Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40497 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40497 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME IRENE SCORDAMAGLIA COGNOME NOME COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1328/2025
CC – 23/09/2025
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BAGHERIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/03/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso udite le conclusioni AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
Con ordinanza del 4 marzo 2025, il Tribunale di Palermo Ð Sezione Riesame Ð, nel rigettare il ricorso proposto da COGNOME, ha confermato l’ordinanza emessa il 27 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di cui agli artt. 378, commi 1 e 2, 384-ter, 416-bis.1 cod. pen.
Secondo lÕimpostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, il COGNOME avrebbe aiutato NOME e NOME a eludere le
investigazioni dell’autoritˆ, dopo che era stato commesso il delitto di cui allÕart. 416-bis cod. pen. In particolare, avrebbe favorito le comunicazioni fra il NOME e il NOME, al fine di consentire loro di fissare Çuna riunioneÈ, senza una loro diretta preventiva interlocuzione.
Ha proposto ricorso per cassazione lÕindagato, a mezzo del proprio difensore.
2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Il ricorrente contesta la valutazione del Tribunale circa la configurabilitˆ del reato di favoreggiamento, fondato su unÕunica conversazione telefonica tra il COGNOME e il COGNOME.
Sostiene che: lÕincontro tra il COGNOME e il COGNOME fosse giˆ programmato, indipendentemente dallÕintervento del COGNOME; il contenuto della conversazione sarebbe non univoco e privo di riferimenti espliciti ai soggetti coinvolti o a condotte illecite.
LÕincontro tra il NOME e il NOME, peraltro, era avvenuto sulla pubblica via, era durato appena due minuti e il contenuto del loro colloquio non era noto. In considerazione di tali circostanze, non si comprenderebbe Çda quale altra fonte probatoria il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame abbiano tratto l’illeceitˆ del dialogo e dell’incontro, necessaria a configurare come illecito l’apporto del COGNOMEÈ.
Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che solamente il COGNOME avrebbe dei precedenti penali per associazione mafiosa, mentre il COGNOME sarebbe incensurato.
2.2. Con il secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di violazione di legge.
Il ricorrente contesta la sussistenza del dolo necessario per Çla configurazione del reato di favoreggiamento mafiosoÈ, sostenendo che il comportamento dellÕindagato non avrebbe in alcun modo alterato il contesto fattuale nŽ ostacolato le attivitˆ investigative in corso. LÕincontro tra NOME e NOME, infatti, sarebbe giˆ stato programmato autonomamente e si sarebbe svolto senza che il COGNOME avesse fornito alcuna informazione determinante o strategica. Al momento del ritorno dal cimitero, infatti, il NOME si sarebbe recato direttamente al ÒBar NOME, senza sostare davanti alla barberia del COGNOME nŽ ricevere da COGNOME indicazioni circa la presenza del NOME.
La condotta contestata, dunque, risulterebbe priva di quella concreta idoneitˆ a sviare le indagini, necessaria per la configurazione del delitto di favoreggiamento personale.
LÕindagato non avrebbe mai avuto l’intenzione di sostenere o agevolare l’attivitˆ mafiosa, nŽ tantomeno avrebbe agito con consapevolezza della natura illecita delle proprie azioni, atteso che egli sarebbe stato inconsapevole sia della posizione del COGNOME all’interno della consorteria mafiosa, sia della possibile natura illecita dell’incontro tra le parti.
LÕindagato, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva ammesso di avere messo in contatto il COGNOME e il COGNOME, motivando, per˜, tale condotta con il fatto che il primo, cliente abituale della sua barberia, gli aveva chiesto di chiamare il COGNOME, essendo temporaneamente privo di telefono cellulare.
2.3. Con il terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di violazione di legge.
Il ricorrente contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando i seguenti elementi: lÕassenza di precedenti penali del COGNOME; la sua stabilitˆ lavorativa e familiare; il comportamento collaborativo tenuto con le autoritˆ; la
natura occasionale e isolata dellÕepisodio contestato.
Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe errato nel dare rilievo allÕincontro presso la barberia tra il COGNOME e lo COGNOME. Le stesse dimensioni del locale, appena sedici metri quadrati, infatti, non consentirebbero neppure di immaginare che esso potesse essere utilizzato per fare riunioni di mafia.
Secondo il ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari sarebbe abnorme, sproporzionata e non giustificata da alcun concreto pericolo di reiterazione del reato, di inquinamento probatorio o di fuga.
2.4. Con il quarto motivo, contesta lÕapplicazione dellÕaggravante mafiosa, sostenendo che: la condotta del COGNOME sarebbe stata tenuta in favore della persona del COGNOME, non del sodalizio mafioso; il COGNOME non poteva presumere che con la sua chiamata avrebbe favorito il clan, anche perchŽ il COGNOME sarebbe soggetto incensurato.
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi versati in fatto, sono inammissibili.
Con essi, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge nŽ travisamenti di prova o vizi di manifesta logicitˆ emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti
operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
Al riguardo, va ricordato che, Çin tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimitˆ, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nŽ quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicitˆ evidenti, ossia la congruitˆ delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimentoÈ (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).
Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dellÕindagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico. DallÕordinanza emerge una rigorosa ricostruzione dei fatti (basata sul contenuto della conversazione intercettata, in alcuni passi testualmente riportata, e sulle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza), incompatibile con le assertive deduzioni del ricorrente.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che: i due sodali si erano avvalsi dell’intermediazione dellÕindagato per incontrarsi; l’incontro era effettivamente avvenuto a seguito dell’intermediazione dell’indagato; la conversazione era stata caratterizzata da un tono estremamente criptico e dalla mancata indicazione del nominativo dellÕaltro sodale e dellÕoggetto dellÕincontro, del quale, tuttavia, veniva rimarcata lÕimportanza.
Da tali elementi ha dedotto, senza incorrere in alcun vizio logico, la natura illecita dell’incontro e la consapevolezza che ne aveva il COGNOME, Çtenuto conto del tono allusivo utilizzato e dell’assenza di riferimenti ai soggetti coinvolti, chiaramente indicativa del fatto che lo stesso fosse aduso a questo tipo di conversazioniÈ. Il Tribunale ha evidenziato come non fosse altrimenti spiegabile, se non con la volontˆ di eludere le indagini, il fatto che il NOME, pur avendo estrema urgenza di parlare con il sodale, non abbia interloquito direttamente con lui, anticipandogli il tema dellÕincontro, preferendo invece delegare la comunicazione Ð peraltro estremamente scarna Ð a un terzo soggetto, ossia lÕodierno indagato, prestatosi consapevolmente a tale scopo.
Il giudice del riesame ha posto in rilievo sia la familiaritˆ del COGNOME con il NOME, sia la frequenza dei contatti tra i due: sotto il primo profilo, desumendo la circostanza dal passaggio improvviso dal ÒleiÓ al ÒtuÓ; sotto il secondo, dal fatto
che il COGNOME gli avesse giˆ riferito quella mattina di doversi recare al cimitero. Luogo COGNOME che, nel corso dellÕindagine, era risultato essere deputato agli incontri riservati tra sodali, al riparo da occhi indiscreti, come dichiarato dallo stesso COGNOME nella conversazione del 16 aprile 2023 con COGNOME NOME.
Il Tribunale ha, infine, evidenziato che: il COGNOME si era reso disponibile a ospitare lÕincontro presso la propria barberia; il contributo decisivo dellÕindagato alla realizzazione dellÕincontro era confermato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che, circa quaranta minuti dopo la telefonata, riprendevano il NOME mentre si dirigeva verso il ÒBar NOME, sito nei pressi della barberia, e, subito dopo, lÕarrivo del NOME, che raggiungeva il NOME allÕinterno del bar.
1.2. Il terzo motivo è infondato.
LÕordinanza non è viziata da alcuna manifesta illogicitˆ e la decisione, allo stesso tempo, è rispettosa delle regole del codice di rito in materia di esigenze cautelari. Il Tribunale ha rilevato che, oltre alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., risultava Çassolutamente concreto il pericolo che l’odierno indagato, benchŽ incensurato, potesse commettere delitti analoghi a quello in esameÈ. Ha desunto il pericolo Çdall’abitualitˆ della condotta che traspare dall’episodio in esame e dalla caratura criminale dei soggetti che il COGNOME ha inteso favorire, certamente legati allo stesso da un rapporto di fiducia e da una consuetudine nelle interlocuzioni, che porta a escludere l’unicitˆ della condotta in contestazioneÈ. Ha evidenziato che i rapporti con i soggetti legati all’ambiente criminale e la disponibilitˆ da parte dell’indagato a porli in contatto potrebbero determinare l’insorgere di occasioni prossime favorevoli alla commissione di altri reati.
Il Tribunale ha effettuato una valutazione adeguata anche con riferimento ai profili della proporzionalitˆ e dell’adeguatezza, evidenziando, tra lÕaltro, che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte solo con la misura cautelare degli arresti domiciliari, Çidonea a limitare la libertˆ di movimento dell’indagato e a interrompere, quantomeno temporaneamente, i contatti dello stesso con l’ambiente criminale in cui è maturato il reato in oggettoÈ.
1.3. Il quarto motivo è infondato.
Il Tribunale ha reso una motivazione adeguata anche con riferimento ÒallÕaggravante mafiosaÓ, ponendo in rilievo come l’aiuto fornito dal COGNOME fosse finalizzato a garantire lÕelusione delle indagini, nascondendo lÕincontro e le relazioni intercorrenti tra il NOME e il NOME, finendo in tal modo (considerato anche il ruolo di vertice rivestito da COGNOME) per favorire lo stesso clan (cfr. pagina 6 dellÕordinanza impugnata).
Nel resto, va ribadito che il Tribunale, senza incorrere in alcun vizio logico, ha motivato in maniera adeguata sulla Ònatura illecitaÓ dell’incontro e la consapevolezza che ne aveva il COGNOME.
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME