Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23349 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23349 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME Franco nato a Terranova Da Sibari il 28/03/1968
avverso l’ordinanza emessa il 3 dicembre 2024 dal Tribunale di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME quale sostituto processua dell’Avv. NOME COGNOME i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, Il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a NOME COGNOME per il rea favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. per a favorito NOME COGNOME, reggente della omonima cosca di ‘ndrangheta e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all’art. 416 pen., consentendogli di spostarsi a bordo di un’autoambulanza di proprietà della Mont
Soccorsi 0.d.v., presieduta dalla convivente NOME COGNOME da Spezzano Albanese a Bari, dove trovava ospitalità in una villa di proprietà della famiglia COGNOME.
NOME COGNOME ha proposto due separati ricorsi per cassazione, a firma rispettivamente dell’Avv. NOME COGNOME e dell’Avv. NOME COGNOME con i quali ha dedotto i motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Inosservanza degli artt. 63, ultimo comma, 64 e 65 cod. proc. pen. e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME il 4/3/2024, in quanto sentita come persona informata sui fatti anziché come indagata. Si rileva, infatti, che, a prescindere dalla formale iscrizione della COGNOME nel registro degli indagati, al momento della sua audizione erano già stati raccolti indizi di reità a suo carico in quanto: a) 19/10/2023 è stata chiesta l’acquisizione delle videoregistrazioni effettuate dalla telecamera situata nei pressi dell’Istituto bancario di Terranova da Sibari dove NOME COGNOME aveva effettuato una sosta alle 17,09 del 17 ottobre 2023; b) il 24 ottobre 2023 è stato chiesto al reparto Unipol Tech della compagnia assicuratrice Unipol, il tracciamento dei percorsi effettuati il 17 ottobre 2023 dall’autoambulanza di proprietà della Montalto Soccorso, il cui legale rappresentante era NOME COGNOME; c) il 6/11/2023 è stato tratto in arresto NOME COGNOME; d) il 22/2/2024 è stata trascritta la conversazione tra l’operatore del 118 e COGNOME, mentre il 20/2/2024 è stata trascritta quella tra l’operatore del 118 e COGNOME Nel corpo del motivo si deduce anche l’omessa motivazione sull’eccezione in esame, sollevata nel corso dell’udienza camerale, stante la valenza decisiva delle dichiarazioni della COGNOME ai fini del giudizio di gravità indiziaria
2.2. Mancanza di motivazione sulle deduzioni formulate con la memoria difensiva depositata all’udienza camerale del 6/12/2014 (il cui contenuto, volto a censurare la gravità degli indizi a carico del ricorrente, è stato riportato alle pagine da 13 a 17 del ricorso), motivazione manifestamente illogica e in parte contraddittoria per travisamento della prova relativa al giudizio di gravità indiziaria. Si rileva, in particolare, che l’ordina impugnata, attribuendo a NOME COGNOME il ruolo di coordinamento e di pianificazione del trasporto del latitante, ha affermato che la stessa manteneva i contatti con gli Abbruzzese e con COGNOME, recandosi a casa del primo e incontrandosi con NOME COGNOME e COGNOME presso la ditta di onoranze funebri di quest’ultimo. Assume il ricorrente che tale circostanza non trova conferma in alcun dato indiziario, non essendo stati mai registrati nella giornata del 17/10/2023 contatti telefonici o incontri personali tra COGNOME e COGNOME. Aggiunge, inoltre, il ricorrente che il parcheggio dell’auto della COGNOME nei pressi della ditta di Molino ha un valore equivoco al pari del fatto che gl apparecchi in uso ai tre abbiano agganciato la medesima cella, trovandosi tutti nel territorio del piccolo Comune di Terranova di Sibari, rispetto al quale i Giudici di merito non hanno speso alcuna considerazione in merito all’ampiezza del raggio di copertura
dell’unico ponte radio presente. Si rileva, peraltro, che l’apparecchio in uso a Molino ha agganciato la cella in questione in un orario in cui la Forciniti si era ormai allontanata da Terranova di Sibari.
Sempre in ordine al giudizio di gravità indiziaria, si rileva che non si è tenuto in considerazione che il cambio dell’autista che ha condotto l’autoambulanza utilizzata per il trasporto del latitante non può che essere frutto di un accordo tra i due autisti, COGNOME e COGNOME (come può desumersi dalle rispettive comunicazioni con l’operatore del 118), accordo avvenuto all’insaputa del ricorrente e di NOME COGNOME i quali non risultano avere avuto contatti telefonici o incontri personali con i due autisti nell’arco temporale a cavallo tra la prima comunicazione e quella relativa al cambio di autista. Si rileva, a tal fine, che è al momento sconosciuto il contenuto dei contatti telefonici tra COGNOME, COGNOME e COGNOME, risultanti dai tabulati telefonici; in ogni caso, va considerato che COGNOME non svolge alcun ruolo all’interno della Montalto Soccorsi, ma, poiché si occupa di aspetti logistici ed organizzativi dell’attività dell’associazione, non è inverosimile che abbia rapporti personali con coloro che vi collaborano.
L’ordinanza impugnata, inoltre, ha completamente ignorato la conversazione, intercorsa un mese prima del trasporto del latitante tra COGNOME e COGNOME, sintomatica dei rapporti preesistenti e confidenziali tra i due, nel corso della quale si faceva riferimento alle inziali di un numero di targa di un’autoambulanza parcheggiata nella sede della Montalto Soccorsi.
Ad avviso del ricorrente, l’ordinanza impugnata è incorsa in un travisamento là dove afferma che dalla documentazione contabile della COGNOME emergeva che in sede di rimborso spese sia COGNOME che COGNOME avevano attestato in maniera anomala la presenza di COGNOME nel turno di servizio dalle ore 8,00 del 17 ottobre 2024 alle 08:00 del 18 ottobre 2024, senza fare menzione dell’assenza temporanea riferita dall’autista. Risulta, infatti, che tale foglio fu sottoscritto solo da COGNOME, mentre COGNOME si è limitata a firmarlo per ricevuta. Si aggiunge, inoltre, l’irrilevanza, ai fini del giudizio di gra indiziaria a carico del ricorrente, della richiesta di rimborso spese relativa a un trasporto con autoambulanza fino a Bari effettuato in data 5/10/2023, non essendo detto documento riferibile al ricorrente ed apparendo illogica una strumentalità di tale condotta per dissimulare il successivo trasporto del latitante in relazione al quale non risulta compilato il relativo “foglio viaggio”.
In conclusione, sostiene il ricorrente che gli unici indizi “certi” a suo carico attengono al suo rapporto di convivenza con NOME COGNOME e a due conversazioni intercorse con Alfano il 17/10/2023 alle ore 17,43 e 23,12 dal contenuto sconosciuto.
2.3. Mancanza della motivazione sulle deduzioni difensive contenute nella memoria depositata all’udienza del 3/12/2024 volte a censurare la gravità indiziaria in merito alla ritenuta circostanza aggravante sulla base dei seguenti elementi: a) NOME COGNOME è stato chiamato a rispondere per la prima volta del reato di cui all’art. 416-
bis cod. pen. nel procedimento denominato “Athena”; b) da una intercettazione ambientale risulta che gli sarebbe subentrato NOME COGNOME mentre COGNOME avrebbe dovuto curarsi solo della sua latitanza; c) è stato escluso il concorso esterno in associazione mafiosa da parte dei soggetti monitorati durante la latitanza di Abbruzzese.
COGNOME non poteva, dunque, conoscere il ruolo apicale di Abbruzzese di cui la stampa ha parlato solo all’indomani dell’emissione della misura cautelare. Si deduce, pertanto, che la sua consapevolezza della caratura criminale di Abbruzzese e del suo stato di latitanza è frutto di una mera presunzione in contrasto con il criterio di imputazione soggettiva dell’aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse dal momento che l’ordinanza impugnata non ha utilizzato le dichiarazioni rese da NOME COGNOME ai fini del giudizio di gravità indiziaria e lo stesso motivo di ricorso non ne illustra la valenza a fini del presente incidente cautelare nè gli eventuali effetti favorevoli che potrebbero derivare dall’accoglimento della doglianza.
3. Il secondo motivo è complessivamente infondato.
In primo luogo, risulta dall’ordinanza impugnata che il Tribunale ha dato atto del deposito della memoria difensiva e ne ha valutato le relative censure. In particolare, quanto al giudizio di gravità indiziaria, l’ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, saldamente ancorata alle risultanze investigative, ha correlato i tracciati forniti dal sistema di rilevamento GPS, le celle agganciate dagli apparecchi telefonici monitorati e i contenuti delle conversazioni intercettate, pervenendo così ad una ricostruzione del trasporto del latitante a bordo dell’autoambulanza di proprietà della Montalto Soccorsi condotta da COGNOME.
Con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, il Tribunale ha posto l’accento sia sulle risultanze del tracciamento GPS attestante l’incontro avvenuto tra il ricorrente, COGNOME e COGNOME nel pomeriggio del 17/10/23, poco prima del trasporto del latitante, presso la sede della ditta di onoranze funebri del primo – rispetto al quale il ricorrente tenta di prospettare, sulla base di argomenti meramente esplorativi, una non consentita alternativa ricostruzione fattuale – sia sui tre contatti telefonici intercorsi l stesso giorno tra il ricorrente e l’autista COGNOME, uno dei quali avveniva proprio mentre COGNOME ripartiva da Bari. Tali contatti, che in tesi difensiva potrebbero trovare una loro alternativa giustificazione nella “informale” e imprecisata collaborazione prestata dal ricorrente in favore della Montalto Soccorsi, sono stati, invece, non illogicamente
considerati dal Tribunale come privi di una alternativa giustificazione lecita, posto che il ricorrente, in realtà inon svolgeva alcun ruolo all’interno dell’associazione di volontariato della compagna.
Le ulteriori doglianze prospettate nel motivo, in merito alla conversazione tra COGNOME e COGNOME e alla documentazione contabile della COGNOME, costituiscono delle mere censure di merito di carattere rivalutativo, e, pertanto, sono inammissibili in quanto estranee al perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione relativa al giudizio di gravità indiziaria (cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828).
Va, a tale riguardo, ribadito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
4. Anche il terzo motivo è infondato.
In tema di favoreggiamento personale, è configurabile l’aggravante dell’agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell’autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall’arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall’intenzione di favorire anche l’associazione (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, COGNOME, Rv. 281522 – 02; Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 276475).
Il Tribunale ha fatto buon governo di tale principio e, reputando non dirimente il luogo di residenza del ricorrente, ne ha desunto la consapevolezza della finalità agevolatrice della sua condotta e della caratura criminale di Abbruzzese dalla eco mediatica della notizia relativa all’ordinanza cautelare emessa nel procedimento denominato “NOME” a carico dei componenti della famiglia COGNOME e alla successiva latitanza del vertice, NOME COGNOME, nonché dai contatti monitorati con i membri della famiglia COGNOME (cfr. pagina 5 dell’ordinanza).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc.
pen.
Così deciso il 4 aprile 2025
Il Consigliere esten
Il Presidente