Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20069 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20069 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Caltagirone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2024 del Tribunale del riesame di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
sentito il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, sostituta processuale dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la decisione con cui il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del 15 dicembre 2023 con cui era stata disposta la misura della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio in ordine al delitto d
favoreggiamento aggravato dal fine di agevolare l’attività dell’associazione RAGIONE_SOCIALE ex artt. 378, primo e secondo comma, 61 n. 9 e 416-bis.1 cod. pen..
Secondo la contestazione provvisoria NOME COGNOMECOGNOME COGNOME Appuntato dell’Arma dei RAGIONE_SOCIALE in servizio presso la Stazione RAGIONE_SOCIALE Gela, con violazione dei doveri inerenti la funzione esercitata, avrebbe aiutato NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME “reggente” della “RAGIONE_SOCIALE” di Niscemi, e i sodali di quest’ultimo, ad eludere le investigazioni nei loro confronti, comunicando, tra l’altro, a NOME COGNOMECOGNOME al sodalizio, i dettagli delle perquisizion operate il 20 ottobre 2022 nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, avvisandolo del collegamento investigativo esistente tra tali atti, a loro volta potenzialmente collegati e connessi al precedente controllo effettuato davanti all’abitazione di NOME COGNOME operato in data 8 ottobre 2022 nei confronti dei citati soggetti, riferendo come l’omessa perquisizione del COGNOME fosse dovuta alla strategica necessità di non compromettere più estese attività investigative; la condotta sarebbe stata posta in essere in Niscemi in data precedente e prossima al 22 ottobre 2022.
Il ricorrente articola due motivi di ricorso afferenti i gravi indizi di rea le esigenze cautelari.
2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La difesa deduce, dopo aver passato in rassegna l’accusa provvisoriamente contestata al ricorrente, i motivi di gravame formulati in sede di appello cautelare quanto a gravità indiziaria, come il Collegio si sia limitato ad enunciare inconferenti principi giurisprudenziali in materia di favoreggiamento personale, senza fornire, invece, risposte in ordine alla dedotta estraneità del ricorrente alla conversazione intervenuta tra due soggetti terzi (COGNOME e COGNOME) all’interno del bar gestito dal primo; si mette in dubbio la rilevanza delle notizie che erano già conosciute, alla data della conversazione, dai soggetti in questione, tanto da essere stato il COGNOME a fornire informazioni al COGNOME e non il contrario.
Nessuna spiegazione il Tribunale ha fornito in ordine al fatto che: 1) il contenuto delle conversazioni, specie dove faceva riferimento ad indagini, non era stato riscontrato da altri elementi ed era afferente, in alcuni casi, congetture connotate da mera logicità; 2) il ricorrente non era a conoscenza di notizie che potevano provenire da altra fonte (di cui vi è traccia nel procedimento), non essendo in possesso di credenziali informatiche che consentissero l’accesso alle citate informazioni e risultando estraneo al Comando che aveva svolto le indagini; 3) lo stesso riferimento nel colloquio captato al
nominativo del ricorrente potrebbe essere frutto, in detto contesto, della consapevole volontà da parte del COGNOME di celare l’identità dell’effettivo soggetto che ebbe a fornire le notizie.
Qualora il ricorrente fosse stato l’autore delle notizie in ordine alle indagini corso non si spiega come mai non avesse avvisato il COGNOME di essere direttamente oggetto di attenzioni investigative, mentre, proprio l’essersi recato nel locale ove erano in corso le attività tecniche deponeva per la mancata conoscenza di informazioni.
La difesa osserva come, in realtà, COGNOME, COGNOME e COGNOME avessero immediatamente ipotizzato di essere sottoposti ad indagini in epoca precedente al 22 ottobre 2022, tanto da essere stati controllati dalla Polizia di RAGIONE_SOCIALE Niscemi nelle vicinanze dell’abitazione del COGNOME.
Risulta, pertanto, assente la gravità indiziaria in capo al militare, sia i ordine al coefficiente psicologico, sia in ordine all’elemento oggettivo, non essendo emersa una consapevole condotta tesa ad aiutare NOME COGNOME e gli altri sodali che potevano attingere ad informazioni riservate attraverso altri appartenenti alle forze dell’ordine.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alle esigenze cautelari poste a giustificazione della misura interdittiva applicata.
La difesa rileva come dette esigenze risultano fondate su un unico episodio alquanto controverso e frutto di conversazione che ha riguardato terze persone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
Deve ribadirsi l’ormai pacifico principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
•
In considerazione del perimetro entro il COGNOME deve svolgersi il giudizio di legittimità, si rileva come la motivazione del Tribunale in merito alle ragioni che hanno fatto ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine all contestata ipotesi di favoreggiamento aggravato dall’aver agevolato l’associazione RAGIONE_SOCIALE, nello specifico individuata nella “RAGIONE_SOCIALE” di Niscemi, non si palesa manifestamente illogica.
Il Tribunale della cautela, dopo aver inquadrato la vicenda associativa ed i personaggi che ruotano attorno alla vicenda che ha riguardato il ricorrente, prendendo le mosse dal ruolo che assume la figura del COGNOME, COGNOME “reggente” della “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” di Niscemi, e COGNOME, COGNOME sodale, ha evidenziato come la conversazione intervenuta tra i due – che viene integralmente riprodotta fosse particolarmente precisa e tale da non porre dubbi circa la veridicità del contenuto della rivelazione che COGNOME, inconsapevole delle captazioni in corso, fa ad NOME COGNOME in ordine a confidenze ricevute proprio dal carabiniere COGNOME.
L’ordinanza spiega le ragioni per cui non vi fosse alcuna necessità di reperire riscontri esterni alle citate dichiarazioni.
Ed infatti, secondo consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell’indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell’art. 192 comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez 5, Sentenza n. 48286 del 12/07/2016, COGNOME, Rv. 268414).
Precisa, pertanto, si rivela la parte della decisione attraverso cui, in rispost al motivo con cui si intendeva mettere in dubbio la genuinità del contenuto delle conversazioni (o perché faziosamente edulcorato o perché equivocato in ordine alla fonte della notizia), con motivi non illogici, vengono evidenziate le ragion per cui i colloqui intervenuti tra COGNOME e COGNOME fossero spontanei (in quanto inconsapevoli delle eseguite attività di intercettazione), alla luce del tenore dell stesse captazioni durante le quali emergeva il nominativo del ricorrente.
L’ordinanza evidenzia quali fossero le notizie rivelate: l’arresto di COGNOME da parte dei RAGIONE_SOCIALE di Gela ed il tentativo di costoro di stimolare l’eloquio d COGNOME e COGNOME al fine di sfruttare possibili conflitti di interessi difensi perquisizione operata a carico del COGNOME; la cooperazione tra i RAGIONE_SOCIALE di Niscemi e quelli di Gela nello svolgimento delle indagini; la non casualità del controllo del COGNOME e del COGNOME del 8 ottobre 2022, prima che costoro partissero per il Nord Italia per compiere una programmata rapina, in quanto attività inserita in una più ampia indagine svolta da parte della Polizia di RAGIONE_SOCIALE sul conto
di COGNOME; il contestuale interessamento in ordine al COGNOME da parte della Polizia di RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE; la scelta strategica di non effettuare la perquisizione presso l’abitazione del COGNOME, allorché COGNOME e COGNOME si erano fermati proprio presso detta abitazione prima di partire per il nord in data 8 ottobre 2022 per realizzare una rapina (poi rinviata), in quanto funzionale a più estese e rilevanti indagini.
Il Tribunale ha provveduto, inoltre, a confutare i rilievi dedotti in quella sede, compresi quelli contenuti nella memoria depositata in udienza, escludendo che le notizie riferite dal COGNOME fossero già note ai colloquianti; ne metteva in risalto la rilevanza che veniva apprezzata dagli stessi interlocutori (in specie COGNOME), smentendo che altri appartenenti alle forze di polizia potessero aver veicolato notizie, evenienza che, in ogni caso, non facevano venir meno che quelle in questione fossero state rivelate dal COGNOME.
L’ordinanza spiega le ragioni che portano a ritenere come nessun effetto riverberasse sull’ipotesi di reato provvisoriamente contestata al ricorrente il fatto che costui non potesse avere accesso agli archivi informatici e non appartenesse allo stesso RAGIONE_SOCIALE che curava le indagini, rappresentando come fosse, in concreto, determinante che dalle captazioni fosse comunque emerso che dette informazioni fosse state veicolato dal COGNOME al COGNOME, elemento sufficiente per ritenere che le notizie fossero state acquisite a causa e nell’ambito della funzione svolte dal militare.
Proprio il contesto mafioso di riferimento, descritto con articolata precisione, ha consentito al Tribunale di apprezzare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all’ipotizzata provvisoria contestazione ex art. 378 cod. pen. oltre che la sussistenza della consapevole e volontaria attività tesa ad aiutare proprio COGNOME NOME che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, aveva ben percepito la rilevanza delle informazioni veicolate dal COGNOME al COGNOME e riferitegli (così smentendone la dedotta irrilevanza), tanto da darne atto nella stessa conversazione captata, allorché il COGNOME programmava maggiori approfondimenti attraverso ulteriori canali.
Il Tribunale dà conto, altresì, del fatto che nessuna altra plausibile spiegazione avrebbe indotto il ricorrente, che conosceva il rapporto associativo tra COGNOME e COGNOME, a rivelare al primo informazioni che riguardavano il secondo se non quella di far pervenire a costui le notizie; logica si rivela, sul punt l’apprezzata conoscenza della caratura criminale e dell’organigramma della “RAGIONE_SOCIALE” di Niscemi desunte dalla polarizzata attenzione verso il NOME della vicenda che, in definitiva, aveva ad oggetto un episodio che riguardava COGNOME e NOME.
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A fronte di motivazione che spiega le ragioni che facevano ritenere come il COGNOME si fosse attivato per riferire notizie che sono risultate utili al COGNOME “reggente” della “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” di Niscemi, che infatti si attivava per poter avere ulteriori ragguagli in ordine a quelle che aveva ricevuto tramite il COGNOME, il ricorrente, riproducendo questioni già oggetto di idonea confutazione da parte del Tribunale, si limita a fornite una lettura alternativa delle risultanz assegnando al contenuto delle intercettazioni valenza differente rispetto a quella data, senza riuscire ad evidenziare la dedotta illogicità.
Generico risulta il secondo motivo in ordine alle esigenze cautelari adeguatamente valorizzate dal Tribunale che ha evidenziato come, alla luce della presunzione relativa sussistente ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non fossero emersi elementi positivamente apprezzabili per ritenere insussistenti le citate esigenze, deponendo, invero, per la loro sussistenza proprio il contesto associativo che aveva reso favorito la realizzazione del reato contestato. In tal senso depone il richiamo alle specifiche funzioni svolte dal ricorrente, ritenute tali da permettere la reiterazione di condotte illecite similari, elemento che ha portato, con motivazione non illogica, a ritenere adeguata la misura interdittiva in concreto applicata.
Al Rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/04/2024.