Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46026 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46026 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME, nata il DATA_NASCITA a Schlieren (Swaziland) avverso l’ordinanza in data 03/04/2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
Con ordinanza del 03/04/2023 il Tribunale di Palermo ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Palermo con cui è stata applicata a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 378 e 390 cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., consistiti nel favorire la latitanza di NOME COGNOME.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.
Difettava l’attualità delle esigenze cautelari a fronte di un legame esclusivo e diretto, di tipo amicale, di COGNOME e del marito con COGNOME, peraltro venuto meno a seguito dell’arresto del predetto.
Solo con clausola di stile erano stati ravvisati il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio in assenza di elementi dai quali desumere l’intenzione di interferire con il quadro probatorio. ·
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 275 cod proc. pen.
Solo apoditticamente era stata esclusa l’idoneità di misura cautelare diversa, a fronte del ruolo marginale della ricorrente, non gravata da precedenti, non essendo sufficiente il riferimento alla contestata aggravante e ben potendosi per contro valorizzare l’utilizzo di strumenti elettronici di controllo.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del delitto di favoreggiamento.
A seguito di intervenute condanne, anche non definitive, non avrebbe potuto configurarsi anche il delitto di favoreggiamento in aggiunta a quello di cui all’art. 390 cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
La volontà di favorire il sodalizio non avrebbe potuto desumersi dall’aiuto fornito ad esponente sia pur di vertice, a prescindere da ogni verifica circa la coincidenza degli interessi del soggetto e di quelli dell’organizzazione.
Avrebbe dovuto darsi conto della direzione finalistica della condotta, non accertata nel caso della ricorrente, attesa anche la prospettata relazione sentimentale.
Il P.G. ha inviato requisitoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.
2. E’ in primo luogo manifestamente infondato il terzo motivo.
Il Tribunale ha correttamente sottolineato come sia pienamente ravvisabile il concorso dei reati di cui agli artt. 378 cod. pen. e 390 cod. pen., allorché la condotta di ausilio valga nel contempo a consentire al soggetto avvantaggiato di sottrarsi all’esecuzione della pena irrevocabilmente inflitta e di sfuggire alle ricerche dell’Autorità, in quanto il soggetto sia sottoposto ad indagini per reati non ancora giudicati e in tale ambito sia destinatario di misure cautelari.
E’ stato invero affermato che «i delitti di favoreggiamento personale e di procurata inosservanza della pena, in quanto reati di pericolo a forma libera, sono integrati da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, idonea a realizzare l’effetto di fornire ausilio a taluno a eludere le investigazioni dell’autorità o di sottrarre i condannato all’esecuzione della pena, a prescindere dall’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, salvo restando, sotto un primo profilo, che l’agente abbia fornito un contributo materiale idoneo alla realizzazione delle anzidette finalità e, sotto un secondo, che si sia rappresentato la portata del proprio agire e abbia effettivamente voluto apportare, con la propria condotta, siffatti aiuti» (Sez. 6, n. 43548 del 15/05/2019, COGNOME, Rv. 277202).
In tale quadro si è rilevato che «sussiste il concorso formale fra il reato di favoreggiamento personale e quello di procurata inosservanza di pena nelle situazioni in cui il soggetto favorito rivesta contemporaneamente la qualità di condannato in via definitiva e di persona sottoposta ad indagine per altro titolo»: Sez. 6, n. 53735 del 02/12/2014, COGNOME, Rv. 261691; Sez. 1, n. 44898 del 24/11/2005, COGNOME Barbera, Rv. 234061).
A fronte di ciò, il motivo di ricorso si limita a contestare genericamente la configurabilità del concorso sulla base di argomenti che non confutano il consolidato orientamento interpretativo.
E’ del pari manifestamente infondato il quarto motivo, riguardante la contestata aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
E’ noto che tale aggravante, allorché riguarda la finalità di agevolare un sodalizio mafioso, ha natura soggettiva e postula una condotta connotata dall’intenzione di arrecare un contributo agevolativo al sodalizio (si richiama l’analisi contenuta in Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734).
Si è altresì affermato che in tema di favoreggiamento l’aggravante è configurabile qualora risulti provato che la condotta sia caratterizzata dalla coscienza e volontà di favorire, unitamente ai singoli indagati, anche le rispettive cosche di appartenenza (Sez. 6, n. 24883 del 15/05/2019, Crocitta, Rv. 275988).
Tuttavia si è rilevato che l’aggravante è concretamente ravvisabile nella condotta di chi aiuti consapevolmente a sottrarsi alle ricerche un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa sotto il profilo oggettivo si concretizza in un aiuto al sodalizio la cui operatività sarebbe altrimenti compromessa, e sotto quello soggettivo, in quanto prestata in favore del capo, risulta sorretta dall’intenzione di favorire anche l’RAGIONE_SOCIALE (in tal senso, perpicuamente, Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, COGNOME, Rv. 281522).
Orbene, proprio a tale canone di giudizio è stata correlata dal Tribunale la configurabilità dell’aggravante nei confronti della ricorrente, la cui condotta, secondo i non illogici assunti esposti nell’ordinanza impugnata, si è tradotta in un tutt’altro che occasionale ausilio arrecato a soggetto dall’indiscussa notorietà, che rivestiva il ruolo di esponente di vertice dell’RAGIONE_SOCIALE e che, permanendo in stato di latitanza, poteva continuare a mantenere contatti con la consorteria, contatti propiziati anche dal ruolo di tramite di messaggi e comunicazioni con terzi soggetti svolto dalla ricorrente, peraltro risultata pienamente consapevole dell’identità del personaggio, la cui conoscenza, stando ad un messaggio rinvenuto, era per lei un privilegio.
A fronte di ciò le deduzioni difensive non si correlano ai principi applicati e alla concreta analisi delle risultanze probatorie, ma si risolvono in astratte prospettazioni, volte ad accreditare alternativi canoni di giudizio, che prescindono dal dato fattuale, così come ricostruito dal Tribunale e poi sussunto nella contestata aggravante.
il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente, sono volti a riproporre argomenti esaminati dal Tribunale con motivazione non illogica e risultano comunque manifestamente infondati.
Il Tribunale ha valutato il profilo cautelare sia in relazione all’operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., derivante dalla contestata aggravante, sia in relazione all’effettiva sussistenza delle esigenze cautelari.
In particolare, nell’ordinanza impugnata si è dato conto del fatto che non erano stati prospettati e invocati elementi realmente idonei a superare la presunzione, non potendosi a tal fine far riferimento al fatto che il latitante era stato tratto in arresto e che le indagini a carico della ricorrente e del marito di lei erano sorte in ragione delle dichiarazioni proprio da costoro rese.
Ed invero il Tribunale ha sottolineato come da un lato quelle dichiarazioni avessero la finalità di scongiurare il rischio che potesse emergere l’effettiva consistenza dell’ausilio arrecato e come dall’altro il contributo della ricorrente si
inserisse nel quadro di una consistente e non occasionale rete di protezione di cui il latitante poteva giovarsi: in tale prospettiva si è non illogicamente rilevato che era ravvisabile l’attitudine della ricorrente ad attenersi a canoni di compiacenza omertosa e nel contempo, alla luce del continuativo ruolo da costei svolto, connotato anche dalla veste di tramite di comunicazioni dirette a terzi soggetti, l’elevato rischio di reiterazione di delitti della stessa specie, in funzione delle esigenze correlabili a quello stesso quadro di compiacente ausilio a membri dell’RAGIONE_SOCIALE.
Va del resto sottolineato che il pericolo di reiterazione non va riferito all’elevata probabilità di occasioni prossime di imminente ricaduta in analogo reato, ma si fonda su una valutazione prognostica circa la possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891), dovendosi dar conto della continuità del pericolo nella sua dimensione temporale (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566).
Nel rappresentare un quadro di tal genere il Tribunale ha dunque segnalato che non sussisteva alcun margine per l’applicazione di misure meno afflittive, ritenute non idonee a scongiurare i rischi rilevati, neppure con l’ausilio di sistemi elettronici di controllo, a fronte della consolidata attitudine della ricorrente ad assecondare meccanismi elusivi e dell’impossibilità di formulare una favorevole prognosi circa il rigoroso rispetto di misure meno contenitive, affidate all’autocontrollo da parte del destinatario.
I due motivi di ricorso, alla resa dei conti, si fondano su argomenti incentrati sull’asserita genericità e lacunosità della valutazione o comunque volti ad accreditare un’alternativa valutazione del quadro, ma non si misurano con le esatte premesse giuridiche del ragionamento del Tribunale e con il concreto contenuto degli assunti alla base dell’ordinanza impugnata, sia con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari sia con riguardo all’inadeguatezza di misure meno contenitive.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso 1’11/10/2023