Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28601 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, il quale ha chiesto, il 14 gennaio 2024, dichiararsi l’inammissibiiità dei ricorsi, e di NOME COGNOME che, con atto del 17 gennaio 2024, ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 marzo 2023, la Corte di assise di appello di Milano, in parziale riforma di quella emessa dalla Corte di assise della stessa città il 23 giugno 2022, ha rideterminato in cinque anni di reclusione e 35.000 euro di multa la pena inflitta a NOME COGNOME per aver commesso il reato di cui all’art. 12, commi 3, lett. d), e 3-ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e confermato la decisione di primo grado in relazione alla posizione di NOME COGNOME, chiamato a rispondere di analogo addebito e condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione e 125.000 euro di multa.
2. Le sentenze testé menzionate sono state emesse nell’ambito di un procedimento penale concernente l’attività di un sodalizio dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e, in particolare, al trasporto di un cospicuo numero di soggetti extracomunitari che, entrati in Italia in modo irregolare e raggiunta, in genere, l’area del milanese, intendevano dirigersi verso altri Stati europei e si portavano, pertanto, in Ventimiglia, da dove tentavano di oltrepassare il confine con la Francia a bordo di veicoli messi a disposizione, così come i relativi autisti, dall’organizzazione.
Gli odierni imputati, il tunisino NOME COGNOME ed il ghanese NOME COGNOME, sono stati tratti a giudizio e condannati per avere concorso, ciascuno, ad uno dei reati attuativi del programma criminoso del gruppo, commessi, rispettivamente, tra il 27 ed il 28 luglio 2015, l’uno, ed il 28 agosto dello stesso anno, l’altro.
NOME – già in contatto, quantomeno dal mese di maggio del 2015, con NOME COGNOME, uno dei soggetti coinvolti nei traffici illeciti oggetto di investigazione, e più volte notato, tra maggio ed agosto, presso la stazione ferroviaria di Ventimiglia, o in zone limitrofe, in compagnia di altri passeurs e di autisti dell’associazione – risponde, in particolare, del concorso nell’attività svolta la sera del 27 luglio 2015, concretatasi nella concentrazione, in Ventimiglia, di circa quindici extracomunitari, intenzionati a raggiungere la Francia e disposti a sopportare un esborso di denaro per fruire del servizio di trasporto, garantito dall’organizzazione grazie alla disponibilità di autisti e furgoni.
NOME COGNOME è risultato, a sua volta, partecipe alla vicenda svoltasi il 28 agosto 2015, giorno in cui egli ha intrattenuto con tale NOME (soggetto con il quale egli era in frequente contatto già da alcune settimane) una conversazione che, interpretata alla luce del complesso di informazioni raccolte, dimostra, secondo quanto concordemente esposto dai giudici di merito, il suo consapevole
e fattivo apporto ad un’operazione illecita finalizzata al trasporto oltre confine un gruppo di clandestini.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce vizio di motivazione, in primo luogo per avere la Corte di assise di appello ricostruito la vicenda in contestazione valorizzando gli esiti delle intercettazion eseguite nel maggio del 2015, che il giudice di primo grado aveva, invece, omesso di considerare, e, soprattutto, individuandolo quale detentore di un’utenza cellulare che, in quel frangente, ben avrebbe potuto essere nella disponibilità di altra persona.
Rileva, ulteriormente, di essere stato osservato, il 27 luglio 2015, in compagnia di due soggetti che la Corte di assise di appello ha ritenuto, sulla base di una mera illazione e senza riscontro di sorta, provenire dalla Stazione ferroviaria, e che egli ha assunto, in quel contesto, un atteggiamento che non dimostra in alcun modo che egli li stesse conducendo in un determinato luogo.
Lamenta, infine, che i giudici di merito non hanno spiegato in che modo egli avrebbe cooperato all’individuazione dei clandestini giunti alla Stazione di Ventimiglia ed all’organizzazione delle operazioni di trasferimento.
NOME COGNOME propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione articolato su quattro motivi.
Preliminarmente, NOME COGNOME eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater cod. proc. pen., che, assume, determinano la compressione del diritto di difesa e discriminano, dal punto di vista processuale, l’imputato assente rispetto a quello presente.
Con H primo motivo, lamenta vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello acriticamente recepito, quanto agli elementi dimostrativi della sua penale responsabilità, le argomentazioni già sviluppate dal giudice di primo grado, frutto, a suo modo di vedere, di evidente travisamento della prova.
Osserva, in proposito, che la conversazione della quale egli è stato coprotagonista non dimostra che egli abbia reclutato le persone che, in quel frangente, si suppone si trovassero insieme a lui o le abbia convinte a trattenersi, per poi aggiungere che nulla è emerso in ordine all’eventuale corresponsione di somme di denaro da parte dei soggetti interessati ad essere condotti in Francia (i quali, peraltro, avrebbero potuto, in ipotesi, essere i possesso del titolo necessario per viaggiare all’interno dell’Unione europea) né al mezzo di trasporto all’uopo destinato.
Nota, ancora, di avere intrattenuto con NOME conversazioni prive di interesse investigativo, oltre che quelle occasionalmente registrate il 28 agosto 2015.
Con il secondo motivo, NOME COGNOME deduce violazione di legge sul rilievo che i giudici di merito sono pervenuti all’affermazione della sua penale responsabilità in ordine ai reato ascrittogli sulla base di un quadro indiziario privo dei prescri crismi di gravità, precisione e concordanza perché circoscritto ai pregressi contatti con NOME ed al tenore, obiettivamente poco significativo, della conversazione con lui intrattenuta il 28 agosto 2015.
Con il terzo motivo, si duole della violazione del canone dell’«oltre ogni ragionevole dubbio», il cui rispetto avrebbe imposto, al cospetto di un compendio istruttorio insufficiente e contraddittorio, l’adozione di sentenza assolutoria.
Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente eccepisce la carenza della motivazione dela sentenza impugnata con riferimento alle contestate aggravanti, avuto riguardo, specificamente: all’assenza di consapevolezza del numero di persone (rimasto, peraltro, ignoto, non essendo stati effettuati, al riguardo, specifici controlli) che viaggiavano sul furgone a bordo del quale si trovava NOME e sugli altri eventuali veicoli; alla finalità di profitto, l dimostrazione è rimessa a conversazioni e vicende cui egli risulta del tutto estraneo.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n, 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 14 gennaio 2024, dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi, mentre NOME COGNOME, con atto del 17 gennaio 2024, ha insistito per l’accoglimento del proprio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché vertenti su censure manifestamente infondate.
Preliminarmente, avendo i ricorrenti articolato doglianze anche ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 Ferri, Ftv, 273217) che il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né i relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali.
Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l’intrins attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove, né a ripercorr l’analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074 – 01).
Sarebbero, quindi, inammissibili censure che si fondassero su alternative letture del quadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio legittimità volto ad enucleare l’eventuale sussistenza di uno dei vizi logici mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6 n. 13442 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266924; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153).
Ne discende, è stato, da ultimo, ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747), che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, d spessore della valenza probatoria del singolo elemento».
Tanto premesso, va detto che la Corte di assise di appello è pervenuta all’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato ascrittogli sulla scorta della sinergica considerazione di una pluralità di elementi indizia ri
Ha, irinanz:tutto, valutato: le pregresse relazioni tra l’imputato ed uno dei trafficanti che risultavano aliunde coinvolti, in quel periodo, nel traffico dei migranti dall’Italia verso la Francia (con riferimento al quale sono state separatamente accertate, con l’autorità della cosa giudicata, l’esistenza dell’associazione a delinquere e la partecipazione di alcuni dei personaggi con i
quali gli odierni ricorrenti risultano avere collaborato); l’eloquenza del conversazioni intercorse tra i due già nel maggio 2015, in coincidenza con la presenza di NOME in Ventimiglia, a più riprese (con frequenza, addirittura, pressoché quotidiana, secondo quanto riferito da uno degli investigatori) riscontrata nel corso delle settimane successive e fino al mese di agosto e, precipuamente, dal suo stazionamento nella zona nella quale gli extracomunitari si recavano o venivano condotti in vista della partenza alla volta della Francia; le attività di volta in volta poste in essere da NOME, univocamente sintomatiche del concorso nelle operazioni finalizzate al trasferimento dei migranti.
Ha, in questa cornice, apprezzato le emergenze istruttorie relative ai fatti del 27 lugiio 2015, giorno in cui NOME è stato notato nell’atto di accompagnare due persone, che si sono unite al drappello ivi raccoltosi e destinato, in ossequio al descritto cliché operativo, a salire a bordo dei furgoni diretti verso il confine di Stato.
Al cospetto di una ricostruzione lineare, che unisce armonicamente le informazioni di contesto con i dati specificamente relativi al fatto illecito contestazione, ii ricorrente articola obiezioni del tutto inidonee ad eccitare i potere censorio del giudice di legittimità.
Da un canto, deduce, in termini di assoluta genericità, l’incertezza dell’identfficazione del soggetto che, nel maggio 2015, ha interloquito telefonicamente con il correo NOME, operata dagli investigatori in ragione dell’accertata, successiva disponibilità di quell’utenza proprio in capo a NOME COGNOME.
Solleva, dall’altro, perplessità in ordine all’effettiva attitudine indiziari quanto osservato dalle forze dell’ordine il 27 luglio 2015, che assume essere inficiata dail’assenza di informazioni circa l’identità delle persone che, nell’occasione, si trovavano con lui ed alla reale intenzione di costoro di portarsi in Francia.
Propone, per tale via, un’obiezione che fa leva sulla parcellizzazione di dati informativi che, vagliati nel loro complesso, si prestano ad una lettura tutt’altro che equivoca, che permette di apprezzare la significatività, in chiave criminale, del segmento di condotta oggetto di osservazione alla luce di quanto appreso in relazione al più ampio fenomeno criminale del favoreggiamento dell’immigrazione, commesso mediante la gestione, a scopo di profitto, del transito, a ritmi continui e serrati, di un elevato numero di clandestini verso il territorio francese.
È proprio a considerazione delle coordinate della vicenda che consente, quindi, ad onta di quanto eccepito da NOME, di ritenere che egli abbia
cooperato, in piena consapevolezza, ad un’attività svolta in forma organizzata ed a fini di lucro, prevedendosi, a carico dei migranti trasportati, il pagamento di un compenso per il servizio loro reso.
Il ricorso di NOME è introdotto da una eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. che appare in radice irricevibile perché non corredata delle imprescindibili indicazioni in relazione, innanzitutto, alla rilevanza della questione nell’ambito del presente procedimento prima ancora che al vulnus che l’applicazione delle disposizioni evocate avrebbe arrecato alle prerogative difensive.
Le censure che attengono all’affermazione della responsabilità dell’imputato ed alla sussistenza delle contestate aggravanti sono, come sopra anticipato, manifestamente infondate.
I giudici di merito, hanno, infatti, tratto argomento – sulla consueta premessa dell’iscrizione del fatto oggetto di specifico addebito nel quadro dell’attività i:lecita svolta, in forma organizzata, dal sodalizio con cui gli odi imputati hanno cooperato – dalla combinata valutazione dei contatti tra NOME e NOME, membro di spicco della societas sceleris, e degli elementi raccolti il 28 agosto 2015, giorno in cui l’odierno ricorrente, secondo quanto emerso dalle conversazioni intercettate e dai paralleli servizi di osservazione e controllo, svolti anche con l’ausilio di moderni strumenti tecnologici, si trovava in compagnia di alcuni extracomunitari, in attesa di essere trasportati in Francia.
Hanno, junque, sottolineato che il reato in contestazione, a consumazione anticipata, deve ritenersi integrato anche da condotte prodromiche, quale quella accertata nell’occasione, ed aggiunto che il complessivo tenore delle emergenze istruttorie attesta – in linea, peraltro, con elementari considerazioni di ordine logico – che gli utenti del gruppo sostenevano, per la prestazione pattuita, un esborso dell’ordine di almeno cinquanta euro a testa e che i soggetti a vario titolo coinvolti partecipavano alla distribuzione dei proventi in tal modo realizzati
Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello, conforme a canoni razionali e coerente con le acquisizioni istruttorie, resiste senz’altro alle censure articolate dal ricorrente, il quale si limita a dedurre circoscritta attitudine indiziaria degli elementi che fondano l’impostazione accusatoria – e, specificamente, dei contatti telefonici intercorsi, lungo l’arco di tempo interessato dalle indagini, con NOME NOME delle informazioni acquisite in ordine alia vicenda svoltasi il 28 agosto 2015 – senza, con ciò, enucleare, nel ragionamento sotteso alla decisione impugnata, significative falle logiche.
Reiterando, nello sviluppo dei singoli motivi di ricorso, le doglianze vertenti sulla effettiva consistenza del bagaglio indiziario raccolto a suo carico, NOME COGNOME si colloca, dunque, in una prospettiva di confutazione, che non riesce in alcun modo ad incrinare la tenuta razionale di una motivazione che – muovendo dalla dimensione criminale dell’attività svolta, in modo sostanzialmente professionale da un manipolo di soggetti, tra i quali, in posizione qualificata, quello con il quale egli risulta avere intrattenuto reiterati e significativi contatti – fornisce dei fatti del 28 agosto 2015 un’interpretazione che, avuto riguardo al tenore, del tutto eloquente, dei dialoghi riportati in sentenza (e trascritti anche nel ricorso) ed ai movimenti dei protagonisti, appare assolutamente solida e, comunque, tetragona ai fragili riiievi critici del ricorrente.
Tanto, con riferimento sia alla integrazione degli elementi costitutivi del reato che alla consapevolezza, in capo a NOME COGNOME, dell’aver cooperato con almeno altri due correi e dall’avere egli condiviso e fatto proprio il fine di profitto che ha animato gli autori del reato.
8. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dela Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono element per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inamrrissibilita medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i! 02/02/2024.