Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6120 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6120 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 05/02/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
PIA VERDEROSA
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso l’ordinanza del 10/09/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 ottobre 2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l’istanza di riesame proposta da XXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX avverso il decreto di sequestro preventivo dell’appartamento sito al primo piano dello stabile ubicato in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adibito ad attività di XXXXXXXXXXXXXXX, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 13/08/2025, confermando il provvedimento impugnato.
Avverso la predetta ordinanza, XXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, propongono ricorso per cassazione, articolando un unico motivo e denunciando violazione di legge in relazione all’art. 3, n. 8, legge n. 75 del 1958, sotto il profilo della erronea applicazione della fattispecie di favoreggiamento della prostituzione e della mancanza del ‘quid pluris’ rispetto alla mera locazione.
Sostiene la difesa che il Tribunale del riesame abbia errato nel ritenere integrata la fattispecie di favoreggiamento della prostituzione sul presupposto della mera concessione in godimento di stanze di un RAGIONE_SOCIALE in assenza di qualsivoglia attività ulteriore da parte dei ricorrenti, ponendosi in contrasto con il consolidato e pacifico orientamento della Corte di cassazione che richiede invece la presenza di un ‘quid pluris’ rispetto alla semplice locazione, tale da rappresentare un effettivo ausilio per il meretricio, come nel caso di inserzioni pubblicitarie, fornitura di profilattici, ricezioni di clienti o altro.
L’ordinanza impugnata non avrebbe indicato alcuna prestazione accessoria da parte degli indagati, oltre alla normale gestione di un RAGIONE_SOCIALE, che dimostri il loro effettivo coinvolgimento nell’organizzazione o facilitazione degli incontri; piuttosto avrebbe, per un verso, richiamato circostanze che provano invece la loro estraneità rispetto all’attività di
prostituzione (gli annunci presenti su internet recavano il numero di cellulare delle donne, il carabiniere ha parlato direttamente con la donna da cui Ł stato direttamente ricevuto nell’appartamento) e , per altro verso, ignorato la circostanza – pacificamente emersa agli atti di causa – che XXXXXXXXXXXXXXXXX, titolare del RAGIONE_SOCIALE, identificava regolarmente gli ospiti al check-in e comunicava i relativi nominativi alla Questura,condotta che prova l’assenza di qualsivoglia intento di favoreggiamento.
Ai fini dell’integrazione del reato di favoreggiamento l’ordinanza impugnata ha valorizzato esclusivamente il fatto che la locazione dell’immobile sarebbe stata necessaria alle ragazze per consentire loro di praticare il meretricio in locali chiusi e non per strada, cosa che altrimenti sarebbe risultata difficile essendo le stesse da poco trasferitesi nel territorio casertano, prive di un lavoro ufficiale e non in regola con le norme sulla cittadinanza. Tali circostanze, a parere dei ricorrenti, non sarebbero veritiere: le ospiti avrebbero avuto un regolare permesso di soggiorno e ben avrebbero potuto affittare stanze in altri B&B, hotel o recarsi a casa dei clienti o altrove e quindi esercitare comunque la prostituzione anche in assenza della locazione di quel B&B; inoltre non vi sarebbe prova che la loro prostituzione sarebbe avvenuta stabilmente nelle stanze di quel RAGIONE_SOCIALE, al contrario r i s u l t e r e b b e i n a t t i p r o v a ( a p p u n t i n e l l ‘ a g e n d a p e r s o n a l e d i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di un utilizzo transitorio incompatibile con l’ipotesi di un immobile strutturalmente asservito al meretricio.
Conclude, quindi, la difesa che il nesso causale fra la locazione delle stanze e l’attività di prostituzione Ł meramente occasionale ed in ogni caso le eventuali difficoltà delle donne di reperire un appartamento non possono essere interpretate come un contributo attivo da parte del titolare del RAGIONE_SOCIALE. La condotta del locatore non configurerebbe, pertanto, un aiuto alla prostituzione esercitata dalle donne nei locali del RAGIONE_SOCIALE, ma un ausilio alle loro personali esigenze abitative. I Giudici del Tribunale del riesame sarebbero incorsi in un errore logicogiuridico, confondendo la necessità soggettiva delle donne di aver un alloggio con l’esistenza di un favoreggiamento oggettivo del meretricio, che richiede condotte attive e qualificate che nel caso di specie sarebbero mancate.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dei ricorrenti, con la quale si insiste nell’accoglimento del ricorso, ribadendo la mancanza di qualsiasi condotta agevolativa dell’attività del meretricio, ulteriore rispetto alla mera concessione in godimento di stanze di un bed and breakfast.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., Ł ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed Ł stato anche precisato che Ł ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchØ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'” iter ” logico seguito
dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).
Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.
2. Il ricorso Ł fondato.
Il Tribunale del riesame sostiene che entrambi gli indagati, l’una proprietaria dell’immobile, l’altro comodatario dell’immobile stesso, fossero consapevoli dell’esercizio dell’attività di prostituzione svolta al suo interno, in ragione della pubblicazione su siti specializzati, dell’andirivieni di clienti – uno dei quali sorpreso nel pieno di un incontro sessuale con una prostituta – e della presenza nelle camere del tipico kit utilizzato per il meretricio; e sostiene anche che la condotta, tenuta da entrambi gli indagati, avesse integrato un aiuto all’esercizio dell’attività di prostituzione, poichØ le donne esercitavano il meretricio in locali chiusi e non per strada, sicchŁ, avendo bisogno di un locale dove potere incontrare i clienti, sarebbe stato ben difficile per costoro avere in locazione un immobile in territorio casertano, dove si erano con ogni probabilità trasferite da poco, prive di un lavoro e di redditi dichiarati e nemmeno in regola con le norme sulla cittadinanza.
L’argomento Ł erroneo in diritto, trattandosi di una ricostruzione che non appare in linea con gli indirizzi di legittimità relativi al reato in questione, essendo stato affermato a piø riprese e con chiarezza da questa Corte che non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la cessione in locazione di un appartamento, pur nella consapevolezza che ivi si eserciterà la prostituzione, ove difettino prestazioni accessorie (come nel caso di esecuzione di inserzioni pubblicitarie, fornitura di profilattici, ricezione di clienti o altro) che concretizzino una oggettiva agevolazione del meretricio (Sez. 3, n. 2056 del 08/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285740; Sez. 3, n. 33160 del 19/02/2013, B., Rv. 255893).
E’ stato, altresì, affermato che non integra l’attività di favoreggiamento la concessione dell’uso di una camera di albergo o di un immobile in locazione, effettivamente operata a favore di una prostituta, ad un prezzo che si riveli superiore a quello normale, dunque fuori mercato, e connesso all’attività da costei esercitata, posto che l’utilità ottenuta attraverso la maggiorazione dei correnti canoni di mercato si inserisce nell’ambito di una contrattazione di rilievo civilistico «in cui, al piø, la dedizione al meretricio ad opera della parte conduttrice Ł motivo del risultato negoziale raggiunto, senza quindi essere in diretta connessione, come richiesto per la configurazione del reato in esame che richiede che la gente tragga qualche utilità dall’attività sessuale della prostituta, con l’attività di prostituzione» (Sez. 3, n. 11611 dell’11/02/2022, G., Rv. 282931, secondo cui la locazione di un immobile a una prostituta a un canone maggiorato non integra, per ciò solo, il delitto di favoreggiamento della prostituzione, in quanto non incide favorevolmente sullo svolgimento di detta attività, potendo, invece, costituire un maggiore ostacolo all’ottenimento dell’abitazione).
E non si rinviene, nell’ordinanza impugnata, la indicazione di prestazioni accessorie da parte degli indagati, se non quella – insufficiente – di consentire alle donne di esercitare la prostituzione in locali chiusi, che altrimenti sarebbe stato, per loro, ben difficile reperire (cfr., tra le non massimate, Sez. 3, n. 28964 del 06/06/2025, M., e Sez. 3 n. 57525 del 13/09/2018, S., laddove Ł rimarcato che ‘l’ascrivibilità all’indagata della condotta illecita contestata non Ł scaturita dalla mera constatazione della sua consapevolezza dell’esercizio della prostituzione nel suo bed and breakfast, ma dal rilievo che l’indagata avesse compiuto attività ulteriori in favore delle ospiti del suo appartamento, idonee ad agevolarne lo svolgimento della prostituzione’).
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo esame che tenga conto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così Ł deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.