Favoreggiamento Evasione: Quando la Garanzia Diventa Responsabilità
Offrire la propria disponibilità come garante per un parente sottoposto a misura cautelare è un atto di grande responsabilità. Ma cosa succede se questo impegno non viene rispettato? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta proprio il tema del favoreggiamento evasione, chiarendo come la condotta omissiva di chi si era fatto garante possa integrare una responsabilità penale. Questo caso mette in luce l’importanza degli obblighi assunti nei confronti dell’autorità giudiziaria e le gravi conseguenze della loro violazione.
I Fatti di Causa: Un Impegno Infranto
Il caso ha origine dalla vicenda di una donna che si era offerta come garante per il proprio cugino, consentendogli di ottenere la sostituzione della misura custodiale in carcere con una misura meno afflittiva da scontare presso il domicilio da lei messo a disposizione. La donna si era formalmente impegnata non solo a ospitarlo, ma anche a vigilare affinché egli rispettasse tutte le prescrizioni imposte dal giudice e a provvedere al suo mantenimento e alle sue esigenze.
Tuttavia, in un momento successivo, il cugino si è dato alla fuga e la stessa garante si è resa irreperibile. La Corte d’Appello, pur escludendo la falsità della sua dichiarazione iniziale di disponibilità del domicilio, l’ha comunque ritenuta colpevole del reato previsto dall’art. 386 del codice penale (Procurata inosservanza di pena). Secondo i giudici di merito, la sua condotta ha avuto un ruolo causale determinante nel favorire l’evasione, poiché è venuta meno all’impegno di sorveglianza che era stato il presupposto per la concessione della misura alternativa al parente.
La Decisione sul favoreggiamento evasione
La ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione, ma il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi presentati non fossero altro che una sterile riproposizione di argomentazioni già esaminate e correttamente respinte nel grado precedente. Di conseguenza, ha condannato la donna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione di inammissibilità sul fatto che il ricorso era ‘meramente riproduttivo’ di censure già vagliate. I giudici hanno sottolineato che la sentenza d’appello aveva offerto una motivazione logica e giuridicamente ineccepibile. Era stato correttamente evidenziato il contributo causale della ricorrente all’evasione del cugino. Il suo venir meno all’impegno di vigilanza, rendendosi irreperibile, ha di fatto agevolato la fuga, integrando così gli estremi del reato di favoreggiamento evasione. L’impegno assunto non era una mera formalità, ma il fondamento su cui si basava la decisione del giudice di attenuare la misura cautelare. Violando tale impegno, la garante ha tradito la fiducia dell’autorità giudiziaria e ha reso possibile l’evasione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chi si assume la responsabilità di vigilare su un soggetto sottoposto a misure restrittive della libertà personale contrae un obbligo giuridico preciso. La violazione di tale obbligo, attraverso una condotta attiva o omissiva che agevoli la fuga, comporta una responsabilità penale diretta. Il provvedimento serve da monito sull’importanza della serietà e della concretezza degli impegni presi in sede giudiziaria. La decisione di concedere una misura alternativa al carcere si fonda sulla fiducia riposta nel garante, e il tradimento di questa fiducia viene sanzionato severamente, non solo con la condanna per il reato ma anche con conseguenze economiche significative in caso di ricorsi palesemente infondati.
Chi si assume l’impegno di vigilare su un soggetto sottoposto a misura cautelare può essere ritenuto responsabile in caso di sua fuga?
Sì, la Corte ha stabilito che la persona che si impegna a vigilare contribuisce causalmente all’evasione se, con la propria condotta (come il rendersi irreperibile), viola tale impegno e di fatto favorisce la fuga del soggetto sottoposto a misura.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata. È stato quindi considerato un motivo ‘meramente riproduttivo’.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come nel caso di specie dove è stata disposta una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3516 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3516 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME natgil DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epi esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riprodutt profili di censura, in ordine alla responsabilità per il reato di cui all’art. 38 adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla impugnata che, pur escludendo la falsità della dichiarazione di disponibilità del dom posto l’accento sulla rilevanza del contributo causale apportato dalla ricorrente dispetto dell’impegno assunto di vigilare affinché il cugino rispettasse tutte le presc misura cautelare e di farsi carico del suo mantenimento e delle sue esigenze di vita ( del quale veniva accordata l’invocata sostituzione della misura custodiale), s irreperibile, favorendo, così, l’evasione di COGNOME;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della rico pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favor Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricors versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 d
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.