Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41587 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 21/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME NOME DI GERONIMO
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che ha insitito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con cui il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del riesame proposto avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo del 9 aprile 2024, ha sostituito nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari ‘rafforzati’ dal dispositivo di controllo del braccialetto elettronico.
Il ricorso Ł affidato a due motivi.
2.1. Con il primo si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla gravità indiziaria dei delitti di procurata inosservanza di pena e di favoreggiamento personale ex artt. 390, 378 e 384ter , aggravati ai sensi dell’art. 416bis. 1 cod. pen
Il Tribunale si Ł limitato ad elencare le risultanze dell’attività captativa ed il contenuto di alcune missive presuntivamente indirizzate al latitante NOME COGNOME da NOME COGNOME, che con lo stesso intrattenne una lunga relazione sentimentale. Le missive della COGNOME, gelosa della COGNOME, che a sua volta visse una relazione clandestina con il latitante, non descrivono compiti concretamente eseguiti dalla ricorrente, in funzione di assistenza o supporto materiale e/o logistico alla latitanza del defunto capomafia.
Del tutto generico Ł l’inciso, contenuto nella missiva del 3 dicembre 2022 – in cui COGNOME scrive ‘ dici che NOME ti aiuta come può ‘ – che pare anzi dimostrativo della circostanza che la scrivente non avesse conoscenza diretta del coinvolgimento dell’accusata nella rete di fiancheggiatori che garantirono la latitanza di COGNOME. Peraltro, l’espressione valorizzata dal Tribunale Ł seguita da un’interiezione (‘ma cosa può fare per te?!’) che, anzi, dimostra come la COGNOME nulla sapesse dei comportamenti tenuti dalla COGNOME.
La motivazione Ł viziata per avere il Tribunale dedotto la gravità indiziaria del reato di favoreggiamento dalla consapevolezza, in capo alla COGNOME, dell’effettiva identità del sedicente dottor COGNOME – nome con cui si era a lei presentato COGNOME – posto che da tale consapevolezza non poteva scaturire a suo carico alcun obbligo giuridico di denuncia nei confronti del latitante e che, nel complesso, ella ha offerto al predetto esclusivamente un supporto affettivo.
L’ordinanza non spiega le ragioni per cui il termine ‘luce’ vada riferito alla ricorrente, nØ chiarisce in che misura la persona così denominata abbia favorito la latitanza di COGNOME.
A carico della COGNOME vi sono ben pochi elementi certi, ossia: a) gli incontri con il capoclan presso la scuola ove ella insegnava o in una sola occasione presso l’abitazione del latitante, in altre occasioni presso esercizi pubblici di ristorazione; b) l’episodio della consegna di una borsa piena e poi presuntivamente svuotata che, tuttavia, per sØ non ha frapposto alcun ostacolo allo svolgimento delle indagini.
Quanto al servizio di staffetta, si Ł omesso di rilevare che, in alcune occasioni, come risulta dai fotogrammi acquisiti, i veicoli condotti da COGNOME e da COGNOME COGNOME procedevano in sequenza, distanziati di soli pochi metri l’uno dall’altro, sicchØ ella mai avrebbe potuto avvertire il latitante della presenza delle forze dell’ordine.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di reiterazione delle condotte delittuose.
Il Tribunale, contraddittoriamente, ha ridimensionato il ruolo di ausilio prestato dalla COGNOME in favore del latitante, riconoscendole una posizione disgiunta rispetto alla rete di protezione dei fiancheggiatori storici COGNOME NOME, e ha dato atto che ella ebbe a chiarire le ragioni dei suoi incontri con il capomafia dopo soli quattro giorni dall’arresto, ma, al tempo stesso, ha ritenuto sussistente un pericolo di reiterazione.
Di contro, va rimarcato che non sono emerse condotte della COGNOME intese a sviare le indagini, nØ tentativi di allontanamento dal territorio di residenza, ove la indagata ha continuato ad esercitare la professione di insegnante.
Nel modificare l’originaria misura cautelare carceraria, il Tribunale ha omesso di motivare sulla inadeguatezza di misure meno afflittive.
Il Procuratore Generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo Ł aspecifico e proposto per ragioni non consentite.
2.1. Preliminarmente, giova ribadire che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorchØ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828); mentre Łescluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si
risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
2.2. Tanto precisato, nella vicenda in verifica, le censure sulla gravità indiziaria si incentrano essenzialmente sui contenuti delle missive della COGNOME, senza tenere in adeguato conto le dichiarazioni rese in interrogatorio dall’imprenditore NOME COGNOME e le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza nell’estate del 2022.
Il ricorso sollecita la rilettura di tali emergenze investigative, specie là dove viene contestata la possibilità di identificare nella COGNOME la persona, indicata come ‘NOME‘, che figura negli appunti manoscritti del capoclan; identificazione che, al contrario, il Tribunale ha ritenuto fondata sull’incrocio dei dati dei tabulati telefonici e sulle videoriprese estrapolate dagli impianti di videosorveglianza.
2.3. Dagli elementi acquisiti, globalmente apprezzati, l’ordinanza deduce senza distonie le condotte di assistenza e supporto materiale e logistico alla latitanza di COGNOME COGNOME, riferibili alla COGNOME.
Tra queste: a) l’attività di staffetta/scorta fornita al latitante, di cui il ricorrente ha svilito la valenza di ausilio, sulla base di aspetti trascurabili, quali la distanza delle autovetture che viaggiavano in sequenza; b) la consegna al capoclan di una voluminosa borsa, anch’essa indebitamente sminuita, pur avendo il Tribunale, con inferenza non irragionevole, correlato la rilevanza di quanto in essa contenuto alla corrispondente annotazione che di tale consegna – attesa con impazienza -viene fatta negli appunti manoscritti di COGNOME COGNOME.
Il Tribunale ha, peraltro, avuto cura di perimetrare il quadro di gravità indiziaria, specificando come non abbiano rilevanza penale gli incontri con il capomafia indicati a pag. 16, in quanto dagli stessi non Ł dato evincere il compimento da parte dell’indagata di compiti di ausilio anche solo morale; e ha anche correttamente precisato che tali non possono ritenersi i benefici di natura affettiva scaturenti dal rapporto sentimentale.
2.4. Sotto il profilo della consapevolezza, da parte della ricorrente, di favorire COGNOME, vi Ł motivazione esaustiva fondata sulla caratura criminale del personaggio e sulla sua notorietà nel contesto di riferimento in cui imperava, ma anche sulle modalità delle condotte di staffetta e sulle cautele adottate ai fini della consegna della busta, come monitorate dalle videoriprese.
Significative le dichiarazioni rese dall’imprenditore COGNOME sulla risalenza del rapporto di conoscenza della COGNOME, nipote del pluripregiudicato NOME ( vertice della famiglia mafiosa egemone in Campobello di Mazara) con COGNOME, il quale era intervenuto molti anni prima per raccomandare l’assunzione della donna presso uno studio di consulenza.
Dalla consapevolezza della COGNOME di agevolare il capomafia, garantendo la sua perdurante operatività strategica, discende coerentemente – nella ricostruzione del Tribunale – che l’agevolazione si Ł risolta a favore dell’intera articolazione mafiosa di cui egli era il vertice indiscusso.
2.5. La piø riduttiva versione della indagata, quanto a frequenza ed oggetto degli incontri avuti con NOME COGNOME, non inficia la concludenza del quadro indiziario come sopra delineato, in ragione del quale NOME COGNOME viene dal Tribunale inserita nella rete dei fiancheggiatori stabili che, pur operando disgiuntamente rispetto all’asse COGNOME, ha contribuito a creare condizioni di supporto logistico alla latitanza del capomafia.
E’ stata fatta corretta applicazione del consolidato principio per cui i delitti di favoreggiamento personale e di procurata inosservanza della pena, in quanto reati di
pericolo a forma libera, sono integrati da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, idonea a realizzare l’effetto di fornire ausilio a taluno a eludere le investigazioni dell’autorità o di sottrarre il condannato all’esecuzione della pena, a prescindere dall’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, salvo restando, sotto un primo profilo, che l’agente abbia fornito un contributo materiale idoneo alla realizzazione delle anzidette finalità e, sotto un secondo, che si sia rappresentato la portata del proprio agire e abbia effettivamente voluto apportare, con la propria condotta, siffatti aiuti (Sez. 6, n. 43548 del 15/05/2019, COGNOME, Rv. 277202 – 03). Ai fini dell’integrazione del delitto di favoreggiamento, che Ł reato di pericolo, Ł poi necessario che l’attività abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (Sez. 6, n. 13143 del 01/03/2022, O., Rv. 283109 – 01).
La qualificazione giuridica risulta pertanto corretta, stante la pluralità di elementi per ritenere che, nel caso in disamina, la COGNOME abbia prestato un concreto ausilio alla mobilità del capoclan, alla ricezione di pieghi a lui destinati, ma anche a sottrarsi alla esecuzione della pena, con conseguenti maggiori spazi di operatività per lo stesso nella guida del gruppo criminale.
Infondata Ł anche la censura relativa alle esigenze di cautela e alla scelta della misura custodiale carceraria, che si assume essere non proporzionata al disvalore dei fatti.
Se Ł vero che il Tribunale ha dedotto il superamento della presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. dalla sostanziale autonomia della COGNOME rispetto alla rete di pluriennale protezione della latitanza di COGNOME e dall’assenza di contatti con gli altri suoi fiancheggiatori, Ł anche vero che non ha escluso il periculum libertatis correlato alla possibilità di condotte favoritrici, avuto riguardo al contesto intriso di mafiosità nel quale la ricorrente Ł inserita, anche per appartenenza familiare, sicchØ la misura degli arresti costituisce la minima adeguata ad evitare il pericolo di recidiva.
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha da tempo affermato, con orientamento che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, che il requisito dell’attualità del pericolo non Ł equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative; una valutazione da compiere alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto piø approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767).
Da ultimo deve osservarsi che, là dove ha imposto l’aggiuntiva prescrizione del divieto di contatti con persone estranee al nucleo dei familiari e conviventi (oltre al dispositivo di controllo elettronico), al fine di scongiurare la reiterazione di analoghe iniziative delittuose, rimarcando l’allarmante gravità della vicenda cautelare, il Tribunale ha poi implicitamente escluso la idoneità di misure meno afflittive, sicchØ non vi Ł alcuna omissione di motivazione al riguardo.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME