Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45549 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45549 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE nato a JHELUM( PAKISTAN) il 14/09/1994 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella emessa in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, con la quale NOMECOGNOME previa concessione delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 77.778,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile, in concorso con i coimputati (non ricorrenti), del reato di cui all’art. 12, comma 1, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), aggravato ai sensi del comma 3, lett. b), e del comma 3-bis, lett. b) dello stesso articolo, per avere posto in essere atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso in territorio francese di sette cittadini bangladési, previo corrispettivo in denaro, conducendo un furgone con il quale i predetti, in condizioni disumane, venivano traportati con partenza da Milano, fatto commesso in data 15 luglio 2022.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo doglianze affidate a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, denunziando vizi della motivazione e violazione dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., censura il rigetto in primo grado della richiesta, in via principale, di giudizio abbreviato, condizionato all’audizione, quale teste, di COGNOME COGNOME, cognata del ricorrente, in ordine alle minacce subite dai familiari di quest’ultimo, per fargli eseguire il trasporto che gli è stato contestato.
Rileva che la difesa, dopo tale rigetto – a fronte di una prova decisiva e delle condizioni che (nel caso di accoglimento) consentivano al rito speciale di realizzare ugualmente le esigenze di economia processuale in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale – aveva dovuto limitarsi a chiedere (e ottenere) la produzione di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, prima che fosse disposto il giudizio abbreviato non condizionato, richiesto in via subordinata.
Aggiunge che la necessità dell’assunzione della prova di cui sopra è stata negata sulla base di superficiali rilievi in ordine a scarne conversazioni intercettate, senza considerare il più ampio ambito di applicazione del giudizio abbreviato condizionato a seguito delle modifiche dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 3 Cost., rilevando che l’art. 12 del T.U. imm., così come applicato dai giudici di merito, finisce per equiparare irragionevolmente, sotto il profilo sanzionatorio, condotte sostanzialmente diverse, per disvalore e per gravità, trattando allo stesso modo chi organizza e gestisce il traffico illecito dell’immigrazione clandestina via mare con provenienza dall’estero e chi, come il ricorrente, si limita a trasportare i
cittadini stranieri, già presenti nello Stato italiano, conducendo, sotto minaccia, un veicolo sulle strade nazionali in situazioni di normale sicurezza.
La condizione, sotto ricatto, del ricorrente risultava dalle credibili dichiarazioni da lui rese, laddove confermate da quelle della cognata e dai “cedolini di paga”.
2.3. Il terzo motivo denunzia violazione delll’12 del T.U. imm., per essere stato qualificato il fatto contestato ai sensi del comma 3 e non 5 di detto articolo, giungendo a una decisione in contrasto con gli artt. 25 e 117 Cost., gli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento UE n. 604 del 2012 e l’art. 29, par.2, dell’Alien Act del 2000.
Al riguardo, espone che nella specie non può essere configurato il favoreggiamento dell’emigrazione illegale dall’Italia verso altro Stato, posto che il veicolo condotto dal ricorrente è stato fermato a Vinadio a circa 100 chilometri dal confine dello Stato italiano con lo Stato Francese, senza che la sola impostazione della destinazione dell’applicazione Google Maps attivata in un cellulare rinvenuto dalla polizia giudiziaria nel sedile anteriore del furgone, potesse provare al di là di ogni ragionevole dubbio che la meta ultima del percorso seguito fosse la Francia.
Né risultavano effettuati controlli al fine di verificare la presenza di domande di asilo politico o comunque di visti di soggiorno in favore delle persone trasportate.
Inoltre, tali persone erano di nazionalità bangladese, e dunque aventi diritto all’epoca alla protezione internazionale, sicché, ricorrendo lo status di rifugiato nel Paese di accoglienza, era esclusa la punibilità penale, anche per via indiretta.
2.4. Con il quarto motivo denunzia violazione di legge e vizi della motivazione in punto di diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 2, cod. pen.
Deduce che, come esposto in sede di appello, le dichiarazioni del ricorrente, della di lui cognata e del coimputato NOME COGNOME provavano il fatto ingiusto, costituito dalle minacce nei confronti dei familiari, che avevano costretto NOME COGNOME a porsi a servizio di un’attività organizzata da altri (tale COGNOME, della quale il medesimo ricorrente neppure conosceva l’illiceità, secondo quanto emerso dalle conversazioni intercettate dal 5 al 16 giugno 2022 e da altre circostanze.
2.5. Con il quinto motivo lamenta violazione del comma 3, lett. b) , del T.U. imm., nonché vizi della motivazione in punto di riconoscimento dell’aggravante dell’avere agito al fine di trarne profitto.
Rileva che a carico del ricorrente non può ravvisarsi tale aggravante, non risultando con certezza provato che egli avesse ricevuto denaro dai trasportati ovvero altri profitti indiretti. Le dichiarazioni rese dai trasportati riguardavano pagamento ad altri di somme, presumibilmente legate alle spese del viaggio. I
restanti elementi non potevano collegare il ricorrente a tale pagamento. Di talché, avrebbe dovuto considerarsi la diversa ricostruzione difensiva fondata sulle riscontrate dichiarazioni dell’imputato, certamente non smentite dal rinvenimento in possesso degli arrestati di somme di importi sempre modesti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi del ricorso risultano inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo, che contesta il diniego del giudizio abbreviato condizionato, svolge rilievi che introducono generici apprezzamenti rivalutativi aventi ad oggetto solo una parte delle numerose comunicazioni il cui esame ha condotto a ritenere non decisiva la deposizione della cognata del ricorrente.
Come si illustra nella sentenza impugnata (pag. 9 e 11), assumeva in merito rilevanza anche la lettura di alcuni passaggi dell’interrogatorio dello stesso NOME che la difesa, però, con i suoi parziali apprezzamenti, ha continuano ad ignorare.
Si tratta, pertanto, di rilievi che non possono in alcun modo smentire in sede di legittimità il ragionevole apprezzamento di merito in ordine alla non decisività dell’audizione, che, a prescindere dai tempi richiesti dalla dedotta integrazione probatoria, ha in sé legittimato il diniego del giudizio abbreviato condizionato.
Il motivo, dunque, risulta aspecifico, rivalutativo e, comunque, manifestamente infondato.
Il secondo motivo poggia su ricostruzioni solo assertive e prive di ogni confronto con quelle motivatamente esposte in sede di merito, avuto riguardo alle modalità e ai fini di lucro della condotta, in concorso, nonché all’organizzazione, alle condizioni e alla stessa destinazione del trasporto dei sette cittadini stranieri.
Seguendo tale percorso, la difesa svolge impropri rilievi circa l’estensione del perimetro.punitivo dell’art. 12, T.U. imm., che evocano personali comparazioni con altri tipi e modalità di condotte parimenti idonee ad integrare la fattispecie tipica.
Né, del resto, si comprende a che fine sia citata la violazione dell’art. 3 Cost. Da ciò deriva l’aspecificità e la manifesta infondatezza del secondo motivo.
Analoghe condizioni di inammissibilità caratterizzano il terzo motivo, posto che le censure asseriscono una ricostruzione della disciplina in materia e delle circostanze di fatto di cui sopra, già puntualmente smentita in sede di merito, in forza di esaustive risposte motivazionali (in particolare pagg. 10-11 della sentenza). GLYPH 2
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Con riguardo all’individuazione del territorio francese, quale destinazione del trasporto, ci si oppone al ragionevole apprezzamento probatorio dell’impostazione dell’applicazione Google Maps e delle stesse dichiarazioni in merito del ricorrente.
Seguono poi una serie di ricostruzioni riferite al Paese di provenienza dei trasportati e alla possibilità del loro ingresso legale nel territorio francese.
In proposito, si evocano assertivamente presupposti che, come pure rilevato nella sentenza (pag. 11), se presenti e tali da consentire un’emigrazione legale dall’Italia, sarebbero stati rilevati in occasione dei controlli e, comunque, non avrebbero giustificato il rivolgersi all’organizzazione di quel genere di trasporto.
Il quarto motivo assume a suo fondamento le costrizioni che avrebbe subito il ricorrente, richiamando ancora alcune dichiarazioni dello stesso e della di lui cognata, così da introdurre sovrapposizioni valutative che non si confrontano cOn l’interezza delle spiegazioni in senso contrario esposte nella sentenza impugnata (pagg. 9 e 11), alla stregua del ragionato apprezzamento non solo delle dichiarazioni dello stesso NOME, ma anche delle risultanze delle intercettazioni.
Si tratta, dunque, di doglienze aspecifiche e, comunque, solo rivalutative.
Il quinto motivo, nel negare la sussistenza per la posizione del ricorrente dei presupposti dell’aggravante dell’avere commesso il fatto al fine di trarne profitto, richiama alcune ricostruzioni assertive contenute nei precedenti motivi e, in aggiunta, introduce altre valutazioni, che dovrebbero portare a ritenere non provata la partecipazione del ricorrente a certe fasi dell”imbarco” nel furgone avvenute a Milano, così come la provenienza dal reato delle somme rinvenute.
Ricorrono anche in tal caso rilievi rivalutativi che si oppongono alle ampie risposte di merito esposte in sentenza (pagg. 11 e 12), senza neppure considerare il richiamo della stessa, in termini adesivi, di quant’altro rilevato nella sentenza di primo grado (pagg. 27 e 28) a supporto dell’infondatezza degli assunti difensivi.
Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da corrispondere in favore della cassa delle ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/10/2024.