Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26611 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26611 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d’appello di Trieste lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato quella emessa il 22 dicembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che, all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del delitto di favoreggiamento dell’ingresso in Italia di quattro clandestini di nazionalità cinese, aggravato dalle circostanze di avere agito in almeno tre persone e dall’avere commesso il fatto per trarne profitto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito il vizio di motivazione con riguardo alla ricostruzione della condotta delittuosa asseritamente commessa dall’imputato.
Lungi dall’avere svolto attività di passeur , ovvero di organizzatore e autore del trasporto clandestino attraverso il confine, il ricorrente, semmai, si Ł limitato a trasportare i clandestini all’interno del territorio nazionale.
Risulta, infatti, che l’autovettura che trasportava i clandestini e alla guida della quale si trovava l’imputato non ha mai varcato i confini nazionali, potendosi, peraltro, inferire delle stesse dichiarazioni di uno dei trasportati che il viaggio verso l’Italia era avvenuto a bordo di un veicolo diverso da quello condotto da NOMECOGNOME
NØ, sul punto, Ł stata svolta attività istruttoria integrativa da parte dei giudicanti di merito, benchØ sollecitata dalla difesa del ricorrente, con particolare riguardo al dispositivo satellitare installato sul veicolo condotto proprio dall’imputato.
Pertanto, non essendo emersa la condotta di ausilio ai clandestini all’attraversamento del confine nazionale, non avrebbe potuto desumersi la configurabilità della fattispecie di reato contestata.
– Relatore –
Sent. n. sez. 2128/2025
CC – 18/06/2025
R.G.N. 14510/2025
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del delitto contestato, desunto dai giudici di merito dalle stesse dichiarazioni dell’imputato e dalle modalità del fatto, con particolare riguardo alle circostanze che hanno determinato il controllo sul mezzo alla cui guida vi era NOMECOGNOME
Sul punto, secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe manifestamente illogica e lacunosa per essere stata fondata sulla base di mere presunzioni.
La tesi difensiva secondo cui il ricorrente non era a conoscenza della clandestinità dei soggetti trasportati sarebbe corroborata da plurime evidenze analiticamente indicate in ricorso, con particolare riferimento alla entità del compenso pattuito e ricevuto, alle ragioni del tentativo di fuga a seguito dell’intervento della polizia, alla indicazione del soggetto che lo ha contattato per effettuare il servizio di trasporto degli stranieri.
2.3. Con il terzo motivo ha eccepito vizi di motivazione per non essere stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
I giudici di merito hanno escluso la configurabilità del contributo marginale, comunque minimo, omettendo di considerare che il delitto contestato era già stato consumato a prescindere dal contributo offerto da COGNOME il quale, appunto, non ha fornito un apprezzabile apporto all’ingresso dei connazionali nel territorio italiano.
Egli si Ł occupato solo del loro trasporto nel territorio nazionale, ponendo in essere una condotta del tutto fungibile, «circostanza confermata dal fatto che parrebbe essere stato contattato, per tale incombente, il giorno stesso, in assenza di qualsivoglia partecipazione o ingerenza nell’organizzazione e gestione del trasporto».
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Vanno premesse alcune considerazioni di carattere generale sui parametri di valutazione dei motivi del ricorso proposto dall’imputato, nella parte in cui denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata.
2.1. Va ribadito che «il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perchØ sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. (La Corte ha precisato gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione)» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; COGNOME, Rv. 233708).
Giova, altresì, ricordare quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,
F., Rv. 280601 con la quale Ł stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicchØ sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».
Con il primo e il secondo motivo di ricorso vengono poste censure riferite alla motivazione del delitto di cui alla rubrica imputativa, sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo che del dolo.
3.1. Risulta dalla ricostruzione in fatto operata dalle convergenti sentenze di merito che NOME Ł stato fermato la notte del 3 febbraio 2023 a Trieste, direzione centro città, mentre viaggiava a forte velocità alla guida di una Porsche Cayenne .
Vi era anche un’altra automobile (anch’essa di grossa cilindrata) che aveva la stessa andatura e che la polizia non Ł riuscita a fermare.
Sulla Porsche viaggiavano quattro cittadini cinesi clandestini muniti di passaporto (tranne uno che affermava di avere il documento sull’altra macchina).
Nell’apposito vano vi erano altri tre bagagli e tre passaporti appartenenti ad altri soggetti.
Uno dei clandestini ha dichiarato di essere salito sulla macchina circa un’ora prima del controllo e di provenire dalla Cina.
L’imputato ha reso dichiarazioni due mesi dopo affermando di essersi trovato a Mestre per una cena (proveniente da Prato) e di essersi messo alla guida dell’automobile perchØ il proprietario aveva bevuto troppo.
Su richiesta di una connazionale Ł andato a Trieste a recuperare quattro connazionali da portare a Prato, pattuendo il compenso di 500 euro.
3.2. La tesi difensiva secondo cui gli stranieri sono arrivati in Italia a bordo di un altro veicolo e poi sono stati caricati da NOME (la cui condotta, quindi, sarebbe da inquadrare nel contesto dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998) Ł stata motivatamente smentita dalla Corte di appello: il cinese sentito ha detto di essere salito su quella macchina circa un’ora prima e il veicolo Ł stato fermato a poca distanza dal confine con la Slovenia.
La Corte di appello ha, altresì, sottolineato come, ad ogni modo, sia emersa la partecipazione del ricorrente proprio al reato contestato e, dunque, ad un’attività commessa in concerto con piø soggetti, con i quali il ricorrente Ł stato ritenuto responsabile del compimento di attività dirette a procurare l’ingresso in Italia di cittadini stranieri.
Posto ciò, appare evidente la riproposizione, con il primo motivo di ricorso, di argomenti già sottoposti al vaglio dei giudici di merito e smentiti con argomenti privi di vizi evidenti.
Il profilo del lamentato approfondimento istruttorio con l’acquisizione dei GPS del
veicolo alla cui guida vi era l’imputato noncostituisce elemento decisivo idoneo ad individuare carenze motivazionali di portata destrutturante dell’intero impianto giustificativodelle decisioni di merito.
Le modalità del fatto, nei termini congruamente illustrati, costituiscono elementi idonei a giustificare, in termini esenti dai vizi eccepiti, la motivazione impugnata.
Analogamente, Ł da dirsi per il secondo motivo atteso che, al fine di escludere una qualsiasi forma di buona fede del ricorrente, i giudici di merito hanno valorizzato le modalità del fatto, la tipologia della vettura utilizzata, il compenso versato, il tentativo di fuga, la presenza di un altro veicolo.
Si tratta di elementi idonei ad escludere una qualsiasi forma di buona fede, tutti ampiamente illustrati, in fatto, nella decisione oggetto di ricorso.
Anche in questo caso, le contrarie deduzioni difensive sono meramente reiterative di temi già sottoposti ai giudici di merito.
Il terzo motivo ripropone il tema, anch’esso esplorato nella sentenza impugnata, della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
Anche in questo caso, i giudici di merito, nel soffermarsi sul punto, già loro devoluto con i motivi di appello, hanno reso una motivazione priva di vizi evidenti.
S’intende fare riferimento, in particolare, al passaggio della motivazione in cui Ł stato evidenziato il ruolo di autista del ricorrente che, tenuto conto delle specificità del fatto, Ł stato considerato cruciale per l’intera operazione di trasporto.
La censura poggia, sostanzialmente su argomenti meramente oppositivi fondati sulla reiterata affermazione della mancata partecipazione del ricorrente all’attività di favoreggiamento e, altresì, perplessi o incerti, laddove si prospetta la tesi che l’imputato avrebbe svolto un ruolo fungibile atteso che lo stesso parrebbe essere stato contattato il giorno stesso del fatto.
Si tratta di argomenti di merito già valutati che, peraltro, non sono idonei a superare le emergenze istruttorie illustrate.
Deve essere ribadito, infatti, che «in tema di concorso di persone nel reato, per l’integrazione dell’attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non Ł sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto Ł necessario che il contributo si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale del crimine commesso» (fra le molte, Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, COGNOME‘, Rv. 284771 – 01).
Alla luce dei costanti arresti della giurisprudenza di questa Corte sopra ampiamente riportate, le censure proposte sono inammissibili.
Segue, quindi, la relativa declaratoria con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 18/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME