Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14319 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
AVV_NOTAIO conclude insistendo per l’accoglimento del ricorso e riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appell Palermo ha confermato la decisione del 28/04/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte di assise de medesima città, che aveva ritenuto, fra gli altri, NOME COGNOME responsabil reati di cui agli artt. 12, commi 3 lett. a) e lett. d), 3-bis, 3-ter lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché degli artt. 319 e 321 cod. pen., allo stesso asc rubrica rispettivamente al capo 4) – limitatamente all’agevolazione commessa favore dei cittadini extracomunitari i cui nulla osta, rilasciati dalla Questu stati falsificati – e al capo 27) – con riferimento agli episodi distinti ai n undici, dodici, tredici, sedici, diciassette, diciotto e venti. Per l’effetto i previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché unificazi dei reati ascritti sotto il vincolo RAGIONE_SOCIALE continuazione sub capo 4), I condannato alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 716.66 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia cautel carcere; erano state applicate all’imputato, inoltre, le pene accessori interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e RAGIONE_SOCIALE interdizione legale per l RAGIONE_SOCIALE pena, oltre che RAGIONE_SOCIALE incapacità di contrattare con la pu amministrazione per il periodo di anni cinque; era stata dichiarata, i l’stinzione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE e di impiego dell’imputato con la Regione Si
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti stretta necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. p
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comm 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell’art. 12, comma 2, e lett. d) T.U. imm., in relazione all’art. 27 lett. I) dello stesso testo Tale ultima disposizione legislativa consente l’assunzione di lavor extracomunitari operanti nel mondo dello spettacolo, in deroga alle disposiz contenute nel medesimo decreto; la norma non opera alcuna distinzione, fra colo che svolgono un RAGIONE_SOCIALE circense di natura prettamente artistica e coloro invece, semplicemente lavorano alle dipendenze di un circo.
L’art. 27 sopra citato, in sostanza, crea una disciplina di comple favore, in relazione alle aziende che operino in particolari settori di dettando per esse una serie di deroghe, rispetto alla comune disciplina legis che regola i flussi migratori. Tale deroga riguarda, dunque, tutti i lav operanti in ambito circense, indipendentemente dalle mansioni dagli ste concretamente ricoperte. Inoltre, il contestato reato è stato considerato un
di pericolo, ma non è stato svolto alcun accertamento, in ordine all’effettivo ingresso in Italia dei lavoratori circensi. Conformemente alla ratio RAGIONE_SOCIALE norma, però, si sarebbe dovuto procedere ad accertamento, in ordine all’eventuale alterazione RAGIONE_SOCIALE regolarità dei flussi migratori, quale effetto diretto comportamento incriminato.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., quanto all’applicazione dell’art. 1 comma 3 d.lgs. n. 286 del 1998. Venuta meno l’ipotesi associativa originariamente contestata, il ricorrente è stato nondimeno condannato per il reato di cui all’art. 12, comma 3 T.U. imm., senza però che ricorresse alcuna delle circostanze aggravanti tipizzate dalla norma.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell’art. 319 cod. pen. È carente il profilo RAGIONE_SOCIALE contrarietà RAGIONE_SOCIALE condotta, rispetto ai doveri di uffici applicazione dell’art. 27 T.U. imm., infatti, sarebbe stato possibile, al più ipotizzare la commissione del reato di cui all’art. 318 cod. pen. L’accusa avrebbe dovuto dimostrare che le somme corrisposte a COGNOME, negli otto casi in relazione ai quali la Corte territoriale ha pronunciato condanna, fossero riferibil proprio a quei lavoratori, i cui nulla osta sono stati ritenuti falsificati. Eme invece, esclusivamente l’effettuazione di versamenti in favore dell’imputato; non è dato sapere, quindi, a quali pratiche essi precisamente si riferissero.
3. Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Integrando brevemente la ricostruzione storica e oggettiva riportata in parte narrativa, ovviamente mutuata dalle pronunce di merito, si può sottolineare come COGNOME sia stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 12, comma 3 d.lgs. n. 286 del 1998, limitatamente all’agevolazione in favore dei cittadini extracomunitari i cui nulla osta rilasciati dalla Questura erano stati falsificati, ol che del reato di corruzione per atti contrari ai doveri del suo ufficio. Sotto il profil storico e oggettivo, le sentenza di merito hanno accertato che vari soggetti extracomunitari venivano reclutati sulla scorta di fraudolente domande di assunzione, nelle quali venivano qualificati come lavoratori operanti nel settore dello spettacolo; tali soggetti, in seguito, ottenevano l’autorizzazione necessaria in forza del procedimento amministrativo istruito dall’imputato, il quale – dopo
aver posto in essere pressioni sull’Ufficio Immigrazione – provvedeva direttamente a formare un falso nulla osta. Tale condotta veniva posta in essere, dal ricorrente, dietro versamento di plurime somme di denaro, quale corrispettivo del suo interessamento con l’Ufficio Immigrazione, al fine RAGIONE_SOCIALE formazione dei falsi nulla osta (anche per ciò che inerisce a tale porzione dell’imputazione, la condanna è intervenuta esclusivamente in relazione ad alcuni episodi di corruzione).
2.1. Attenendosi alle conclusioni raggiunte dai Giudici di merito, il ruolo rivestito da COGNOME – all’interno di tale meccanismo delittuoso – era strategico e preminente, in ragione RAGIONE_SOCIALE sua posizione all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE. Proprio l’imputato, infatti, si occupava RAGIONE_SOCIALE istruzione delle pratiche avent ad oggetto il rilascio del nulla osta nominativo, necessario in vista dell’assunzione dei lavoratori extracomunitari nel settore dello spettacolo, oltre che preliminare al rilascio del visto di ingresso. La normativa vigente, infatti, esige il preventi rilascio di un nulla osta provvisorio, ad opera dell’autorità di Pubblica sicurezza. Nel corso del dibattimento, peraltro, l’imputato ha ammesso di aver falsificato – in talune occasioni – il nulla osta di pubblica sicurezza, inclusa la firma del AVV_NOTAIO, ammettendo poi anche di avere ricevuto denaro in cambio di tale condotta (ha fatto riferimento alla somma di euro ottomila, che la Corte territoriale ha ritenuto esser stata quantificata in forte ribasso, rispetto alla cifra realmente transitata).
Giova precisare, inoltre, come le imputazioni di falso materiale siano state dichiarate estinte per intervenuta prescrizione. Le condanne per il reato di corruzione, invece, sono intervenute esclusivamente in relazione alle dazioni di denaro per le quali è stato condannato anche il corruttore. Trattasi, secondo le sentenze di merito, di ipotesi di corruzione propria, poste in essere per omettere un atto dell’ufficio (consistente nel dare impulso all’attività ispettiva RAGIONE_SOCIALE Poliz nonché per compiere un atto contrario al proprio ufficio, attraverso la materiale falsificazione dei nulla osta. Sono cadute, infine, le imputazioni di falso ideologico
2.2. In sede di gravame, erano state domandate tanto l’assoluzione per il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, quanto la riqualificazione RAGIONE_SOCIALE corruzione ai sensi dell’art. 318 cod. pen. La difesa aveva osservato non essersi raggiunta la prova circa il fatto che – in mancanza di nulla osta falsificato – gli stranieri interessati non fossero in possesso dei requisiti att consentire loro, comunque, di immigrare in Italia. A fronte di tale argomentazione, la sentenza impugnata ha replicato che – in mancanza del preventivo controllo dell’Autorità di PS – l’ingresso sarebbe stato ipso facto illegale, in quanto attuato o preordinato in violazione delle leggi sull’immigrazione; la condotta, inoltre, era diretta a consentire l’ingresso in territorio nazionale a determinati soggetti, pri del titolo necessario.
Con il primo motivo, viene anzitutto dedotta – come esposto in parte narrativa – l’applicazione asseritamente errata dell’art. 12, comma 3, lett. a) e d) d. Igs. 286 del 1998. L’art. 27 comma 2 d. Igs. 286 del 1998, sottolinea la difesa, non richiede mansioni specifiche ai circensi, trattandosi di norma indistintamente applicabile a tutti i lavoratori occupati nei circhi.
3.1. In punto di inquadramento normativo, è allora utile ricordare che l’art. 27 d.lgs. n. 286 del 1998, dettato in tema di ingresso in Italia per RAGIONE_SOCIALE in casi particolari, stabilisce quanto segue: «Al di fuori degli ingressi per RAGIONE_SOCIALE di cui ag articoli precedenti, autorizzati nell’ambito delle quote di cui all’articolo 3, comm 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilasc delle autorizzazioni al RAGIONE_SOCIALE, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per RAGIONE_SOCIALE subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: … I) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero … 2. In der alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di RAGIONE_SOCIALE per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dell spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza. L’autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territori nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativ subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal presenta comma». La norma precisa quindi che – al di fuori degli ingressi per RAGIONE_SOCIALE che vengano autorizzati nell’ambito delle quote – il regolamento di attuazione detta la disciplina inerente alle particolari modalità ed ai termini per rilascio delle autorizzazioni al RAGIONE_SOCIALE, dei visti di ingresso e dei permessi soggiorno per RAGIONE_SOCIALE subordinato, con riferimento ad una ampia serie di categorie di lavoratori stranieri, fra le quali figura, per quanto ora di interesse, quella lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Così contestualizzata la questione, non vi è chi non rilevi come la doglianza difensiva sia del tutto eccentrica, rispetto ai criteri valutativ interpretativi seguiti dalla sentenza avversata. Sostiene la difesa, infatti, come la succitata normativa sia indistintamente applicabile a tutti i lavoratori, che siano comunque operanti nel modo dello spettacolo (nella concreta fattispecie, viene come detto in rilievo l’ambito circense) e non esclusivamente agli artisti propriamente detti, i quali si esibiscano all’interno di un circo. Ma i giudici di meri
hanno sposato proprio questa tesi (si legga quanto riportato nella sent impugnata, a pagina 24). La motivazione adottata dalla Corte distrettuale, in chiarisce – in maniera particolareggiata e coerente – come il re favoreggiamento dell’immigrazione sussista, anche volendo ritenere che l’art. digs. n. 286 del 1998 si applichi indifferentemente a tutti i dipendenti dei in realtà, l’elemento qualificante è qui costituito dal fatto che le dom assunzione fossero false, nonché stilate all’insaputa dei titolari dei circhi tale ragione sono stati mandati assolti. Il motivo, in sostanza’ non può che sicuramente disatteso.
4. Con il secondo motivo, meglio descritto in parte narrativa, si rappre l’insussistenza delle circostanze aggravanti ex art. 12 T.U. imm. Tratt doglianza che – nelle sue linee portanti – appare genericamente dedotta, olt apparire versata in fatto e volta alla rilettura degli atti. Fondata è esclus la censura concernente la sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante ex art comma 3 lett. d) d.lgs. n. 286 del 1998, che non può ritenersi integrata, in c del numero minimo necessario di concorrenti. È però lampante la totale ininfluen RAGIONE_SOCIALE questione, visto che – in relazione a tale forma di manifestazione del non è stato computato alcun aumento, in sede di quantificazione del trattamen sanzionatorio (tale dato, oltre ad essere agevolmente riscontrabile median
visione del calcolo quoad poenam effettuato in sede di merito, viene anche espressamente enunciato dalla Corte di appello di Palermo, alla pagina numero 38 RAGIONE_SOCIALE decisione avversata).
Generico risulta anche il terzo motivo, a mezzo del quale la difesa lamenta la erronea applicazione dell’art. 319 cod. pen., per essere la fattispecie concreta, al contrario, riconducibile sotto l’egida normativa dell’art. 318 cod. pen. risulterebbe in particolare carente – in ipotesi difensiva – il profilo RAGIONE_SOCIALE contrar RAGIONE_SOCIALE condotta, rispetto ai doveri di ufficio. Sostiene la difesa, dunque, come non sia emersa, nella condotta serbata da COGNOME, alcuna contrarietà rispetto ai doveri di ufficio; non viene negata, in sostanza, l’effettuazione dei contestati versamenti, sostenendosi non sussistere la prova, però, che gli stessi possano essere ricollegati alla definizione di specifiche pratiche amministrative.
5.1. Giova allora ricordare brevemente quale sia la linea di demarcazione teorica, esistente fra le due figure tipiche sopra dette. Ebbene, la fondamentale differenza dogmatica riscontrabile tra tali ipotesi criminose risiede nel fatto che nella previsione ex art. 318 cod. pen., riguardante la corruzione per un atto di ufficio (c.d. corruzione “impropria”), attraverso il collegamento con il privat determinato dal pactum sceleris, si concretizza una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità del pubblico ufficiale; tale manifestazione di parzialità, però, non si trasfonde nell’atto, che resta l’unico possibile per attua interessi di natura esclusivamente pubblica. Deve ritenersi integrato il paradigma normativo ex art. 319 cod. pen. (cd. corruzione “propria”), invece, allorquando la parzialità del pubblico ufficiale corrotto si riveli direttamente attraverso l’a segnandolo di connotazioni e finalità squisitamente privatistiche, per essere formato nell’interesse del privato corruttore NOME, pertanto, delineandolo come illecito e contrario ai doveri di ufficio.
5.2. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha ripetutamente chiarito come occorra valutare, quanto ai motivi che deducano inosservanza o erronea applicazione di leggi, se essi risultino caratterizzati da evidenti errori di dir nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma posta a sostegno del ricorso, come accade nei casi in cui:
si invochi una norma inesistente nell’ordinamento;
si pretenda di disconoscere l’esistenza, oppure il senso univoco di una determinata disposizione di legge;
si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte dì cassazione, in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi, atti a condurre a difformi lumi e a validare l’opposta tesi propugnata.
5.3. In applicazione di questi principi, la doglianza sussunta nel terzo motivo
risulta manifestamente infondata; essa è, infatti, all’evidenza priva di una apprezzabile base legale, in presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale contrario e, peraltro, si colloca in una posizione di palese contrasto con le risultanze ricavabili dagli atti, come compiutamente analizzati nella sentenza impugnata.
5.4. La Corte di appello di Palermo, infatti, ha affrontato – con ricchezza di argomentazioni – il tema RAGIONE_SOCIALE possibile riqualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE accertata condotta, essendo stata tale doglianza già prospettata in sede di gravame. Nella sentenza avversata, quindi, vengono adeguatamente spiegate le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE qualificazione giuridica adottata. Sul punto, la Corte territoriale ha anzitutto chiarito come l’imputato abbia reso confessione, in ordine alla perpetrazione dei falsi materiali contestati. Sempre sintetizzando le argomentazioni spese dai Giudici di secondo grado, COGNOME ha poi omesso il compimento di precisi atti di ufficio, atteso che – attraverso la sua condotta – ha impedito l’attività di accertamento, specificamente demandata alle forze dell’ordine. Il prevenuto, inoltre, ha direttamente posto in essere atti contrari a doveri di ufficio, procedendo personalmente alle contraffazioni; ha posto in essere una serie di altre condotte, inoltre, quali l’apposizione di timbri e firme fal (aggiunge la Corte distrettuale, anche procurati “con la compiacenza di altri funzionari infedeli: veri o evocati come pretesto per giustificare la pretesa di essere pagato al più presto”), spedendo poi le autorizzazioni non alla sede legale dell’impresa richiedente, bensì al proprio ufficio. Ulteriori condotte ascrivibili COGNOME, contrarie ai doveri d’ufficio e specificamente analizzate nella sentenza impugnata, sono anche:
il fatto di ricevere le domande senza l’apposizione RAGIONE_SOCIALE prescritta marca da bollo (apposta solo in seguito e ad opera dello stesso imputato, dopo che lo stesso ne aveva ricevuto il costo);
la prassi di far compilare le domande in sua presenza, in modo da poter apportare, all’occorrenza, le opportune integrazioni;
l’abitudine di scaglionare nel tempo la trattazione delle pratiche, decidendone arbitrariamente i tempi di evasione presso altri uffici (ossia, le autorità consolar all’estero e l’ufficio immigrazione), così da evitare che un abnorme afflusso simultaneo di domande, tutte concernenti la medesima ditl:a, potesse destare sospetti.
5.5. La Corte territoriale ha dato prova, in tale percorso argomentativo, di saper analiticamente e puntualmente interpretare gli elementi di valutazione e conoscenza emergenti dall’incarto processuale, giudicando in aderenza alla richiamata disciplina normativa, oltre che di saper fare buon governo dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza. A fronte di una motivazione analitica e
perfettamente aderente ai canoni RAGIONE_SOCIALE logica, nonché priva del pur minimo profilo di contraddittorietà, infratestuale o di carattere deduttivo, le doglianze difensiv non riescono a oltrepassare lo stadio RAGIONE_SOCIALE mera critica assertiva e aspecifica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 11 gennaio 2024.