Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7680 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA COGNOME COGNOME TARGA_VEICOLO NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MENFI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SANTO STEFANO QUISQUINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, dprovvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; che ha concluso chiedendo
Il PG conclude chiedendo per COGNOME NOME il rigetto del ricorso anche con riferimento alla valutazione del trattamento sanzioNOMErio; per COGNOME l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste; per COGNOME NOME l’inammissibilità del ricorso; per COGNOME il rigetto del ricorso; per COGNOME NOME il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
L’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
L’AVV_NOTAIO COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
L’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 8 settembre 2020 il GUP del Tribunale di Marsala, in rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità, secondo lo schema di sintesi che segue (ove sono riportati i riferimenti alle contestazioni) di COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME :
: COGNOME
venti COGNOME
reclusione COGNOME
cinque COGNOME
reclusione COGNOME
cinque COGNOME
COGNOME
COGNOME
reclusione COGNOME
COGNOME
TABLE
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza resa in data 21 giugno 2022 ha confermato la prima decisione nei confronti di :
COGNOME NOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME.
Ha assolto COGNOME NOME dai reati di cui ai capi a), e), f) della rubrica; (residua il solo capo d).
Ha Assolto COGNOME NOME dai reati di cui ai capi e), f); (residua il solo capo a) .
La pena per COGNOME è quella di anni uno e mesi quattro di reclusione, mentre quella per COGNOME è anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione + multa.
2.1 In estrema sintesi, va ricordato che le decisioni di merito hanno ricostruito tre episodi di immigrazione clandestina realizzati con partenza dalla Tunisia verso le coste siciliane.
Un primo episodio è quello del 1/2 gennaio 2017, caratterizzato dal fatto che durante lo sbarco dei clandestini, in località Capo Feto, si incagliava sulla scogliera il gommone marca ‘Altamarea’ (di cui si dirà a proposito delle condotte riferite al COGNOME e al COGNOME) í prontamente sequestrato durante l’intervento di polizia giudiziaria e ritenuto strumento già utilizzato in precedenti occasioni di trasporto illegale di migranti. Sempre il 2 gennaio del 2017 si verificava, nella stessa mattinata, la identificazione di NOME e del NOME COGNOME in circostanze di fatto altamente significative, in località Torretta Granitola (distante circa 10 km. da Capo Feto).
Un secondo episodio è quello del 17 febbraio del 2017, caratterizzato dal fatto che oltre ai migranti veniva trasportato (e rinvenuto) il tabacco lavorato estero.
In questa occasione l’intera operazione di avvicinamento e sbarco (in Capo Granitola) veniva monitorata dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE, con fermo di otto clandestini appena sbarcati. Anche in tal caso il mezzo veniva sequestrato.
Un terzo episodio è quello del 28 maggio del 2018, contestato – nel presente giudizio – al solo COGNOME NOME, correlato alla constatazione dell’avaria del mezzo condotto da NOME ed all’intervento di recupero.
2.2 Le fonti di prova sono rappresentate da :
le attività di polizia giudiziaria realizzate in occasione degli sbarchi dei clandestini;
le dichiarazioni rese dal coimputato NOME COGNOME, separatamente giudicato ;
i contenuti delle conversazioni oggetto di captazione, dal 13 aprile del 201 avanti ;
le verifiche relative al traffico telefonico sugli apparecchi degli indaga momenti di interesse, coincidenti o prossimi agli sbarchi;
le dichiarazioni rese dagli immigrati identificati per lo sbarco del 17 feb 2017;
le dichiarazioni rese da NOME;
g)le dichiarazioni rese da NOME circa la manutenzione del gommone ‘Altamarea’;
le dichiarazioni rese da NOME, scafista, in riferimento all’episodio del 28 maggio 2018.
2.3 Quanto alle valutazioni espresse dalla Corte di Appello – in difformità dal p grado di giudizio – va ricordato che:
l’assoluzione di COGNOME COGNOME contestazioni di cui ai capi a) ed e) viene sp in ragione della insufficienza degli elementi a carico (con particolare riferi alle dichiarazioni del COGNOME, che inquadrano il COGNOME come committente dell riparazioni del gommone, ed a quelle dello COGNOME, che indica come coinvolti n fatti il COGNOME e il COGNOME ma non il COGNOME), ferma restando la falsit denunzia di furto del gommone (capo d);
l’assoluzione di COGNOME COGNOME fatti avvenuti il 17 febbraio del 2017 (capi e / f) spiegata con la insufficienza degli elementi a carico per detto episodio storic
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
3.1 II ricorso proposto da NOME COGNOME è affidato a due motivi.
3.1.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al affermazione di responsabilità.
La difesa lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte territoriale d doglianze dedotte con l’atto di appello (con totale riproduzione dei contenuti d prima decisione) e in particolare l’assenza di elementi che riscontri dichiarazioni di NOME COGNOME (come si era ritenuto in sede di riesame, provvedimento favorevole al ricorrente).
Queste contrastano con le dichiarazioni rese da NOME, ex compagna del ricorrente e madre di suo figlio, per cui NOME sarebbe stato lo scafista
sbarco effettuato in data 17.02.2017, dato (peraltro) impossibile alla luce d certificato medico rilasciato dall’autorità tunisina che attesta il ricovero, i stessa notte, del ricorrente presso un’unità ospedaliera.
3.1.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore vizio argomentativo.
La difesa richiama l’annotazione della Guardia di finanza di Palermo che era sta acquisita agli atti dalla Corte territoriale dopo la riapertura dell’is dibattimentale: nota essenziale perché relativa allo sbarco della notte 17.02.2017 a San Teodoro, in cui gli extracomunitari erano gli stessi dello sba a Capo Granitola della stessa notte di cui al capo di imputazione.
Questa nota, ritenuta dalla Corte, quanto al luogo dello sbarco, un mero err materiale, dimostrerebbe l’impossibilità per i migranti di trov contemporaneamente in due località distanti tra di loro.
La difesa, inoltre, rappresenta l’omessa motivazione e il travisamento de dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio da tre degli otto migranti sb (NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) che non hanno mai riconosciuto il COGNOME come scafista, ma al più come soggetto presente durante le operazion di imbarco, e hanno fornito una descrizione delle caratteristiche fisiche dei sog alla guida del gommone che non corrisponde a quelle del ricorrente.
3.2 Il ricorso proposto da COGNOME NOME è affidato a due motivi .
3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio motivazione in punto di responsabilità.
In merito alla posizione processuale del ricorrente per il delitto di simulazio reato, la Corte avrebbe travisato i contenuti dell’atto di denuncia per non considerato il fatto che alla denunzia di furto il COGNOME perviene solo su inc del COGNOME. In sostanza, si evidenzia che COGNOME si affidò – al più colposa – alle informazioni a lui fornite dal COGNOME, e pertanto non poteva e consapevole del fatto che il gommone era stato utilizzato per il trasporto clandestini. La stessa assoluzione del COGNOME dai fatti di favoreggiamento d immigrazione è prova di tale inconsapevolezza. Peraltro si ribadisce che in vi delle indagini già in atto, la denunzia di furto non era per nulla ido determinare una lesione concreta degli interessi protetti dalla no incriminatrice.
3.2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
La difesa lamenta la mancata concessione da parte della Corte territoriale d circostanze attenuanti generiche a favore del ricorrente (che assume essere st richieste), ritenendo che il fatto imputato al COGNOME non COGNOME quella partic gravità idonea a giustificare il diniego delle attenuanti.
3.3 II ricorso proposto da COGNOME NOME è affidato a quattro motivi.
3.3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità.
La difesa lamenta la contraddittorietà della motivazione fornita dalla C territoriale, che si discosta sia dalla richiesta di assoluzione del ri formulata dal pubblico ministero di primo grado che dai contenuti della ordinanz del Tribunale del riesame che aveva annullato il provvedimento con cui s disponeva la misura della custodia cautelare nei confronti del ricorrente “assenza di chiare indicazioni circa la consapevolezza del COGNOME COGNOME ordine al che l’ausilio da lui prestato fosse finalizzato allo sbarco dei migranti”. Si valutazione che sarebbero state superate in maniera illogica.
In particolare si ritiene illogica la parte della sentenza impugnata che fa rifer alla disponibilità di fatto in capo al ricorrente del gommone Altamarea, alla possibilità di elusione della misura cui era sottoposto all’epoca dei fatti, no una risposta fornita da COGNOME in sede di interrogatorio di garanzia che nel di mai visto che fa questa cosa” riferito a COGNOME, intendesse dire che lo stess aveva mai materialmente effettuato il trasporto dei tabacchi dall’Africa all’Ita In merito poi all’episodio di favoreggiamento di immigrazione clandestina riferib al maggio 2018 la difesa lamenta la mancanza di elementi probatori atti riscontrare le dichiarazioni rese da NOME COGNOME.
3.3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge.
Si ritiene errata l’attribuzione in capo al COGNOME COGNOME reato di favoreggia dell’immigrazione clandestina, in quanto la sua condotta sarebbe priva di qualsi contributo morale o materiale, e sarebbe basata solo sul presunto aiuto for dal ricorrente mediante la concessione del gommone Altamarea , non supportata da alcun elemento in quanto il gommone si trovava già da tempo a Menfi ed era partito COGNOME coste di Porto Palo e poi perché la messa a disposizione del natan stata configurata per la prima volta in appello per il sol fatto che il COGNOME lavorasse come ormeggiatore alle dipende della società proprietaria ( RAGIONE_SOCIALE).
La sentenza contraddirebbe se stessa se considerasse la disponibilità del gommon in capo al COGNOME perché la stessa disponibilità è stata considerata come elem di prova per il coimputato COGNOME NOMENOME
Ritiene ancora contraddittoria la sentenza per avere assolto il coimputato COGNOME per l’assenza di elementi sufficienti a dimostrare l’attività dir reperimento, manutenzione e custodia del gommone in questione.
3.3.3 Al terzo motivo si deducono ulteriori vizi di motivazione.
La difesa lamenta l’omessa valutazione delle contraddizioni esistenti ne dichiarazioni di NOME NOME NOMENOME unici elementi a carico del ricorrente, discostan dall’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rilevato come COGNOME dichiarazio di NOME emergesse, tra l’altro, la totale estraneità del ricorrente dallo sba migranti.
Si ritiene illogica la sentenza nella parte in cui valorizza le dichiarazioni COGNOME NOME che riferiva di non potere escludere che mentre lui trovava impegNOME in altro porto, COGNOME COGNOME fornito la concessione gommone “Altomare” agli NOME perché lo stesso era stato portato a Menfi almeno un mese prima della partenza da Porto Palo, per sua volontà.
Si ritiene inoltre contraddittoria la sentenza nella parte in cui attribuisce a NOME la responsabilità per il traffico illegale di tabacco, in quanto negli sbarchi co allo stesso non vi è prova che siano state trasportate sigarette.
3.3.4 Al quarto motivo si deduce assenza di motivazione sulle ritenute circostanze aggravanti.
La difesa lamenta la mancanza di prove in merito alle ritenute aggravanti, c particolare riferimento alla posizione del COGNOME.
3.4 II ricorso proposto da COGNOME NOME è affidato a cinque motivi.
3.4.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova.
La difesa evidenzia che gli elementi di prova usati per mantenere la affermazio di responsabilità del COGNOME per il capo a) sono i medesimi reputati insufficient il capo e). Da ciò desume la contraddittorietà della motivazione.
Si reputa, inoltre, contraddittoria la sentenza anche perché si perviene, per i a), alla condanna del COGNOME ed alla assoluzione del COGNOMECOGNOME lì dove gli element prova erano – si afferma – i medesimi.
3.4.2 Al secondo e al terzo motivo si deducono ulteriori vizi di motivazione.
La Corte territoriale, si afferma, ha fondato il giudizio di colpevolezza di COGNOME sulle dichiarazioni rese da NOME COGNOME che ha riferito che la sera dell’i gennaio 2017 il ricorrente avrebbe fatto trovare il gommone in acqua pronto per la partenza, ma nulla ha riferito circa l’effettiva presenza del COGNOME alla partenza del gommone e, soprattutto, ha affermato che NOME non era al corrente dello scopo del viaggio.
La difesa ritiene dunque che la mera preparazione del gommone sia insufficiente a dimostrare che il COGNOME fosse consapevole della natura del viaggio e delle sue finalità illecite, dal momento che lo stesso NOME COGNOME ha riferito che il ricorrente non sapeva nulla del trasporto dei clandestini, che l’organizzatore dei viaggi era il fratello NOME e che la disponibilità della barca era in capo a COGNOME, e non a COGNOME.
Sarebbe inoltre priva di valore probatorio sia la dichiarazione resa da COGNOME NOME per cui COGNOME gli avrebbe consegNOME 700 euro per la riparazione del gommone in questione, dal momento che si trattava di denaro consegNOMEgli dal COGNOME per conto di COGNOME, sia la mera esistenza di un traffico telefonico, nelle giornate antecedenti lo sbarco, tra COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e i fratelli COGNOME, in mancanza di informazioni circa il contenuto di dette conversazioni.
La Corte di Appello avrebbe, dunque, colmato le lacune dimostrative in modo non consentito.
Secondo COGNOME la difesa i giudici di merito avrebbero, peraltro, fondato il loro convincimento su semplici congetture e non su massime di esperienza, ritenendo che sia una mera congettura l’affermazione della Corte per cui “la circostanza che il viaggio fosse destiNOME al prelevamento dei migranti in Tunisia e al loro sbarco sulle coste siciliane risulta COGNOME dichiarazioni di COGNOME.. attendibili in base all’id quod plerumque accidit perché è arduo ipotizzare altro scopo di viaggio notturno nel mese di gennaio” e poi ” non può sostenersi che COGNOME non fosse a conoscenza della reale destinazione del viaggio avuto riguardo alle peculiari condizioni della traversata”.
3.4.3 Quarto e quinto motivo sono dedicati al trattamento sanzioNOMErio, con deduzione di vizio di motivazione.
La sentenza sarebbe errata nella parte in cui attribuisce al COGNOME la circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto con finalità di lucro, in quanto manca la prova diretta circa il profitto percepito dal ricorrente per lo sbarco in contestazione.
La Corte territoriale, inoltre, fonda il diniego alla concessione delle atte generiche su una mancata ammissione dei fatti da parte del COGNOME e dunque su una sua mancata collaborazione, violando l’orientamento della Corte di legittim per cui la scelta di non collaborare con l’autorità giudiziaria non può assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole.
La difesa evidenzia che il ricorrente ha intrapreso un percorso di revisione cr delle scelte di vita che non poteva essere ignorato.
3.5 Il ricorso introdotto da RAGIONE_SOCIALE è affidato a tre motivi.
3.5.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio motivazione.
La Corte territoriale ha configurato la responsabilità del COGNOME riten impossibile che il COGNOME avesse architettato la denuncia di furto, individu come iocus commissi delicti la proprietà del ricorrente, senza prima accordarsi con lo stesso, ed ha ritenuto, al contempo, che le anomalie emerse nel corso de dichiarazioni rese dai principali protagonisti della vicenda – COGNOME, Buc COGNOME – fossero frutto di uno stratagemma atto a sviare le indagini. In ciò si ravvisa contraddittorietà.
La difesa ritiene non configurabile alcuna responsabilità in capo al COGNOME int poiché assente al momento del ricovero del gommone da parte di COGNOME o di COGNOME (gommone mai visto dal COGNOME, come dallo stesso affermato), e poi perché è il COGNOME a ricostruire il furto, senza mai fare menzione del ricorren COGNOME è venuto a conoscenza della denuncia solo dopo che la stessa era sta presentata.
Vengono riproposti ampi stralci della attività istruttoria al fine di dimostrare come sia, secondo la difesa, carente la ricostruzione dell’aiuto prestato, in ip accusa, al COGNOME.
3.5.2 Al secondo motivo si deduce nullità della sentenza in riferimento a quan previsto dall’art.522 cod.proc.pen. .
Secondo la difesa il GUP aveva concluso nel senso di un aiuto prestato in favo del COGNOME per eludere le investigazioni sul fatto di cui al capo D (la falsa den di furto), lì dove la contestazione è chiaramente indicativa dell’aiuto prest fine di eludere le investigazioni sul fatto di cui al capo A (il reato di immigr clandestina).
Da ciò, nei motivi di appello, la deduzione del vizio di mancata corrispondenza accusa e sentenza, essendo stato mutata la direzione oggettiva della condotta. La Corte di Appello, sul punto, ha sostenuto che non vi è stato alcun mutament del fatto, posto che le investigazioni in corso nei confronti del COGNOME riguardavano sia il fatto principale (di cui al capo A) che la falsa denunzia di furto (di cui D), come pacificamente emerso durante l’istruttoria.
La difesa evidenzia che simile considerazione non risolve la questione dedot anche perché il COGNOME è stato assolto dalla contestazione di cui al ca Resterebbe, pertanto, la mutazione dei contenuti dell’addebito e la corre violazione del diritto di difesa.
3.5.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento a ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato. Si ribadisce, in particolare, che è del tutto apodittica la considerazione pe
COGNOME era consapevole della falsità della denunzia di furto operata dal COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi introdotti da COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME, mentre quelli introdotti da COGNOME NOME e COGNOME NOME sono infondati.
In premessa, vanno ribaditi alcuni principi di fondo in tema di controll legittimità sulla denunzia di vizio di motivazione.
2.1 II sistema processuale vigente offre una doppia fase di giudizio di meri intendendosi per tale quello idoneo ad operare la compiuta ricostruzione del fa oggetto di giudizio – cui segue una fase di controllo (il giudizio di legittimità oggetto, perimetrato dai motivi di ricorso, consiste essenzialmente nella veri della correttezza della decisione in diritto (corretta applicazione delle nor diritto sostanziale, esistenza o meno di violazioni procedurali tali da impo nullità o altra sanzione processuale non sanata) e nel controllo non già del ‘ quanto della motivazione espressa a sostegno della sua ricostruzione (secondo tradizionali canoni della assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull’esame delle possibilità rappresentative – anche plausibili – del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l’attribuzione del fatto all’imputato passa necessariamente attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile un vizio argomentativo tale da comportare l’annullamento (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) .
2.2 In tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso e al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugNOME, possono essere così sintetizzate :
verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. H n. 9269 del 5.12.2012, COGNOME, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, COGNOME, Rv 234167) ;
verifica circa l’assenza di evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, COGNOME, Rv 254572 nonchè in Sez. H n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627) ;
verifica circa l’assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ;
verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell’ambito del percorso seguito e circa l’assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso ( travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l’intero ragionamento svolto dal
giudicante (in tal senso, ex multis , Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli a processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non un e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivament significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – so grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincim del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensi ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E’, invec necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sost l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una for esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grad disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo int radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongr o contraddittoria la motivazione..» ).
2.3 In altre parole, può dirsi pertanto che il giudice di legittimità è chi svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, n manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni d ricorrente concernenti specifici atti del processo. Tale controllo, per sua nat destiNOME a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unita globale, sulla reale «esistenza» della motivazione, sul correlato rispetto regole normative di giudizio (tipiche della fase in questione) e sulla permanenz a fronte delle specifiche deduzioni – della «resistenza logica» del ragionamento giudice.
Anche il rispetto del canone decisòrio secondo cui la colpevolezza dell’imputa deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. novellato dalla legge n.46 del 2006) non introduce le premesse di un ulterior specifico motivo di ricorso, tale da consentire – di fatto – l’esame del merito, pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logic dunque la capacità dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nel sentenza impugnata (tanto che il mancato rispetto del criterio rifluisce c ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013,).
Il dubbio, peraltro, per determinare l’ingresso di una reale ipotesi alterna ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsis dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che tr conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consent escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 del 17.11.20 nonchè, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21.5.2008, rv 240763) .
Operate siffatte premesse, conviene esaminare i ricorsi proposti da COGNOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME accomunati dalla medesima tendenza alla riproposizione di doglianze in fatto, su punti accuratamente vagl in sede di merito. Ciò determina la inammissibilità perché i motivi di ricorso s da ritenersi ‘non consentiti’ in questa sede.
3.1 NOME COGNOME nell’atto di ricorso prospetta il mancato esame del doglianze proposte in secondo grado. Si tratta di una affermazione ictu °cui/ infondata, posto che la Corte di Appello ha affrontato – con ragionamento ampi e lineare – tutte le doglianze in quella sede formulate, soffermandosi : a) genericità della questione sollevata in rapporto alla decisione del riesame; b contenuti della chiamata in correità proveniente da NOME; c) sulla vale delle dichiarazioni rese dalla RAGIONE_SOCIALE e sulla questione relativa alla inattend della documentazione medica prodotta dall’imputato; d) sui contenuti dell dichiarazioni rese dai migranti, anche in sede di incidente probatorio; e) valenza dei tabulati telefonici; f) sulle ragioni per cui nella informativa reda militari di Marsala si indica con precisione il luogo dell’unico sbarco del 17 feb 2017, a differenza della informativa, di diversa autorità, acquisita in sec grado.
La riproposizione dei temi, pertanto, soffre di una duplice ragione di inammi sibilità. La prima è il mancato confronto con la globale valutazione dei probatori, come interpretati e coordinati nella decisione di merito, il che dete genericità della doglianza. La seconda è, come si è detto in apert rappresentata dalla tendenza a riproporre temi in fatto, su punti oggett congrua e logica motivazione all’interno della decisione impugnata.
Entrambi i motivi di ricorso vanno pertanto dichiarati inammissibili.
3.2 Anche il ricorso proposto da COGNOME NOME va dichiarato inammissibil perché teso alla riproposizione – in modo del tutto assertivo – di profili i oggetto di accurato vaglio in sede di merito.
3.2.1 Ciò in particolare, quanto al profilo della consapevolezza, in capo al COGNOME, della falsità della denunzia di furto, posto che dall’intera istruttoria è emerso, come ampiamente argomentato in sede di merito, che il rapporto tra COGNOME e gli autori delle traversate illecite era di estrema vicinanza e comunanza di interessi, pur se la Corte di Appello evidenzia come ciò non possa essere ritenuto decisivo per affermare il concorso nei fatti di immigrazione clandestina.
Non vi è, pertanto, alcuna illogicità argomentativa nella decisione di merito, che peraltro si sofferma – in diritto – sulla piena integrazione della fattispecie azionata, non essendo decisivo l’immediato sospetto di falsità della denunzia di furto del gommone già caduto in sequestro (atteso che comunque vennero svolti accertamenti tesi a verificare chi aveva interesse a depistare le indagini già in corso).
3.2.2 Anche in riferimento al secondo motivo il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.
La Corte di secondo grado affronta, in modo esplicito, il tema delle attenuanti generiche con motivazione lineare e insindacabile, basata sulla oggettiva gravità del fatto, funzionale ad intralciare le indagini sui fatti di immigrazione clandestina. In tal senso, si tratta di motivazione del tutto idonea.
Va ricordato, sul punto, che le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.’44, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzioNOMEria lì dove sussistano – in positivo – elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge.
L’applicazione della norma necessita – pertanto – di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l’esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668).
Da qui, stante l’ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l’applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall’altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell’art. 133 cod.pen. il principale ‘serbatoio’ di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante.
Del tutto legittima, pertanto, è la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell’ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti
generiche) della stessa situazione di fatto, ben potendo un dato polivalente es utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (tra le molte, Sez. I n. 1 28.10.1997, rv 209841).
Vi è pertanto, adeguata motivazione e legittimo esercizio del potere discrezion spettante al giudice del merito, con insindacabilità della valutazione operata.
3.3 Altro ricorso inammissibile, come si è anticipato, è quello introdotto da NOME.
3.3.1 Quanto al primo motivo, lo stesso è inammissibile per genericità. In primis va ricordato che nessun vincolo è ipotizzabile, come è noto, tra contenuto de decisione emessa nel subprocedimento cautelare e contenuto della decisione terminativa del giudizio, sia nel senso della assenza di condizionamento derivan dalla emissione del titolo cautelare (con piena libertà del giudicante di non ri raggiunta la prova a carico) che nel senso opposto (con possibile affermazione penale responsabilità in ipotesi di ritenuta insussistenza della gravità indizi carico, in fase cautelare).
Ciò perché il giudizio cautelare è, per sua natura, prognostico (con ordin fallibilità della prognosi, in un senso o nell’altro) ed è ovviamente influenza possibili percezioni erronee (in un senso o nell’altro) della valenza indiziante determiNOME elemento di prova.
Ciò che rileva, nel caso in esame (come in tutti quelli caratterizzati da dif valutazioni tra cautela e merito pieno), è la completezza e la correttezza lo della argomentazione espressa nella decisione impugnata in punto di responsabilità.
E su tale aspetto il ricorrente finisce con l’omettere il dovuto confronto.
La Corte di Appello ha infatti spiegato che l’insieme dei dati raccolti – rela due episodi delittuosi – testimonia come il COGNOME COGNOME attivamente coopera alla realizzazione dei viaggi, consapevole del fatto che sulla rotta dei mig viaggiavano anche le sigarette di contrabbando (di suo diretto intere economico). Dunque accanto all’interesse primario (il contrabbando) vi era un costante attività di agevolazione dei viaggi (testimoniata dalla plurime evide probatorie richiamate in sentenza) che realizza, a pieno titolo, il concor persona nel reato di cui all’art.110 cod.pen. .
Si tratta di una affermazione decisiva, con cui il ricorrente non si confronta, determina il vizio di genericità della doglianza.
Analoga genericità va rilevata in riferimento all’episodio del 28 maggio 20 essendo meramente assertiva – rispetto ai contenuti della decision l’affermazione secondo cui le dichiarazioni dello scafista sarebbero rimaste p di riscontro.
3.3.2 D secondo motivo è inammissibile perché versato in fatto, pur a fronte una intestazione in termini di erronea applicazione di legge.
La difesa pretende, infatti, di rivalutare in sede di legittimità – singoli s della complessa attività istruttoria, nonché individua pretese contraddizioni log solo apparenti. La Corte di merito ha, peraltro, correttamente argomentato termini di disponibilità `di fatto’ da parte del COGNOMECOGNOME COGNOME dipendent COGNOMECOGNOME COGNOME gommone ‘Altamarea’, aspetto centrale della intera istruttoria. resto, la stessa denunzia di furto (sporta da un soggetto che per sua st ammissione era stato incaricato dal COGNOME e non dal formale proprieta COGNOME) posteriore al sequestro del natante è incontestabilmente indicativa fatto che il gommone era stato volontariamente ‘messo a disposizione’ de trafficanti di uomini e di tabacchi. Ora, l’istruttoria – per come compendiata decisioni di merito – ha logicamente individuato tale soggetto nel NOMEia (escludendo il formale titolare della COGNOME) in ragione di plurime evidenze, tra le stesse dichiarazioni di accusa provenienti dal coimputato COGNOME. Si tratta percorso argomentativo del tutto logico, non sindacabile in sede di legittimità.
3.3.3 Analogo vizio di genericità va rilevato in riferimento al terzo e quarto mo di ricorso.
Si tratta, quanto ai profili motivazionali sui contributi dichiarativi, di a riproposizioni di argomenti trattati nella decisione impugnata con assol completezza. Anche la estensione della circostanza aggravante del fine di lucro stata espressamente argomentata, con riferimento alla posizione del COGNOME, che determina la genericità della doglianza.
3.4 Il ricorso proposto da COGNOME NOME è, nel suo complesso, infondato.
3.4.1 Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e pales genericità.
Davvero non si comprende il senso della critica, che viene formulata in modo de tutto assertivo. La diversità degli episodi storici (primo sbarco / secondo sba tollera, quanto alla assoluzione del COGNOME dal fatto storico del 17 febbraio 2
il diverso epilogo decisòrio rispetto all’episodio precedente (proprio in ragione dell’ opportuno senso del limite mostrato dalla Corte di Appello, che assolve il COGNOME, sul secondo episodio, per assenza di ‘qualità’ della prova), così come le argomentazioni relative alla assoluzione del COGNOME sono ineccepibili e non segnalano alcuna disparità di trattamento.
La Corte di Appello ha diffusamente spiegato, infatti, la diversità di posizione tra il COGNOME e il COGNOME – quanto allo sbarco del 2 gennaio 2017 – in riferimento al diverso ‘peso probatorio’ delle dichiarazioni dello COGNOME (rivolte verso il COGNOME e non verso il COGNOME) e di quelle del COGNOME (che individua il COGNOME, e non il COGNOME, COGNOME soggetto che ordinò le riparazioni del gommone Altamarea e che ne sollecitò i tempi), nonché in rapporto al rilievo dimostrativo dei tabulati telefonici riferiti alla utenza in uso al COGNOME.
Non si vede, pertanto, in cosa possa consistere la contraddittorietà, con manifesta infondatezza della doglianza.
3.4.2 Gli ulteriori motivi introdotti dal COGNOME sono infondati.
La Corte di Appello, in particolare, ha fatto corretto utilizzo della prova logica, atteso che l’attivismo del COGNOME – soggetto che si adopera per il buon funzionamento del gommone, ne sollecita la riconsegna al COGNOME, lo predispone per la partenza verso la Tunisia in data 1 gennaio 2017 e che coopera al recupero degli scafisti nelle primissime ore del mattino del 2 gennaio 2017 – è comprensibile solo in chiave di interesse (anche economico) alla buona riuscita della operazione, il che implica da un lato piena consapevolezza della illiceità del trasporto dei clandestini e dall’altro estensione soggettiva della circostanza aggravante del fine di lucro.
Non può accedersi, dunque, alla proposta di `rilettura’ di frammenti della attività istruttoria, proposta dal ricorrente, e ciò sia per i limiti ontologici del giudizio di legittimità che per la complessiva adeguatezza della motivazione espressa in sede di merito.
Anche in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche il ricorso è infondato. La Corte di Appello (v. pag. 83) ha argomentato sul punto, ritenendo non decisiva – in rapporto alla gravità del fatto e alla intensità del dolo – la pur esistente dimostrazione di positivo attivismo del RAGIONE_SOCIALE in ambito sociale. Si tratta di valutazione che non può dirsi arbitraria e che si mantiene ampiamente nei limiti di ragionevolezza, il che comporta il rigetto del motivo di ricorso.
3.5 Anche il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE è infondato.
3.5.1 Quanto al primo motivo, non si ravvisa alcuna contraddittorietà logica ragionamento giustificativo della decisione.
La tesi di accusa – raccolta in sentenza – è che il gommone ‘Altamarea’ non mai stato portato presso la proprietà del COGNOME (ma direttamente, dopo riparazioni, utilizzato per il trasporto illegale dei migranti), sicchè l ‘costruzione’ del furto è un espediente studiato dopo l’avvenuto sequestro d imbarcazione.
Sul piano oggettivo, dunque, le affermazioni rese dal COGNOME – di aver concorda con il COGNOME il temporaneo stazionamento del gommone presso la sua tenuta sono state ritenute false per il contrasto con le altre evidenze proba menzionate in sentenza e ciò prescinde dal fatto che il COGNOME COGNOME ‘vist meno) il gommone, posto che ha in ogni caso avallato ex post la versione resa (nella falsa denunzia di furto) dal COGNOME.
Sotto tale profilo, nessun elemento di contraddizione può dirsi sussistente, p che le discrasie narrative – derivanti COGNOME domande poste dagli inquiren dall’esito del sopralluogo – non sono tali da incrinare simile ricostruzione, che l’accordo preventivo tra i diversi soggetti coinvolti emerge dalla ‘artif comunanza’ delle versioni rese circa un ‘temporaneo ricovero’ del gommone, in realtà mai avvenuto.
3.5.2 Quanto al secondo motivo, lo stesso è parimenti infondato.
La contestazione si sviluppa secondo una logica ben precisa, nel senso che il re che oggettivamente si pone come presupposto è quello della immigrazione clandestina di cui al capo A e la persona favorita dal COGNOME è il COGNOME Salvat
Al contempo, nella contestazione si evoca la strumentalità della falsa denunzia furto del gommone, realizzata dal COGNOME e assecondata dal COGNOME, qual oggetto della condotta favoreggiatrice.
Da qui la totale assenza di immutazione dei contorni del fatto, come si è sosten nella decisione impugnata, posto che ad essere rilevante – nel momento in cu viene in essere la condotta oggetto di incriminazione – è l’aiuto prestato al Ca ad eludere le investigazioni ‘in quanto tali’, sia in rapporto al capo A mediata) che in rapporto al capo D (in via diretta), e ciò era chiaramente evinci dalla descrizione della condotta.
Peraltro, l’assoluzione (in secondo grado) del COGNOME dalla imputazione di cui capo A non determina alcun effetto sulla integrazione della fattispecie favoreggiamento personale, atteso che il reato resta punibile anche quando risu
che la persona aiutata non ha commesso il fatto (come testualmente previsto da comma 4 dell’art. 378 cod.pen.).
3.5.3 Il terzo motivo è inammissibile, trattandosi di riproposizione – per assertiva – di argomenti già esposti nel primo e secondo motivo. La senten impugnata motiva, peraltro, in modo del tutto congruo anche sulla ricorrenza de dolo generico.
In riferimento ai ricorsi dichiarati inammissibili ne consegue di diritto la con dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell’ art. 616 proc. pen..
Dal rigetto deriva, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente