Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15930 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15930 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 02/08/1962
avverso l’ordinanza del 28/11/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 difensori di NOME COGNOME ricorrono per l’annullamento dell’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato quella emessa il 31 ottobre 2024 dal GIP presso il medesimo Tribunale, che aveva applicato all’indagato la misura custodiale per concorso nel favoreggiamento della latitanza di Abbruzzese NOME, destinatario di ordinanze custodiali in qualità di promotore e organizzatore dell’omonima famiglia mafiosa, operante in Cassano allo Ionio, aiutandolo ad allontanarsi dalla Calabria e ospitandolo presso la villa di famiglia, ove
l’COGNOME sarebbe stato tratto in arresto il 6 novembre 2023, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
Il ricorso si articola in due motivi.
1.1. Con il primo si denuncia il totale difetto di motivazione per essersi il Tribunale limitato a ripetere le argomentazioni rese per le posizioni dei coindagati senza rispondere alle censure difensive.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 378, 416-bis.1 cod. pen. e travisamento del fatto.
Il Tribunale del riesame non specifica la condotta posta in essere dal ricorrente né dà conto dei gravi indizi da cui desumere l’effettiva conoscenza dello status di latitante dell’Abbruzzese.
Il Tribunale valorizza l’episodio del 18 ottobre 2023 quando il ricorrente e l’Abbruzzese erano intenti a parlare sotto il portico dell’abitazione del ricorrente, ma il contenuto del colloquio è ignoto e nessuna importanza può attribuirsi allo spostamento del bagaglio dell’Abbruzzese; quanto all’episodio del 17 ottobre 2023 non è dato sapere da quali elementi il Tribunale abbia desunto che l’Abbruzzese stesse impartendo disposizioni ai sodali, sicché è evidente il travisamento dei fatti e, quanto al trasferimento dell’Abbruzzese a bordo di autoambulanza, preceduta da una Fiat Grande Punto a bordo della quale si arguiva la presenza del ricorrente e del figlio, vi è un altro travisamento dei fatti, non comprendendosi se vi fosse una o due autovetture e non potendosi trarre da alcun elemento la certezza della conoscenza dello status di latitante dell’Abbruzzese.
Anche sul piano delle esigenze cautelari l’ordinanza è censurabile per aver confuso posizione e atti processuali senza valutare la posizione del ricorrente e senza spiegare per quale ragione la misura degli arresti domiciliari sarebbe inadeguata e senza valutare la mancanza di condotte indicative di perdurante pericolosità con riferimento al tempo trascorso dai fatti. 1.3 .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi.
1.1. Del tutto generico e meramente oppositivo è il primo motivo con il quale si denuncia il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti – vizio, questo, non deducibile in questa sede -, nonché la mancata risposta ai rilievi difensivi, invece, esaminati nell’ordinanza, senza che risultino evidenziate incongruenze o illogicità manifeste.
A differenza di quanto prospettato nel ricorso in forza di una lettura parcellizzata degli elementi valorizzati dal Tribunale, l’ordinanza ricostruisce in modo lineare e completo la vicenda ed i ruoli dei componenti della famiglia COGNOME a partire dal giorno dell’arrivo del latitante presso la villa di famigli sino a quello dell’arresto in base alle videoriprese delle telecamere ivi installate, coordinate con le risultanze delle intercettazioni e dell’analisi dei localizzatori dei veicoli degli indagati e delle celle agganciate dai loro cellulari, la cui lettur unitaria ha consentito di individuare il ruolo attivo del ricorrente e del figlio si dal momento del trasferimento del latitante dalla Calabria a bordo di autombulanza, aiutandolo e proteggendone gli spostamenti.
A fronte dell’accertata presenza in Calabria del ricorrente insieme e del figlio sin dal 17 ottobre 2023, dell’appoggio logistico ed economico garantito all’COGNOME, risultante dal colloquio intercettato tramite il trojan installato sul cellulare di COGNOME NOME (“Tutto Frà, per i soldi me la vedo io”, pag. 4 ordinanza), nonché della circostanza che nell’occasione assistette alle indicazioni programmatiche impartite ai sodali durante la sua assenza, risulta priva di ogni fondamento l’obiezione difensiva, essendo stata correttamente desunta da tali elementi – all’evidenza captati nella circostanza- la consapevolezza del ricorrente dello status di latitante del favorito e della sua caratura mafiosa.
Se a ciò si aggiunge che, come indicato nell’ordinanza, in base all’analisi del tabulato telefonico e delle celle agganciate dal cellulare del ricorrente è stato ricostruito il percorso verso la Puglia, coincidente con quello del latitante / e verificato l’appoggio assicurato, viaggiando a bordo della Fiat Grande Punto che precedeva l’ambulanza, si ha piena conferma dell’aiuto prestato al latitante sin dalla prima fase del trasferimento per raggiungere la sua villa, ove l’Abbruzzese fu ospitato sino alla data dell’arresto. Risultano, pertanto, inconsistenti le censure difensive, specie se si ha riguardo al riferimento specifico alla Fiat Punto bianca di COGNOME NOME, fatto dall’Abbruzzese dopo l’arresto, nel corso del colloquio in carcere con il fratello, in cui attribuiva alla superficialità imprudenza del COGNOME l’attività di controllo sfociata nel suo arresto (pag. 5 ordinanza).
A tali elementi oggettivi si aggiungono le circostanze riprese dalle telecamere collocate presso la villa del ricorrente, che documentano l’ospitalità e l’aiuto assicurato da tutti i membri della famiglia e la copertura garantita negli spostamenti del latitante, muovendosi a bordo di vetture diverse per tutelarne i movimenti con modalità a staffetta, come ricostruito nell’ordinanza nei giorni 5 e 6 novembre 2023.
1-2, Ne deriva che non risulta affatto illogica la valutazione del Tribunale in base agli elementi illustrati e valutati congiuntamente, ritenuti espressivi della finalità di eludere i controlli e di agevolare la latitanza dell’Abbruzzese, la cui caratura
criminale era nota al ricorrente sia per quanto già detto, sia in ragione degli stretti e risalenti rapporti tra la famiglia degli COGNOME e quella dei COGNOME, ricostruiti nell’ordinanza cautelare rinvenuta nella villa all’atto dell’arresto de latitante.
Pacificamente sussistente è l’aggravante agevolativa, avendo il Tribunale correttamente applicato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di favoreggiamento personale, tale aggravante è configurabile nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell’autorità il capo-clan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall’arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall’intenzione di favorire anche l’associazione (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, COGNOME, Rv. 281522-02; Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 276475; Sez. 2, n. 37762 del 12/05/2016, Rv. 268237; Sez. 2, n. 24753 del 09/03/2015, Rv. 264218).
Anche in punto di esigenze cautelari l’ordinanza si sottrae a censure.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto operante la presunzione relativa di sussistenza delle stesse, si sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., comunque, ravvisando un grave e concreto pericolo di reiterazione, desunto dalla gravità dei fatti, dal ruolo attivo, dalle modalità esecutive della trasferta del latitante e dai metodi utilizzati nonché dalla finalità perseguita, tipicamente mafiosi, risultando minima la distanza temporale dai fatti ed indispensabile recidere i rapporti e le cointeressenze tra le due famiglie con la misura più rigorosa, la cui adeguatezza e proporzionalità, presunta per legge, non risulta superata da elementi di segno contrario.
All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativannente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 20 marzo 2025