Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41499 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41499 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 378, commi 1 e 2, 384-ter e 416-bis.1 cod. pen., ha applicato a NOME
COGNOME le misure dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. p pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, NOME COGNOME denuncia:
2.1. violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione ai fini della ritenut sussistenza dei gravi indizi di reato e qualificazione dell’unico episodio ascritto a ricorrente quale delitto di favoreggiamento. Si tratta, osservano i difensori, di un unico episodio che ha avuto una composita dinamica perché, in luogo pubblico, il ricorrente aveva incontrato dapprima NOME COGNOME, e solo questi, e, nel prosieguo, dopo una conversazione telefonica con NOME COGNOME, aveva incontrato questi e il COGNOME presso un bar a Villafranca Sicula. Si tratta d condotta inidonea a ostacolare le indagini in corso trattandosi di incontri avvenuti in luogo pubblico e senza particolari accortezze e, comunque, la finalità agevolativa, attese tali conclamate modalità dei fatti, appare affatto espressiva della consapevolezza della natura mafiosa degli incontri, ancorata alla riproduzione di massime giurisprudenziali che non sono sostenute dalla individuazione di fatti idonei a comprovare la consapevolezza e finalità agevolatrice della condotta. Non vi è prova che si trattasse di “riunioni”, men che mai, per le modalità pubbliche, di riunioni riservate. La motivazione dell’ordinanza impugnata è apparente e non si confronta con le argomentazioni con le quali il giudice per le indagini preliminari, aveva ritenuto insussistente la gravità indiziaria.
3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023 n. 75. In vista dell’odierna udienza, il difensore ha fatto pervenire motivi nuovi con i quali ha rilevato che questa Corte aveva disposto l’annullamento senza rinvio in relazione alla posizione di altro coindagato, sempre con riferimento al reato di cui agli artt 378, commi 1 e 2, 384-ter e 416-bis.1 cod. pen., NOME COGNOME, segnalandone la comune posizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, per nuovo esame.
2. Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 378 cod. pen. contempla un reato a dolo generico (e non già specifico, come sostiene nel ricorso, la difesa del ricorrente), integrato dalla “coscienza e volontà del fatto”, è punita condotta di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni, condotta che costituisce l’elemento oggettivo del reato in questione.
Come già questa Corte ha spiegato (Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Vaccarino, Rv. 278316), per il reato di favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza dell’agente di fuorviare, con la propria condotta, le investigazioni dirette all’acquisizione della prova di un delit o le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggetto latitante, nella ragionevole consapevolezza dell’apprezzabilità del suo contributo di aiuto al detto soggetto, conoscendone il reato cd. presupposto e fuori dai casi di concorso in esso.
Come per ogni reato a dolo generico, il dolo di favoreggiamento personale è dato, infatti, dalla previsione e volontà dell’evento come conseguenza della propria condotta; e, come in ogni reato a dolo generico, la volontà dell’evento può essere indiretta, con la conseguenza che sussiste anche allorché “l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispeci concreta aderendo psicologicamente ad essa” (Sez. U, n. 38343 del 24/4/2014, COGNOME, Rv 261105).
Il Tribunale di Palermo, in linea con le valutazioni compiute dal giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di reato sulla ripr dell’attività mafiosa, dopo avere scontato condanne per il medesimo reato ovvero misure di prevenzione, di alcuni soggetti fra i quali NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME membri della famiglia di COGNOME. Era emerso, attraverso le intercettazioni telefoniche e ambientali e i servizi di osservazione, che i predett avevano riallacciato illeciti COGNOME tra loro e con componenti delle famiglie mafiose di Lucca Sicula, in particolare NOME COGNOMECOGNOME COGNOME volti alla ripresa d attività di controllo del territorio sia attraverso il controllo degli affidamen lavori connessi ad appalti pubblici sia per l’interessamento dispiegato nella elezione a sindaco di COGNOME del farmacista del paese, NOME COGNOME.
Con riferimento al COGNOME, rispetto al quale, tuttavia, il giudice per le indagin preliminari aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di favoreggiamento, il Tribunale del riesame ha ritenuto di particolare rilievo un incontro da questi avuto a COGNOME il g. 15 maggio 2022 con COGNOME e NOME COGNOME e, a seguire, presso la farmacia di NOME COGNOME, candidato sindaco al comune di Villafranca Sicula, con questi, COGNOME e COGNOME NOME dopo avere promosso la visita del COGNOME, membro della famiglia di Villafranca Sicula, che aveva contattato telefonicamente e con il quale, fungendo
da autista, si era recato all’incontro. Era risultato, inoltre, che il ricorrente era invitato dal COGNOME, che li aveva accolti, a non sostare davanti alla farm che il COGNOME aveva raccomandato al COGNOME a disfarsi del telefono: cautele che, secondo l’ordinanza impugnata, rendevano manifesta la natura riservata dell’incontro.
A suo carico è stata valorizzata, altresì, la conversazione del 1’8 giugno 2022 con la quale aveva commentato il successo elettorale del COGNOME auspicando di riuscire a cambiare le cose anche in COGNOME, suo comune di residenza.
3.Secondo l’ordinanza impugnata la piena consapevolezza della caratura mafiosa dei suoi contradditori e l’attività dispiegata dall’indagato per assicurar incontri e comunicazioni e la natura elusiva delle indagini dell’apporto prestato, rendono sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato favoreggiamento.
Le conclusioni del Tribunale, tuttavia, non sono condivisibili poiché, di là de COGNOME che indubbiamente egli ha avuto con il COGNOME e il COGNOME e poi con COGNOME, personaggi di indiscussa caratura criminale, a lui ben nota, le concrete modalità degli incontri non risultano univocamente dimostrative, per l’unicità dell’episodio, sia pure articolato, che gli è ascritto, e per l’ o immediato e diretto – un incontro con il candidato sindaco, presso la farmacia di questi -, della consapevolezza dell’indagato della ripresa dell’ attività mafiosa del persone con le quali si incontrava e, quindi, del ruolo dell’indagato di favorir eludendo le investigazioni e le ricerche dell’autorità, l’attività dell’associazione.
Il Tribunale, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà riesaminare la condotta ascritta al COGNOME e, uniformandosi alle coordinate innanzi descritte, dovrà verificare se tali elementi corrispondano a indizi gravi, precisi e concordanti sulla condotta agevolativa, sul dolo e sulle finalità agevolatrici, anche tenuto cont delle contestate aggravanti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 310, comma 2, c.p.p.
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Così deciso il 30 ottobre 2024
z!3 GLYPH La Consigliera relatrice