Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4768 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4768 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME, nato in SENEGAL il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, CpW aro JefitTo gx nry: GLYPH Dc, 437ibt, GLYPH ttou,
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3/6/2021 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 9/2/2016 del GUP del Tribunale di Ragusa che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato COGNOME alla pena di due anni di reclusione ed C 660.000 di multa, sospesa alle condizioni di legge, per il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in concorso con altri – in esso ritenuti assorbiti i reati contestati al capo B) di cui agli artt. 1215 e 1159 d Codice della Navigazione – con esclusione dell’aggravante del fine di profitto e con riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 12, comma 3 quinquies, D. Lgs. n. 286 del 1998. Accertato in Pozzallo (RG), il giorno 1/7/2015.
La vicenda aveva riguardato l’ingresso di 110 cittadini extracomunitari di varie nazionalità – tra i quali donne e minori – nel territorio dello Stato, via mare a bordo di una imbarcazione in cattivo stato di navigabilità al cui pilotaggio si trovava COGNOME.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo erronea applicazione dell’art. 12, comma 3, D. Igs. n. 286 del 1998 e mancanza assoluta di motivazione con riferimento alle censure avanzate nel secondo motivo di appello in ordine all’insussistenza del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Illustra il ricorrente che la condotta di guida dell’imbarcazione da parte del NOME era stata estemporanea e limitata ad un breve arco di tempo, dopo che il conducente designato dai trafficanti libici si era rivelato inidoneo al compito, e si era attuata in assenza di qualsiasi preventivo accordo tra l’imputato e gli organizzatori del viaggio. Infatti, il teste COGNOME aveva riferito che i NOME aveva pagato per fruire del viaggio e si trovava nella connection house insieme agli altri passeggeri in partenza.
In tale situazione, la condotta dell’imputato non poteva costituire l’elemento strutturale del contestato reato, trattandosi invece di una ipotesi di autofavoreggiamento mediato, successivo ad un reato già interamente consumato con la condotta del primo pilota incapace, e priva di connotati concorsuali con le condotte degli organizzatori ed esecutori del viaggio per mancanza di un preventivo accordo con gli stessi.
Di tale prospettazione, che era stata illustrata nel gravame, l’impugnata sentenza non ha dato alcuna motivazione per ritenerla confutata, essendosi limitata a rimarcare che COGNOME “si era comunque prestato a svolgere, stante l’indisponibilità improvvisa dell’ingaggiato timoniere, l’attività di traghetta tore, così ponendo in essere la condotta sanzionata dalla norma incriminatrice”.
A conforto di tale impostazione, il ricorrente ha richiamato varie pronunce di legittimità, tra le quali la sentenza n. 39224 del 12/3/2014 e la sentenza n. 50374 del 25/5/2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1.1. Va preliminarmente rilevato che si verte nella specie in un caso di “doppia conforme”. È noto che tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio motivazione secondo la nuova dizione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza.
Nel caso in esame, dunque, l’indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell’assenza di manifesto travisamento delle prove.
1.2. Ciò premesso, osserva questa Corte che, dalla complessiva argomentazione dei giudici di merito, risulta che: 1) il ricorrente è stato individuato qual conducente del natante, anche se subentrato al primo pilota, asseritamente non dimostratosi all’altezza di tale mansione; ha svolto, cioè, compiti delicati e di comando, essenziali per l’impresa criminale in atto, non delegabili a qualsiasi persona, ma propri di un complice fidato e capace di eseguirli senza errori: risulta dunque congruo e logico affermare che egli non si è limitato a far fronte all’esigenza improvvisa ed imprevista di condurre il natante. 2) Non è emersa alcuna forma di violenza o minaccia in danno del NOME, anzi il primo giudice rileva che la volontà, affermata dall’imputato, di raggiungere le coste europee, lo ha indotto a cercare il contatto con l’organizzazione e ad accettare la guida del natante. Ciò esclude ogni forzatura nell’avere egli assunto il ruolo di scafista
occasionale. 3) La circostanza relativa al pagamento del viaggio (circostanza, peraltro, non del tutto chiarita considerate alcune incongruità sul punto nella sentenza di primo grado) riguarda unicamente la sussistenza della circostanza aggravante del fine di profitto di cui all’art. 12, comma 3 ter lett. b), D. Lgs. n 286 del 1998. Come ha precisato il primo giudice, nessun elemento in atti smentisce il carattere di “scafista/profugo” o “scafista/migrante” dell’imputato, che intende fuggire da una condizione di miseria (o di guerra civile o di disordine politico e sociale) esistente nel paese di origine, al pari degli altri passeggeri.
1.3. Peraltro, il GUP ha pure affermato che non risultavano collegamenti tra l’imputato e i membri dell’organizzazione libica, rimasti al sicuro nel loro paese, e che le politiche delle organizzazioni di scafisti prevedono di minimizzare il rischio legale, affidando i gommoni agli stessi profughi o migranti.
Anche volendo dare per acquisiti tali rilievi, si osserva che il progressivo affermarsi di un simile modello organizzativo comporta l’assunzione di responsabilità del migrante che si presti a cooperare all’illecito trasporto, salvo dimostrare l’eventuale sussistenza di uno stato di necessità di cui nella specie mancano gli indici, divenendone concorrente secondo gli ordinari criteri in tema di reato plurisoggettivo.
Non esclude tale impostazione il rilievo difensivo che la sostituzione del pilota non era stata concordata ab origine, essendo configurabile il concorso in itinere, in tali termini richiamandosi il principio già espresso da questa Corte per cui «Ai fini della configurabilità di un’ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso» (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820), potendo senz’altro affermarsi la piena consapevolezza del NOME di avere contribuito all’impresa criminosa, perfezionata proprio grazie al suo apporto (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525).
1.4. Risulta dunque corretto l’inquadramento del fatto nella fattispecie criminosa contestata. Non soccorrono in senso contrario le sentenze citate nel ricorso: in particolare, la sentenza n. 39224 del 12/3/2014 afferma soltanto che è necessario “sciogliere il nodo circa la ricorrenza del reato di cui all’art. 1 comma 3 D. Lgs. n. 286 del 1998, lì ove il soggetto che presta opera di temporaneo ausilio alla navigazione sia anche un soggetto «trasportato», dunque interessato in prima persona all’ingresso illegale e onerato dal pagamento di un corrispettivo (con i risvolti che ciò comporta in tema di corrispondenza tra fatto tipico e condotta materiale ed in tema di ricorrenza o meno dell’elemento psicologico del reato contestato)”, profili che nella specie
si sono analizzati con esito di conferma della responsabilità del NOME per titolo di reato di cui all’imputazione.
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenz legge in ordine all’imputazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 61
proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il giorno 29 settembre 2022
Il Consigliere estensore