Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6987 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 6987  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato a KOSOVO POLJE( SERBIA) il DATA_NASCITA il
avverso l’ordinanza del 29/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
4ette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI COGNOME  e ck i 3., 9 re. y( , t (9 , 1’2 – 1% – re ot1( J-1( ecOrl)o
udito il difensore COGNOME I
IN FATTO E IN DIRITTO
 Con ordinanza emessa in data 29 giugno 2023 il Tribunale di Trieste – costitui ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen. – ha confermato, nei confronti di NOME COGNOME il titolo cautelare rappresentato dalla ordinanza emessa dal GIP d Tribunale di Tieste il 10 giugno 2023.
1.1 La contestazione provvisoria formulata nei confronti di NOME COGNOME riguarda la condotta di favoreggiamento della immigrazione clandestina di cu all’art.12 d.lgs. n.286 del 1998, tenuta il 7 giugno del 2023. La misura applic quella degli arresti domiciliari.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – NOME COGNOME . Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione a ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.
2.1 Secondo la difesa, il ruolo di ‘supporto’ svolto nella vicenda dal ricorren indicativo della marcata ‘occasionalità’ della condotta e ciò rende incongru motivazione circa il pericolo di recidiva svolta dal Tribunale (peraltro riprenden profili argomentativi del GIP senza un reale vaglio critico).
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei mot addotti.
3.1 Ed invero il Tribunale non soltanto ha richiamato la presunzione relativa sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pe correlata al titolo di reato – ma ha argomentalo in concreto sulla ‘non elisio detta presunzione, in ragione del complessivo livello organizzativo (impiego di p mezzi, numero dei soggetti trasportati) cui si ricollega la condotta tenuta COGNOME.
A fronte di tali argomentazioni il ricorso finisce con il prospettare temi in fat a ridimensionare ulteriormente il ruolo del ricorrente, non valutabili nella pre sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
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escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente