Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41471 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Reggio Calabria avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in qualità di Giudice del riesame, confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la custodia cautelare nei confronti di NOME
COGNOME, indagato per favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) con l’aggravante mafiosa (ex art. 416-bis.1 cod. pen.)
In particolare, all’indagato è attribuito di aver aiutato, rendendo false informazioni testimoniali, NOME COGNOME e NOME COGNOME ad eludere le indagini a loro carico per l’omicidio di NOME COGNOME. Si ritiene, inoltre, tale condotta volta ad agevolare la cosca di appartenenza, e in particolare NOME COGNOME, reggente del gruppo COGNOME sul territorio di RAGIONE_SOCIALE (quartiere di Reggio Calabria), alla cui ascesa il COGNOME si era opposto.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso, nell’interesse dell’imputato, l’AVV_NOTAIO, deducendo cinque motivi.
2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.
Premesso che il giudice della cautela è chiamato ad una valutazione stringente sui gravi indizi di colpevolezza, secondo un iter argomentativo, coerente e non contraddittorio, non dissimile da quello prescritto per il giudizio di merito, nel caso di specie, gli elementi valorizzati nell’ordinanza non trovano riscontro.
Non vi sono, infatti, dati da cui desumere che l’indagato conoscesse lo COGNOME, né dai servizi di OCC e dagli altri atti investigativi è emerso alcun incontro tra i due. Di conseguenza, non avrebbe potuto ritenersi che egli affermò il falso quando ha negato di conoscerlo.
L’ordinanza ha trascurato, inoltre, come, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 378 cod, pen., occorra che l’agente abbia frapposto un ostacolo alle investigazioni in atto. In tal senso, non appare significativa l’intercettazion all’interno della sua autovettura, di una conversazione tra il ricorrente e la fidanzata, in cui il primo ripercorreva le domande che gli erano state fatte dalla polizia giudiziaria, considerato il comprensibile timore di essere accusato di concorso in un fatto grave, quale l’omicidio del COGNOME.
2.2. Violazione dell’art. 350 cod. proc. pen., quanto all’assunzione a sommarie informazioni testimoniali del ricorrente senza le garanzie di legge.
Il COGNOME, nel momento in cui è stato sentito dalla Polizia giudiziaria, già rivestiva il ruolo di indagato, come dimostra il fatto che era intercettato. Di conseguenza, ai sensi della disposizione legislativa richiamata, avrebbe dovuto essere assistito da un difensore.
Le dichiarazioni da lui rese sono, dunque, inutilizzabili. L’inutilizzabilità patologica.
2.3. Violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in rapporto alla contestazione della cd. aggravante mafiosa.
Il giudice del riesame ha affermato con argomentazione stereotipata la configurabilità dell’aggravante.
La finalità agevolatrice rappresenta un requisito espresso di fattispecie che non può risolversi in mera intenzionalità, dovendo, al contrario, implicare una concreta portata agevolatrice della condotta che deve riflettersi sull’obiettivo finale, e cioè sull’attività del sodalizio.
Il Tribunale del riesame, per contro, non indica elementi da cui inferire che la condotta fosse volta ad esplicare efficacia in favore della consorteria piuttosto che del singolo (NOME COGNOME), che si assume essere subentrato al COGNOME quale capo di una `ndrina.
In altri termini, non risulta che l’omicidio del COGNOME, seppure commesso con modalità mafiose per motivi legati al controllo del territorio, fosse stato preventivamente deliberato dall’associazione, piuttosto che commesso in modo estemporaneo, nel contesto di un’evoluzione delle dinamiche di ‘ndrangheta che passavano da una fase embrionale di assestamento ad una fase di consolidamento (né risulta che la condotta dell’indagato fosse idonea a raggiungere il risultato).
Mancherebbe, dunque, la prova del dolo intenzionale.
2.4. Errata applicazione dell’art. 384 cod. pen.
Diversamente da quanto affermato dal giudice del riesame, secondo cui le false dichiarazioni dell’indagato sarebbero state volte a creare un alibi al COGNOME, il COGNOME ha agito per evitare il proprio coinvolgimento nelle indagini per l’omicidio del COGNOME, avendo egli accompagnato il COGNOME, di cui era frequentatore abituale, in INDIRIZZO.
Di conseguenza, ricorre l’ipotesi dell’art. 384, comma 1, cod. proc. pen., che rappresenta una causa di esclusione della colpevolezza, la cui applicabilità è deducibile per la prima volta anche nel giudizio di legittimità e la cui configurabilità, nel caso di specie, emerge anche dalla conversazione con la fidanzata subito dopo la sua escussione, dal tenore del dialogo trasparendo la preoccupazione di essere coinvolto nel procedimento penale.
2.5. Violazione della legge penale sostanziale e processuale con riferimento all’insussistenza delle esigenze cautelari.
Mai il COGNOME potrebbe reiterare la propria condotta, posto che, secondo la ricostruzione operata della vicenda, egli avrebbe dichiarato il falso per fornire un alibi a NOME COGNOME.
Difetta il requisito dell’attualità del pericolo (distinto dall’ “imminenza d specifiche opportunità” di ricaduta), richiesto in aggiunta alla concretezza.
D’altronde, non solo il Giudice del riesame ha motivato l’adeguatezza della misura limitandosi ad invocare la presunzione assoluta di cui all’art. 275, comma
3, cod. proc. pen., ma ha anche ignorato il tempo intercorso tra la commissione del fatto e l’applicazione della misura (c.d. tempo silente) e non ha adeguatamente replicato alle argomentazioni difensive tese a dimostrare l’insussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato.
Il primo motivo rasenta l’inammissibilità per manifesta infondatezza.
2.1. Quanto alla gravità indiziaria, nell’ordinanza impugnata si premette che: verso le ore 13.00 del 14/02/2019, come accertato attraverso le immagini delle videocamere di sorveglianza e l’analisi delle utenze in uso ai soggetti coinvolti, il COGNOME, alla guida di una BMW intestata al padre (ma in suo uso, come dimostra il fatto una settimana prima era stato fermato per accertamenti dalla polizia stradale), si recava con il COGNOME presso la rivendita di bombole di NOME COGNOME, dopo che quest’ultimo si era allontanato da pochi minuti dal negozio; il COGNOME scendeva dall’auto, sostava qualche secondo di fronte all’immobile e poi risaliva a bordo dell’autovettura, la quale si allontanava; alle ore 20:00 dello stesso giorno il COGNOME era ucciso dal COGNOME e dallo COGNOME.
Si aggiunge pure che, sebbene le immagini non consentissero la sicura identificazione del COGNOME, durante le sommarie informazioni testimoniali rese in data 04/05/2021, questi confermò di essere stato alla guida dell’autovettura, aggiungendo, tuttavia, di aver trascorso tutto il pomeriggio, fino alle ore 20:00, in compagnia del COGNOME e di non conoscere lo COGNOME.
Nell’ordinanza impugnata si precisa, oltretutto, che il COGNOME fu successivamente interrogato davanti al Giudice delle indagini preliminari (in data 23/02/2024) e che in tale sede rese dichiarazioni contrastanti tra loro e con le sommarie informazioni testimoniali del 04/05/2021, per le quali si procede in questa sede. E si legge che il COGNOME affermò, in particolare:
di aver accompagnato il COGNOME presso l’esercizio commerciale del COGNOME per comprare delle bombole di gas, sebbene il COGNOME godesse di una regolare fornitura di gas e non avesse quindi bisogno di bombole;
di ricordare che avevano suonato al campanello del negozio del COGNOME, e che non aveva risposto nessuno, circostanza risultata non veritiera;
di aver trascorso il pomeriggio con il COGNOME nel quartiere di RAGIONE_SOCIALE e presso il capannone ove ha sede l’azienda sino alle 20:00, quando lo avrebbe riaccompagnato a casa, ma il dato è stato però smentito sia dalla visione delle telecamere di sorveglianza (che non riprendevano la vettura da lui utilizzata
all’interno di detta frazione), sia dai tabulati telefonici del COGNOME, che n collocano gli spostamenti in altre zone della città. Né – si specifica – poteva rispondere al vero che fosse stato in compagnia di COGNOME fino alle 20:00, visto che a quell’ora quest’ultimo commetteva l’omicidio del COGNOME;
di aver accompagnato il COGNOME presso la sua abitazione in una zona in cui invece il COGNOME non dimorava più da tempo;
di non conoscere lo COGNOME, quando, invece, l’analisi dei contatti tra le utenze telefoniche sue e dello COGNOME dimostrò il contrario.
A ciò i Giudici del riesame aggiungono che il COGNOME, dopo l’audizione, tornò presso la sua abitazione e che sua madre contattò il COGNOME chiedendogli di raggiungerla presso la sua abitazione con urgenza, riferendosi al ritiro di una merce non meglio precisata (da ciò inferendo che la donna si fosse fatta latrice di un messaggio del figlio) e che, quindi, il COGNOME, il COGNOME e una terza persona si recarono presso lo studio dell’avvocato del primo, per poi successivamente incontrare un soggetto ritenuto vicino ad alla cosca RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Premesso, dunque, che, in sede cautelare, la gravità indiziaria può essere desunta da elementi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell’indagato, tale giudizio, nel caso di specie, risulta svolto in modo completo ed argomentato, con motivazione esente da vizi logici: a fronte di deduzioni che, dal canto loro, appaiono ispirate ad una strumentale frammentazione del quadro indiziario.
2.3. A quest’ultimo proposito si puntualizza come, diversamente da quanto dedotto nel ricorso, nel provvedimento impugnato siano espressamente specificati gli elementi a fondamento della conoscenza – negata dal COGNOME nel corso delle sommarie informazioni – tra questi e lo COGNOME, e che l’intercettazione ambientale, nell’auto del ricorrente, della conversazione con la fidanzata, è dai Giudici di merito richiamata ad abundantiam, fornendone oltretutto una lettura in sé verosimile – che presuppone una valutazione in fatto il cui sindacato è precluso a questa Corte.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Premesso che l’assunzione della qualità di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ai fini dell’applicabilità delle garanzie di all’art. 350 cod. proc. pen., non postula la previa formale iscrizione della persona nel registro degli indagati di cui all’art. 335 cod. proc. pen., essendo sufficiente che essa sia stata raggiunta da elementi concreti di colpevolezza che possano perlomeno far sospettare la sua responsabilità per la consumazione del reato (ex multis, Sez. 4, n. 48778 del 19/11/2019, Scaglione, Rv. 277401), il ricorrente, tuttavia, non allega dati da cui desumere che tale condizione si fosse inverata
nel caso di specie, non potendosi a tale fine ritenere sufficiente il generico riferimento alla circostanza che il COGNOME era intercettato. Soprattutto, l’eccezione in esame presuppone accertamenti in fatto preclusi al Giudice di legittimità, sicché – come anche osservato dal AVV_NOTAIO Generale in sede di discussione orale – avrebbe dovuto essere previamente devoluta in sede di riesame: ciò che non risulta essere accaduto nel caso di specie.
Privo di fondamento è anche il terzo motivo di ricorso.
Si prescinda dalla considerazione – in questa sede incidentale – che la medesima ordinanza impugnata precisa come, nell’ambito di un altro procedimento, il quale coinvolge anche il COGNOME e che con l’attuale concorre a comporre la c.d. “operazione RAGIONE_SOCIALE“, al COGNOME sia contestato il delitto di associazione mafiosa (e non già la mera aggravante). Determinante è che dalla comprovata robusta conoscenza del COGNOME, che rivestiva un ruolo apicale all’interno dell’associazione criminale, si inferisce che il COGNOME non poteva non rappresentarsi come, aiutando il primo ad eludere le investigazioni dell’autorità giudiziaria, stesse agevolando altresì la consorteria ‘ndranghetista.
Sicché in modo corretto i Giudici del riesame hanno da ciò inferito che l’indagato ha agito (anche) a tal fine.
Né è necessario che la finalità perseguita sia esclusiva, avendo questa Corte chiarito che lo scopo di agevolare l’associazione mafiosa ben può concorrere con una finalità egoistica (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734, in motivazione). Con la conseguenza che, a fortiori, è suscettibile di assumere rilievo quando l’indagato abbia agito per agevolare un esponente apicale dell’associazione di stampo mafioso in una circostanza determinante ai fini del consolidamento dell’organigramma criminale.
Destituito di fondamento è il quarto motivo di ricorso, essendo lo stesso contenuto delle dichiarazioni dell’indagato a precludere la configurabilità, in fatto, della causa di esclusione della colpevolezza di cui all’art. 384 cod. pen. (fondata sul nemo tenetur se detegere).
Nelle GLYPH sommarie GLYPH informazioni GLYPH testimoniali GLYPH alla GLYPH base GLYPH dell’ipotizzato favoreggiamento, il COGNOME non dichiarò il falso per allontanare da sé il sospetto di aver commesso il fatto, come sarebbe accaduto ove avesse, ad esempio, negato di aver accompagnato il COGNOME sul luogo del delitto il giorno in cui questo fu successivamente commesso, o se avesse tentato di minimizzare la sua frequentazione con il medesimo.
Al contrario, affermò (falsamente) di aver trascorso con il COGNOME l’intero pomeriggio sino alle 20.00, e cioè sino all’ora in cui il COGNOME fu ucciso.
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n
C.4
••••
+
o
—
N 7
Con deduzione affatto logica il Tribunale ha, quindi, concluso che il ricorrente agì allo scopo precipuo di creare un alibi per l’omicida.
Infondato è, infine, il quinto motivo di ricorso, la motivazione del provvedimento impugnato apparendo completa, oltre che esente da profili di illogicità o contraddittorietà.
In punto di esigenze cautelari, premessa la gravità del fatto di omicidio realizzato all’interno di dinamiche mafiose (il COGNOME non voleva riconoscere l’autorità mafiosa di COGNOME) e quella, conseguente, del favoreggiamento reso dal COGNOME, il Tribunale del riesame ravvisa, infatti, un grave allarme sociale e il pericolo di reiterazione di condotte analoghe, in mancanza di allegazioni difensive suscettibili di vincere la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operante in rapporto ai delitti aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen.
Quindi, conclude come quella custodiale fosse l’unica misura in grado di soddisfare le suddette esigenze, aggiungendo, peraltro, che l’indagato è stato attinto dalla custodia cautelare anche nell’ambito del diverso ma complementare procedimento, per la sua ritenuta intraneità all’associazione mafiosa ‘ndranghetista – circostanza che risponde pure alle deduzioni difensive sul c.d. “tempo silente” – e che le esigenze cautelari tengono altresì conto della necessità di recidere i contatti dell’indagato con il contesto criminale con cui il COGNOME dimostra di essere legato (dagli accertamenti in precedenza compiuti risultando come egli si accompagnasse sistematicamente a soggetti intranei alla criminalità organizzata o comunque dediti a condotte illecite, oltre ad essere stato condannato per delitti di violenza pubblico ufficiale e lesioni personali).
Anche tale motivo deve essere, dunque, rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 23/09/2024