Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8319 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8319 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 35553/2024
EVA TOSCANI
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in PAKISTAN il 03/05/1974 avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte d’appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso.
Procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Trieste con la sentenza del 7 maggio 2024 confermava la condanna di NOME COGNOME per il delitto di favoreggiamento dell’ingresso di trenta sedicenti cittadini afghani nel territorio nazionale il 18 dicembre 2014, nonchØ per avere favorito l’ingresso nel territorio nazionale di un numero imprecisato di cittadini extracomunitari nell’ottobre 2014, alla pena di anni sei di reclusione e 560.000 euro di multa pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine con sentenza del 24 giugno 2020.
Elemento cardine della declaratoria di penale responsabilità era la chiamata in correità di COGNOME NOMECOGNOME arrestato in flagranza del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui al capo a) dell’imputazione.
Egli aveva indicato nell’Ali colui che gli aveva dato l’incarico di effettuare i trasporti, che gli aveva consegnato il furgone pieno di clandestini e che aveva concorso materialmente nei trasporti a bordo di una macchina che faceva da staffetta al furgone.
Le propalazioni del correo avevano avuto una serie di riscontri investigativi, fra i quali il fatto che l’imputato fosse detenuto in Ungheria per traffico di migranti.
Avverso detta sentenza l’imputato tramite il difensore di fiducia proponeva ricorso che articolava in tre motivi.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato sub B).
Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato erra nel ritenere sussistenti elementi di
prova a carico dell’imputato anche per tale reato, di cui non Ł indicato nØ il tempus commissi delicti e nemmeno il suo atteggiarsi nel concreto, essendosi basato unicamente sulle chiamate in correità del Nichellini, vaghe, e su alcuni elementi di riscontro, quali la confessione fatta a Lubrano, ovvero la conoscenza delle auto in uso, ovvero ancora i numerosi contatti telefonici fra l’imputato e il dichiarante anche in quel periodo, che non sarebbero idonei a corroborare le chiamate in correità.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 12, terzo comma ter, lett. b) D.lgs. 286/98.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe dimostrato la sussistenza del fine di profitto che non potrebbe desumersi dalla mera circostanza che COGNOME sia stato compensato per il trasporto effettuato, posto che l’ulteriore coimputato nega di avere ricevuto compenso alcuno.
2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorrente lamenta che l’impugnato provvedimento non ha valutato, a tal fine, le condizioni socio economiche della famiglia del ricorrente, la sua corretta condotta processuale e il tempo decorso dai fatti.
3. Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
1.1. Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
L’impugnata sentenza alle pagine 12 e 13 motiva il giudizio di credibilità soggettiva del COGNOME anche rispetto alla chiamata di correo per il reato sub B), elenca i riscontri a tali dichiarazioni; dal canto suo il ricorso Ł del tutto generico, si limita a contestare superficialmente le valutazioni fatte dalla Corte territoriale, ma non dialoga compiutamente con le medesime, confutandole, con l’unico scopo di pervenire ad una differente valutazione degli elementi di fatto, operazione inibita al giudice di legittimità.
1.2 Anche il secondo motivo Ł manifestante infondato.
Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità Ł circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01). (Sez. 3 – , n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556 – 01)
La Corte territoriale ha ampiamente esposto le ragioni per cui ha ritenuto sussistente l’aggravante in oggetto e ancora una volta il ricorrente si Ł limitato a contestare genericamente tali argomentazioni, senza contrapporvi elementi a sostegno della insussistenza del fine di procurarsi un profitto, di fatto sollecitando una rilettura degli elementi di prova e non censurando la motivazione in sØ, come illogica e/ incoerente, ovvero carente o omessa.
L’elemento dedotto dalla difesa circa la negazione da parte dell’ulteriore coimputato COGNOME circa la percezione di un compenso non ha rilevanza, sia perchŁ confligge con le dichiarazioni di contenuto opposto di COGNOME, sia perchŁ non priva di fondamento logico il giudizio circa la sussistenza dell’aggravante, in assenza di qualsiasi elemento che dia conto di una condotta reiteratamente commessa per fini diversi da quelli di lucro.
1.3 Il terzo motivo di ricorso Ł parimenti inammissibile.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Rv. 271269)
La Corte ha fatto buon governo dei principi testØ richiamati,in quanto, pur avendo vagliato i molteplici elementi positivi evidenziati dalla difesa a sostegno della concedibilità delle attenuanti invocate, ha ritenuto che la reiterazione delle condotte criminose e la loro gravità avessero un peso preponderante e ostativo.
Il ricorso Ł inammissibile; da ciò consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 10/12/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME