Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1280 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1280 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 02/03/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a ISTAMBUL( TURCHIA) il 12/08/1950
NOME COGNOME nato a ARDAHAN( TURCHIA) il 20/02/1982
avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; 101 -4 14 lelet.yr, 31 5-,t A34- GLYPH (t.A.4*-•d, udite GLYPH il – ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che
RITENUTO IN FATTO
1 Con la sentenza sopra indicata, la Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado escludendo l’ipotesi di cui all’art. 12, comma 3, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, riduceva, per v artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. rfa a, d, 3 -bis e 3 -ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, la penava NOME ad anni 7,, di reclusione ed euro 1.200.000 di multa eVa NOME COGNOME nella misura di anni 8 di reclusione ed euro 800.000 di multa.
Gli imputati sono stati condannati per ireatidi cui agli artt. 110 cod. pen., 12 comma 3, lett. a, d, 3 -bis e 3 -ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 per avere, al fine di trarne profitto, in concorso tra loro e con altri, organizzato e poi effettuato n territorio dello Stato Italiano, a bordo dell’imbarcazione NOME COGNOME da loro condotta, il trasporto illegale di 43 cittadini extracomunitari che, dopo essere stati trasportati nelle acque territoriali italiane venivano fatti trasbordare su di gommone di soli 8 metri e abbandonati sullo stesso, in violazione delle norme del codice di navigazione, senza alcuna cautela mettendo così in pericolo la vita degli stessi migranti per poi fuggire, a bordo del citato motoryacht verso la Grecia: accertato in Santa Maria di Leuca, il 22 novembre 2019.
Ricorrono per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore, con ricorsi identici aventi sei motivi ciascuno. NOME
Con il primo motivo gli imputati denuncianovdegli artt. 526, comma 1 -bis, cod. proc. pen., 5 e 11 Cost. nonché difetto di motivazione in relazione alla violazione degli artt. 526, comma 1 -bis, 5 e 11 Cost., perché la Corte d’appello ha ritenuto utilizzabili le foto reperite dai cellulari sequestrati ai migranti, senza provvedere ad ascoltare i proprietari di detti apparati, con conseguente violazione del diritto di difesa degl imputati a cui è stato negato il loro esame, ritenendo, erroneamente iche le foto potessero essere acquisite senza valutare le dichiarazioni di coloro che le hanno scattate.
Con il secondo motivo, gli imputati denunciano la violazione di legge in relazione alla scriminante di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 e 192, comma 2, cod. proc. pen. nonché il difetto di motivazione in relazione ai medesimi articoli.
In particolare, si contestano come contraddittorie le risultanze della consulenza dell’ing. COGNOME che ha ammesso in dibattimento il mancato accertamento del momento in cui le foto furono scattate e la loro geolocalizzazione, nonché sulla inattendibilità dei dati estratti dai telefoni dei migranti e sulla incongruenza tra orari riportati dai metadati e i tempi dello sbarco rispetto a quanto riportato ne giornale di chiesuola; la motivazione sul punto sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica nel punto in cui ha ritenuto decisiva a smentire la versione difensiva una foto rispetto alla quale gli imputati non hanno mai potutdla possibil / tufo.di contro esaminare i presunti autori degli scatti, perché resisi irreperibili o perché l loro dichiarazioni non hanno trovato rituale ingresso nel processo.
Con il terzo motivo, gli imputati denunciano la violazione di legge e il difetto d motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. a, b, d, 3-bis e 3-ter, lett. b, d.lgs. n. 286 del 1998, contestando il mancato recepimento da parte della Corte della configurabilità del “salvataggio scriminante”, in quanto sarebbe stato più coerente attendere la Guardia costiera, anziché allontanarsi abbandonando i migranti. Si deduce che la condotta dell’equipaggio dell’NOME COGNOME, allontanatosi dal luogo del salvataggio, integrerebbe solo una condotta di agevolazione, volta a favorire l’ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle norme in materia, senza che essa abbia procurato tale ingresso.
Con il quarto motivo, gli imputati denunciano la violazione di legge processuale e il difetto di motivazione in relazione all’ordinanza istruttoria assunta dalla Corte a sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.i(clei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, sull’analisi dei metadati delle foto con geolocalizzazione delle stesse, in violazione dei criteri applicativi che regolano l’esercizio dei poteri istruttori di cui all’art. 50 proc. pen., oltre ad essere manifestamente illogico e contraddittorio nel punto in cui la Corte riconosce che le foto prodotte dal Pm sono prive di data e di provenienza certa, cosicché vi è stata la necessità della deposizione, ritenuta tardiva e sanante del teste NOME COGNOME, mentre tali documenti sarebbe,ro dovuti essere considerati come anonimi, quindi inutilizzabili.
Con il quinto motivo, gli imputati denunciano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all’aggravante del fine di profitto di cui all’art. 12, comma 3 ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998. Si contesta, infatti, che, con riferimento a t aggravante relativa al fine di profitto la Corte d’appello – in mancanza di elementi probatori certi (la prova di contatti tra gli imputati e altri soggetti e il passaggi somme di denaro) – ne abbia ritenuto dimostrata l’esistenza con la mera presunzione che viaggi del genere presuppongano l’esistenza di un’organizzazione che lucra su tali traversate.
Con il sesto motivo, gli imputati denunciano la violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Con memoria difensiva a seguito delle richieste del Procuratore generale il difensore afferma di non condividerle e ribadisce le ragioni alla base dei motivi dei ricorsi.
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3. Il Procuratore generale, in persona di NOME COGNOME, ha conclusoPer il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi dei ricorsi reiterano le ragioni di doglianza alle quali la Co territoriale, contrariamente a quanto affermato negli atti d’impugnazione, ha replicato con argomentazioni logiche e congrue rispetto all’ordito probatorio, così sottraendosi alle censure sollecitate a questa Corte di legittimità, la quale deve soltanto accertare l’esistenza di enunciati esplicativi non manifestamente illogici e immuni da violazioni di legge, in un contesto di c.d. doppia conforme sulla
responsabilità, nel quale le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile acui occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare la congruità della motivazione (ex multis, Sez. 2, n. 19947 del 15/5/2008).
In relazione al primo motivo esso è infondato poiché, come già affermato dai giudici di secondò grado, non vi è alcuna correlazione o dipendenza tra le foto acquisite dai cellulari sequestrati ai migranti e la mancata possibilità di esame ovvero di controesame di tali soggetti che si sono resi irreperibili. Le foto sono stat legittimamente utilizzate ai fini della decisione quali documenti per accertare, sulla base dei dati con esse estratti dai cellulari, alcune fasi del viaggio.
Il secondo motivo è anche esso infondato perché le censure dei ricorrenti attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all’interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare a una decisione diversa, e come tali si pongono all’esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione de giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, per illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Il terzo motivo è infondato perché, come già affermato dalla Corte d’appello con motivazione logica e priva dei vizi rappresentati dai ricorrenti, la versione del “salvataggio scriminante” è inattendibile perché smentita da molteplici elementi tra i quali la localizzazione al largo di Crotone incompatibile con la rotta prevista da Istanbul a Saranda, la presenza dell’imputato COGNOME documentata da una foto, a bordo dell’imbarcazione con i migranti prima del momento in cui sarebbe avvenuto detto salvataggio e l'”incomprensibile” tentativo di fuga all’arrivo della Capitaneria d Porto (pag. 6-7 della sentenza d’appello).
Il quarto motivo è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e meramente reiterativo di una censura già ritenuta infondata dalla Corte d’appello con motivazione priva dei vizi rappresentati, senza che vi sia un effettivo confronto con le ragioni ivi esplicate (pag. 7-8 della sentenza d’appello).
Il quinto motivo è infondato perché la Corte territoriale ha fornito una motivazione non manifestamente illogica della sussistenza dell’aggravante contestata basandosi sulla ritenuta esistenza di un’organizzazione dedita alla preparazione e realizzazione di tali trasferimenti illeciti di migranti che ha procurato l’imbarcazion
con l’equipaggio e il carburante necessario per la traversata, in assenza di alcuna versione alternativa dotata di credibilità.
L’ultimo motivo di ricorso proposto dai ricorrenti è manifestamente infondato poiché sembra assumere che la concessione delle circostanze attenuanti generiche integri un dovere e non già l’esercizio di un potere discrezionale del giudice, con la conseguenza che rientra nell’onere dell’imputato individuare in modo specifico elementi positivi che il giudice possa vagliare ai fini della concessione delle stesse (Sez. 2, n. 9299 del 07/1112018, PG c. COGNOME, Rv. 275640): ciò, peraltro, non è avvenuto, neppure in questa sede di legittimità.
Alla luce delle suddette considerazioni, i ricorsi sono da rigettare con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 2 marzo 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente