Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45415 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45415 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in KIRGHIZISTAN il 02/08/1989
avverso la sentenza del 19/01/2024 della Corte di Appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
in procedimento a trattazione scritta;
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 19 aprile 2023 il Tribunale di Lecce ha affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME in riferimento al delitto di favoreggiamento della immigrazione clandestina (art.12 d.lgs. n.286 del 1998). In fatto, Ł stato contestato all’imputato il concorso nella condotta di trasporto – via mare – di ben 102 soggetti (di varia nazionalità), con le aggravanti del fine di lucro e della esposizione a pericolo dei soggetti trasportati. Concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena Ł stata determinata in anni otto di reclusione ed euro 2.000.000,00 di multa.
1.1 La Corte di Appello di Lecce, con sentenza emessa in data 19 gennaio 2024 ha integralmente confermato la prima decisione.
I punti della decisione oggetto di valutazione in secondo grado sono stati: a) la utilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni rese da tre soggetti trasportati; b) l’applicazione della scriminante dello stato di necessità; c) la ricorrenza, in fatto, delle contestate aggravanti; d) il trattamento sanzionatorio complessivo.
La Corte di secondo grado, nell’affrontare i temi posti con l’atto di appello evidenzia, in sintesi, che: a) tutti i migranti escussi sono stati avvisati della possibilità di avvalersi della facoltà di non
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
rispondere; b) le dichiarazioni rese dai migranti, lì dove si individua l’imputato in uno dei soggetti intenti a condurre il natante, hanno trovato conferma nei contenuti estratti dai telefoni cellulari in uso agli imputati; c) emerge dagli atti che COGNOME Ł stato ricompensato per il viaggio e da ciò si trae ulteriore smentita della tesi difensiva, anche in punto di assenza di prova dello stato di necessità; d) la ricorrenza in fatto delle circostanze aggravanti Ł stata ampiamente argomentata nella decisione di primo grado, cui si opera rinvio; d) la pena finale risulta del tutto congrua, in rapporto alla gravità del fatto.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore NOME COGNOME Il ricorso Ł affidato a tre motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della esposizione a pericolo dei soggetti trasportati. Secondo la difesa la esposizione a pericolo di vita Ł stata dedotta in modo incongruo dalle mere caratteristiche della imbarcazione e dal numero dei soggetti trasportati (nel mese di novembre). Ove si fosse vagliato il contenuto delle dichiarazioni dei migranti sarebbe emerso – di contro – che nessun reale pericolo vi fu durante la traversata.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della finalità di lucro. Secondo la difesa, circa tale aspetto, le decisioni di merito si affidano ad un elemento probatorio incerto, rappresentato dal contenuto dei messaggi intervenuti tra il coimputato ed un soggetto terzo.
2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla entità del trattamento sanzionatorio. In particolare si afferma che non vi sarebbe adeguata motivazione circa la entità (anni sei) della pena-base .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti.
Con il ricorso sono stati, in sostanza, riproposti i motivi di appello sui punti della ricorrenza in fatto delle circostanze aggravanti e su quello del trattamento sanzionatorio .
Tale modalità di formulazione del ricorso per cassazione Ł – di per sŁ – non consentita, posto che la riproposizione dei motivi di appello, prescindendo dai contenuti della decisione impugnata, finisce con il ricadere nel vizio di genericità, oltre che nella impropria richiesta, rivolta a questa Corte di legittimità, di rivalutazione di aspetti che attengono al merito (v. sul tema Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013, rv 254584; Sez. IV n. 38202 del 7.7.2016, rv 267611). Peraltro, va rilevato che la Corte di Appello ha fornito ampia e logica risposta alle doglianze.
In particolare, non può non ritenersi adeguata la risposta in tema di avvenuta esposizione a pericolo, ove si ponga mente al numero abnorme dei soggetti trasportati su un natante di piccole dimensioni, così come la finalità di lucro risulta dedotta in modo pienamente logico dal contenuto dei messaggi scambiati dal correo con uno degli organizzatori. Anche le argomentazioni espresse dalla Corte di Appello in punto di modalità di determinazione della pena non evidenziano alcuna violazione dei parametri normativi di riferimento, anche in ordine alla individuazione di pena base superiore al minimo edittale, scelta sanzionatoria congruamente argomentata con rilievi che non sono stati oggetto di valutazione da parte del ricorrente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 08/10/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME