Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40118 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40118 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASTEL DI CASIO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BOVINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il difensore:
lAVV_NOTAIO, per il ricorrente COGNOME, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, con sentenza emessa il 10 febbraio 2010 1 aveva giudicato con rito abbreviato/ fra gli altri, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, imputati dei seguenti reati:
-tutti, dì partecipazione con altri ad associazione finalizzata a commettere piø delitti di favoreggiamento dell’immigrazione illegale nel territorio dello Stato di cittadini di nazionalità cinese, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di falsificazione documentale al fine di determinare il rilascio di permessi di soggiorno a cittadini di nazionalità cinese, ex art. 5, comma 8-bis, d.lgs. cit., e dì favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato di cittadini di nazionalità cinese 1 ex art. 5 d.lgs. cit., in Pistoia, Prato, Firenze, dal gennaio 2007 al giugno 2008 (capo A);
-tutti, di concorso in atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio italiano {artt. 81, 110, 112, cod. pen., 12, commi 3 e 3-bis, lett. a e c-bis, d.lgs. n. 286 del 1998) di 308 cittadini cinesi, mediante pratiche di ricongiungimento familiare fondate su documenti falsificati, nonchØ di ulteriori 40 cittadini cinesi e di altra nazionalità extracomunitaria mediante l’accesso alla procedura flussi 2007 basato su false richieste di datori di lavoro, in Pistoia, Prato, Firenze, dal gennaio 2007 al giugno 2008 (capo B);
-fra gli altri, COGNOME, COGNOME, COGNOME, di concorso nel reato di cui all’art. 61, n. 2, 81, 110, 112 cod. pen. e 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, inerente alle falsificazioni dì tutti i documenti (visti di ingresso, richieste di lavoro ed altri), in Pistoia, dal gennaio 2007 al giugno 2008 (capo C);
-fra gli altri, COGNOME, COGNOME, COGNOME, di concorso nel reato di cui all’art. 61, n. 2, 81, 110, 112 cod. pen. e 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, inerente al favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato di 200 cittadini extracomunitari (199 cinesi e una del Marocco) con le falsificazioni di tutti i documenti {visti di ingresso, richieste di lavoro ed altri), in Pistoia, dai gennaio 2007 al giugno 2008 (capo D);
–COGNOME, del reato di cui agli artt. 81, 328, terzo comma, cod. pen., per essersi avvalsa, al fine di profitto, di notizie di ufficio, essendo pubblico ufficiale, in servizio presso il Servizio Anagrafe del Comune di Pistoia; in Pistoia, il 19 e il 20 dicembre 2007 (capo E).
Il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato i suddetti imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati in continuazione, e aveva condannato COGNOME alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 28.000,00 di multa, COGNOME alla pena anni quattro, mesi dieci di reclusione ed
euro 30.000,00, COGNOME alla pena dì anni quattro di reclusione ed euro 22.000,00 di multa, COGNOME alla pena dì anni quattro dì reclusione ed euro 20.000,00 di multa e COGNOME alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 16.000,00 di multa.
1.1. Impugnata questa decisione dagli imputati, la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 24 novembre 2011, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado assolvendo COGNOME da due dei tre reati a lui contestati, quelli sub A) e C), aveva rìdetermìnato le pene inflitte agli altri imputati e aveva confermato nel resto.
1.2. A seguito di ricorso degli imputati avverso questa sentenza, la Corte di cassazione (Sez. l, n. 23622 del 07/05/2014) ne aveva sancito l’annullamento rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze: la ragione dell’annullamento era stata determinata dal rilìevo che, pur essendo stata tempestivamente sollevata l’eccezione dì incompetenza per territorio del giudice adito, alla prima udienza del giudizio abbreviato, nuovamente proposta alla successiva udienza, la questione non era stata affrontata dalla Corte di appello.
Da tale rilievo era scaturita tale decisione con rinvio per l’esame, anzitutto, dell’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito.
1.3. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza identificata in epigrafe, resa il 30 maggio 2023, respinta l’eccezione di incompetenza per territorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, per quanto ancora rileva dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati, in ordine ai reati di cui ai capi A), C), D) ed E), per essersi i reati estinti per prescrizione, nonchØ rideterminando la pena irrogata a COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME (oltre che all’altro imputato NOME COGNOME) in anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 10.800,00 di multa ciascuno, con conferma nel resto.
Nel giudizio rescissorio la Corte di appello ha affrontato la questione di competenza territoriale concludendo nel senso dell’infondatezza dell’eccezione.
Per sciogliere il corrispondente nodo, i giudici territoriali hanno individuato, per gli effetti di cui agli artt. 12 e 16 cod. proc. pen., nel reato associativo il reato piø grave, in quanto la cornice edittale riferita al medesimo contemplava il minimo di anni cinque di reclusione e il massimo di anni quindici dì reclusione mentre quella relativa all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, considerata con riferimento al tempo del commesso reato, contemplava il minimo di anni quattro di reclusione e il massimo di anni quindici di reclusione.
Indi, hanno ritenuto che il luogo in cui si era svolta l’attività organizzativa e decisionale del sodalizio, oltre che esecutiva in ordine ai reati fine, era stato quello dì Pistoia, con conseguente conferma della correttezza dell’individuazione
del giudice territorialmente competente fatta in primo grado.
Nello scrutinio degli appelli, rilevata la maturazione della prescrizione di tutti gli altri reati, con relativa, generalizzata pronuncia di non doversi procedere, salvo a precisare in motivazione che per COGNOME all’esito del primo giudizio di appello era stata pronunciata l’assoluzione dai reati sub A) e C), i giudici del rescissorio hanno ritenuto infondate le doglianze degli appellanti che contestavano l’evenienza della residua fattispecie di reato di cui al capo B), ritenendo accertata la partecipazione di ciascuno degli imputati oggi ricorrenti al reato stesso, pur con le precisazioni rese in motivazione quanto all’individuazione delle singole pratiche con finalità illecita a cui avevano contribuito i singoli concorrenti, in particolare COGNOME, così come hanno considerato integrate le circostanze aggravanti oggetto di imputazione.
La Corte territoriale ha, infine, proceduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto dell’avvenuto parziale proscioglimento.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME chiedendone l’annullamento e affidando l’impugnazione a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si prospettano la violazione dell’art. 8 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per l’individuazione del giudice competente per territorio nel Tribunale di Pistoia, anzichØ nel Tribunale di Prato.
La ricorrente critica la scelta dei giudici del merito per non avere applicato il criterio di base stabilito dall’art. 8 cit. che collega la competenza per territorio al luogo di consumazione del reato; questa individuazione, in tema di reato associativo, implica il riferimento al luogo in cui ha sede la base ave si svolgono le attività di programmazione e ideazione riguardanti il sodalizio e, dunque, il luogo in cui lo stesso diCOGNOME concretamente operante: nel caso di specie tale luogo era ubicato nel Comune di Prato, dove era domiciliata NOME COGNOME, promotrice dell’associazione, e dove si era creato il punto di riferimento della comunità cinese che riusciva a curare le pratiche per l’ottenimento dei rinnovi dei permessi di soggiorno, i ricongiungimenti familiari e l’ingresso in Italia di cittadini cinesi mediante il sistema dei flussi.
Ciò, secondo la difesa, determina l’erroneità della scelta compiuta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, il quale non si era spogliato della competenza territoriale trasmettendo gli atti all’autorità giudiziaria di Prato, e della susseguente scelta della Corte di appello di Firenze, la quale non ha rilevato l’incompetenza territoriale del primo giudice.
2.2. Con il secondo, subordinato motivo si denunciano la violazione della norma incriminatrice contestata nell’unico residuo capo e il corrispondente vizio di motivazione per non avere -i giudici del merito -rilevato il difetto
dell’elemento soggettivo nella condotta ascritta all’imputata.
NOME COGNOME, secondo la difesa/ era rimasta estranea alle condotte delittuose concretanti il favoreggiamento dell’immigrazione illegale, poichØ ella, quanto alle contestate locazioni fittizie, aveva operato personalmente e in modo effettivo 1 su richiesta di RAGIONE_SOCIALE nella ricerca di persone disponibili a concedere in locazione i loro immobili, redigendo poi i contratti standard e venendo ricompensata 1 per l’opera di intermediazione 1 a titolo di rimborso spese e collaborazione, dalla suddetta Gu.
Circa i flussi di lavoro 2007, si segnala che ella aveva reperito effettivi datori di lavori disponibili ad assumere i cittadini cinesi, come da indicazione nominativa esposta nell’atto/ e aveva operato prendendo contatto con il patronato e accompagnando il singolo datore presso gli uffici preposti con la documentazione necessaria per il procedimento/ sempre ricevendo un modesto compenso/ a titolo di rimborso spese, da COGNOME; posti tali dati di fatto, la Corte di merito non ha spiegato come fosse stato dimostrato l’elemento soggettivo del delitto ascrittole, considerato che l’esito delle intercettazioni aveva fatto emergere l’assenza di ogni altro tipo di interferenza ascrivibile all’imputata.
Per quanto concerne la questione delle residenze, la difesa evidenzia che l’imputata fin dalla fase della convalida aveva escluso di essersi mai attivata/ quale dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE Anagrafe del Comune di Pistoia addetta alla sola stampa dei certificati/ per agevolare o pilotare il rilascio della residenza 1 essendosi limitata/ per conto della stessa Gu COGNOME 1 a chiedere notizie sullo stato e gli esiti delle pratiche, allo stesso modo in cui avrebbe potuto farlo un privato; nØ si era attivata in merito alle pratiche di ricongiungimento familiare formando documentazione contraffatta o situazioni reddituale false.
Ha proposto ricorso 1 per il tramite del suo difensore, NOME COGNOME chiedendo l’annullamento della suindicata sentenza sulla scorta di due motivi.
3.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione dell’art. 8 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per l’individuazione del giudice competente per territorio nel Tribunale di Pistoia, anzichØ nel Tribunale di Prato.
La doglianza ripercorre le deduzioni svolte nel primo motivo del ricorso di COGNOME.
3.2. Con il secondo, subordinato motivo si prospettano la violazione della norma incriminatrice contestata nell’unico residuo capo e il corrispondente vizio di motivazione per non avere rilevato il difetto dell’elemento soggettivo nella condotta ascritta all’imputata.
NOME COGNOME COGNOMEsostiene la difesa -era rimasta estranea alle condotte delittuose concretanti il favoreggiamento dell’Immigrazione illegale, poichØ ella
non aveva intrattenuto rapporto con alcuno degli altri imputati, avendo intrattenuto un rapporto esclusivo con NOME COGNOME, sicchØ anche la messa a disposizione del suo computer dei coniugi COGNOME e COGNOME, che erano d’accordo con la già menzionata NOME, non aveva comportato alcuna partecipazione dell’imputata all’esecuzione dei loro accordi.
In questo quadro, secondo la ricorrente, la motivazione non ha fornito elementi idonei a rendere chiara la prova dell’elemento soggettivo del delitto ascrittole, posto che tutta la vicenda dipanatasi dopo che COGNOME aveva conosciuto COGNOME e COGNOME presso la sua agenzia assicurativa era stata voluta ed eseguita dai suddetti soggetti, senza che l’imputata avesse percepito alcunchØ, nemmeno per le due richieste di ospitalità a nome suo, data la sua persistente estraneità alla loro intesa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME. Con tale atto Ł stato chiesto l’annullamento della decisione e sono stati articolati tre motivi.
4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen. per essere stata affermata la competenza territoriale sulla base dell’individuazione del reato di cui all’art. 416, sesto comma, cod. pen., pur se la corrispondente fattispecie non era contestata, nØ contestabile, essendo entrata in vigore la porzione di norma considerata soltanto nel luglio 2009, dopo la consumazione dei reati oggetto di processo, conclusasi nel giugno 2008.
La difesa evidenzia che la Corte di appello, aveva individuato nel reato di cui all’art. 4f6, sesto comma, cod. pen. il reato piø grave, senza avvedersi che tale fattispecie incriminatrice non poteva ritenersi contestata nel caso di specie, essendo stata configurata in virtø dell’art. l, comma 5, della legge 15 luglio 2009, n. 94, disposizione successiva ai fatti contestati nel presente processo.
4.2. Con il secondo motivo sono denunciati la violazione di legge e il vizio della motivazione, con travisamento della prova, sempre nella determinazione della competenza per territorio per l’individuazione della competenza del Tribunale di Pistoia nonostante fosse emerso che il luogo di organizzazione e pianificazione decisionale dell’associazione fosse ubicato in Prato.
I giudici di appello segnala la difesa hanno richiamato correttamente i principi di diritto applicabili, ma poi hanno ritenuto che l’attività organizzativa e decisionale del sodalizio si fosse manifestata in Pistoia, ave operavano COGNOME, COGNOME COGNOME COGNOME: affermazione pacificamente contraddetta dalle risultanze probatorie, riportate nella sentenza di primo grado, da cui si traeva pacificamente che la costituzione e l’attività organizzativa e decisionale dell’assodazione si erano concretizzate ~n Prato, In particolare nell’abitazione e
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nell’agenzia di Gu COGNOME, unici luoghi, del resto, assoggettati a intercettazione ambientale, proprio perchØ individuati come sede dell’associazione; nella casa della suddetta Gu COGNOME si incontrava con alcuni dei coimputati per definire le operazioni da compiere al fine della regolarizzazione dei cittadini stranieri e adoperarsi per reperire immobili da adibire fittiziamente alla residenza principale dei soggetti da regolarizzare; e questi dati risultavano assai piø significativi di quelli valorizzati dai giudici di appello per collocare il centro dell’attività associativa nel circondario del Tribunale di Pistoia, in quanto le attività svolte in quest’ultimo contesto erano di carattere esecutivo, non organizzativo e decisionale.
Di conseguenza, ove anche si fosse voluto erroneamente individuare il reato piø grave in quello di cui all’art. 416, sesto comma, cod. pen., avrebbe dovuto concludersi che il reato in questione si era consumato il luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Prato.
4.3. Con il terzo motivo si prospetta l’ulteriore e connessa violazione di legge costituita dalla mancata individuazione del reato piø grave ai fini della determinazione della competenza territoriale quello di cui all’art. 12, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998.
Non essendo applicabile in questo caso l’art. 416, sesto comma, cod. pen., avrebbe dovuto conseguentemente individuarsi nel delitto di cui al capo B) il reato piø grave: e si trattava di reato commesso in Prato, dal momento che esso integra un reato permanente a condotta libera e a consumazione anticipata, rispetto al quale già l’accordo diretto al reclutamento delle persone da far entrare illecitamente in Italia integra la fattispecie.
Sulla scorta di quanto già evidenziato sostiene la difesa non avrebbe potuto non individuarsi in Prato il luogo in cui erano stati conclusi gli accordi diretti al reclutamento delle persone da far entrare illegalmente in territorio italiano, giacchØ in Prato aveva il proprio ufficio e la propria abitazione NOME COGNOME, vertice dell’associazione, e in quel luogo ella prendeva accordi con i cittadini cinesi che intendevano fruire della sua attività per regolarizzare parenti e conoscenti, lì avvenivano gli incontri organizzativi e lì erano stati trovati tutti documenti relativi alle richieste di flussi e di ricongiungimenti.
Il difensore di NOME COGNOME ha impugnato la sentenza di secondo grado, premettendo che già all’esito del primo giudizio di appello l’imputato era stato assolto dai reati di cui ai capi A) e C) e chiedendo l’annullamento della sentenza emessa a seguito del rinvio sulla base di dieci motivi.
5.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. La Corte di appello in sede rescissoria avrebbe dovuto, ad avviso
del
ricorrente, procedere all’annullamento della sentenza di primo grado e rimettere gli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia affinchØ esaminasse la questione di competenza per territorio che aveva erroneamente trascurata, così applicando il principio sancito nella sentenza rescindente.
5.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 12 d.lgs. n. 286 del 1998 e il corrispondente vizio della motivazione per non avere, la Corte di appello, rilevato la prescrizione del reato di cui al capo B).
In tal senso si sostiene la Corte territoriale ha errato nel ritenere sussistente l’aggravante di cui all’art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. cit., al contrario di quanto aveva ritenuto il Tribunale di Pistoia nella sentenza con cui aveva definito un altro troncone processuale relativo alla medesima vicenda, decisione con la quale la circostanza aggravante del numero delle persone favorite di cinque o piø era stata esclusa, essendosi correttamente ritenuto che nel caso in esame si era trattato dell’integrazione di tanti singoli reati, fra loro avvinti semmai in continuazione; il contrario ragionamento della Corte territoriale non ha considerato che l’ingresso illegale dei vari cittadini extracomunitari non Ł stato l’esito del medesimo fatto, ma si sono verificati tanti distinti fatti quanti sono stati i cittadini fatti entrare illegalmente in Italia; in particolare, COGNOME ha istruito singole pratiche riguardanti singole persone; assimilare alla fattispecie delle condotte volte all’unitario ingresso illegale di piø persone, come quando si verifica uno sbarco illegale unico di cittadini extracomunitari, all’attuale caso, afferente a ingressi illegali di singole persone, pur se attuato secondo le stesse modalità, sarebbe irragionevole, per cui emerge la questione di costituzionalità della norma incriminatrice, così interpretata, a parte la carenza di prova del concorso dell’imputato nel reato.
5.3. Con il terzo motivo si prospetta la violazione degli artt. 649 e 609 cod. proc. pen., con corrispondente vizio della motivazione.
COGNOME ribadisce la difesa con la prima sentenza di appello era stato già assolto dai reati sub A) e C), mentre nel dispositivo della sentenza impugnata pure per lui si Ł dichiarato non doversi procedere in ordine a quei reati per la sopravvenuta prescrizione; e, seppure in motivazione si Ł poi dato atto dell’assoluzione, nel contrasto fra dispositivo e motivazione prevale il primo, per cui sussiste l’interesse dell’imputato a ristabilire l’affermazione della già conseguita assoluzione, peraltro da nessuno impugnata.
5.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione degli artt. 192, 530 e 544 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio della motivazione per avere i giudici di appello confermato la sentenza di primo grado quanto al reato sub B).
In piø punti della sentenza emessa dalla Corte di appello nel 2011 si era dato atto che l’imputato non Ł risultato coinvolto nelle 308 procedure per
ricongiungimento familiare; di conseguenza, per la prima parte del reato di cui al capo B) egli Ł stato ritenuto estraneo alla sua commissione, con l’effetto che la Corte avrebbe dovuto pronunciare l’assoluzione dalla corrispondente contestazione. Sul tema, peraltro, la motivazione COGNOME censurata come del tutto inadeguata; a parte il superficiale richiamo a irrilevanti intercettazioni, il riferimento alle dichiarazioni di COGNOME e degli altri coimputati Ł stato fatto senza la verifica di attendibilità del rispettivo narrato; apodittica COGNOME ritenuta l’affermazione della Corte di merito secondo cui, al di là del modo di redazione del capo di accusa, all’imputato erano stati ascritti soltanto gli episodi di immigrazione illegale a cui aveva partecipato.
5.5. Con il quinto motivo si prospetta la mancanza o l’illogicità della motivazione con riferimento all’affermata corresponsabilità dell’imputato per il reato sub B), in ordine alle 40 pratiche di inserimento nei flussi 2007 dei 40 cittadini cinesi ivi indicati, in ordine al capo D), nonchØ in ordine alle procedure di rinnovo dei permessi di soggiorno dei 200 cittadini cinesi nominativamente indicati nel capo di accusa.
Anche su tale versante la sentenza della Corte di appello del 2011 aveva dato atto che COGNOME non aveva conosciuto, fra i coimputati, altri che COGNOME e NOME COGNOME (alias NOME), sicchØ era stata dedotta l’estraneità dell’imputato all’associazione: e, però, se era risultato estraneo all’associazione desume la difesa egli non aveva potuto, poi, agire in concorso con gli altri coimputati in ordine alla suddetta parte del reato sub B); analoga questione avrebbe dovuto porsi per addivenire all’assoluzione nel merito di COGNOME dall’accusa sub D).
Anche per tale ragione si ritiene evidente l’errore compiuto nel ritenere sussistente l’aggravante del numero delle persone in piø di cinque persone per il reato di cui al capo B), aggravante incidente sull’entità della pena.
5.6. Con il sesto motivo sono dedotte la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e la mancanza e illogicità della motivazione con riferimento all’affermazione della responsabilità dell’imputato in ordine alle pratiche dei flussi 2007 afferenti ai 40 cittadini cinesi.
Al di là delle altre incongruenze motivazionali anche per tale parte della fattispecie, al pari del primo giudice, anche la Corte di appello, con la sentenza in esame, ha condannato COGNOME senza fornire, secondo la difesa, alcuna specifica indicazione riguardante l’imputato, irrilevanti essendo i richiami delle pratiche relative ai flussi del 2006, non inerenti all’imputazione elevata in questo processo; per il resto si fa notare che le dichiarazioni del datore di lavoro coindagato NOME COGNOME, raccolte senza le garanzie di legge, avrebbero dovuto essere vagliate con cautela con riferimento alle tre pratiche inerenti ai cittadini cinesi indicati ai nn. 22, 23 e 24 dell’elenco, in cui la cooperazione di COGNOME
nella loro realizzazione era stata affermata dal suddetto COGNOME senza riscontri esterni ed era, anzi, contrastata dal rilievo che negli anni precedenti lo stesso COGNOME si era avvalso delle pratiche per i flussi senza che COGNOME, non ancora residente a Pistoia, potesse essere partecipe di analoghi fatti; anche per la posizione indicata al n. 38 dell’elenco, per la quale era datore di lavoro o locatore NOME COGNOME, sono mancati motivazione e riscontri esterni; del pari, con riferimento alle posizioni indicate ai nn. 17, 26, 30, si rilevano da parte della difesa carenze motìvazionali di identico segno; e conclusivamente si osserva che la sentenza ha confermato la condanna per tutti i 40 nominativi dell’elenco, pur dopo che erano state trattate soltanto alcune posizioni.
5.7. Con il settimo motivo si prospettano la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in merito alle dichiarazioni rese al difensore da NOME COGNOME e alla tabella allegata alla notizia di reato, in rapporto alla mancata assoluzione piena dell’imputato dal reato sub D), in particolare relativamente alle 200 pratiche di ricongiungimento indicate nel capo di accusa.
Con specifico riguardo alle tre pratiche inerenti ai domestici assunti da COGNOME 1 la difesa evidenzia le illazioni che connotano la motivazione in merito all’eccessività del numero di tre domestici assunti, peraltro part-time e in modo progressivo, dall’imputato, laddove, esaminando in concreto i tre rapporti di lavoro, avrebbe potuto verificarsi che essi erano in linea con la sua capacità economica; per il lavoratore COGNOME, poi, il rapporto era stato rinunciato il 19.10.2008; COGNOME, inoltre, aveva sempre svolto il ruolo di domestico presso l’abitazione di COGNOME; NOME COGNOME era, infine, fuori dal processo; e, contrariamente alle asserzioni della Corte di appello, le dichiarazioni rese al difensore da NOME COGNOME avevano scagionato l’imputato, senza che di esse i giudici del rescissorio abbiano poi tenuto conto/ anche nel rito a prova contratta.
5.8. Con l’ottavo motivo si evidenziano la violazione dell’art. 12 1 comma 3, d.lgs. cit. e il vizio della motivazione/ con particolare riferimento al fine di profitto annesso alla condotta di COGNOME nella gestione delle pratiche contestate.
La difesa, dopo aver ribadito la valutazione di inaffidabilità del dichiarante COGNOME, osserva che, ove però lo si fosse voluto ritenere attendibile/ poi non avrebbe potuto disattendersi la sua precisazione che per le pratiche trattate da lui e da COGNOME non veniva percepito denaro; lo stesso aveva affermato la coimputata COGNOME 1 ritenuta meritevole delle circostanze attenuanti generiche; di tanto avrebbe dovuto tenersi conto/ elidendo poi i riferimenti a sorpresa a ulteriori posizioni fatti 1 a suo tempo, dalla Corte di appello nella prima sentenza, quella del 2011 1 mentre nella sentenza impugnata la declaratoria di prescrizione del reato sub D) Ł stata ernessa senza individuare l’accertamento di responsabilità dell’imputato, nØ considerando la memoria che nell’interesse di
COGNOME era stata rassegnata nel corso delle indagini preliminari per corroborare lo spirito sociale e altruistico che aveva mosso l’azione del medesimo, gli aiuti economici da lui elargiti e l’effettività delle posizioni lavorative delle poche posizioni di lavoratori cinesi per i quali l’imputato aveva effettivamente curato le pratiche flussi 2007, essendo egli soggetto incensurato e impegnato in iniziative umanitarie e di protezione civile.
Viene criticata anche l’affermazione dei giudici di merito secondo cui, se fra COGNOME e COGNOME non risultava che si fosse parlato di denaro, era accaduto per il fatto che fra loro i rapporti erano consolidati: però, COGNOME, quando aveva discorso con altri coimputati, aveva parlato di movimenti economici annotando tutto, mentre per COGNOME nulla era emerso pur dopo le indagini bancarie.
5.9. Con il nono motivo si denuncia l’ulteriore violazione dell’art. 12, comma 3, cit. e il corrispondente vizio della motivazione circa il punto della presenza degli extracomunitari all’estero al momento della consumazione dei reati.
Sebbene i giudici del merito abbiano dato per assodato che i cittadini extracomunitari per il cui ingresso illegale in Italia era stato commesso il reato si trovassero all’estero, le condotte contestate ben potevano essere state commesse per addivenire alla sanatoria mascherata di soggetti già presenti sul territorio nazionale, senza che potesse valere il fatto addotto dal primo giudice -che, una volta realizzata la pratica di accesso mediante i flussi, lo straniero, legalizzato, ripartiva per poi ritornare in Italia: quando ciò avveniva, la condotta integratrice della fattispecie si era già conclusa; in ogni caso, in mancanza della prova certa del luogo in cui si trovavano i cittadini extracomunitari al momento della realizzazione della condotta tipica, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina piø favorevole- di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
Il ricorrente ritiene ancora meno condivisibile il modo di argomentare dei giudici territoriali quando hanno ritenuto apoditticamente che gli extracomunitari fossero all’estero al momento del perfezionamento della condotta favoreggiatrice della loro immigrazione, senza considerare il notorio, di segno contrario.
5.10. Con il decimo motivo si deduce il vizio di motivazione inerente al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa evidenzia l’emersione nello stesso contesto processuale del comportamento altruistico serbato da COGNOME, che si era impegnato anche in vertenze sindacali a protezione di alcuni fra i cittadini extracomunitari assunti, aveva provveduto ad aiutare economicamente la loro famiglia, aveva badato che coloro di cui aveva curato le pratiche venissero effettivamente assunti, si era speso in iniziative umanitarie nel contesto italiano e internazionale: tutti elementi sottoposti, come fattori rilevanti ai fini del riconoscimento delle
attenuanti in parola, alla Corte dì appello, la quale, invece, non ha in alcun modo affrontato la questione omettendo la motivazione sul punto.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, e ne ha chiesto l’annullamento articolando cinque motivi.
6.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., in relazione all’art. 25 Cast.
La Corte del rescissorio non avrebbe dovuto, ad avviso del ricorrente, decidere sulla questione di competenza per territorio che neanche il primo giudice aveva trattato, bensì avrebbe dovuto procedere all’annullamento della sentenza di primo grado e rimettere gli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia affinchØ esaminasse la questione di competenza per territorio che aveva erroneamente trascurata, così dando applicazione al principio sancito nella sentenza rescindente.
6.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 12 d.lgs. n. 286 del 1998 nonchØ il corrispondente vizio della motivazione per non avere la Corte di merito dichiarato la prescrizione del reato sub B).
La difesa fa carico ai giudici del merito di aver ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell’avere commesso un unico fatto in relazione al numero delle persone favorite di cinque o piø: invece, una volta puntualizzato che, in realtà, COGNOME non aveva concorso con altri nella integrazione della condotta incriminata, si era trattato di tanti distinti fatti per quante erano le pratiche riguardanti singoli cittadini extracomunitari. Le ragioni espresse si articolano nella stessa direzione di quelle connotanti il secondo motivo del ricorso proposto da COGNOME.
6.3. Con il terzo motivo si evidenziano la violazione degli artt. 530 cod. proc. pen. e 12 1 comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 e il corrispondente vizio della motivazione circa il punto della presenza degli extracomunitari all’estero al momento della consumazione dei reati.
A prescindere dalla contestata sussistenza degli elementi di prova inerenti alla partecipazione dì COGNOME al reato sub B), la difesa osserva che i giudici del merito hanno dato per assodato che i cittadini extracomunitari per il cui ingresso ìHegale in Italia era stato commesso il reato si trovavano all’estero/ per le ragioni e con gli effetti risultanti nel nono motivo del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE
6.4. Con il quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione insito nell’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
L’imputato sostiene la difesa Ł persona assolutamente incensurata e pacifica; eglì 1 trovatosi coinvolto nell’applicazione di una normativa prevista per
fattispecie del tutto diverse e molto piø gravi, aveva esclusivamente cercato di assicurare un trattamento umano e garantito a soggetti che invece sarebbero rimasti invisibili; sussistevano tutte le condizioni, sottoposte all’esame dei giudici dì appello, per il riconoscimento delle suddette attenuanti, laddove la Corte territoriale ha omesso la motivazione sull’argomento.
6.5. Con il quinto motivo si prospetta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.
Dopo aver segnalato che la norma Ł stata già sottoposta al vaglio del Giudice delle leggi, con la conseguente pronuncia (sent. n. 63 del 2022) di illegittimità costituzionale limitatamente alle parole “o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”, la difesa evidenzia che anche l’ulteriore ipotesi prevista dalla medesima lett. d) e residuata alla pronuncia caducatoria, non esaminata perchØ non sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, ossia l’avere commesso il fatto in concorso tre o piø persone, determina lo stesso, brusco incremento sanzionatorio, da ritenersi irragionevole per le medesime motivazioni espresse nella suindicata pronuncia, che aveva distinto le ragioni di aggravamento, fondate anche sul quadro degli obblighi sovranazionale assunti, alla base delle ipotesi previste dalle altre lettere dell’art. 3, comma 3, della disposizione, da quelle, di ordinario momento, inerenti alle ipotesi catalogate alla lett. d) cit.
Il AVV_NOTAIO generale, all’esito della discussione orale, ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi osservando che la questione di competenza, rettamente esaminata dalla Corte di appello, senza ulteriore rinvio al giudici di primo grado, Ł stata correttamente risolta, con motivazione adeguata e persuasiva, così come, quando non sono risultate generiche, sono state ritenute sono state ritenute prive di fondamento le contestazioni dei ricorrenti circa l’evenienza del reato di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, con le aggravanti contestate e ritenute, salva la necessità dì procedere ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. per dare atto della già avvenuta assoluzione di COGNOME in ordine ai reati di cui aì capì A) e C).
CONSIDERATO IN DIRin”O
La Corte ritiene in parte inammissibili e in parte infondati tutti i ricorsi, ad eccezione di quello proposto da NOME COGNOME, che invece risulta, sia pure in limitata parte, dotato di fondamento, ferma restando anche per tale
impugnazione la reìezione delle restanti questioni proposte.
La prima tematica da affrontare Ł quella relativa alla pregiudiziale questione di competenza per territorio, la mancata delibazione della quale da parte della Corte di appello aveva determinato l’annullamento della decisione emessa nel secondo grado di merito.
Si rileva che la sentenza rescìndente preso atto che l’eccezione di incompetenza per territorio era stata considerata inammissibile all’esito del primo come del secondo grado di merito, in ragione dell’opzione degli imputati per il rito a prova contratta aveva richiamato la pronunzia regolatrice del relativo punto di diritto (Sez. U. n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612 01), ribadendone l’enunciazione nel senso che l’eccezione di incompetenza territoriale Ł proponibile in Jimine al giudizio abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora Il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza/ l’incidente di competenza può essere sollevato/ sempre in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare.
Veniva, poi, constatato che in questo processo l’eccezione di incompetenza per territorio era stata sollevata alla prima udienza fissata per il giudizio abbreviato e riproposta alla successiva udienza, per la quale le parti erano state restituite nel termine per valutare la richiesta dei riti alternativi (a seguito del tardivo deposito degli atti di indagine da parte del Pubblico ministero), senza che alla formulazione tempestiva dell’eccezione avesse fatto seguito la corrispondente compiuta delibazione da parte del giudice di primo grado, mentre la Corte di appello aveva omesso di effettuare tale delibazione.
L’esito della decisione della Corte di legittimità era stato espressamente indicato nella statuìzione di annullamento della sentenza impugnata, con effetto per tutti i ricorrenti, con la disposizione del rinvio del processo alla Corte di appello di Firenze per la valutazione della suddetta eccezione.
2.1. Precisato ciò, devono essere senz’altro disattese quelle doglianze veicolate con il primo motivo (sub 5.1. in narrativa) del ricorso proposto da COGNOME e con il primo motivo (sub 6.1. in narrativa) del ricorso proposto da COGNOME che hanno lamentato la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello annullato la sentenza di primo grado e trasmesso, a sua volta, gli atti al Giudice dell’udienza preliminare affinchØ esaminasse l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dagli imputati.
Deve, viceversa, ribadìrsi che -come del resto risulta affermato chiaramente nella stessa sentenza di legittimità che ha disposto l’annullamento con rinvio del processo innanzi alla Corte di appello i giudici del rescissorio erano senz’altro titolati 1 anzi tenuti a esaminare l’eccezione di incompetenza per
territorio che la decisione rescindente aveva stabilito essere stata erroneamente obliterata.
la Corte di appello, pertanto, non doveva rinviare a sua volta al primo giudice il processo, affinchØ fosse quel giudice a delibare l’eccezione, ma ha rettamente esaminato la questione.
Essa si Ł attenuta al disposto dell’art. 24 cod. proc. pen., dalla cui articolazione si evince che il giudice di appello Ł tenuto a esaminare l’eccezione di incompetenza per territorio che sia stata tempestivamente eccepita in primo grado e sia stata riproposta con i motivi di appello, con l’effetto che, se la ritiene fondata, pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice dì primo grado individuato come territorialmente competente, mentre, se non la ritiene fondata, ovviamente la rigetta e passa all’esame degli altri motivi di appello logicamente subordinati alla definizione della questione di competenza.
Tale ultima strada Ł quella che ha ritualmente imboccata la Corte del rescissorio.
2.2. Quanto poi alla decisione inerente alla questione di competenza dedotta dalle parti, giova precisare che i giudici territoriali hanno concluso che la competenza per territorio Ł stata correttamente individuata con riferimento all’autorità giudiziaria dì Pistoia.
Essi hanno premesso che, essendo, ì reati contestati, avvinti fra loro dal vincolo della continuazione, COGNOME in rilievo l’applicazione dell’art. 16, in relazione all’art. 12, cod. proc. pen., in ragione delf’operatività del corrispondente criterio scaturente dalla connessione, specificando che il reato piø grave fra quelli contestati Ł da individuarsi nel reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416, sesto comma, cod. pen., punito, con riferimento al tempo di interesse, con la pena della reclusione da cinque a quindici anni, a differenza del reato di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, punito, con riferimento alla stessa epoca/ con la pena della reclusione da quattro a quindici anni 1 oltre che con la pena pecuniaria della multa.
Quanto al luogo di consumazione del reato associativo, di natura permanente, dalla Corte di merito Ł stata 1 in punto di principio, considerata rilevante quella di inizio della sua consumazione, ove la struttura del sodalizio, destinato a durare nel tempo, Ł diventata concretamente operante; e in tal senso, si Ł specificato che non Ł determinante il luogo del mero accordo criminoso, dovendo individuarsi il luogo nel quale si Ł verificata l’effettiva costituzione dell’associazione con lo svolgimento delta sua attività organizzativa› decisionale, ovvero si Ł svolta la prima esternazione del sodalizio criminoso con la concretizzazione dei primi segni di operatìvità, sintomatici dell’esistenza
dell’associazione in quel contesto, salva in caso di difetto di ogni prova nel senso suddetto l’applicazione dei criteri sussidiari
In concreto, la Corte di merito ha evidenziato che gli imputati erano strutturati in un gruppo che svolgeva la sua attività criminosa in favore di cittadini dì nazionalità cinese residenti nel territorio della provincia di Pistoia, ivi reperendo locatori di immobili e datori di lavoro fittizi e inserendo, mediante password in uso a vari patronati, le relative domande nella rete telematica della pubblica amministrazione: questa attività organizzativa e decisionale si era svolta prevalentemente in Pistoia, dove vivevano gli imputati COGNOME e COGNOME, oltre al coimputato COGNOME, dove si trovavano sia le abitazioni fittiziamente locate, sia gli uffici della Questura e della Prefettura presso cui COGNOME accompagnava gli stranieri e COGNOME si recava per sollecitare l’evasione delle procedure, sia lo sportello del sindacato (RAGIONE_SOCIALE} dove COGNOME prendeva appuntamenti per i datori di lavoro interessati a chiedere l’ingresso di stranieri con la procedura flussi 2007, sia gli uffici comunali presso cui lavorava la stessa COGNOME ed erano concordati gli accertamenti per la verifica dì effettività delle residenze[ sia altro sindacato (RAGIONE_SOCIALE) dove lavorava COGNOME e venivano inserite in via telematica le richieste dì ingresso in Italia con la procedura flussi 2007.
I giudici di appello hanno ritenuto adeguate e convergenti le circostanze di fatto ora richiamate e, per altro verso, hanno ritenuto non determinante il rilievo che COGNOME e COGNOME (oltre a COGNOME) operassero prevalentemente nelle province di Prato e Firenze, in considerazione del carattere residuale del loro apporto, oltre che in relazione al fatto che anche COGNOME e COGNOME avevano presentato in prima persona domande di accesso ai flussi proprio in provincia di Pistoia e comunque operavano in stretta coordinazione con gli altri concorrenti, ìvi inclusa la stessa COGNOME, la quale, se viveva in Prato, tuttavia svolgeva la sua illecita attività in Pistoia, coadiuvata da COGNOME.
2.3. A fronte dì tale tessuto argomentativo le critiche dell’opzione compiuta dalla Corte territoriale, come a vario titolo estrinsecate nel motivo sub 2.1. del ricorso di COGNOME, nel motivo sub 3.1. del ricorso di COGNOME e nei motivi sub 4.1., 4.2. e 4.3. del ricorso dì COGNOME (motivi indicati con ì rispettivi numeri identificativi in parte narrativa), pur facendo leva anche su riferimenti sostanzialmente da condividere quanto all’esatta individuazione del reato piø grave fra quelli, fra loro connessi/ oggetto dell’originaria imputazione, non hanno prospettato una soluzione che possa dirsi fondata, dovendo pur se all’esito dì un percorso argomentativo volto a rettificare la motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata -concludersi per la correttezza della competenza territoriale affermata dal primo giudice e alfine condivisa dai giudici del
rescissorio.
Lo snodo nel quale occorre discostarsi dalla via tracciata dalla Corte di appello riguarda l’individuazione del reato piø grave che, in costanza di imputazione dei diversi reati fra loro connessi per il vincolo della continuazione che li ha legati oggetto di imputazione come da originaria rubrica, rileva, ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen.
Sul punto, mette conto specificare che, ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l’ìndividuazione del reato piø grave, ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell’esercizio dell’azione penale, anche quando sia diversa la disciplina sanzionatoria applicabile ai relativi reati ratione temporis per essere, la disciplina stessa, mutata nell’intervallo intercorso fra la commissione dei reati e l’esercizio dell’azione penale (Sez. l, n. 348 del 21/04/2017, dep. 2018, Confl. comp. in proc. Muto, Rv. 271995 – 01; nella stessa prospettiva, sia pure con riferimento al!’individuazione del giudice competente per materia/ si erano pronunciate le Sezioni Unite: Sez. U 1 n. 3821 del 17/01/2006, Timofte 1 Rv. 232592- 01).
Orbene/ raffrontando le cornici edittalì relative al reato di cui all’art. 416 cod. pen. e all’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, costituenti le fattispecie rispettivamente contestate sub A) e sub B), le stesse anche con riferimento al momento dell’esercizio dell’azione penale (e non soltanto al momento della commissione dei rispettivi reati) non contemplavano ancora l’inserzione nel sesto comma della prima fattispecie incriminatrice, quella inerente all’associazione per delinquere, l’ipotesi della finalizzazione del pactum sceleris al compimento dei reati di cui all’art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998.
La relativa inserzione, con la previsione, fra le altre, detla pena da cinque a quindici anni di reclusione, Ł stata sancita dall’art. l, comma 5, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
Del resto, l’art. l, comma 26, lett. e), della stessa legge n. 94 del 2009 ha sostituito il comma 3 dell’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 rimodulando la cornice edittale, quanto alla pena detentiva, stabilita da cinque a quindici anni di reclusione.
Posto ciò e chiarito che la legge n. 94 del 2009 Ł entrata in vigore in data 8 agosto 2009, deve rilevarsi che l’esercizio dell’azione penale, a tale epoca, era già avvenuto nel presente procedimento, giacchØ era stata elevata dal Pubblico ministero la corrispondente imputazione, era stata richiesta l’emissione del decreto immediato e il Giudice per le indagini preliminari aveva emesso il 16 luglio 2009 il decreto di giudizio immediato: pertanto, le susseguenti modìficazioni del quadro sanzionatorio piø grave previsto dalla suddetta legge
per entrambe le ipotesi di reato, oltre a non rilevare ai fini della verifica di responsabilità penale degli imputati, non rilevano nemmeno ai fini della determinazione della competenza.
Raffrontando le fattispecie incriminatrici come configurate al momento dell’esercizio dell’azione penale, pertanto, contrariamente a quanto hanno affermato i giudici del rescissorio, il reato piø grave, rilevante ai fini dell’art. 16, in relazione all’art. 12, cod. proc. pen., Ł da identificarsi in quello sub B), previsto e punito dall’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998.
2.4. Tale approdo, se induce a considerare la correttezza dell’impostazione proposta nel motivo sub 4.1. e nella prima parte del motivo sub 4.3. del ricorso di COGNOME, rende non condivisibili e, comunque, irrilevanti in concreto le considerazioni svolte nel motivo sub 2.1. del ricorso di COGNOME, nel motivo sub 3.1. del ricorso di COGNOME e nel motivo sub 4.2. del ricorso di COGNOME: queste doglianze, infatti, muovendo dall’individuazione del reato piø grave in quello di cui all’art. 416 cod. pen., risultano non congruenti rispetto all’avvenuta individuazione del reato piø grave in quello sub B).
Peraltro, la corretta individuazione del reato piø grave in quello del favoreggiamento dell’immigrazione illegale non può comportare, secondo il Collegio, la conseguenza sollecitata dalle difese dei suddetti ricorrenti, in particolare dalla difesa di COGNOME, nei motivi residui sopra richiamati.
Gli elementi di fatto evidenziati dalla Corte di appello per affermare la competenza dell’autorità giudiziaria di Pistoia, pur se riferiti al reato associativo, verificati direttamente in questa sede, in considerazione della natura della questione delibata, e inseriti nel panorama di tutti i dati valutabili, forniscono un quadro convergente nel senso della conferma della competenza per territorio della suddetta autorità anche con riguardo alla commissione della complessiva fattispecie delittuosa di cui al capo B), ossia il delitto di cui agli 81, 110, 112, cod. pen., 12, commi 3 e 3-bis, lett. a) e c-bis), d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo al tempo vigente.
I diversi episodi concretanti il delitto in esame convincono dell’esattezza della conclusione peraltro espressa con nettezza già dal primo giudice pur in via incidentale (come emerge dall’esame della relativa sentenza, alla pag. 263) che anche tali fatti di reato hanno contemplato il luogo di commissione degli atti diretti a procurare l’ingresso illegale dei cittadini extracomunitari, nella massima parte di nazionalità cinese, risultati operanti in territori della provincia di Pistoia, proprio nel circondario del Tribunale di Pistoia.
Oltre alla collocazione territoriale dei cittadini extracomunitari di cui Ł stata procurata l’illegale susseguente ingresso nel territorio dello Stato, i concorrenti hanno svolto gli atti diretti al relativo fine in quello stesso territorio, in esso
reperendo sia i locatori di immobili che i datori di lavoro fittizi, sia inserendo, mediante password in uso a vari patronati, le relative domande nella rete telematica della Pubblica amministrazione.
Tutta l’attività degli imputati COGNOME 1 COGNOME e COGNOME (quest’ultimo coimputato, anche se non ricorrente, in ragione del decesso medio tempore intervenuto, decesso che ha determinato l’uscita dal processo anche di COGNOME) si Ł dipanata mediante le primarie, essenziali operazioni nel territorio di Pistoia, anche perchØ ivi erano allocati gli uffici della Questura e della Prefettura, presso cui COGNOME accompagnava gli stranieri, come COGNOME vi si recava per sollecitare l’evasione delle procedure, al pari dell’allocazione dello sportello dei sindacati RAGIONE_SOCIALE, dove COGNOME prendeva appuntamenti per i datori dì lavoro interessati a chiedere l’ingresso di stranieri con la procedura flussi 2007, e della sede RAGIONE_SOCIALE, dove lavorava COGNOME e venivano inserite in via telematica le richieste di ingresso in Italia con la procedura flussi 2007.
Quanto al passaggio delle attività illecite negli uffici comunali, questi uffici sono stati egualmente individuati con quelli del Comune di Pistoia, presso cui lavorava la stessa COGNOME e venivano concordati gli accertamenti per la verifica di effettività delle residenze.
Per gli imputati COGNOME e COGNOME (oltre a COGNOME la quale non Ł annoverata fra gli imputati della fattispecie delittuosa sub B e fra gli imputati di questo processo), la realizzazione dell’unica pratica per la quale Ł tempestivamente intervenuta l’identificazione del soggetto favorito, Huang Xiongwei 1 Ł risultata collegata al territorio di Pistoia, dal momento che Ł stato indicato falsamente come rapporto locativo legittimante il buon esito della procedura quello addotto come instaurato con NOME COGNOME, con appartamento in Pistoia/ alla INDIRIZZO.
Posto quanto precede/ tenuto conto della natura permanente del reato di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, risultato piø grave, ai sensi dell’art. 8 1 comma 3, cod. proc. pen., la competenza territoriale si Ł radicata nel luogo in cui aveva avuto inizio la sua effettiva consumazione, al di là delle attività occasionali o secondarie/ luogo da identificarsi in Pistoia e nel territorio rìcompreso nel circondario del corrispondente Tribunale, alla stregua dei richiamati elementi fattuali, già evidenziati, per un verso, nella sentenza di primo grado e, per altro e piø specifico verso, nella sentenza emessa all’esito del giudizio di rinvio, pur se in quel contesto sussunti in riferimento al reato associativo, sempre però con la specificazione già formulata in modo netto dal Tribunale secondo la quale non poteva sorgere alcuna questione circa il fatto che i reati fine erano stati tutti indubbiamente commessi in Pistoia, salvi eventuali ulteriori accertamenti per le posizioni dì COGNOME e COGNOME, peraltro con l’ulteriore dirimente precisazione prima
indicata, coniugata con il rilievo della loro collaborazione all’attività antigiuridica compiuta dai concorrenti in Pistoia.
Anche per i reati ex art. 12 cit., poi, rileva l’obiezione offerta dalla Corte territoriale rispetto al rilievo che una concorrente di primaria importanza, quale COGNOME, viveva in altro luogo, ossia in Prato, ove erano state innescate le intercettazioni che l’avevano riguardata: giudici del rescissorio hanno contrapposto a questa deduzione l’argomento, conducente, secondo cui anche COGNOME, coadiuvata anzitutto da COGNOME, oltre che da COGNOME, aveva però messo in essere l’attività illecita volta al favoreggiamento dell’immigrazione illegale dei cittadini extracomunitari in Pistoia.
Per tali ragioni l’individuazione anche per il complessivo reato sub B) della sua consumazione in territorio del circondario di Pistoia deve ritenersi assodata, in quanto per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale pluriaggravato ai sensi dell’art. 12 cit., occorre muovere dall’assunto che esso costituisce una fattispecie criminosa, avente natura di reato di pericolo a consumazione anticipata, che non richiede per il suo perfezionamento !”effettivo ingresso degli immigrati nel territorio nazionale (Sez. l, n. 24957 del 08/04/2021, H., Rv. 281666 01, anche nel solco di Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, Mizanur, Rv. 273937- 01).
La condotta incriminata, liberamente realizzabile, consiste nel mettere in essere una qualsiasi attività diretta a favorire l’ingresso degli stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 286 del 1998; e, nella presente vicenda, ha assunto rilevanza il luogo di verificazione della suddetta attività, collocabile, secondo i dati emersi nel limite rilevante per la verifica della questione di competenza, alla stregua delle richiamate evidenze, in Pistoia e nel territorio del relativo circondario, ove erano censiti i singoli casi da inserire nel decreto flussi indicato in imputazione, erano conclusi gli accordi con i soltanto apparenti locatori, con le relative residenze, e datori di lavoro, erano innescate e seguite le procedure amministrative finalizzate alla perpetrazione degli ingressi illegali stabilizzati.
La diversa tesi sostenuta dalle difese, volta alla valorizzazione di singoli atti compiuti nei territorio di Firenze e di Prato, per la conclusiva collocazione di singoli extracomunitari in quei luoghi, non riesce a contrastare la portata degli univoci dati emersi nel senso del compimento dell’essenziale attività antigiuridica da parte degli imputati nel territorio di Pistoia massivamente funzionalizzata all’ingresso solo formalmente regolare dei numerosissimi cittadini extracomunitari identificati nella rubrica, non definibile come mera attività preparatoria del reato di favoreggiamento dell’ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato, essendo superfluo, poi, rispetto alla
corrispondente consumazione l’elemento dell’effettivo arrivo e dell’effettiva stabilizzazione nel suddetto territorio dei soggetti stessi.
Per tali ragioni, in parte diverse da quelle espressa dalla Corte territoriale, essendosi individuato nella fattispecie di cui al capo B) il reato piø grave, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, in relazione all’art. 12, cod. proc. pen., la ritenuta competenza per territorio del Tribunale di Pistoia deve considerarsi giuridicamente corretta, con la conseguente reiezione dei residui motivi articolati in particolare dalla difesa di COGNOME sull’argomento.
Dovendo trascorrersi all’esame degli altri motivi, si ritiene manifestamente privo di fondamento quello dedotto dalla difesa di NOME COGNOME sub 2.2. (in narrativa) in cui Ł prospettata l’erronea interpretazione della norma incriminatrice e il vizio della motivazione per la mancata rilevazione, in particolare, della carenza dell’elemento soggettivo alla base della condotta ascrivibile all’imputata.
Va, in contrario, osservato che la Corte territoriale, anche mediante il riferimento alle risultanze probatorie esposte in modo piø esteso nella sentenza di primo grado, ha compiuto un’esaustiva analisi critica delle stessa, sia con riferimento al cospicuo tessuto di intercettazioni delle conversazioni telefoniche dall’imputata intrattenute soprattutto con COGNOME, sia con riferimento agli accertamenti compiuti dalla Polizia municipale di Pistoia, sia con riferimento alle dichiarazioni etero-accusatorie di COGNOME (in ordine ai compensi percepiti dall’imputata per il rilascio delle certificazioni e per l’attività di reperimento dei datori di lavoro fittizi), sia con riferimento alle dichiarazioni di COGNOME, sia con riferimento alle dichiarazioni di COGNOME, sia con riferimento alle dichiarazioni di una serie di informatori (da NOME COGNOME a NOME COGNOME), da cui Ł stata tratta l’ulteriore conferma che COGNOME aveva piena contezza che le locazioni da lei procurate per gli addotti ricongiungimenti familiari erano fittizie, avendo ella stessa provveduto a spiegare ai proprietari delle abitazioni che i cittadini cinesi che si adducevano da alloggiare non avrebbero abitato le case stesse.
Le considerazioni tratte dall’analisi del cospicuo quadro probatorio passato in rassegna sono state indirizzate dalla Corte di merito nel senso dell’effettivo e tangibile contributo fornito da COGNOME nella realizzazione del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione illegale e nel senso dell’esclusione del ridimensionamento del ruolo dell’imputata in quella dalla difesa adombrato di mera collaboratrice di COGNOME, con regolazione delle ragioni di dare e di avere nei soli rapporti con costei, alla stregua dei rapporti fra un mero agente e il suo dominus dell’affare.
Tutti i comportamenti attivi serbati in modo causalmente efficiente da COGNOME, anche presso gli uffici dell’Ente {il Comune di Pistoia) presso cui ella prestava servizio, risultano congruamente censiti e valutati nel quadro della ricognizione della sua partecipazione quale concorrente nella commissione del complessivo reato sub B).
Del pari -e ciò vale a destituire in modo manifesto di fondamento la doglianza, in assenza di adeguato confronto con il contenuto della decisione il dolo dell’imputata Ł stato adeguatamente accertato dai giudici del rinvio, essendosi compiuto dagli stessi, su tale versante, lo specifico riferimento al tessuto captativo ritenuto immediatamente dimostrativo della piena consapevolezza in capo all’imputata anche dell’illiceità della condotta favoreggiatrice dell’ingresso illegale dei cittadini extracomunitari da lei serbata, con la corrispondente volontà di darvi corso: e a conclusiva riprova di tale connotato soggettivo relativo alla sfera psicologica dell’imputata, in relazione alla condotta illecita da lei serbata, Ł stata anche ricordata la specifica vicenda della fittizia assunzione di un soggetto extracomunitario, di nazionalità cinese, quale domestico anche da parte della sorella di lei, NOME COGNOME, dettagliatamente raccontato da quest’ultima.
L’accertata percezione da parte della ricorrente di un discreto importo per ciascuna pratica con residenze, locatori e datori lavoro fasulli ha dato ulteriore ragione, nell’articolata disamina compiuta dalla Corte di merito, della sicura consapevolezza e della corrispondente volontà radicatesi in capo all’imputata in merito all’effettuazione delle attività volte al favoreggiamento contestato, con il perseguimento del diretto e specifico vantaggio ritratto dall’imputata e costituito dalle somme man mano percepite al fine della proficua (in senso criminale) conclusione di ciascuna vicenda.
La doglianza, quindi, si rivela inammissibile, essendo risultata priva di fondamento in modo manifesto.
Medesimo approdo deve raggiungersi con riguardo al motivo indicato in parte narrativa sub 3.2. del ricorso proposto dalla difesa di NOME COGNOME, anch’esso teso a criticare la decisione emessa dai giudici del rinvio per non aver rilevato, sotto i medesimi profili addotti dalla ricorrente COGNOME, il difetto dell’elemento soggettivo alla base della condotta ascritta all’imputata, in relazione al residuo reato di cui al capo B).
Contrasta ictu oculi le deduzioni della ricorrente la meditata analisi delle sue condotte compiuta dalla Corte territoriale.
In tale direzione sono state valutate le numerose e univoche intercettazioni telefoniche delle conversazioni intercorse fra l’imputata e COGNOME, nonchØ fra il
coimputato COGNOME, il coimputato COGNOME e la stessa COGNOME. Inoltre, ì giudici del rinvio hanno ritenuto convergenti, nel senso dell’accertamento della partecipazione di NOME COGNOME al sistematico favoreggiamento dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato degli extracomunitari cinesi, contenuto delle dichiarazioni rese da COGNOME nel corso del suo interrogatorio, in cui ella aveva dato atto che la suddetta imputata, oltre a cooperare attivamente nell’impostazione e nella veicolazione delle fittizie procedure amministrative, era a conoscenza del complessivo sistema, ben conoscendo come esso funzionava e, dunque, che i datori di lavoro fittizi ricevevano soldi, mentre i cittadini cinesi non avevano mai lavorato alle dipendenze di quelli italiani.
I giudici del rescissorio hanno considerato le deduzioni difensive esprimendo l’argomentata valutazione secondo cui esse si infrangevano inevitabilmente contro le suddette fonti di prova e precisando l’emersione del preciso dato di fatto che l’imputata COGNOME aveva affiancato COGNOME nell’attività di reclutamento dei falsi datori di lavoro e, in due occasioni, si era prestata ella stessa ad assumere fittiziamente due cittadini extracomunitari di nazionalità cinese, mentre altri due ella aveva assunti per conto della madre.
La Corte di merito ha valorizzato il non irrilevante dato di fatto che COGNOME aveva utilizzato direttamente il proprio computer portatile per inserire le richieste telematiche e aveva sicura contezza che si trattava di operazioni fittizie, dato il passaggio di denaro esistente alla base delle stesse richieste, passaggio che non avrebbe avuto luogo se l’operazione fosse stata regolare, dal momento che il datore dì lavoro che richiede effettivamente l’assunzione del lavoratore, anche per il tramite della relativa inserzione nei flussi, certo non riceve alcun compenso per tale operazione.
Del resto hanno sottolineato giudici del rinvio che l’imputata fosse pienamente consapevole che le richieste di assunzione dei cittadini extracomunitari presentate con la sua fattiva collaborazione attenessero a operazioni fasulle Ł risultato confermato dal fatto che la stessa aveva assunto fittiziamente un operaio e un giardiniere e altrettanto aveva fatto per conto di sua madre.
Inoltre, sono stati ritenuti altrettanti riscontri di tale inquadramento i file rinvenuti nel computer dell’imputata, contenenti le schermate del Ministero dell’Interno relative alle domande di flussi 2007 risultate inviate da numerosi datori di lavoro, specificamente indicati nelle decisioni di merito.
Per altro verso, il diretto interesse economico dell’imputata in questa sua cooperazione dell’attività illecita Ł stato dalla Corte di merito considerato acclarato sulla base delle dichiarazioni di NOME COGNOME, la quale aveva precisato che NOME COGNOME riceveva alla somma di euro 2.000,00, con anticipo di euro 500,00,
per ogni falsa assunzione.
A fronte di questo serrato/ congruo e coerente discorso giustificativo offerto dalla Corte territoriale in merito alla prova della consapevole e volontaria partecipazione/ peraltro mossa da concrete mire di personale guadagno, risulta manifestamente destituita di fondamento la doglianza in esame.
Essa appare non essersi in concreto confrontata con il contenuto della decisione da cui Ł dato evincere in modo chiaro l’accertamento della coscienza e volontà della condotta illecita in capo all’imputata, corroborata dallo specifico riferimento al tessuto captativo, considerato pienamente probante di tali consapevolezza e volontà inerenti alla sfera di NOME COGNOME<!, anche in merito all'illiceità della condotta favoreggiatrice dell'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari da lei serbata, conclusione che Ł stata confermata dalla diretta fittizia assunzione da parte sua e, per suo tramite, della di lei madre di alcuni dei suddetti extracomunitari.
Il motivo in esame, sia per la manifesta infondatezza, sia per il suo carattere complessivamente generico, non supera, quindi, il vaglio di ammissibilità.
Esaurita la disamina delle doglianze poste dai ricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME (quest'ultimo avendo concentrato tutte le sue censure nel, già trattato, alveo di natura processuale), fra le questioni poste dall'imputato COGNOME va immediatamente affrontata quella introdotta con il motivo sub 5.3. in parte narrativa, in cui la difesa ha evidenziato un obiettivo contrasto tra il contenuto decisorio della sentenza impugnata e la pregressa definizione di una parte del thema decidendum.
¨ stato rilevato che, con la prima sentenza resa dalla Corte dì appello, COGNOME era stato assolto dai reati sub A) e C), statuizione assolutoria non impugnata da alcuno, sicchØ sì Ł censurata l'inserzione nel dispositivo della sentenza ora impugnata la declaratoria di non doversi procedere nei confronti del suddetto imputato per sopravvenuta prescrizione anche per quei due reati.
Il rilievo Ł stato, in certa misura, condiviso dal AVV_NOTAIO generale in sede, che ha proposto di procedere, al riguardo, alla rettificazione, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., della decisione impugnata.
Si osserva che effettivamente la sentenza della Corte di appello in data 24 novembre 2011 aveva pronunciato l'assoluzione dì COGNOME dei reati sub A) e C) per non aver commesso i corrispondenti fatti.
Deve prendersi atto, quindi, dell'effettiva eccedenza della suddetta statuizione inserita nel dispositivo della sentenza impugnata, a cui la stessa Corte territoriale ha ritenuto di porre rimedio chiarendo nell'esordio della trattazione relativa alla posizione di Pa:~COGNOME (pagine 28 e 48 della decisione)
~"
che resta fermo il giudizio assolutorio di questo imputato per i reati di cui ai capi A) e C).
Quest'ultimo rilievo, tuttavia, non può far obliterare che resta operante il dispositivo della sentenza impugnata con la declaratoria di non doversi procedere per quei due reati in ragione della loro estinzione per prescrizione, statuizione obiettivamente deteriore rispetto all'assoluzione per non aver commesso il fatto già inoppugnabilmente conseguita dall'imputato, esito -quest'ultimo che COGNOME ha 1 quindi 1 diritto di conservare.
Non si rinCOGNOME/ ad avviso del Collegio, la concreta possibilità di rettificare il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. 1 ma occorre necessariamente l'annullamento della statuizione in esame, concretante una superfetazione decisoria, introdotta dalla Corte di merito nella sentenza in verifica: annullamento da pronunciarsi senza rinvio, data l'ormai assodata e così riemergente non commissione del fatto da parte dell'imputato.
¨ in questa prospettiva che la doglianza deve essere, quindi, accolta.
Privi di fondamento si palesano, invece, i motivi articolati dalla difesa di COGNOME indicati sub 5.4., 5.5. e 5.6. (in narrativa), con primario riferimento alla critica, coltivata in tali doglianze, della condanna dell'imputato in ordine al reato di cui al capo B).
Anche per questo imputato la Corte territoriale ha reso, con il richiamo del massivo quadro probatorio esposto nella dettagliata sentenza di primo grado, una motivazione congrua e priva di vizi logici a sostegno della statuizione contestata da COGNOME.
Sono state richiamate e criticamente valutate le fonti di prova risultate a carico di quest'ultimo, in primo luogo citando, sia pure con scelta esemplificativa e non cumulativa (per il resto, valendo la relatio con il contenuto della prima decisione), le piø significative intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra COGNOME e COGNOME, oltre che tra COGNOME e soggetti terzi, dalla cui disamina si Ł tratta l'avvenuta attivazione dell'imputato per una serie di procedure di immigrazione con l'emersione della sua consapevolezza del carattere fittizio delle medesime, anche con riguardo alla richiesta flussi 2007, nonchØ coniugando con esse il coerente esito degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria.
Si sono valutate le dichiarazioni del coimputato COGNOME, confermate anche nell'incidente probatorio del 16.06.2009, sottolineandosi che questi, nel corso del suo interrogatorio, corroborando i dati emergenti dal materiale captativo, ha affermato che COGNOME aveva piena consapevolezza della falsità delle operazione a cui contribuiva con la sua condotta, ricordando in particolare la
richiesta flussi e il ricongiungimento di natura fittizia promossi da COGNOME con NOME, raccontando dei rapporti in materia fra COGNOME e COGNOME, sia pure in merito ai flussi del 2006, nonchØ delle attività svolte in accordo con NOME COGNOME, la quale aveva organizzato una richiesta flussi con NOME COGNOME, con l'intervento di COGNOME, nel 2007, con il passaggio di una somma di danaro (euro 1.500,00) per accogliere la richiesta di COGNOME di rendere una dichiarazione di ospitalità, in sostanza una locazione fittizia, per due o tre cittadini cinesi.
La Corte di merito ha riportato in dettagli una serie di altri casi in cui COGNOME ha segnalato l'attivazione di COGNOME, spesso con l'intervento della medesima COGNOME, dando atto che COGNOME operava in questo illecito settore insieme a quest'ultima/ nonchØ aggiungendo che era stato COGNOME che gli aveva fatto conoscere la coimputata NOME (la cui posizione Ł stata stralciata). COGNOME ha specificato nel dettaglio l'attività di COGNOME a seguito del cambiamento della procedura per la richiesta flussi nel settembre – ottobre 2007, chiarendo anche il tenore dei conseguenti accordi e il ruolo di COGNOME che percepiva il compenso direttamente dai cittadini cinesi interessati a praticare le procedure basate su presupposti falsi; la cifra indicata dal coimputato COGNOME come percepita da COGNOME Ł di euro 1.500,00 per ciascun extracomunitario, oltre euro 500,00 per ogni dichiarazione di ospitalità, il quale ha comunque precisato di non avere mai assistito di persona al pagamento da parte dei cinesi al suddetto COGNOME.
I giudici del rescissorio hanno, altresì' analizzato le dichiarazioni rese da una serie di datori di lavoro, in particolare quelle di NOME COGNOME, confermative della consapevolezza di COGNOME della falsità dei diversi rapporti lavorativi oggetto delle dichiarazioni che per il suo tramite erano veicolate con la richiesta flussi, così come della circostanza che per tale ragione costoro venivano ricompensati.
Le conclusioni tratte dalla Corte dì appello/ dopo la valutazione specifica e coordinata delle diverse fonti, sono state fra loro convergenti, anche per il collante costituito dall'esito delle molte intercettazioni telefoniche, nel senso che la provvista probatorìa raccolta e analizzata ha fornito la dimostrazione certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, del concorso dì COGNOME nel favoreggiamento dell'immigrazione illegale per quanto ha riguardato le pratiche di flusso e quelle di rinnovo di permesso di soggiorno, mentre non Ł emersa la dimostrazione del coinvolgimento del medesimo imputato per quanto concerne le procedure relative al ricongiungimento familiare.
A tale conclusione i giudici del merito sono giunti dopo aver operato una congrua ponderazìone anche dell'attendibilità delle dichiarazioni di oggettivo spessore accusatorio, specialmente di COGNOME COGNOME dì COGNOME, oltre che
intrinsecamente credibili, anche obiettivamente coerenti con i restanti contributi narrativi, riscontrate dalle verifiche della Polizia giudiziaria e anche dal cospicuo corredo captativo, in guisa da confermare che ogni vicenda narrata si Ł inscritta quale singola tessera convergente nel piø ampio mosaico della vicenda di favoreggiamento dell'immigrazione illegale scoperto.
Anche l'argomento, svolto anche in altra doglianza dalla difesa dell'imputato, secondo cui le dichiarazioni di COGNOME non sarebbero state apprezzate dopo un loro esame completo, ossia comprensivo anche di quelle parti dal ricorrente ritenute favorevoli alla posizione dì COGNOMECOGNOME non può considerarsi dotato dì fondamento: i giudici del rescissorio hanno evidenziato che, se COGNOME aveva affermato di non aver tenuto una contabilità delle somme inerenti ai suoi rapporti con COGNOMECOGNOME ciò trovava una sua spiegazione che, in tali rapporti di dare e avere, era COGNOME a dover ricevere il denaro e ai suoi occhi non appariva necessario riversare i relativi esiti in un'apposita contabilità.
Circa eventuali motivi di astio che avrebbero potuto spingere COGNOME ad accusare in modo calunnioso COGNOME, in ragione del legame di quest'ultimo con la coimputata COGNOME o ventilati disaccordi fra i due su singole pratiche, i giudici del rinvio hanno motivatamente escluso l'emersione di una qualsivoglia spia sintomatica di un malanimo di COGNOME verso COGNOME, dal complesso degli elementi adeguatamente valutati dalla Corte di appello essendo invece risultata una piena e costante sintonia del rapporto fra i suddetti coimputati, tale da escludere che nel corso della sua evoluzione si fosse insinuato in esso qualche motivo di rancore di COGNOME in guisa tale da indurlo a rovinare senza fondamento COGNOME.
Il rilievo che i rapporti fra coimputati da parte di COGNOME si prospettano dalla difesa essersi limitati alle sole sfere dei coimputati COGNOME e NOME COGNOME non integra un dato contrastante con l'accertamento del suo concorso nelle pratiche finalizzate all'immigrazione illegale di cui si tratta, rispetto alle quali il comportamento antigiuridico dell'imputato Ł stato convenientemente argomentato.
D'altro canto, Ł stata già esclusa la penale responsabilità dell'imputato per il reato associativo, rispetto alla cui integrazione la mancata emersione di una piø articolata rete di rapporti di COGNOME con gli altri appartenenti al sodalizio può aver dispiegato un rilevante indice sintomatico.
Del resto, le critiche difensive in ordine alla dedotta carenza valutativa dell'attendibilità delle fonti non riescono a contrastare il dato della pluralità e convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato.
La prospettazione delle difesa, volta a dissezionare gli elementi stessi per sostenere l'episodicità e la carenza di significato di ciascuna fonte, onde
escludere la responsabilità di COGNOME in ordine alle pratiche citate nel ricorso, risulta contrastata dalla valutazione congrua, organica e unitaria di tutti i dati raccolti e analizzati dalla Corte, la quale ha incensurabilmente accertato che COGNOME aveva partecipato personalmente e consapevolmente alle attività finalizzate all'immigrazione illegale dei cittadini extracomunitari cinesi anche avvalendosi in modo fraudolento della procedura flussi 2007, percependo ripetutamente somme di danaro per portare a compimento le relative pratiche.
In ordine alla critica relativa alla mancata estrinsecazione della pronuncia assolutoria per i fatti, afferenti in particolare alle pratiche di ricongiungimento familiare, a cui COGNOME non aveva partecipato, la Corte di appello ha dato atto che in merito a questa parte dell'accusa, da intendersi distinta in ragione della tecnica di redazione dell'atto di accusa, questo imputato non era stato raggiunto dalla condanna, la responsabilità di COGNOME dovendo intendersi affermata in primo grado e ribadita all'esito del giudizio di rinvio soltanto per la parte di episodi oggetto di effettiva contestazione e di conseguente acquisizione della prova nei suoi confronti.
Su questo specifico punto, essendosi dato atto da parte dei giudici del rescissorio che la condanna relativa ai fatti di cui al capo B) per COGNOME era già stata pronunciata ed Ł rimasta circoscritta con riferimento ai soli fatti su cui si Ł dipanato il contraddittorio contestativo e probatorio e che, quindi, anche la commisurazione della pena Ł stata parametrata all'area della condanna, come circoscritta nei sensi che precedono, ossia al netto delle pratiche relative al ricongiungimento familiare, non può ritenersi che la pronuncia impugnata, considerata nel complesso di motivazione e dispositivo, abbia emesso una statuizione suscettibile di censura.
Nel loro complesso, pertanto, i suindicati motivi, per quanto essi concernono la condanna dell'imputato in ordine al reato sub B), devono essere disattesi nel loro complesso.
Quanto alla censura introdotta dalla difesa di COGNOME con il motivo indicato in parte narrativa sub S. 7 ., anticipata in qualche misura dalle deduzioni svolte nel motivo sub 5.5., Ł da puntualizzarsi, in coerenza con le osservazioni che precedono, che anche lo spettro accusatorio dell'imputazione relativa al capo D), riguardante il favoreggiamento della permanenza illegale dei cittadini extracomunitari di nazionalità prevalentemente cinese, in occasione del rinnovo del permesso dì soggiorno, in ordine a cui la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per essersi estinto il reato per prescrizione, Ł stato dai giudici territoriali considerato già definito per COGNOME con riferimento ai casi non ricompresi nelle pratiche di ricongiungimento familiare.
Così circoscritta la fattispecie delibata, risulta alla stregua dell'emersione delle evidenze probatorie afferenti anche a questo snodo di fatto incensurabile ex art. 129 cod. proc. pen. l'opzione prescelta, ossia la declaratoria di non doversi procedere per l'estinzione del reato dovuta alla prescrizione.
Certo, a fronte del quadro di elementi compiutamente analizzato dai giudici territoriali, le deduzioni del ricorrente appaiono del tutto inani al fine della dimostrazione dell'evidenza dell'assenza di responsabilità dì COGNOME COGNOME ordine all'addebito di favoreggiamento della permanenza illegale dei cittadini extracomunitari cinesi di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
¨ rilevante ricordare che l'imputato, il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, Ł tenuto, a pena dì inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei a escludere fa sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinchØ possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 01). E, in tale solco, a fronte della sentenza dì appello che abbia emesso la declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu oculi, con una mera attività di constatazione, l'evidenza della prova dì innocenza dell'imputato, idonea a escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale (Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D'Ambrosia, Rv. 285091 – 01).
Orbene, il raffronto fra le deduzioni del ricorrente e gli elementi esposti nella complessiva analisi svolta dalla Corte di appello impone la recisa esclusione che sia constatabile ictu oculi la radicale assenza dì responsabilità dell'imputato richiesta, secondo ì rispettivi profili, dall'art. 129 cit.
Le precìsazìoni che il ricorrente ha inteso fornire con particolare riguardo alle tre pratiche ai cittadini extracomunitari da lui progressivamente assunti in modo diretto, in relazione alla valutazione dì eccessività ( quantìtativa) di tali rapporti di lavoro, al di là del contenuto di merito delle corrispondenti deduzioni, certo non valgono a concretare la condizione di diritto richiesta dall'ordinamento onde pervenire all'acquisizione dell'evidenza constatativa della prova della piena innocenza dell'imputato.
Di conseguenza, la doglianza, inquadrata nei sensi di cui in premessa, deve
essere senz'altro disattesa.
8. Passando all'esame del motivo indicato in parte narrativa al n. 5.8., in esso la difesa di COGNOME ha censurato la mancata rilevazione dell'assenza del fine di profitto nella condotta dell'imputato adducendo, fra l'altro, l'inattendibilità del dichiarante COGNOME e la necessità, in ogni caso, dell'integrale valutazione delle dichiarazioni di COGNOME.
La doglianza non può ricevere favorevole vaglio.
I giudici del rinvio, a cui, peraltro, la questione dell'eventuale carenza del fine di profitto non risultava specificamente dedotta (come si trae dalla sintesi del relativo gravame alle pagine 32 33 della sentenza impugnata e dal contenuto dell'atto di appello), hanno ritenuto assodata la sussistenza del fine di profitto in capo a COGNOME, pur se, in relazione al testo della norma incriminatrice, hanno aggiunto che tale finalità costituisce elemento costitutivo della fattispecie, non un'aggravante a effetto speciale.
Chiarito che tale ultima affermazione va comunque rimeditata, nel senso che con essa la Corte di merito ha inteso ricordare che, nel testo qui applicabile, il fine di profitto Ł ancora inserito come elemento strutturale, alternativo con altri, all'interno della prima parte del comma 3 dell'art. 12 – ciò che tuttavia (come ha chiarito Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937 01) non ne muta la natura di circostanza aggravante -, deve considerarsi, in via dirimente per quanto qui rileva, che le plurime e convergenti evidenze analizzate dalla Corte territoriale, ulteriori e diverse dalle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, sono state adeguatamente valutate dai giudici di merito nel senso che il suddetto imputato, contribuendo alla trattazione delle varie procedure dedicate all'impostazione di richieste flussi e di assunzione di lavoratori inquinate da sostanziale fittizietà, percepiva somme di denaro dai cittadini extracomunitari per tale attività, proprio in attuazione del divisato fine di profitto.
In ogni caso, le fonti dichiarative contestate dal ricorrente non possono ritenersi dequotate per il solo fatto delle suindicate deduzioni difensive.
Invero, la contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di COGNOME, a fronte della congrua e non illogica valutazione compiuta nella decisione impugnata, si profila inammissibilmente rivalutativa.
Del pari, la proposta di interpretazione alternativa del contributo dichiarativo di COGNOME nel senso che, se non si era parlato fra loro due coimputati di passaggi di denaro, ciò era da attribuirsi all'effettiva assenza di tali passaggi contrasta irrimediabilmente con l'opposta e adeguatamente giustificata valutazione datane, senza incorrere in vizi logici, dai giudici territoriali.
Sul tema, merita ribadire che non Ł sindacabile in sede di legittimità, salvo il
contro
llo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice dì merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testìmoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 01).
Per tali ragioni la doglianza va respinta.
L'esito dello scrutinio del precedente motivo già determina l'infondatezza di quello identificato in parte narrativa sub 5.2., con cui COGNOME ha censurato la decisione impugnata per non aver dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) per essersi il reato estinto per la dedotta, sopravvenuta prescrizione.
Il ricorrente ha sollecitato tale statuizione richiamando l'approdo raggiunto dal Tribunale di Pistoia che aveva definito altro troncone del medesimo procedimento escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo applicabile per la vicenda in esame, ossia la circostanza aggravante del numero di cinque o piø delle persone favorite, siccome i casi esaminati erano da ritenersi avere integrato reati distinti per ciascun migrante illegalmente favorito.
Infatti, l'avere accertato che l'imputato ha integrato il reato circostanziato dal fine di profitto, ipotesi sanzionata dal comma 3 dell'art. 12 cit., nel testo applicabile alla presente vicenda (quello ante legge n. 94 del 2009), con la pena detentiva massima di anni quindici di reclusione, determina, per ciò solo, considerando il termine massimo di prescrizione alla stregua del disposto dell'art. 161 cod. pen., l'esclusione della dedotta causa estintiva.
In ogni caso, Ł da aggiungere che la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione congrua, sussistente anche per gli imputati del reato sub B) la circostanza aggravante del numero di cinque o piø dei cittadini extracomunitari favoriti.
Essa ha preso atto del diverso esito registrato nella decisione emessa dal Tribunale di Pistoia in data 15.07.2021, irrevocabile il 30.11.2021 1 la quale aveva escluso la sussistenza, in quel contesto, della circostanza aggravante in allora disciplinata dall'art. 12, comma 3-bis, lett. a) (come esattamente richiamata dalla rubrica dell'editto accusatorio stìlato per il presente processo), in quanto aveva appurato che quei casi di favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato avevano riguardato distinti episodi afferenti a singoli migranti.
Ma -impregiudicata la correttezza di principio di quell'inquadramento riferito alla corrispondente fattispecie la Corte di merito ha, in pari tempo,
chiarito che la circostanza aggravante in esame sussiste nelle ipotesi in cui venga favorito con la medesima condotta e nel medesimo contesto un numero di cittadini extracomunitari di cinque o piø: e ha puntualizzato che, secondo il preciso accertamento di merito svolto con riguardo all'attuale regiudicanda, qui si Ł trattato di numerosi casi in cui la singola fattispecie delittuosa ha contemplato la richiesta contemporanea e, quindi, unitaria di ingresso nel territorio dello Stato di piø di cinque cittadini extracomunitari di nazionalità cinese, con la conseguente integrazione dell'aggravante in parola.
A questo ragionamento il ricorrente ha opposto deduzioni di segno contrario, ma di natura puramente assertiva, in merito alla riproposizione tout court in questo processo dei connotati del libello accusatorio adottato nel distinto processo succitato.
Va osservato, per completezza, che la Corte di appello ha anche puntualìzzato come la configurazione circostanziale del delitto sub B), per come contestato e per come ritenuto, ha contemplato anche la circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d) (nel testo qui applicabile, comma 3-bis, lett. c-bis) d.lgs. cit., per essere stato commesso, il reato, in concorso da tre o piø persone: accertamento a cui il ricorrente non ha opposto specifiche censure.
In conclusione, l'evenienza della fattispecie delittuosa aggravata di cui all'art. 12, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 (nel testo operante per questo processo}, adeguatamente motivata dalla Corte territoriale, determina la fondatezza della valutazione dei giudici territoriali in ordine all'esclusione della prescrizione del reato prospettata nel richiamato motivo.
Le considerazioni che precedono impongono di ritenere infondato anche il parallelo motivo di ricorso articolato dalla difesa di COGNOME, in parte narrativa sub 6.2.
Le deduzioni svolte nell'interesse dì questo ricorrente non si differenziano sostanzialmente da quelle prospettate dalla difesa di COGNOMECOGNOME COGNOME la posizione processuale di COGNOME COGNOME indicata come connotata da peculiarità tali da incidere sulla portata, senz'altro riferita anche alla sua sfera, della risposta adeguata fornita dalla Corte alla questione or ora trattata.
Pure con riguardo a questo ricorrente, quindi, va esclusa l'evenienza della dedotta prescrizione della complessiva fattispecie delittuosa di cui al capo B).
In ordine al motivo sviluppato sub 5.9. in narrativa dalla difesa di COGNOME, riguardante la critica mossa alla decisione impugnata per avere omesso di accertare la presenza dei cittadini extracomunitari favoriti all'estero al momento della realizzazione della condotta tipica inerente al favoreggiamento
del loro ingresso illegale nel territorio dello Stato, la doglianza ha contrapposto profili meramente contestativi all'assunto espresso dai giudici territoriali.
La Corte di merito ha affrontato la questione e ha sottolineato che anche a voler ritenere la circostanza rilevante al fine della configurazione del reato di cui all'art. 12, comma 3 (e non comma 5), d.lgs. cit., come aveva prospettato in particolare la difesa di COGNOME nessun elemento Ł risultato adeguatamente dimostrativo della presenza sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari favoriti al momento della perpetrazione delle condotte antigiuridiche.
Pertanto, essa ha concluso che, valutati tutti gli elementi connotanti la situazione data, Ł stato legittimo ritenere che i cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno, interessati ai flussi e, quindi, con l'attivazione determinata dalla corrispondente richiesta a entrare nel territorio italiano utilizzando gli snodi della relativa procedura, in quel momento non dimoravano in Italia.
Si tratta dell'esito dì un accertamento di fatto compiuto dai giudici del merito che, essendo stato basato sulla congrua disamina delle risultanze acquisite e non apparendo viziato da cesure logiche, non Ł censurabile in sede di legittimità.
Ciò destituisce di fondamento la doglianza ed elide la necessità di ogni altro approfondimento relativo alla contestazione della sussunzione della situazione valutata sotto il modello considerato dalla norma incriminatrice.
Anche per quanto concerne il tema ora trattato, la base logico-giuridica che sorregge l'approdo raggiunto in ordine alla posizione di COGNOME deve valere anche per la posizione del ricorrente COGNOME, la cui difesa ha proposto, nel motivo identificato in narrativa sub 6.3., la medesima questione in modo sostanzialmente sovrapponibile.
Non può, sull'argomento, che richiamarsi l'assunto appena esposto per la posizione di COGNOME e, quindi, considerare insuperato l'accertamento di fatto compiuto in merito all'assenza di dimora in Italia degli extracomunitari il cui ingresso illegale nel territorio dello Stato Ł stato favorito dallo stesso COGNOME, con conseguente reiezione della doglianza articolata da quest'ultimo su questo argomento.
Deve, invece, ritenersi fondata per quanto di ragione la doglianza inserita nel ricorso dì COGNOME e indicata in narrativa sub 5.10. con cui si contesta il mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche e, prima ancora, si deduce l'omesso esame della questione da parte dei giudici del rescissorio.
Si rileva che effettivamente la Corte del rinvio pur avendo preso atto che
COGNOME aveva dedotto il punto con l'atto di appello (avendone dato espressamente atto a pag. 33 della sentenza) non ha dedicato alcuna considerazione/ esplicita o anche implicita, all'argomento.
Sotto quest'ultimo profilo, invero, non si dubita che la prospettazione difensiva volta all'ottenimento delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorchØ il complesso del discorso giustificativo reso dal giudice del merito, pur non affrontando per esplicito il punto, implichi come consequenziale la reiezione di quella istanza, in particolare quando risulti adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. l, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057 – 01), o anche quando la ragione del diniego sia desumibile mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, se gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi e la cui mancanza ha assunto efficacia determinante nell'ambito di una valutazione generalmente negativa (Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, COGNOME, Rv. 249731 01).
Però, nel caso in esame 1 la motivazione resa dalla Corte territoriale (a differenza di altre posizioni/ in particolare di quella di COGNOME) ha del tutto omesso di prendere in esame la richiesta difensiva e non ha svolto in merito al trattamento sanzionatorio riservato a COGNOME riflessioni specifiche 1 idonee a costituire un'apprezzabile cartina di tornasole 1 tale da far evincere la ragione per la quale Ł stata confermata l'esclusione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. riguardo alla posizione di questo imputato.
La totale omissione di motivazione sul punto determina, pertanto, il corrispondente annullamento della sentenza impugnata 1 limitatamente al punto stesso, con il corrispondente rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, affinchØ colmi la lacuna e, all'esito e secondo l'esito, provveda, se del caso, in merito al conseguente trattamento sanzionatorio.
14. In ordine alla tematica, veicolata dalla difesa di COGNOME con il motivo indicato in narrativa al punto 6.5., potenzialmente idonea a incidere sulla configurazione circostanziale del reato dì cui al capo B), in quanto tesa a prospettare la questione dì legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., si prende atto che il ricorrente muove dal rilievo che tale norma Ł stata già sottoposta al vaglio del Giudice delle leggi che ha emesso la pronuncia (sent. n. 63 del 2022) di illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenuti".
Si sostiene, con deduzione riferita al testo attualmente vigente della norma, che anche l'ulteriore ipotesi della medesima lett. d) residuata alla pronuncia caducatoria, non esaminata perchØ non sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, ossia l'avere commesso il fatto in concorso tre o piø persone, determinando lo stesso, brusco incremento sanzionatorio, sarebbe da ritenersi irragionevole per le medesime motivazioni espresse nella suindicata pronuncia.
Ciò posto e puntualizzato che nel testo del d.lgs. n. 286 del 1998 qui applicabile la suddetta circostanza aggravante Ł collocata al comma 3, lett. c› bis), si rileva che comunque la struttura della disposizione Ł poi transitata in modo sostanzialmente anastatico nella lett. d) del comma 3, norma rimaneggiata, nei sensi or ora chiariti, dalla Corte costituzionale.
Nel quadro così delineato, tuttavia, deve dissentirsi con nettezza dalla prospettazione del ricorrente secondo la quale l'incremento sanzionatorio determinato dalla suddetta circostanza aggravante costituita dall'avere commesso il reato da parte di tre o piø persone sarebbe minato dallo stesso profilo di irragionevolezza che ha condotto alla citata pronuncia di incostituzionalità parziale della stessa.
Deve, al contrario, osservarsi che la Corte costituzionale, nell'ambito della motivazione resa nella sentenza n. 63 del 2022, per evidenziare l'anomalia sanzionatoria determinata dalle ipotesi poi caducate, ne ha comparato l'offensività -ritenuta decisivamente piø circoscritta con quella delle altre fattispecie integranti il medesimo aggravamento di pena, considerando fra quelle connotate da una dimensione plurioffensiva le fattispecie di cui al comma 3, lett. a), relativa al fatto riguardante l'ingresso o la permanenza illegale di cinque o piø persone), al comma 3, lett. e), inerente alla disponibilità di armi o materie esplodenti da parte degli autori del fatto, nonchØ e tale passaggio non può essere obliterato alla stessa lett. d) del suddetto comma 3, in ordine all'inciso iniziale, attinente al fatto commesso da tre o piø persone in concorso tra loro: tali fattispecie, ad avviso del Giudice delle leggi, appaiono tutte evocare, secondo le verosimili intenzioni del legislatore, scenari di coinvolgimento di organizzazioni criminali attive nel traffico internazionale di migranti, sicchØ esse sono state qualificate come inquadrabili fra le ipotesi rispetto alle quali la decisione quadro 2002/946/GAI richiede, ancora, allo Stato membro di adottare pene privative della libertà non inferiori, nel massimo, a otto anni.
Il riferimento Ł, come emerge dal complesso della motivazione espressa dalla Corte costituzionale, al diritto dell'Unione europea, con riguardo al quale gli obblighi di incriminazione in materia (anticipati nel 1990 dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen) vanno primariamente individuati in quelli
stabiliti dal complesso (Facilitators Package) costituito dalla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, e dalla direttiva, adottata nella stessa data, 2002/90/CE del Consiglio, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (in particolare, l'art. l, par. l, della decisione quadro prevede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie affinchØ gli illeciti definiti, in particolare, nell'art. l della direttiva 2002/90/CE siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione; l'art. l della direttiva dispone che ciascuno Stato membro adotta sanzioni appropriate, tra l'altro, nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro a entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all'ingresso o al transito degli stranieri; l'art. l, par. 3, della decisione quadro prevede poi che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinchØ gli illeciti definiti, tra l'altro, all'art. l, par. l, lett. a), della direttiva 2002/90/CE, se perpetrati a scopo di lucro, siano passibili di pene privative della libertà, il cui massimo non può essere inferiore a otto anni, quando sono commessi in una delle circostanze seguenti: -il reato Ł commesso da un'organizzazione criminale, quale definita nell'azione comune 98/733/GAI; la commissione del reato mette in pericolo la vita delle persone che ne sono vittime).
La riflessione che scaturisce dall'esame della pronuncia del Giudice delle leggi a cui pure si Ł richiamato il ricorrente, dunque, evidenzia una chiara ragione di peculiarità relativa (anche) alla fattispecie residua contemplata nella circostanza aggravante attualmente disciplinata dall'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, che asta alla proposta assimilazione della stessa e quelle già contemplate dalla norma e colpite dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Ne discendono la conseguente valutazione di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollecitata dalla difesa di COGNOME e, con essa, la reiezione della corrispondente doglianza.
15. Non merita di essere condiviso nemmeno il motivo proposto da COGNOME sub 6.4. in parte narrativa, con cui la sentenza resa in sede di rinvio COGNOME censurata per il confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche, confermato, secondo il ricorrente, con motivazione viziata.
Per quanto concerne la posizione di COGNOME, la Corte territoriale, per vero, ha fornito una tangibile motivazione della ragione per la quale l'applicazione dell'art.
62-bis cod. pen. non ha dato luogo al riconoscimento delle invocate attenuanti innominate, osservando in particolare che dall'analisi della condotta serbata dall'imputato e dalle connotazioni dei fatti a lui ascritti non erano emersi elementi positivamente valutabili a tal fine.
giudici del rinvio, con particolare riferimento all'addotto buon comportamento di COGNOME, hanno specificamente negato l'evenienza di elementi positivi nella condotta di questo imputato, escludendo anche che il suo contegno nel corso del procedimento abbia mai assunto connotati definibili come effettivamente collaborativi. 1
Prendendosi, dunque, atto dell'avvenuta valutazione in senso ostativo dei suindicati elementi, motivatamente ponderati dalla Corte di appello, occorre ribadire che il giudice di merito, per giustificare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che -con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione, in tale direzione anche un unico elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso potendo risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269- 01; Sez. 3, n. 28532 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01).
La segnalata ratio dell'art. 62-bis cod. pen. non impone, quindi, al giudice del merito di esprimere una distinta valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, risultando bastevole l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al riconoscimento delle suindicate attenuanti.
L'insieme delle suindicate considerazioni non Ł stato decisivamente contrastato dal ricorrente, dato che egli si Ł limitato a contrapporre, in modo sostanzialmente rivalutativo, la deduzione di connotazioni positive in thesi preferibili nella complessiva ponderazione a farsi: contrapposizione che, per la ragione spiegata, si rivela inidonea a destituire di fondamento il sufficiente e lineare discorso giustificativo offerto dai giudici del rescissorio.
Anche tale censura formulata dalla difesa di COGNOME va, quindi, disattesa.
Tirando le fila delle considerazioni man mano svolte, deve concludersi che i ricorsi proposti dagli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME devono essere rigettati.
A questa statuizione fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Quanto all'impugnazione proposta da COGNOME, dallo scrutinio della stessa deve sortire l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla necessità di salvaguardare la sua assoluzione dai reati di cui ai capi A) e C), già definitivamente conseguita dall'imputato, e l'ulteriore annullamento della sentenza stessa in ordine al reato di cui al capo B), con esclusivo riguardo al punto attinente alle circostanze attenuanti generiche, con corrispondente rinvio al giudice a qua per nuovo giudizio su tale punto.
Nel resto, anche il ricorso proposto da COGNOME COGNOME rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente ai reati di cui ai capi A) e C) della rubrica per non aver commesso il fatto.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con riferimento al capo B) limitatamente al punto concernente le circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 luglio 2024