Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19472 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19472 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
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SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il 06/07/1981 avverso l’ordinanza del 03/12/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME che ha concluso come da ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di NOME COGNOME impugna l’ordinanza descritta in epigrafe tcon la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il riesame proposto dalla odierna ricorrente, confermando il provvedimento custodiale di maggior rigore applicato nei confronti della stessa, gravemente indiziata di favoreggiamento personale aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.
In particolare, secondo la conforme valutazione dei giudici della cautela, la COGNOME avrebbe favorito la latitanza di NOME COGNOME, reggente della omonima cosca di ‘ndrangheta operante su Cassano allo Ionio e destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro il 17/10/23, contribuendo al trasferimento del latitante dal territorio calabrese, ove prima
si nascondeva, a Bari, presso una abitazione della famiglia COGNOME, che ebbe ad ospitarlo in quel sito sino alla data del suo arresto, intervenuto 6 novembre 2023.
La COGNOME, contigua alla famiglia del latitante anche perché madre della compagna dello stesso, avrebbe coordinato e materialmente contribuito in data 17 ottobre 2023 al detto trasferimento, realizzato con una autombulanza di proprietà dell’associazione ” RAGIONE_SOCIALE“: l’indagata, fungendo da contatto tra la famiglia COGNOME e i responsabili della ” Montalto” che curarono il trasferimento, avrebbe condotto, con la propria auto, l’ambulanza della Montalto presso il rifugio del . latitante (sito in Spezzano Scalo) per con . àentirne il prelievo e il successivo trasporto in direzione di Bari.
Con il primo motivo di ricorso la difesa contesta la valutazione resa in punto di gravità indiziaria, viziata perché fondata
su un giudizio di contiguità della ricorrente alla famiglia COGNOME che non trovava ( fondamento in una condivisione delle relative cointeressenze criminali ma unicamente nel rapporto sentimentale che legava la figlia della COGNOME al latitante, unica chiave d lettura dei rapporti con il detto gruppo familiare, non apprezzato dal giudice del riesame per quanto rivendicato dalla difesa;
su conclusioni apodittiche quanto al ruolo di coordinamento e organizzazione svolto nel trasferimento del latitante;
su un evidente travisamento delle circostanze relative al detto trasferimento, giacché una Nntuale lettura della richiesta applicativa della misura cautelare in esame avrebbe messo in evidenza emergenze fattuali all’evidenza distoniche rispetto alla ricostruzione privilegiata dai giudici della cautela, in forza della qùale la ricorren avrebbe guidato l’ambulanza preso il nascondiglio del latitante.
Con il secondo motivo si contesta il giudizio speso in relazione all’esistenza delle esigenze cautelari, nel caso riscontrate sotto il versante del rischio di recidiva, nonché l’esclusiva adeguatezza della misura applicata, valutazione operata in termini aprioristici senza considerare l’incensuratezza della ricorrente, l’assenza di carichi pendenti e trascurando di valutare misure alternative e maggiormente proporzionate al fatto, nel caso escluse attraverso il mero richiamo a formule di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
Il primo motivo è all’evidenza viziato da aspecificità estrinseca; riposa, inoltre, su indicazioni in fatto non devolute ai giudici del riesame, in quanto tali non prospettabili
per la prima volta in sede di legittimità, non potendo dare luogo ad alcun difetto di motivazione quanto alla valutazione che ad esse si lega.
2.1. GLYPH Sul primo versante, va con immediatezza rilevato che l’impugnazione si sottrae ad una dialettica puntuale e specifica con la motivazione della decisione gravata, laddove vengono messi in luce, con coerenza di valutazioni argomentative, i rapporti della ricorrente con la famiglia Abruzzese. Rapporti che, nel puntuale argomentare del Tribunale, pur trovando spunto nel legame sentimentale della figlia della COGNOME con il latitante, davano anche conto di momenti di correlazione della ricorrente con il gruppo criminale che a tale famiglia fa capo, di una tale consistenza da far coerentemente pensare alla sua piena inserzione nella rete di protezione .predisposta a tutela della latitanza di NOME COGNOME: si vedano in particolare le intercettazioni che riportano le ragioni di scontro tra la COGNOME e il compagno NOME COGNOME imotivate proprio da tale particolare contiguità e disponibilità mostrata nei confronti degli COGNOME, con contegni all’evidenza destinati ad esondare gli ambiti propri della causale rivendicata dalla difesa anche con il ricorso che occupa.
2.2. GLYPH Alla stessa stregua, il ricorso omette di confrontarsi con le argomentazioni spese sia nel rimarcare i momenti di contatto intrattenuti tra la ricorrente e i soggetti che curarono il trasferimento del latitante, riscontrati il 17/10/23 e proprio nell’approssimarsi del detto trasferimento; sia nel ricostruire i movimenti della COGNOME nel condurre l’ambulanza della Montalto presso il rifugio del latitante.
2.3. GLYPH Per altro verso, infine, la difesa, nel sostenere il travisamento probatorio prospettato a fondamentale supporto della odierna verifica di legittimità, introduce un tema in fatto l’inverosimiglianza della staffetta cui si sarebbe prestata la ricorrente all luce della dinamica fattuale descritta nella richiesta di applicazione della misura- non prospettata nel corso del riesame e dunque non suscettibile di scrutinio, per la prima volta, in questa sede, per quanto già rimarcato.
3. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.
3.1. La difesa trascura volutamente di considerare che per effetto della contestata aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen, non contrastata dal ricorso, nel caso trova applicazione la doppia presunzione di legge quanto a sussistenza delle esigenze da cautelare e alla individuazione della misura adeguata a neutralizzarne il portato. Presunzione peraltro riempita di contenuti concreti dal motivare dei giudici di merito ( proprio dando rilievo alla spregiudicatezza mostrata dalla COGNOME nel contribuire in termini così decisivi al detto trasferimento e nel mostrarsi particolarmente disponibile rispetto agli interessi del gruppo criminale facente capo agli Abruzzese, ben oltre le ragioni rivendicate dalla difesa in forza del rapporto sentimentale tra il làtitante e la figl
Viene così data concretezza al rischio di recidiva rispetto alla possibilità di azioni dirette a favorire il detto gruppo associativo, tanto da rendere unicamente
adeguata la misura applicata.
3.2. A fronte di una tale motivazione, a monte consolidata dalla citata presunzione normativa, pur sempre relativa e dunque vincibile, nulla si adduce, in termini di
sostanziale concretezza oppositiva, da parte della difesa, non potendosi valorizzare al fine la rilevata incensuratezza della ricorrente, non idonea a destrutturare il portato del
ragionamento logico speso dal Tribunale quanto al grado di pericolosità ascrivibile alla
COGNOME alla luce della consistente rilevanza della condotta a giudizio.
4.Da qui la inammissibilità del ricorso, cui seguono le pronunce di cui all’art. 616
comma 1, cod. proc. pen., definite come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc pen.
Così deciso il 09/04/2025.