Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48752 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48752 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIOatore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di COGNOME NOME, nato a Bianco il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 19/05/2023 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; lette le conclusioni dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità de ll ricorso o, comunque, il suo rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiara l’incompetenza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribun indicando quella della omologa A.G. di Locri, annullando l’ordinanza cautela emessa il 13 marzo 2023 dal detto Giudice nei confronti di NOME COGNOME COGNOME era stata applicata la misura della custodlia in carcere in relazione al r cui all’art. 378 cod. pen.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIOatore dell Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo i seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo inosservanza di legge penale e vizio cumulativo dell motivazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo decisivo per escludere la gravità indiziarla il rinvenimento del rilev GPS da parte di NOME COGNOME sulla autovettura monitorata, essendo invece – rilevanti dapprima il consiglio del COGNOME, avvocato di fiducia della fa COGNOMECOGNOME di eliminare il rilevatore GPS e successivamente la sua partecipazion alle operazioni di distruzione del dispositivo a mezzo incendio, oltre supervisione degli ulteriori controlli di “bonifica” sulle autovetture dei famil COGNOME. In ogni caso, il Tribunale ben avrebbe potuto riqualificare la fattisp ai sensi dell’art. 635-quinquies, comma 2, cod. pen., essendo tale prospettiva riconosciuta dallo stesso provvedimento.
2.2. Con il secondo motivo inosservanza dell’art. 274 cod. proc. pen.e vi cumulativo della motivazione in ordine alla insussistenza delle gravi e att esigenze cautelari e/o dell’urgenza ex art. 291, comma 2, cod. proc. pen. i non essendo dirimente né la risalenza nel tempo né la unicità della condotta, dovend considerare la desumibile abitualità e disinvoltura del COGNOME a prestarsi a qu consiglio in favore dei propri clienti.
2.3. Con il terzo motivo inosservanza dell’art. 12 lett. c) e 16 cod. proc e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermata incompetenz territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Cala Dovendosi ritenere una evidente connessione teleologica tra il delitto contes al COGNOME e i vari reati in materia di traffico illecito di stupefacenti, perpet in forma associata da NOME COGNOME ed altri, in quanto la rimozione distruzione del rilevatore GPS erano chiaramente funzionali all’occultamento d reati commessi dagli utilizzatori dell’autovettura, impedendo la prosecuzi dell’attività di tracciamento e, almeno in astratto, potendo determina dispersione dei dati contenuti nel rilevatore e ancora non trasmessi ai term della polizia giudiziaria.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’a comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione il AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO e i difensori hanno depositato conclusioni scritte, co epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
2. Il primo motivo è fondato / rilevando ai tini della condotta favoreggiatrice la presa in consegna del rilevatore GPS e la partecipazione alla sua distruzion quanto ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal sogge favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della cond favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia(Sez. 6, n. 24 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264125). Inoltre, ben poteva il Tribunale considerare fini della gravità indiziaria il concorrente reato di cui all’art. 635-quinquies cod. pen., in fatto contestato nella provvisoria imputazione.
3. Il secondo motivo è inammissibile.
La ordinanza ha motivatamente escluso la urgenza delle esigenze cautelari i relazione all’unicità della vicenda, verificatasi il 19/9/2020, emersa a dell’indagato nonostante il lungo suo monitoraggio, alla distanza temporale ed a relativa gravità del fatto, valutazioni in relazione alle quali il ricorrente postula una inaccessibile rivalutazione in fatto.
4. Il terzo motivo è complessivamente infondato.
Il Tribunale ha correttamente escluso la connessione ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. peri. tra il reato ascritto all’indagato e quelli ascritti a favoriti sul rilievo che la distruzione del rilevatore non avesse a che fare distruzione delle tracce materiali del reato ipotizzato come connesso / in conformità all’orientamento secondo il COGNOME in tema di connessione qualificata di cui al 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a seguito delle modifiche apportate dalla legge 1 marzo 2001, n.63, solo la finalità di occultamento di un reato, ravvis in presenza di una condotta di rimozione delle tracce dello stesso, è idon determinare lo spostamento della competenza territoriale, mentre non rileva in senso la diversa condotta volta a garantire l’impunità da un reato, non occult nella sua materialità. (Sez. 5, n. 7826 del 11/12/2018 dep. 2019 , Frontino, 275350). Il motivo, pertanto, è infondato e, nella parte in cui prospe
distruzione dei dati, inammissibile trattandosi di questio facti non dedotta in sede
di merito.
La infondatezza del ricorso in relazione alla urgenza delle esigenze cautel non consente il rinvio ai giudice del riesame, dovendosi quindi disporne il rige
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 24/10/2023.