Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29541 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29541 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 26/09/2023 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa 1’8 novembre 2021 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, all’esito di giudizio abbreviato, per quanto di interesse ai presenti fini, dichiarava NOME e NOME colpevoli del reato ascrittogli al capo 2 e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, condannava NOME alla pena di otto mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa e NOME alla pena di dieci mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa.
Gli imputati, inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza emessa il 26 settembre 2023, la Corte di appello di Catania, pronunciandosi sull’impugnazione degli imputati NOME e NOME, per quanto di interesse ai presenti fini, confermava la decisione impugnata e condannava gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti, emergeva che NOME e NOME, agendo in concorso con altri soggetti, per i quali si procede separatamente, ponevano in essere le condotte di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina descritte al capo 2 della rubrica, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), che si concretizzavano in relazione a una pluralità di cittadini extracomunitari, che venivano fatti entrare nel territorio italiano mediante documenti contraffatti.
Secondo i Giudici di merito, le attività delittuose in contestazione si ritenevano dimostrate sulla base delle intercettazioni telefoniche acquisite nel corso delle indagini preliminari, che riguardavano anche le utenze usate da NOME e NOME, che dimostravano come le condotte di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina poste in essere dai ricorrenti erano il frutto di un’accurata programmazione, che non consentiva di ritenere occasionali i comportamenti criminosi degli imputati, che, al contrario, si inserivano in un più vasto contesto delinquenziale finalizzato a serializzare i trasferimenti illegali dei migranti in Italia.
Gli imputati, in particolare, d’intesa con i complici, sulla base di un’accurata pianificazione criminosa, eseguivano le operazioni di trasferimento degli immigrati clandestini, provenienti da varie parte del mondo, che venivano
attuate nei termini analiticamente vagliati nelle decisioni di merito, sul punto pienamente convergenti.
Gli elementi probatori che si sono richiamati inducevano la Corte territoriale etnea, in linea con quanto già affermato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, a escludere la natura occasionale delle attività delittuose contestate ai ricorrenti al capo 2, confermando il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di NOME e NOME.
Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi, gli imputati NOME e NOME venivano condannati alle pene di cui in premessa.
Avverso questa sentenza NOME e NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva congiuntamente ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso, rilevante per la sola posizione di NOME, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava esaustivo conto della rilevanza del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari – incentrato sulle intercettazioni captate sulle utenze telefoniche intestate ad NOME e ad NOME COGNOME -, necessario alla configurazione del reato di cui al capo 2 della rubrica e alla formulazione del giudizio di responsabilità espresso nei confronti del .ricorrente, anche in considerazione del fatto che non erano stati individuati tutti i soggetti nei cui confronti le attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina si erano concretizzate.
Con il secondo motivo di ricorso, rilevante per la sola posizione di NOME COGNOME, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione non dava adeguato conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di COGNOME, necessario alla configurazione del reato di cui al capo 2 e alla formulazione del giudizio di responsabilità espresso nei riguardi dell’imputato, limitandosi la Corte di merito ad affermare, con mere formule di stile, l’esistenza di fonti di prova convergenti sul ricorrente, senza confrontarsi con le censure difensive.
Con il terzo motivo di ricorso, comune a entrambe le posizioni processuali, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la Corte territoriale non dava opportuno conto della ricorrenza degli elementi costitutivi dell’aggravante della finalità di profitto del delitto contestata ai ricorrente al capo 2 della rubrica, su cui la Corte
di appello di Catania si era espressa in termini assertivi e smentiti dalle emergenze probatorie.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti congiuntamente da NOME e NOME sono infondati.
Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, rilevante per la sola posizione di NOME, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito – incentrato sulle intercettazioni registrate sulle utenze telefoniche intestate ad NOME e ad NOME COGNOME -, necessario alla configurazione del reato di cui al capo 2 e alla formulazione del giudizio di responsabilità espresso nei confronti del ricorrente, anche in considerazione del fatto che non erano stati individuati tutti i soggetti nei cui confronti le attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina si erano concretizzate.
Osserva il Collegio che l’assunto difensivo, incentrato sull’estraneità. del ricorrente alle attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina svolte in concorso con NOME e NOME, così come contestate al capo 2 della rubrica, è smentito dalle emergenze probatorie, incentrate sulle intercettazioni telefoniche acquisite nel corso delle indagini preliminari, riguardanti la posizione del ricorrente.
Occorre, in proposito, evidenziare che, per la configurazione del reato contestato ad NOME al capo 2, ai sensi ai sensi degli artt. 110 cod. pen., e 12, comma 3, lett. d), T.U. imm., non è necessario che si realizzi l’evento dell’ingresso dello straniero sul territorio italiano, attesa la natura di reato di pericolo di tale fattispecie, costantemente affermata da questa Corte, secondo cui: «In tema di disciplina dell’immigrazione, il delitto di cui all’art. 12 d.lgs. 2 luglio 1998, n. 286, per la sua natura di reato di pericolo, si perfeziona per il solo fatto che l’agente pone in essere, con la sua condotta, una condizione, anche non necessaria, teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, ed indipendentemente dal verificarsi dell’evento» (Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, COGNOME, Rv. 259915 – 01; si
veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 40264 del 25/03/2014, Scarano, Rv. 259922 – 01).
Dalla natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all’art. 12 T.U. imm. discende che, ai fini del suo perfezionamento, non occorre che il soggetto attivo del reato realizzi la condizione necessaria a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato straniero, rispetto alla quale non assume un rilievo decisivo, al contrario di quando dedotto dalla difesa del ricorrente con la doglianza in esame, la mancata individuazione dei soggetti nei cui confronti si svolgono le attività di favoreggiamento. È, infatti, sufficiente che l’agente ponga in essere, con il suo comportamento criminoso, una condizione teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale degli stranieri – nel caso di specie rappresentati dai migranti indicati al capo 2 – idonea a integrare la situazione di pericolo, che costituisce l’oggetto giuridico della fattispecie incriminatrice (tra le altre, Sez. 1 n. 16120 del 29/03/2012, Cosenza, Rv. 253209 – 01; Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, COGNOME, Rv. 259915 – 01).
In questo contesto ermeneutico, il compendio probatorio si orientava univocamente in senso sfavorevole a NOME COGNOME, alla luce del contenuto delle intercettazioni registrate tra le utenze telefoniche del ricorrente e di NOME, che, a loro volta, andavano correlate alle captazioni eseguite sull’utenza intestata ad NOME COGNOME; entrambi tali soggetti, infatti, venivano contattati abitualmente dall’imputato per la gestione delle operazioni di trasporto dei migranti.
Si consideri che da tali intercettazioni, emergeva che l’imputato, NOME un modus operandi consolidato, generalmente trasmetteva ai suoi interlocutori delle fotografie che ritraevano gli immigrati clandestini che dovevano essere trasportati in Europa, per ciascuno dei qual il ricorrente discuteva delle somme che dovevano essere consegnate ai complici – tra quali i NOME COGNOME – prima della partenza per lo Stato di destinazione, dove i migranti giungevano attraverso un itinerario che li vedeva transitare da diversi Paesi.
Esemplare rappresentazione di quanto si sta affermando si ha con riferimento al trasporto in Svezia dell’immigrata clandestina di nome NOME, che avrebbe dovuto consegnare la somma concordata per il suo trasferimento a NOME, il quale, come attestato dal contenuto delle captazioni registrate il 19 novembre 2019, richiamate a pagina 8 della sentenza impugnata, forniva al ricorrente la conferma del buon esito dell’operazione, dicendogli che “erano passati”.
Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le considerazioni espresse dalla Corte di appello di Catania a pagina 8 della sentenza impugnata, nella quale si affermava che gli indizi acquisiti «per un verso, non sono suscettibili di diversa
interpretazione altrettanto verosimile rispetto a quella prospettata dal giudice di primo grado, per altro verso, nessuna diversa interpretazione è stata fornita dal difensore il quale si è limitato a ritenere inconducenti gli indizi singolarmente considerati ». Senza considerare che lo stesso COGNOME «nel corso delle proprie dichiarazioni, non ha offerto alcuna plausibile spiegazione alternativa, essendosi limitata a reiterare la propria estraneità ai fatti senza fornire alcuna spiegazione in ordine al contenuto delle intercettazioni ».
2.1. Non è, in ogni caso, possibile, anche in presenza di specifiche deduzioni difensive, reinterpretare le captazioni acquisite nei confronti dell’imputato NOME, citate nelle pagine 7 e 8 della sentenza di primo grado, costituendo una tale verifica giurisdizionale un’operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità.
Deve, in proposito, rilevarsi che non si possono reinterpretare le captazioni acquisite nel giudizio di merito in sede di legittimità, a prescindere dall’assenza di rilievi difensivi sul punto, essendo una siffatta operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, COGNOME, v. 208254-01).
In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un’operazione ermeneutica palesemente estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza dell’imputato (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244623 – 01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215 – 01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167 – 01).
Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni captate durante le indagini preliminari,
rispetto alle quali è stato tratteggiato in alcuni dei ricorsi in esame, in sostanzialmente assimilabili, un mero problema di interpretazione delle frasi del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura le valutazioni effettuate dai giudici di merito risultano logiche e coerent rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l’interpretazione di captazioni. Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità g ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all’operazion ermeneutica processuale compiuta dai Giudici di merito napoletani sui risultat delle intercettazioni, si ritiene necessario richiamare il seguente princip diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratter chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio s significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, COGNOME, Rv. 235088 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, COGNOME, Rv. 268414 – 01; Sez. 6, n. 5224 de 02/10/2019, COGNOME, Rv. 278611 – 01).
Questa posizione ermeneutica, infine, si è consolidata a seguit dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguen principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazion l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quan sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazio giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massim esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 2274 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
2.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, rilevan per la sola posizione di NOME, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativ che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito, necessario alla configurazione del reato di cui al capo 2 e alla formulazione del giudizio responsabilità espresso nei confronti di COGNOME, limitandosi la Corte di merito
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affermare, con mere formule di stile, la sussistenza di fonti di prova converge sull’imputato, senza confrontarsi con le censure difensive.
Osserva il Collegio che la Corte di appello di Catania confermava il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di NOME dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, per il reato di cui al capo 2, sulla scor una verifica analitica degli esiti del giudizio di primo grado, con i qua confrontava in termini ineccepibili.
Si consideri, in proposito, che, a pagina 15 della sentenza impugnata venivano richiamati gli esiti probatori delle intercettazioni registrate nel c delle indagini preliminari, con particolare riferimento alle captazioni n. 2252 22 ottobre 2019; nn. 2256, 2593 e 2688 del 24 ottobre 2019; n. 2357 del 24 ottobre 2019.
Da tali intercettazioni emergeva che NOMENOME NOME un modus operandi consolidato, già valutato con riferimento alla posizione di NOME nel paragraf 2, cui si rinvia, si raccordava con i suoi correi sulle modalità con cui gli immi clandestini dovevano essere trasportati in Europa, per ciascuno dei qual ricorrente discuteva delle somme che dovevano essere consegnate ai complici prima della partenza, che comportava l’arrivo dei migranti nel luogo d destinazione attraverso un itinerario che li vedeva transitare diversi Pa europei.
In questa cornice, non può non rilevarsi che tale, ineccepibile, ricostruzio degli accadimenti criminosi contestati ad NOME al capo 2, impone di escludere che, nel caso di specie, ci si trovi di fronte a un’ipotesi motivazione appare che ricorre quando – al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente la sequenza argomentativa è «tutto avulsa dalle risultanze processuali o avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o d proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247682 – 01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il terzo motivo di ricorso, comune a entrambe le posizioni processuali, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percor argomentativo che desse esaustivamente conto della ricorrenza dell’aggravante della finalità di profitto del delitto contestato ai ricorrente al capo 2, su
Corte di appello di Catania si era espressa in termini assertivi e smentiti dal compendio probatorio acquisito nel giudizio di merito.
Osserva il Collegio che sul coinvolgimento di NOME e NOME nelle condotte di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ascrittegli al capo 2 si registrava la perfetta convergenza delle intercettazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, richiamate nei paragrafi 2, 2.1 e 3, cui si deve rinviare.
Il compendio probatorio, dunque, non consente di nutrire dubbi sul fatto che NOME e NOME, partecipando stabilmente alle attività propedeutiche al trasporto degli immigrati clandestini nei Paesi europei di destinazione, fossero pienamente consapevoli delle modalità di trasferimento dei migranti e delle somme occorrenti per il raggiungimento della meta finale. Gli imputati, pertanto, erano perfettamente a conoscenza delle finalità di profitto perseguite dalla rete di trafficanti internazionali di persone con le loro attività delittuose, da cui gl stessi ricorrenti intendevano ricavare un profitto personale, collegato alle operazioni finalizzate al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina alle quali partecipavano.
Né rileva, ai fini della configurazione dell’aggravante censuratq /il ruolo concretamente svolto dai ricorrenti nelle singole operazioni di trasporto, dovendosi ribadire che il delitto di cui all’art. 12 T.U. imm., così come novellato dalla legge n. 189 del 2002, essendo costruito come una fattispecie a consumazione anticipata, comporta lo spostamento del baricentro sanzionatorio sull’idoneità degli atti che danno inizio alla sequenza, procedimentale e criminale, il cui obiettivo – il cui raggiungimento è irrilevante ai fini della configurazione dell’ipotesi di reato in esame – è quello dell’ingresso illegale del cittadino straniero in Italia. Ne consegue che il delitto di cui all’art. 12 T.U. innnn., prevedendo la punibilità degli atti e delle attività dirette a procurare l’ingresso illegale di un cittadino straniero nel territorio dello Stato italiano, si caratterizz per la sua natura di reato a consumazione anticipata, rispetto alla quale è irrilevante il conseguimento dello scopo, impropriamente invocato dalla difesa per escludere l’aggravante delle finalità di profitto, contestata al capo 2 (Sez. 1, n. 16120 del 29/03/2012, Cosenza, cit.; Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, COGNOME, cit.).
In questa, univoca, cornice ermeneutica, le attività poste in essere da NOME e NOME costituiscono certamente condotte illecite dirette a procurare l’ingresso illegale in Italia dei soggetti stranieri per finalità profitto, dotate di sicura rilevanza penale ex artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. d), T.U. imm., per la loro idoneità a inserirsi nella sequenza criminale che si
sarebbe conclusa con il trasferimento nel Paese di destinazione dei migranti, d volta in volta, trasportati.
Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del terzo motivo di ricorso.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto dei ricorsi proposti da NOME e NOME con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso il 13 giugno 2024.