Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10907 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10907 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CISTERNINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 COGNOMEa CORTE ASSISE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio COGNOMEa sentenza impugnata limitatamente al calcolo COGNOMEa pena e l’inammissibilità nel resto per tutti i ricorsi.
uditi i difensori:
– AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di BRINDISI, in difesa di COGNOME NOME e, nella qualità di sostituto processuale COGNOME‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di BRINDISI, in difesa di COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso;
AVV_NOTAIO del foro di LECCE, in difesa di COGNOME NOME, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento;
AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di BRINDISI, in difesa di COGNOME NOME, che ha concluso insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 aprile 2023, la Corte di assise di appello di Lecce:
ha riformato la decisione COGNOMEa Corte di assise di Brindisi, in data 2 dicemb 2021, riducendo, previo riconoscimento COGNOMEe circostanze attenuanti generiche e del vincolo COGNOMEa continuazione, ad anni 4 mesi 10 di reclusione ed euro 138.500,00 di multa la pena inflitta a NOME COGNOME, ritenuto colpevole dei reati cui all’art. 12, commi 3 lett. a) e d), 3-bis e 3-ter lett. b) d.lgs. n. 286 ascrittigli ai capi A5) e A6) per avere compiuto atti diretti a procurare l’ingr illegale di cittadini extracomunitari di varie nazionalità attraverso l’acqu l’allestimento, l’equipaggiamento TARGA_VEICOLO ed il trasferimento in Grecia di alcune imbarcazioni successivamente utilizzate per il trasporto dei migranti nelle cos salentine;
ha confermato la già menzionata pronuncia che aveva dichiarato NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli:
COGNOME del reato associativo di cui al capo A) per avere fatto parte di sodalizio, composto da correi operanti sia in Italia sia in Grecia, dedito consumazione di reati finalizzati a favorire l’immigrazione clandestina, nonché de reati fine di cui all’art. 12, commi 3 lett. a) e d), 3-bis e 3-ter lett. b) del 1998, contestati nei capi A3) e A4);
COGNOME, del reato associativo di cui al capo A) nonché dei reati fine di all’art. 12, commi 3 lett. a) e d), 3-bis e 3-ter lett. b) d.lgs. 286 d contestatati nei capi Al), A2) e A4);
COGNOME, del reato associativo di cui al capo A) nonché dei reati fine di c all’art. 12, commi 3 lett. a) e d), 3-bis e 3-ter lett. b) d.lgs. 286 d contestati nei capi Al), A2), A3), A4) e A6).
Previo riconoscimento COGNOMEe circostanze generiche e del vincolo COGNOMEa continuazione a COGNOME è stata inflitta la pena di anni 5 di reclusione ed 139.000,00 di Multa, a COGNOME la pena di anni 5 mesi 8 di reclusione ed euro 523.000,00 di multa, alla COGNOME la pena di anni 6 mesi 4 di reclusione.
Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito gli imputati, ad eccezione di COGNOME, impegnato nella consumazione di alcuni reati scopo, avevano costituito, insieme con altre persone tra cui NOME COGNOME, che aveva
assunto un ruolo preminente, un sodalizio, dotato di mezzi finanziari e ba logistiche, dedito per un apprezzabile lasso di tempo all’acquisto di natanti dopo essere stati riparati ed allestiti, venivano trasferiti in Grecia e consegn rappresentante locale del gruppo, NOMENOME NOME, con la collaborazione di COGNOME sodal li utilizzava per trasferimento nel territorio italiano di migranti clandestin imputati avevano contribuito alla consumazione dei reati fine, loro rispettivament ascritti, procurando o cercando di procurare l’ingresso nel territorio nazional decine di cittadini extracomunitari ospitati COGNOME passeggeri a bordo COGNOME imbarcazioni, condotte da più scafisti, in precedenza allestite per effettu viaggi.
2. Ricorrono tutti gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori di fid
2.1. COGNOME ha articolato tre motivi.
2.1.1. Con il primo deduce violazione degli artt. 416 cod. pen. e 192 cod proc. pen. nonché illogicità e contraddittorietà COGNOMEa motivazione in tema esistenza COGNOME‘associazione e COGNOMEa sussistenza COGNOME‘elemento psicologico circa partecipazione al sodalizio e mancanza di motivazione con riferimento ai reati d cui ai capi A3) e A4).
Lamenta che la Corte distrettuale ha erroneamente interpretato sia le poche conversazioni intercettate che lo riguardano sia le dichiarazioni rese in sede esame, finendo per porre a fondamento COGNOME‘affermazione di responsabilità un compendio indiziario talmente scarno e lacunoso, anche se globalmente valutato, da rendere la motivazione irrimediabilmente viziata e non rispettosa del canone probatorio COGNOME‘oltre ogni ragionevole dubbio.
Sostiene la difesa ricorrente che la consapevolezza in capo all’imputato i ordine all’utilizzo illecito COGNOMEe imbarcazioni è stata desunta da elementi fat inconsistenti, quali l’effettuazione di due trasferte in Grecia per trasportar dei natanti ed il contenuto di alcune conversazioni (quelle con progressivo 167 187 e 190 del 5 marzo 2019), che, tuttavia, non contengono riferimenti, sia pur velati, all’attività illecita ipotizzata dall’accusa. COGNOME si è, infatti, l affermare di essere stato incaricato dalla persona ritenuta il capo ed organizzato del gruppo, NOME COGNOMECOGNOME di trasportare in Grecia, dietro la percezione di u compenso, l’imbarcazione, a bordo COGNOMEa quale si trovava, e di consegnarla agl acquirenti, con i quali, tuttavia, non aveva intrattenuto alcun rapporto né dura le trattative né dopo la consegna. Gli acquirenti, successivamente ed a s insaputa, avevano utilizzato il natante per il trasporto in Italia di migranti p permesso di soggiorno. In assenza di informazioni dettagliate sull’effettivo valo COGNOME‘imbarcazione, non aggiungono elementi utili alla tesi accusatoria
conversazioni in cui COGNOME fa esplicito riferimento ai rilevanti guada ricavati da RAGIONE_SOCIALE dalle operazioni commerciali nonostante avessero ad oggetto imbarcazioni in condizioni non ottimali, a nulla rilevando l’asserita compatibil COGNOMEe somme oggetto di commento con le quote versate dai migranti trasportati. Né la consapevolezza di COGNOME sull’utilizzo COGNOMEe imbarcazioni per consumazione di reati di immigrazione clandestina può essere desunta dalle modalità del viaggio e dalla paura dei controlli, esternata in alcune captazion dalla decisione di ritornare in Italia per l’esecuzione COGNOMEe riparazioni neces per fronteggiare un’avaria insorta durante la traversata senza chiedere assiste all’acquirente. Anzi tale ultima circostanza conferma che l’imputato era ignar COGNOMEa ramificazione COGNOME‘organizzazione di RAGIONE_SOCIALE in Grecia.
In ogni caso, la condotta, COGNOME accertata, non è sussumibile nella fattispeci incriminatrice di cui all’art. 416 cod. pen. difettando i caratteri COGNOME‘affectio societatis. Così COGNOME indicato nel capo di imputazione, COGNOME si è limitato a svolgere i lavori di manutenzione ed i trasporti commissionati da un singol associato, COGNOME. Egli, pertanto, non si è messo a disposizione COGNOME‘in organizzazione, ma ha svolto un’attività specifica e limitata nel tempo in fav del solo COGNOME, che non può essere considerata, così COGNOME richiesto dall’art. cod. pen. ai fini COGNOME‘integrazione COGNOMEa partecipazione all’associazione, alla stre di una forma di adesione al progetto delinquenziale preso di mira dal gruppo e da singoli associati.
2.1.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 59, comma 2, cod. pen. 12, comma 3 lett. a), e 12 comma 3-ter lett. b) T.u. imm. in ordine a mancata esclusione COGNOMEe circostanze aggravanti del numero di migranti e COGNOMEo scopo di profitto.
La sentenza impugnata ha continuato a ricorrere alla logica presuntiva desumendo il numero di cittadini extracomunitari fatti entrare illegalmente in Ital dalle caratteristiche COGNOMEe imbarcazioni ed il fine di profitto dalle conversazio cui il ricorrente commenta il lucro conseguito da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE Ha, pertanto, ignorato consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale la circostanz aggravante del fine di profitto, per la sua natura soggettiva, nel caso di conco di persone non è applicabile ai concorrenti che, pur consapevoli COGNOME‘altrui profi che deve sempre essere connesso all’ingresso illegale, non abbiano agito in bas a tale finalità.
2.1.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 81, secondo comma, 133 e 133-bis cod. pen.
Nonostante i precisi rilievi difensivi, la Corte distrettuale, in violazion principii giurisprudenziali enunciati anche a Sezioni unite, non ha indica perpetuando l’errore del primo giudice, le ragioni in base alle quali ha determin
il quantum di pena irrogato per i singoli i reati satellite unificati sotto il v COGNOMEa continuazione.
Difetta qualunque giustificazione sulla quantificazione COGNOMEa pena pecuniaria di cui era stata sollecitata con l’atto di appello una rideterminazione più adeg
2.2. COGNOME ha articolato tre motivi.
2.2.1. Con primo denuncia violazione di norma processuale, a mente COGNOME‘art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 178, lett. c) cod. p nonché vizio di motivazione con riferimento al mancato rilascio di copia integral dei brogliacci e COGNOMEe trascrizioni COGNOMEa polizia giudiziaria contenute nel fascico pubblico ministero.
La sentenza impugnata, rispondendo all’eccezione riproposta con l’atto di appello, ha ritenuto infondata la doglianza sul rilievo, erroneo in fatto, che la d non aveva indicato la finalità perseguita con la richiesta rimasta inevasa. In re risulta dall’originaria istanza e dalla fase dibattimentale in cui essa è depositata che la difesa intendeva ottenere la copia degli atti richiesti per con utilmente l’esame del perito – trascrittore, già fissato per l’ud immediatamente successiva. Né la richiesta può essere definita generica non potendo pretendersi la precisa indicazione dei dati COGNOMEe captazioni ancora no conosciuti.
2.2.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione al capo A5), violazione di legge in relazione agli artt. 42, comma 1, 43 e 110 cod. pen. nonché vizio motivazione in relazione alla sussistenza COGNOME‘elemento psicologico.
La sentenza impugnata ha considerato fondata la tesi accusatoria secondo cui l’imputato era consapevole COGNOMEa destinazione COGNOMEe imbarcazioni trasportate i Grecia all’immigrazione di migranti clandestini senza adeguatamente scrutinare l’elemento soggettivo in capo a COGNOMECOGNOME Ha, infatti, attribuito decisiva rilev ad una serie di captazioni intercorse tra terze persone ed in una sola occasio alla presenza di COGNOME, il quale, tuttavia, non conosceva la lingua utilizzata d interlocutori, ossia l’inglese. Non potendo in senso contrario valorizzars circostanza che lo stesso aveva in passato soggiornato a lungo all’estero posto c aveva lavorato in Germania.
Pur dando atto di ripetuti errori nella ricostruzione dei fatti, con partic riferimento alla collocazione cronologica del contributo ascritto a COGNOME relazione all’episodio contestato al capo A5), la Corte distrettuale ha continuat interpretare tutte le conversazioni senza spiegare le ragioni per cui avevano val indiziario in ordine alla partecipazione di COGNOME agli specifici reati contestati tuttavia, sono il pacifico risultato di accordi conclusi da COGNOME. Ha fatto ricorso e proprie congetture, senza spiegare le massime di esperienza utilizzate
frequentemente mischiando i dialoghi avvenuti in conversazioni diverse e colmando le lacune con informazioni non presenti nel materiale probatorio.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione al capo A6), violazione di leg e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza COGNOME‘elemento psicolog nonché vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto e de prova e, infine, violazione degli artt. 56 cod. pen. e 12 T.u. imm. in relazione nozione di atti preparatori.
In aggiunta alle doglianze esposte per il capo A5) nel secondo motivo, evidenziato che la Corte distrettuale, discostandosi dai principii espressi giurisprudenza di legittimità in una sentenza, la cui motivazione è analiticamen richiamata, ha continuato, senza rispondere ai rilievi difensivi, a qualificare tentativo punibile, equiparato dalle norme speciali sull’immigrazione al re consumato, la condotta di COGNOME nonostante lo stesso si sia limitato ad effettu due traversate con le imbarcazioni asseritamente destinate al trasporto clandestini, una interrotta per un’avaria e l’altra conclusa senza incontrarsi c acquirenti. Difetta l’elemento imprescindibile per la configurabilità del re consumazione anticipata di cui all’art. 12 cit. COGNOME‘ingresso effettivo dei mi nelle acque territoriali.
2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. comma 3 lett. b) T.u. imm. e 114 cod. pen. nonché vizio di motivazione.
Lamenta che la Corte distrettuale abbia ritenuto sussistenti gli estr COGNOME‘aggravante del fine di profitto dando per scontato che l’imputato fo partecipe dei compensi elargiti al RAGIONE_SOCIALE ed abbia escluso l’attenuante de minima partecipazione in termini laconici.-
2.3. NOME COGNOME ha sviluppato due motivi.
2.3.1. Con il primo eccepisce la nullità COGNOMEa sentenza per motivazion apparente ed apodittica
Lamenta che entrambe le sentenze di merito hanno acriticamente aderito all’impostazione accusatoria, trascurando che l’unico soggetto che ha compiuto l attività illecite, entrando in contatto con i cittadini stranieri dediti a p l’ingresso illegale in Italia dei migranti, è stato COGNOME il qua occasionalmente si è servito di altre persone, tra cui COGNOMECOGNOME COGNOME‘accordo criminoso. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di assise appello, COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME imputati, ha solo ammesso di avere svolto le diver attività lecite di manovalanza, commissionategli da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE indicate nel contestazioni addebitategli quale elemento oggettivo del reato di cui all’art. 12 ma ha sempre ribadito di avere ignorato la destinazione illecita COGNOMEe imbarcazion Anzi, ha sempre ritenuto che COGNOMEro trasportate in Grecia per essere consegnat agli acquirenti nell’ambito di operazioni di compravendita le cui condizioni non g
erano state rivelate. Da nessuna conversazione intercettata si evince che NOME COGNOME stato messo a conoscenza dei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e l’organizzazione trafficanti capeggiata da NOME.
2.3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agl artt. 59 cod. peri. 12 comma 3 bis e 12-ter T.u. imm.
Lamenta che le circostanze aggravanti gli sono state ascritte sol perc ritenute oggettivamente esistenti senza esaminare le critiche formulate nell’a di appello e senza specificare per ogni sinolo elemento aggravatore il correl compendio probatorio che ne dimostrava la sussistenza.
2.4. NOME COGNOME ha articolato tre motivi.
2.4.1. Con il primo deduce erronea applicazione COGNOME‘art. 416 cod. pen. e viz di motivazione.
Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ricondotto nel perimetro applicativo COGNOME‘art. 416 cod. pen. la condotta COGNOME‘imputata che, tuttavia, si è limitata ad accompagnare il fidanzato, NOME COGNOME, in Grecia in più occasioni durante le operazioni di trasporto dei natanti e a presenziare ad incontr quest’ultimo ed esponenti COGNOMEa consorteria greca, senza mai assumere alcuna iniziativa in qualche modo sintomatica COGNOMEa sua adesione al programma criminoso o, comunque, strumentale al conseguimento degli obbiettivi presi di armi dall compagine .
È pacifico che la COGNOME, priva di competenze nel campo nautico, non ha percepito i proventi COGNOME‘attività illecita. Non risulta, quindi individuato richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, sul piano oggettivo ruolo funzionale COGNOME‘imputata nell’ambito del sodalizio ed un suo contribu causalmente rilevante ai fini COGNOMEa conservazione o del rafforzamento del vincol né, sul piano soggettivo, vi è prova COGNOMEa sua adesione ai fini criminosi comun condivisi dagli COGNOME affiliati.
Gli elementi fattuali valorizzati per dimostrare la cooperazione delittuo COGNOME‘imputata sono illogici. Non può desumersi il suo coinvolgimento nell operazioni di cessione dei natanti destinati al trasporto dei migranti né d consapevolezza COGNOME‘irregolarità COGNOMEe operazioni commerciali né dalla conoscenza COGNOMEa sproporzione esistente tra il prezzo originario di acquisto COGNOMEe imbarcazi e quello versato da NOME per ottenere la disponibilità. Quest’ultimo elemento peraltro, è stato desunto da una conversazione erroneamente interpretata, il c corretto significato dimostra, se mai, l’ingenuità COGNOMEa ragazza ed il suo sin affidamento ai progetti imprenditoriali del fidanzato.
La presenza COGNOMEa COGNOME all’incontro tra RAGIONE_SOCIALE ed il soggetto incaricato effettuare il traporto dei migranti – nel corso del quale la stessa, peraltro, mai interloquito con lo scafista – può essere letta, al pari COGNOMEe altre conversa
valorizzate per dimostrare la sua consapevolezza in ordine alla destinazion COGNOME‘imbarcazione venduta da RAGIONE_SOCIALE al trasporto illecito di clandestini, c dimostrative COGNOMEa sua mera connivenza e non certo COGNOMEa sua partecipazione all’associazione a delinquere. La COGNOME ha, infatti, sempre tenuto comportamento passivo, del tutto inidoneo ad apportare un contributo alla realizzazione dei reati ascrittile.
2.4.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione COGNOME‘art. 416 cod. pen. e manifesta illogicità COGNOMEa motivazione.
Solo attraverso congetture la sentenza impugnata è pervenuta alla conclusione che RAGIONE_SOCIALE abbia costituito e gestito una vera e propr organizzazione criminale. Difetta la prova che gli COGNOME partecipanti, a cominci dalla COGNOME, avessero la consapevolezza COGNOMEa finalizzazione COGNOME‘attività richie dal COGNOME al trasporto di cittadini extracomunitari.
In conformità ai consolidati enunciati COGNOMEa giurisprudenza di legittimità giudici del merito avrebbero dovuto accertare l’esistenza di un programma volto alla consumazione di un numero indeterminato di reati e la sua permanenza per un congruo periodo di tempo, a prescindere dai reati scopo. A tale fine sono sta valorizzanti elementi equivoci COGNOME il numero di viaggi e l’organizzazione rapida COGNOMEe trasferte ogni qual volta si presentavano le condizioni per eseguire il trasp di cittadini extracomunitari. Non sono stati, invece, presi in esame gli elemen ben più pregnanti, dimostrativi COGNOME‘assenza di un vincolo sociale e di una sta organizzazione quali: – il ridotto arco temporale in cui sono state consumate condotte delittuose; – il numero ridotto di imbarcazioni coinvolte; – il versame agli COGNOME indagati da parte di RAGIONE_SOCIALE di un corrispettivo COGNOME‘attività in c svolta e senza la previsione ella ripartizione degli utili COGNOME‘attività Difettano, inoltre, una regolare pianificazione dei viaggi e la pronta disponibili mezzi idonei all’allestimento dei natanti. Non risultano contatti tra i diversi imp che operavano nella città di Brindisi. Proprio la valorizzazione di queste circosta aveva indotto la Corte di assise ad assolvere dal reato associativo il coimput COGNOMECOGNOME COGNOME definito un collaboratore esterno.
4.3. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 12 d.lgs. 286 del 1998 e 110 cod. pen. nonché vizio di motivazione.
Lamenta che la Corte di assise di appello non ha autonomamente esaminato le censure indicate nell’atto di appello con riferimento ai reati fine, preferend contrasto coi principii fissati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, rin per realtionem alla sentenza di primo grado.
In ogni caso, COGNOME si evince dalle argomentazioni spese in tema di partecipazione COGNOME‘imputata al sodalizio, non è emerso che la COGNOME abbia fornit per ognuno dei reati fine un contributo rilevante: non si è infatti occupata d
conduzione dei natanti né del loro reperimento né COGNOMEa pianificazione dei viaggi non ha mai avuto contatti con i trafficanti operanti in Grecia. Si è limitata a a bordo COGNOMEe imbarcazioni e partecipare ai viaggi, ponendo in essere un’attivi del tutto irrilevante, tenuto conto COGNOMEa condotta assegnata e svolta dagli correi chiamanti a partecipare alla consumazione dei reati in ragione COGNOMEe l competenze professionali.
Le sue condotte non possono rilevare neanche ai fini del reato associativo dovendo, al più ,essere inquadrate nell’istituto del concorso di persone, difett qualunque contributo effettivo agli scopi COGNOMEa consorteria
In senso contrario non possono utilizzarsi le conversazioni indicate alle pagin 34 e 35 COGNOMEa sentenza impugnata intercorse tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE cui l’imputata no ha preso parte perché impegnata a colloquiare con la partner di quest’ultimo.
4.4. Con il quarto motivo – indicato per mera svista COGNOME terzo – deduce inosservanza degli artt. 59 cod. pen. e 12 commi 3 3 bis e 3 ter T.u. imm.
La sentenza impugnata ha ricostruito erroneamente i presupposti in fatto su cui riposano le valutazioni giuridiche in tema di aggravanti.
La conoscenza del numero esatto di migranti trasportati, necessaria per l’imputazione soggettiva COGNOME‘aggravante di cui all’art. 12, comma 3 lett. a), è congetturalmente desunto dalla presenza COGNOME‘imputata all’incontro tra COGNOME lo scafista in cui il primo ha dato indicazioni al secondo sulle modalit sistemazione dei passeggeri all’interno COGNOME‘imbarcazione, senza, tuttav accennare al loro numero, nonché dai commenti generici COGNOME‘imputata su tale argomento.
Quanto all’aggravante del fine di profitto è stato ignorato il consolid indirizzo giurisprudenziale in forza del quale la stessa, a cagione COGNOMEa sua na soggettiva, è applicabile soltanto ai concorrenti del reato che abbiano agito tale finalità e non a chi, COGNOME la COGNOME, ha agito per finalità diverse di n sentimentale senza percepire alcun provento dall’attività illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il collegio che i ricorsi propongono censure che, laddove superano i vaglio di ammissibilità, sono comunque infondate sicché devono essere tutti rigettati.
1. NOME COGNOME.
1.1. Il primo motivo non è consentito nella parte in cui denuncia errone interpretazione COGNOMEe conversazioni intercettate e COGNOMEa prova dichiarativa perc nella sostanza, sollecita non la verifica COGNOME‘esatta trasposizione nel ragioname
del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenzia l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, ma una vera e propria rile del “significato” o comunque re-interpretazione nel merito COGNOME‘elemento di prova operazioni queste ultime, a differenza COGNOMEa prima, precluse al giudice de legittimità (da ultimo cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01 e, in tema di intercettazioni, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
Sono, invece, infondate le censure che contestano la tenuta logica COGNOME motivazione e la violazione COGNOMEe norme incriminatrici.
Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale, nell’esaminare i rilevi dife non abbia adeguatamente approfondito il tema, rilevante per tutte le imputazion di cui è chiamato a rispondere, COGNOMEa consapevolezza circa la destinazione del imbarcazioni – in almeno due occasioni acquistate, manutenute e trasportate i Grecia con la sua fattiva ed indiscussa partecipazione – alla consumazione di rea di immigrazione clandestina e, con specifico riferimento al reato di cui all’art. cod. pen., il tema COGNOME‘affectio societatis, sotto il profilo COGNOME‘adesione al progetto delinquenziale preso di mira dal sodalizio.
Rileva il Collegio che, al contrario di quanto prospettato, la senten impugnata (pagg. da 13 a 23) ha puntualmente indicato gli elementi probatori ritenuti sintomatici di tale peculiare consapevolezza e li ha valorizzati seguendo percorso argomentativo plausibile, privo di incongruenze manifeste. Ha, in particolare, osservato che le informazioni in possesso di COGNOME e da ques rivelate nel corso di più conversazioni intercettate sono indicative di un grad conoscenza COGNOME‘attività criminosa svolta, anche grazie al suo prezioso contribu materiale, da un’organizzazione, stabile e rodata di cui facevano parte, in RAGIONE_SOCIALE e, in Grecia, il trafficante di migranti “NOME“, con il quale e entrato in diretto contatto in almeno una COGNOMEe operazioni. Si tratta di conoscenza così completa da consentire a COGNOME di contestare, con argomentazioni precise, il trattamento economico riservatogli per ogni singol trasporto e consegna, valutato troppo esiguo sia rispetto ai rischi corsi in occas dei controlli, per evitare i quali era costretto a adottare, durante la navigaz l’approdo, rigide cautele evidentemente non necessarie nel caso di operazion commerciali lecite, sia rispetto ai guadagni COGNOMEe altre persone impegnate ne medesima attività, a cominciare da RAGIONE_SOCIALE. COGNOME è, perfino, al corrente del precisa somma di denaro percepita da RAGIONE_SOCIALE per la consegna del natante che è intento a trasferire in Grecia e ne indica l’ammontare in una somma, 50.000,0 euro, che COGNOME è compatibile non con il valore commerciale COGNOME‘imbarcazione, nettamente inferiore in ragione COGNOMEe sue “pessime condizioni” ma con il valore attribuitogli da NOMENOME NOME quale era disposto a versare som
nettamente più elevate perché, COGNOME spiegato dallo stesso nelle conversazion intercettate, parametrate al numero di cittadini extracomunitari in grado ospitare, ognuno dei quali pagava il viaggio 7.000,00 o 7.500,00 euro o dollari.
D’altra parte, aggiunge pertinentemente la Corte territoriale, la ricostruzi alternativa proposta da COGNOMECOGNOME secondo cui si era limitato ad accompagnare COGNOME nelle operazioni lecite di compravendita COGNOMEe imbarcazioni e nel trapor di queste ultime in Grecia per consegnarle agli acquirenti, oltre a non avere trov alcuna conferma documentale, risulta, sul piano logico, smentita non solo dall dichiarata impossibilità COGNOME‘imputato di riferire indicazioni, anche generiche, acquirenti o promissari acquirenti dei natanti, sui luoghi e sulle modalità d consegne, ma anche dalla condotta inspiegabile tenuta quest’ultimo in occasione COGNOME‘avaria all’imbarcazione “NOME“. In quella occasione, COGNOME avev preferito ritornare dalla Grecia in Italia per eseguire le necessarie ripar sull’imbarcazione in avaria senza neanche cercare di contattare il promissar acquirente, teoricamente interessato.
p sentenza in verifica ha correttamente ritenuto configurabili non solo i du reati fine ma anche il reato associativo, una volta dato per accertato COGNOME, dopo averle manutenute per renderle idonee alla navigazione, aveva effettuato – dietro compenso, per un periodo di tempo prolungato, a semplice richiesta ed in tempi ristrettissimi legati ai flussi di passeggeri – le consegne imbarcazioni trasportandole dall’Italia alla Grecia, nella piena consapevolezza c i natanti, nell’ambito di un progetto programma comune e condiviso, nei giorni immediatamente successivi sarebbero stati impiegati dalla stessa organizzazione che gli aveva commissionato siffatta attività, per il tramite di RAGIONE_SOCIALE e so supervisione di NOME, per trasportare nel territorio nazionale migranti clandest COGNOME effettivamente avvenuto nei termini contestati nelle imputazioni di cui capi A3) – trasporto di 36 cittadini extracomunitari con la nave “No para dos” data 8 febbraio 2019″ e A4) – trasporto di 12 cittadini extracomunitari con la n “NOME” in data 20 arile 2019 .
A proposito del reato di cui all’art. 416 cod. pen., va tenuto presente che condotta partecipativa può essere provata anche attraverso la valutazione dei rea scopo, ove indicativi di un’organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione d medesimi e che il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato da coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione COGNOME‘attività delittuosa in termini confo piano associativo (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, COGNOME, Rv. 284724 01; Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283311 – 01; Sez. 2, n. 288
del 02/07/2020, COGNOME, Rv. 279589 – 01; Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, RAGIONE_SOCIALE Chimia, Rv. 257845 – 01).
1.2. Il secondo motivo, relativo all’imputazione soggettiva COGNOMEe circostan aggravanti del numero di migranti e COGNOMEo scopo di profitto, è manifestament infondato.
Quanto all’aggravante di cui all’art. 12, comma 3 lett. a) T.u. imm., la Co territoriale, preso atto che i cittadini extracomunitari trasportati in occasion consumazione dei reati ascritti all’imputato nei capi A3) e A4) erano superior cinque, ha tratto la convinzione che l’imputato o conosceva, se non il numer preciso COGNOMEe persone trasportate, quanto meno la circostanza che si trattava di numero ingente, o, comunque, l’aveva ignorata, a mente COGNOME‘art. 59, comma 2, cod. pen., per colpa o errore determinato a colpa, trattandosi di dato facilme desumibile dalle caratteristiche e le dotazioni COGNOMEe imbarcazioni
Il ragionamento è corretto se si considera che COGNOME non solo aveva sicura conoscenza COGNOMEe capacità di accoglienza di entrambe le imbarcazioni, dotat di cabina, vano coperto e lunghe diversi metri e quindi destinate ad ospitare numero cospicuo di passeggeri, per avere curato i lavori di manutenzione e personalmente pilotato i natanti prima di consegnarli in Grecia, ma era altr informato, COGNOME ricordato nel paragrafo precedente, dei costi e vantagg economici correlati all’intera attività illecita che imponevano per produrre prof l’imbarco di un numero di migranti molto elevato per ogni viaggio.
Quanto all’aggravante di cui all’art. 12, comma 3-ter lett. b) T.u. imm., tenuto presente che il profitto da considerare, per espressa previsione di leg anche quello “indiretto”. Per tale deve intendersi, a parere del Collegio, il pr anche mediatamente connesso all’ingresso contra ius COGNOMEo straniero favorito (s punto v. Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276613 – 01; Sez. 1. 35848 del 16/05/2019, NOME COGNOME, Rv. 276715 – 01; Sez. 1, n. 15939 del 19/03/2013, COGNOME, Rv. 255637-01), compreso quello di cui sia beneficiaria terza persona, ove l’azione del reo sia intenzionalmente diretta a procurarlo. F di tale ultima ipotesi, il profitto conseguito dal correo rimane irrilevante, anc conosciuto dall’agente. Con questa precisazione va inteso il condivisibile princi ricordato in forza del quale l’aggravante de qua, avendo natura soggettiva, perc incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzio finalistica del dolo e COGNOMEa condotta, nel caso di concorso di persone nel reato, è applicabile ai concorrenti che non abbiano agito in base a tale specifica fina (Sez. 6, n. 8891 del 19/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272335-01; Sez. 1 n. 54085 del 15/11/2017, COGNOME, Rv. 271641-01; sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, COGNOME, Rv. 271098 – 01; -01).
In applicazione di tali principi, la Corte di assise di appello ha ineccepibilme osservato che RAGIONE_SOCIALE – accettando di eseguire l’attiva commissionatagli oggettivamente funzionale alla consumazione dei reati fine scrittigli di cui ai c A3) e A4), in cambio di un compenso – ha agito al fine di ottenere un vantaggio economico apprezzabile che ben sapeva essere collegato al trasporto in Italia d migranti privi di promesso di soggiorno.
1.3. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio del reato continua è manifestamente infondato
La Corte di assise di appello ha esaustivamente risposto ai rilievi difensi osservando che l’aumento di mesi 4 di reclusione ed ero 1.000,00 di multa per ciascuno dei due reati satellite è congruo tenuto conto non solo COGNOMEa misura mol contenuta ma soprattutto COGNOMEa gravità dei fatti desunta dal numero ingente d cittadini extracomunitari illegalmente trasportati.
Risulta pertanto ampiamente rispettato il principio in base al quale nel determinazione COGNOMEa pena complessiva del reato continuato, è necessario, oltr ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, calcolare e moti l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con un dive grado di impegno motivazionale correlato all’entità degli stessi e tale da consent di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, in relazione agli COGNOME illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previ 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pen · (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01).
Quanto alla pena pecuniaria, essa non era suscettibile di alcun rideterminazione in melius perché calcolata, in relazione alla pena base del reato di cui al capo A3), con il sistema automatico previsto dal legislatore (euro 25.0 euro per ogni persona trasportata) per essere poi aumentata di mille euro p ciascuno dei due reati satellite.
2. NOME COGNOME.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Sostiene il ricorrente che il processo a suo carico sarebbe nullo per violazio del diritto di difesa o che, comunque, non sarebbero utilizzabili nei suoi confro tutte le conversazioni intércettate, a seguito COGNOME‘illegittimo rigetto COGNOMEa ri avanzata al pubblico ministero nel corso del giudizio di primo grado, di rilascia copia integrale dei brogliacci e COGNOMEe trascrizioni eseguite dalla polizia giudizia
L’assunto è erroneo perché non tiene conto né COGNOMEa diversa disciplina cui codice di rito, nel regolamentare la materia COGNOMEe intercettazioni telefoniche ambientali, sottopone, i verbali e le registrazioni, da una parte, ed i brogl
dall’altra, né COGNOMEe conseguenze che la legge processuale prevede in caso omesso rilascio di copia degli atti di indagine.
L’art. 268, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che i verbali e le registraz relativi alle operazioni di intercettazione effettuate sono immediatament trasmessi al pubblico ministero e che entro cinque giorni dalla conclusione COGNOME operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che han disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessar una proroga. La Corte Costituzionale, con sentenza 10 ottobre 2008, n. 336, ha dichiarato l’incostituzionalità COGNOME‘articolo nella parte in cui non prevede che, la notificazione o l’esecuzione COGNOME‘ordinanza che dispone una misura cautelar personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico del registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai COGNOME‘adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.
La violazione del diritto del difensore di estrarre copia dei “files” audio, ri in quanto funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa, non solo in sed riesame cautelare in cui l’illegittima compressione del diritto di difesa, deri dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consent difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma COGNOME‘art. 268 co proc. pen., dà luogo ad una nullità che se ritualmente dedotta in sede di riesa prelude l’utilizzazione COGNOMEe suddette trascrizioni COGNOME prova nel giudizio libertate”. (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246907 – 01), ma anche in sede dibattimentale. A quest’ultimo proposito è stato affermato che il diritto difensore di ascoltare le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercett e di estrarre copia dei “files” audio, dopo il deposito effettuato ai sensi de 268, comma 4, cod. proc. pen., non è suscettibile di limitazione né è subordinat ad autorizzazione, per cui ogni compressione di tale diritto dà luogo alla nullit ordine generale a regime intermedio prevista dall’art. 178, lett. c), cod. proc. (in applicazione del principio mentre Sez. 4, n. 57195 del 15/11/2017 Zekthi Rv. 271701 – 01 ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, avendo la corte di appello omesso di verificare se il diritto all’ascolto diretto COGNOMEe conversaz comunicazioni intercettate COGNOME stato, in concreto, compresso dalla indisponibili dei nastri magnetici, al fine di valutare, all’esito di tale verifica, la fondatez eccezione di inutilizzabilità COGNOMEe intercettazioni, Sez. 6, n. 41362 del 11/07/2 Drago, Rv. 257804 – 01 ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che in un procedimento celebrato con rito abbreviato, aveva utilizzato ai fini COGNOMEa decisio conversazioni intercettate acquisite mediante “brogliacci”, senza consentire difensori l’esercizio COGNOMEa facoltà di ascolto).
GLYPH
)4,
Con riferimento ai cosiddetti brogliacci di ascolto COGNOMEe operazioni intercettazione, consistenti nella sintesi COGNOMEe conversazioni eseguita dalla po giudiziaria che procede all’intercettazione, il loro omesso deposito, non previsto alcuna previsione codicistica, non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabi COGNOMEe intercettazioni medesime (ex plurimis, Sez. 3, n. 21968 del 24/02/2016, COGNOME, Rv. 267075 – 01; Sez. 3, 23 marzo 2015, n. 36350, COGNOME, Rv. 265630; Sez. 6, 26 novembre 2009, n. 49541, COGNOME, Rv. 245656; Sez. 4, 21 gennaio 2004, n. 16890, Casali, Rv. 228040).
La sanzione COGNOME‘inutilizzabilità opera, infatti, nel diverso caso COGNOME‘om redazione del verbale, che si distingue dal brogliaccio, perché contiene sommaria indicazione COGNOMEe operazioni svolte e non la sintesi COGNOMEe conversazion intercettate. D’altra parte, proprio perché si tratta di trascrizioni in compiute nel corso COGNOMEe indagini dalla polizia giudiziaria, i brogliacci relativ conversazioni telefoniche intercettate, nel giudizio ordinario non sono utilizzabi fini COGNOMEa decisione salvo il consenso COGNOMEe parti alla loro acquisizione al fas per il dibattimento (cfr. Sez. 6, n. 24744 del 28/03/2018, Liccione, Rv. 273619 01).
Coerentemente alla loro diversa natura e funzione, la disciplina speciale del intercettazioni non sanziona l’omesso rilascio di copia dei brogliacci. Co correttamene rilevato dalla sentenza impugnata, l’art. 271 cod. proc. pen n include tale ipotesi tra i casi di inutilizzabilità. Deve, quindi, esclude l’ordinamento processuale tuteli il diritto COGNOMEa difesa COGNOME‘imputato di otte rilascio di copia, digitale o cartacea, dei brogliacci nelle medesime forme di que ad ottenere copia dei verbali e COGNOMEe registrazioni.
La sanzione alla violazione del diritto di estrarre copia dei brogliacci, pert deve essere individuata in applicazione dei principi generali.
Non può trovare applicazione GLYPH la sanzione COGNOME‘inutilizzabilità GLYPH che è configurabile o nell’ipotesi di violazione di espressi divieti di acquisizione proba ex art. 191 cod. proc. pen. – inutilizzabilità generali – ovvero di una spe previsione, che nel caso non è rinvenibile nell’ordinamento, COGNOMEa sanzione relazione a un’acquisizione difforme dai moCOGNOMEi legali – inutilizzabilità spec (Sez. 2, n. 9494 del 07/02/2018, COGNOME, Rv: 272348 – 01; Sez. 3, n. 56086 de 25/10/2017, C., Rv. 272357 – 01; Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, Pagano, Rv. 241318 – 01).
L’inosservanza COGNOMEe formalità prescritte per l’assunzione COGNOMEe prove, ne specie l’intercettazione telefonica, può eventualmente rilevare sul piano de nullità, qualora, in base al principio di tassatività, tale sanzione sia previ riferimento alla specifica violazione.
In questa prospettiva il mancato rilascio COGNOMEe copie dei brogliacci potreb dare luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi COGNOME‘art. lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa solo se interessata, che è comunque posta in condizione di prendere conoscenza diretta personale mediante accesso alla segreteria degli atti ivi depositati, alleghi di patito un concreto pregiudizio, specificandone le ragioni a sostengo.
Ciò non è avvenuto nel caso in esame, in cui il ricorrente si è limitato indicare nell’originaria istanza di rilascio copie la mera eventualità di form richieste al giudice del dibattimento in corso di svolgimento senza al aggiungere, salvo in sede di eccezione precisare che la richiesta era funzional conferimento COGNOME‘incarico al perito trascrittore. Si tratta, a ben vedere. carenza particolarmente grave ove si consideri che la difesa richiedente, dall’applicazione COGNOMEa misura cautelare nei confronti COGNOME‘imputato, e quindi an prima COGNOME‘esercizio COGNOME‘azione penale e COGNOME‘inizio del dibattimento, aveva a accesso diretto ai verbali e soprattutto alle registrazioni di tutte le convers intercettate, con la possibilità di conoscerne il reale contenuto attraverso l’a COGNOMEe bobine. Queste ultime, pacificamente, costituiscono la “prova”, a differe non solo dei brogliacci, in cui è sintetizzata la trascrizione COGNOMEa polizia giud ma anche COGNOMEa perizia. Non a caso, secondo la giurisprudenza di legittimità orma consolidatasi, il contenuto COGNOMEe conversazioni intercettate può essere prov anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione COGNOMEe registrazioni nelle forme COGNOMEa perizia, atteso che la prova è costituita bobina o dalla cassetta, che l’art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama previsione COGNOME‘art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni l inosservanza determina l’inutilizzabilità e che la mancata trascrizione no espressamente prevista né COGNOME causa di nullità, né è riconducibile alle ipotes nullità di ordine generale tipizzate dall’art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n del 28/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282696 – 01; Sez. 1, n. 41632 d 03/05/2019, COGNOME, Rv. 277139 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Il secondo motivo, relativo all’affermazione di responsabilità c particolare riferimento all’elemento psicologico del delitto di cui al capo A 5) formalmente strutturato COGNOME denuncia di violazione di legge e vizio d motivazione sollecita, nella sostanza, una inammissibile rilettura de conversazioni intercettate, non confrontandosi criticamente con il precors argomentativo seguito dalla Corte salentina per pervenire alla conclusione ch COGNOME COGNOME pienamente consapevole COGNOMEa destinazione COGNOMEe imbarcazioni di cui aveva curato la consegna in Grecia a traffici illeciti e, più precisamente, al tra nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggi (pagg. da 52 a 59).
I Giudici del merito, al riguardo, hanno preso in esame una pluralità conversazioni in cui è lo stesso COGNOME, colloquiando con COGNOME, a forni informazioni sulle reali condizioni COGNOME‘imbarcazione, sulle modalità del navigazione e del pagamento COGNOMEa somma pattuita a titolo di compenso incompatibili con una operazione commerciale di compravendita nei termini del tutto generici riferiti dall’imputato. Soprattutto hanno messo in evidenza che, luce COGNOMEa ricostruzione cronologica COGNOMEe conversazioni captate il 7 e l’ 8 giu giorno COGNOME‘abbordaggio a largo di Otranto COGNOME‘imbarcazione in precedenza condotta in Grecia da COGNOME con bordo 8 migranti, risulta accertato che è sta proprio l’odierno ricorrente a consegnare personalmente l’imbarcazione a NOMENOME dopo essere stato freneticamente avvisato da RAGIONE_SOCIALE circa l’urgenz COGNOME‘operazione perché nel posto convenuto era già arrivati i cittadini e comunitari da imbarcare.
Su queste ultime conversazioni, evidente chiave di lettura anche di quell precedenti, la difesa del ricorrente nulla di concreto oppone soffermandosi aspetti secondari e non decisivi.
2.3. Il terzo motivo, relativo all’affermazione di responsabilità con partico riferimento all’elemento psicologico del delitto di cui al capo A 6), oltre a reit per di più in termini generici, inammissibili doglianze in fatto sovrapponibili a qu oggetto del motivo precedentemente esaminato, propone una questione infondata sulla qualificazione giuridica COGNOMEa condotta.
Secondo la difesa ricorrente, la Corte di assise di appello ha erroneament interpretato la norma incriminatrice, ritenendo configurabile il reato di cui al 12, comma 3, T.u. imm. nonostante risulti accertato che nessun migrante abbia fatto ingresso nelle acque territoriali, evento che dovrebbe costruire il momen consumativo.
L’opzione ermeneutica proposta non è condivisibile.
Il principio enunciato dalla sentenza. Sez. 1, n. 40624 del 25/03/2014 Scarano, Rv. 259923 – 01, citata nel ricorso – secondo cui le condotte descritt commi 3 e 3-bis COGNOME‘art. 12 T.U. imm. implicano l’effettivo ingresso COGNOMEo strani nel territorio COGNOMEo Stato, in violazione COGNOMEa disciplina di settore, presu invece non richiesto ai fini COGNOME‘integrazione COGNOME‘ipotesi di reato di cui all comma primo, che si configura COGNOME delitto a consumazione anticipata – è stato definitivamente abbandonato dalla giurisprudenza di legittimità dopo la sentenza Sez. U, Sn. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937 – 01.
In tale pronuncia si è dato continuità, con dovizia di argomentazioni correttamente riportate dalla Corte territoriale, all’orientamento contr sostenuto dal Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Bouslim, Rv. 271127 in base al quale anche la fattispecie criminosa disciplinata dall’art. 12, comma 3, del d.
2
25 luglio 1998, n. 286 integra un reato di pericolo o “a consumazione anticipata” che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l’ingresso straniero nel territorio COGNOMEo Stato in violazione COGNOMEa disciplina di settor richiedendo l’effettivo ingresso illegale COGNOME‘immigrato in detto territorio.
2.4. Il quarto motivo, relativo all’aggravante del fine di profit all’attenuante COGNOMEa minima partecipazione, propone, quanto all’aggravante considerazioni assimilabili a quelle contenute nel ricorso di COGNOME e dunqu parimenti infondate (vedi par. 1.2.) e, quanto all’attenuante, formula una cri generica che non si confronta con il contenuto reale COGNOMEa motivazione (pag. 63) che ha correttamente valutato il ruolo determinante avuto dall’imputato nell consumazione dei reati.
3. NOME NOME.
3.1. Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, laddove formula critiche sul giudizio di responsabilità generiche e comunque interamente versate in fatto, mentre è infondato nella parte in cui censura l’apparato motivaziona posto a sostengo COGNOME‘elemento soggettivo di tutti i reati per cui è interve condanna, evidenziando, principalmente, l’assenza di consapevolezza in capo all’imputato circa la destinazione illecita COGNOMEe imbarcazioni.
Contrariamente a quanto opinato dalla difesa ricorrente, la sentenza impugnata (pagg. da 39 a 47) ha indicato la pluralità di elementi indizia convergenti – tratti sia dalle conversazioni intercettate, specie con COGNOME, dalle ammissioni COGNOME‘imputato – da cui ha tratto la convinzione, tutt’altro manifestamente illogica, che COGNOME aveva svolto le prestazioni rivelatisi, sotto profilo oggettivo, funzionali alla consumazione del reato associativo e dei re scopo, nella piena consapevolezza COGNOMEa reale destinazione dei natanti di cui si variamente occupato, ora allestendoli ora curandone la consegna in Grecia, ovvero il trasporto di migranti irregolari. Ha, in particolare, osservato che le informaz di cui COGNOME è in possesso depongono univocamente per un elevato livello conoscenza di tutte le implicazioni COGNOME‘attività criminosa svolta – anche grazi suo prezioso contributo materiale che aveva pacificamente consentito l’allestimento COGNOMEe imbarcazioni utilizzate per gli sarchi di cui ai capi Al), A4) – da un’organizzazione, stabile e rodata di cui facevano parte, in RAGIONE_SOCIALE e, in Grecia, il trafficante di migranti “NOME. COGNOME non mostra, infatti, alcuna sorpresa nell’apprendere le lamentele espostegli da RAGIONE_SOCIALE, quale, nel parlare dei rischi correlati allo svolgimento COGNOME‘attività di trasport imbarcazioni in Grecia, cui lo stesso COGNOME era alacremente impegnato, nonché COGNOMEa necessità di adottare cautele per evitare controlli anche molto stringe aveva ripetutamente evidenziato il carattere irrisorio deli compensi ricevuti, spe
se paragonato ai ben più lauti guadagni percepiti dalle altre persone coinvolte cominciare da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE Anzi, COGNOME cerca di rassicurare il suo interlocutore pe evitare problemi alla riuscita del piano criminoso, ampiamente condiviso, giustifica le condotte tenute da RAGIONE_SOCIALE.
D’altra parte, aggiunge pertinentemente la Corte territoriale, la ricostruzio alternativa proposta dall’imputato, secondo cui si era limitato, in vista operazioni lecite di compravendita COGNOMEe imbarcazioni, ad eseguire i lavo commissionatigli da RAGIONE_SOCIALE e a provvedere al loro traporto in Grecia per l consegna agli acquirenti, non aveva trovato alcuna conferma.
3.2. Il secondo motivo, relativo all’imputazione soggettiva COGNOMEe circostanz aggravanti, non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità perché ripropo pedissequamente le censure già dedotte con l’atto di appello e dichiarat inammissibili in ragione ella loro genericità e difetto di confronto con complessiva motivazione fornita dalla sentenza COGNOMEa Corte di Assise, che, ne trattare la posizione di COGNOMECOGNOME aveva, tra l’altro, approfondito i temi dei compe elargitigli, rilevanti ai fini COGNOMEa sussistenza COGNOMEa finalità di profitto media all’aggravante prevista dall’art 12, comma ter-ter. T.U. imm., e de caratteristiche oggettive COGNOMEe imbarcazioni, tali da far ragionevolmente credere tutte e persone coinvolte nell’organizzazione che si trattava di natanti destina ospitare un numero cospicuo di migranti per ogni singolo viaggio, sicuramente superiore a quello indicato dall’art. 12, comma 3 lett. a) cit.
4. NOME COGNOME.
4.1. Il primo motivo, relativo alla condotta partecipativa del reato associati è privo di pregio.
Sostiene la difesa ricorrente che la sentenza impugnata, oltre a valuta erroneamente le prove a carico, tra cui le conversazioni intercettate – aspetto più sindacabile in sede di legittimità in difetto COGNOMEa specifica indicazione di motivazionali – non ha esaustivamente indicato le ragioni per le quali le condot COGNOMEa COGNOME non siano valutabili in termini di mera connivenza e abbiano, invece rappresentato un contributo causalmente rilevante ai fini COGNOMEa conservazione o de rafforzamento del vincolo sociale prestato da un soggetto che ha convintamente aderito ai fini criminosi comuni e condivisi dagli COGNOME affiliati.
Ritiene il Collegio che la questione, già sollevata con l’atto di appello, sia risolta in modo corretto.
Sulla scorta del contenuto di molteplici conversazioni intercettate, lette anc valorizzando criticamente le ammissioni COGNOME‘imputata, la Corte territoriale (pag 25 e seg.) ha ritenuto accertato che la COGNOME non si è affatto limitat accompagnare il COGNOME nei viaggi in Grecia nella convinzione di affiancarlo nell
attività imprenditoriale o di compiere gite di piacere, COGNOME sostenuto dalla stes in sede di esame. Al contrario, l’imputata era informata COGNOMEa destinazione del imbarcazioni, di cui aveva curato l’allestimento e la consegna in collaborazione co il fidanzato, al traporto in Italia di migranti irregolari. Aveva, infatti, persona assistito alle operazioni immediatamente precedenti all’imbarco dei migranti in occasione COGNOME‘episodio di cui al capo A 3) ed aveva, in più occasioni, parlato con referente in Grecia, NOME, dei viaggi dei migranti e COGNOMEe somme sborsate da ogni singolo passeggero per usufruire del servizio. Ella, inoltre aveva svolto, in fav COGNOME‘intera organizzazione e previo idoneo “addestramento”, compiti funzionali al perseguimento del programma criminoso avuto di mira dal sodalizio, non solo partecipando a più reati scopo ma anche collaborando alle operazioni di acquisto e cessione dei natanti, all’incasso dei corrispettivi e di trasferimento del denar territorio italiano.
La condotta così ricostruita è stata correttamente sussunta nella fattispec incriminatrice di cui all’art. 416 cod. pen. perché, con tutta evidenza, rapprese nel suo complesso, un contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini de conservazione o del rafforzamento COGNOMEa consorteria.
4.2. Il secondo motivo, relativo agli elementi costitutivi COGNOME‘associazion delinquere, non supera il vaglio di ammissibilità perché ripropon pedissequamente le doglianze contenute nell’atto di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni fornite in risposta dalla sentenza impugnata e finisce, nel sostanza, per sollecitare un diverso apprezzamento dei medesimi elementi di prova già valutati, prospettandone una rilettura asseritamente più plausibile.
La Corte territoriale (pagg. 7 e seg.), in continuità con i giudici del primo gr del giudizio, ha valorizzato, seguendo un percorso giustificativo no manifestamente illogico, ai fini COGNOMEa dimostrazione dei requisiti COGNOMEa stabilit vincolo associativo e COGNOME‘indeterminatezza del programma criminoso, non solo le modalità di esecuzione dei reati scopo, indicativi di un’organizzazione stabile autonoma nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi, ma ulteriori elementi, fattuali e di natura logica, qual il significativo lasso di tempo detti reati nel quale sono stati commessi (circ mesi), la distribuzione dei ruoli fra i compenti del gruppo, l’organizzazione viaggi in tempi strettissimi una volta ricevuto l’imput dal referente presente nel luogo di imbarco dei migranti. Ha pertinentemente rimarcato che siffatta indubitabile efficienza era resa possibile proprio dalla permanenza nel tempo d una struttura stabile, pronta ad agire anche senza alcun preavviso. Non difettav neanche la ripartizione dei guadagni conseguiti attraverso l’attività ille essendo prevista, anche se non sempre puntualmente attuata, la corresponsione di compensi ai singoli associati, tutti comunque disposti, in ragione del
condivisione del progetto illecito e quindi COGNOME‘affectio societatis, a svolgere i compiti prestabiliti pure in caso di ritardo nei pagamenti.
4.3 Il terzo motivo, relativo ai reati scopo, è anch’esso inammissibile perch è versato in fatto e non si confronta, se non genericamente, con il reale contenu COGNOMEa sentenza impugnata, che nelle pagine da 26 e seg. nonché nei paragrafi dedicati ai concorrenti COGNOMECOGNOME COGNOME, ha analiticamente approfondito, attraverso l’esame di numerose conversazioni, sia il tema de coinvolgimento personale COGNOMEa COGNOME nella consumazione dei sinoli reati scopo sia quello del correlato elemento psicologico, pervenendo alla conclusione, tutt’altr che illogica, che l’imputata , in tutti gli episodi contestatile, aveva forn contributo che, valutato alla luce COGNOMEe condotte coordinate dei compartecipi, stato senz’altro funzionale al buon esito COGNOMEe operazioni di cessione de imbarcazioni. L’imputata, infatti, pienamente consapevole COGNOMEa destinazione dei natanti consegnati in Grecia al trasporto illegale in Italia di citt extracomunitari ed a conoscenza del sistema operativo del gruppo, si è, di volta in volta, messa a disposizione in modo da garantire il suo apporto nella fas esecutiva: non solo accompagnando e coadiuvando COGNOME nei viaggi e durante la permanenza in Grecia per rendere gli uni e l’altra più sicuri, ma anch intervenendo personalmente nelle trattative di acquisto e rivendita dei natanti, n trasferimento in Italia del denaro contante ricevuto dall’organizzaizone e n rapporti con il referente NOME. D’altra parte, l’atipicità COGNOMEa condotta crimi concorsuale prevista dall’art. 110 cod. pen., rende punibili tutte le condotte leg da rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli concorrenti con la conseguenza che il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate anche di tipo “morale”, rafforzando i proposito criminoso altrui. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.4. Il quarto motivo è inammissibile laddove censura l’apparato giustificativo a sostegno del riconoscimento COGNOME‘aggravante del numero di migranti trasportati di cui all’art. 12, comma 3 lett. a) perché pretende una nuova valutazione COGNOME emergenze probatorie da sovrapporre a quella, non illogica, COGNOMEa sentenza impugnata (pagg. 37 e 38), che ha valorizzato più conversazioni interpretate COGNOME indicative COGNOMEa conoscenza da parte COGNOME‘imputata COGNOME‘allestimento COGNOME imbarcazioni per accogliere un numero di migranti elevato, circostanza quest’ultima che, d’altra parte, non rendeva antieconomica l’intera operazione
Le criticità rilevate con riferimento all’aggravante di cui all’art. 12, comma ter lett. b) T.u. imm. sono infondate perché trascurano che, COGNOME già ricordato nel par. 1.2., il “profitto” da considerare, per espressa previsione di legge, è an quello “indiretto”, nozione nella quale rientra anche il “profitto” di cui beneficiaria terza persona, se l’agente partecipa alla consumazione del reato
fine di procurarlo non a sé stesso ma a quest’ultima. In questa prospettiv correttamente la Corte di assise di appello ha valorizzato le dichiarazio COGNOME‘imputata, la quale ha ammesso di avere collaborato con RAGIONE_SOCIALE, con il quale conviveva ed intendeva “creare una famiglia”, al fine di consentire al compagno di percepire i guadagni legati all’attività di cui è stato accertato il carattere deli
Al rigetto del ricorso segue la condanna de ricorrenti al pagamento COGNOME spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento COGNOMEe spese processuali Così deciso, in Roma 17 gennaio 2024.