in alcuni capannoni nonché dell’innesto di piante di marijuana all’interno di alcune piantagioni di kiwi e di mandarini («nel capannone di COGNOME.. minchia il macello c’era là dentro… il macello c’era, ora ce l’hanno nei kiwi lui suo padre nel mandarineto e a fianco ce l’hanno loro… i Grassi» .
La sentenza impugnata, poi, dà conto del contenuto della conversazione iniziata alle 16,35, tra NOME COGNOME COGNOME 1993 e NOME COGNOME e segnala che il primo diceva al secondo come la quota di profitto spettantegli per il furto della droga fosse pari ad euro 300,00 ( «Boh… 300 euro ha detto che sono i tuoi»), suscitando l’immediata reazione contrariata dell’odierno imputato, a parere del COGNOME la quota destinatagli era « l’elemosina » , evidenziando l’iniquità dell’importo che gli era stato riconosciuto a fronte del quantitativo trafugato («erano 14, 15 chili.. inc.. Te ne devi andare da qua … a me lo dici»).
La Corte distrettuale, quindi, rileva che, alle ore 16,51, la conversazione proseguiva con NOME COGNOME COGNOME 1991 e NOME COGNOME che raggiungevano NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME 1993, ed evidenzia che: a) NOME COGNOME precisava ai partecipanti al dialogo che la loro quota ammontava a 1.000,00 euro e chiedeva a NOME COGNOME se la doveva dare a lui, al padre o al fratello («Allora, ti sto dicendo che la porzione vostra… È 1.000,0 0
euro! A chi la devo dare, a tuo padre, a te o al lui’»; b) NOME COGNOME replicava: «E perché la porzione nostra è 1.000,00 euro? Tu glielo devi dire », ma l’altro rappresentava la necessità di dare 1.000,00 a «Luni»; c) NOME COGNOME, padre di NOME COGNOME, sentito l’animarsi della discussione, invitava a non parlare; d) NOME COGNOME COGNOME DATA_NASCITA, desideroso di ottenere subito la sua parte, invitava NOME COGNOME a prelevare subito un chilo di stupefacente dalla partita di droga trafugata, evidenziando di aver pronto un acquirente al COGNOME avrebbero potuto venderla al prezzo di millecinquecento euro, da cui lo stesso avrebbe trattenuto la sua quota pari ammontante ad euro 500 («a scoltami… caccia un chilo! Ci riesci a pesarlo uno? Ora… Tra un’ora e mezza, ti devono portare 1500 euro… basta che la finisci! …Ora, tra un’ora, ti mando ad uno! Se gli piace, perché io gli ho detto, io gli ho detto che tutta quanta viene 5 o 6000 euro, per tutta! Ci siamo? Ora … dammi 1500 euro e te la prendi! Mi date 500 euro a me e degli altri, fate quello che cazzo volete!»); e) i conversanti facevano comprendere come, diversamente da quanto originariamente previsto, la droga trafugata fosse pari a 5 kg. e non a 14 o 15 kg.; f) diventando le successive discussioni sempre più animate, riguardavo quantità e denaro, interveniva NOME COGNOME, padre di NOME COGNOME, il COGNOME invitava NOME COGNOME a portargli i soldi («Tu prendi i soldi e vieni da me … Tu mi porti, che le cose giuste le faccio io …»).
8.1.3. L e conclusioni della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME per il reato ascrittogli sono immuni da vizi.
In effetti, la Corte d’appello espone elementi precisi e concordanti, emergenti da dialoghi contraddistinti da contenuti molto espliciti, per affermare che NOME COGNOME non solo ha organizzato il furto di droga, avvalendosi della collaborazione di altre persone, ma ha visto lo stupefacente rubato, tanto da definirne la qualità in termini molto positivi («buona buona»), ha preteso una parte significativa degli introiti derivanti dall’operazione , si è visto riconoscere, congiuntamente ai suoi familiari, una quota pari a 1.000,00 euro e ne ha contestato la quantificazione ritenendola sottostimata, ad esempio dicendo a NOME COGNOME: «E perché la porzione nostra è 1.000,00 euro? Tu glielo devi dire».
Ora, il riconoscimento e la rivendicazione di somme di denaro collegate alla droga rubata sono fatti costituenti diretta dimostrazione della disponibilità, e quindi detenzione, sia pure in ‘comunione’ con altri, della sostanza stupefacente.
8.2. Inammissibili perché prive di specificità sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano la qualificazione giuridica del fatto ascritto a COGNOME NOME a norma del comma 4, invece che del comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che la sentenza impugnata avrebbe valorizzato solo il dato ponderale della droga detenuta, omettendo di considerare la modestia del
guadagno, nonché un indimostrato ambito di ‹‹strutture organizzate e risorse in grado di imporsi sul mercato›› entro cui sarebbe stata tenuta la condotta.
Le censure indicate, infatti, non si confrontano compiutamente con il discorso giustificativo esposto dalla Corte d’appello.
La sentenza impugnata, precisamente, ha ritenuto ostative alla riqualificazione del fatto in termini di lieve entità: a) la modalità dell’azione , caratterizzata da un preventivo monitoraggio delle vicine piantagioni, sino all’individuazione di quella che doveva apparire la più propizia, stante anche l’iniziale stima di 15 kg. di marijuana prontamente collocabile sul mercato ; b) il coinvolgimento di una pluralità persone nella condotta delittuosa; c) l’ammontare del quantitativo di droga poi concretamente conseguito, certamente non modico, perché pari ad almeno 5 kg.; d) la destinazione della sostanza ad uno spaccio gestito nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e, come tale, connotato da strutture organizzative tali da imporsi sul mercato con elevato grado di serietà e affidabilità; e) il comportamento spregiudicato ed egocentrico di NOME COGNOME, pronto anche a pretermettere le aspettative di quanti erano stati coinvolti nel furto, pur di massimizzare il proprio illecito guadagno. In particolare, può aggiungersi che la conclusione circa l’inserimento della droga rubata nell’ambito del circuito di spaccio gestito dal RAGIONE_SOCIALE risulta confermata dai dialoghi intercettati, anche per la fattiva partecipazione agli stessi di NOME COGNOME COGNOME 1993, ossia di colui che, come indicato in precedenza, proprio in quel periodo, ha coordinato le complesse operazioni dirette a ‘tutelare’ la latitanza del ‘capo’ NOME COGNOME COGNOME 1993 (cfr. §§ 2, 3 e 4), ed ha svolto un ruolo di fornitura di sostanza stupefacente anche ad altre persone come negli episodi accertati a carico di NOME COGNOME (cfr. § 6) e di NOME COGNOME (cfr. § 7).
8.3. Manifestamente infondate, infine, sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali contestano la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l’incensuratezza del ricorrente e le concrete modalità del fatto.
La sentenza impugnata, nel determinare la pena base in misura lievemente superiore alla media edittale, ossia in quattro anni e sei mesi di reclusione e 7.664,00 euro di multa, e nell’escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha valorizzato, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, una pluralità di elementi, significativi e convergenti, quali la quantità non modica della sostanza stupefacente pari a 5 kg. , le modalità dell’azione, la particolare cupidigia manifestata da ll’imputato nel voler ottenere la maggior parte degli introiti, la capacità di assoldare più persone per effettuare il furto della droga, la programmazione di ulteriori furti.
9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza di alcuni dei motivi di ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti concernenti il trattamento sanzionatorio. Le restanti censure proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME debbono essere rigettate. I ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME debbono essere dichiarati inammissibili.
Precisamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, limitatamente alla parte relativa al computo degli aumenti di pena per le circostanze aggravanti di cui agli artt. 378, secondo comma, e 416bis .1 cod. pen. Il rigetto delle ulteriori censure determina l’irrevocabilità delle statuizioni della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di responsabilità dei medesimi per il reato di favoreggiamento aggravato a norma degli artt. 378, secondo comma, e 416bis .1 cod. pen., e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il Giudice del rinvio, pertanto, provvederà, nei confronti sia di NOME COGNOME, sia di NOME COGNOME, sia di NOME COGNOME, a determinare i segmenti di pena interessati dall’annullamento: a) applicando dapprima l’aumento per la circostanza aggravante all’art. 378, secondo comma, cod. pen. e po i un ulteriore aumento nella misura di un terzo per la circostanza aggravante di cui di cui all’art. 416bis .1 cod. pen., come indicato supra nei §§ 2.3.4, 3.3.3 e 4.3.3; b) fissando l’aumento da apportare per la circostanza aggravante di cui all’art. 416 -bis .1 cod. pen. senza incorrere nei vizi logici rilevati supra nei §§ 2.3.3, 3.3.2 e 4.3.2; c) rispettando, in ogni caso, il divieto di reformatio in peius , come precisato supra nei §§ 2.3.5, 3.3.3 e 4.3.3.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, invece, segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sul punto concernente il trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME