Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6846 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 6846  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Cassano allo Ionio il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 12/07/2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore dNOME ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chied l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12/07/2023, il Tribunale di Catanzaro, adito con richie di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da COGNOME NOMENOME ha confermato l’ordinanza applicativa dNOME misura cautelare degli arresti domiciliari emes suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, in data 20/06/202 relazione al delitto di favoreggiamento dNOME latitanza di COGNOME NOMENOME aggravato dalla finalità di agevolare l’omonima consorteria mafiosa.
Propone ricorso per cassazione la COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla rite sussistenza dNOME gravità indiziaria. Si censura l’ordinanza per aver ri sufficiente, a tali fini, il riferimento in una conversazione intercettata alla di procurare un farmaco gastroprotettore all’COGNOME (condotte peraltro riferibili a COGNOME NOMENOME. Al riguardo, si evidenzia comunque l’episodicità de fatto, l’assoluta irrilevanza dell’apporto (essendo i gastroprotettori acqu senza prescrizione) e la banalità dell’episodio. Sotto altro profilo, si l’ordinanza con riferimento all’aggravante contestata, essendo la condotta, a concedere, funzionale a favorire il solo COGNOME NOME.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esige cautelari. Si censura l’ordinanza per non avere tenuto in considerazione, oltr richiamate connotazioni dNOME condotta attribuita alla COGNOME, il caratte risalente dell’episodio (avvenuto cinque anni prima), nonché l’incensuratez l’assenza di altri carichi pendenti riferibili alla ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.
 Con riferimento al primo ordine di censure, la difesa ha sostenu l’insufficienza degli elementi valorizzati dal Tribunale per sostenere l’ac carico dNOME COGNOMECOGNOME di favoreggiamento dNOME latitanza del capoclan COGNOME NOMENOME NOME NOMENOMENOME NOME attivata, unitamente ai familiari, p reperimento di farmaci indispensabili al latitante.
Deve al riguardo osservarsi, anzitutto, che dalla lettura del provvedime impugnato non emerge solo la circostanza evidenziata dalla difesa (ovvero che compagno dNOME ricorrente, COGNOME NOMENOME aveva già in precedenza recuperato i medicinali necessari all’COGNOME): il Tribunale ha in realtà evidenziato ch durante una conversazione intercettata in ambientale attraverso il cellulare NOMENOME NOME‘NOME, NOME NOME ed il NOME NOME NOME attivati per procurare i farmaci, ed avevano la preoccupazione di individuare, all’interno del gru familiare, un soggetto al quale poter intestare la prescrizione dei medicina sarebbero stati consegnati al latitante (cfr. pag. 3 del provvedimento impugna
A tale elemento – di intrinseco spessore accusatorio, esse l’approvvigionamento delle medicine e la ricerca di un falso paziente cui inte le ricette una tipologia di condotte indubbiamente funzionale al mantenimen dello stato di latitanza dell’COGNOME – deve poi aggiungersi quanto evidenziato dal G.i.p. nell’ordinanza applicativa dNOME misura, alla quale, de il Tribunale ha fatto espresso rinvio (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato
r
Si allude alla conversazione (richiamata a pag. 122 dell’ordinanza genetica) nNOME quale l’odierna ricorrente aveva manifestato la propria disponibilità a sostituirsi a COGNOME NOME (compagna del latitante) per concludere un contratto di noleggio di un’auto, mezzo certamente funzionale alla prosecuzione e protezione dNOME latitanza.
Si tratta di un elemento non contestato dalla difesa, che si pone in chiara linea di continuità con quanto in precedenza evidenziato, concorrendo a delineare un’ampia disponibilità dNOME NOME a favorire con atti concreti e certamente idonei la latitanza dell’COGNOME, al di là delle ulteriori suggestive risultanze costituite dalla conversazione in cui NOME‘ultimo, insieme alla ricorrente e al COGNOME, discutono dell’organizzazione del pranzo domenicale a casa dNOME coppia: è proprio la COGNOME ad evidenziare l’opportunità di evitare grigliate all’aperto, rivolgendosi scherzosamente all’COGNOME con l’espressione “ti vengono ad arrestare!” (cfr. pag. 122, cit.).
La valutazione complessiva del compendio motivazionale offerto dai giudici del merito cautelare consente pertanto di ritenere infondate le censure svolte dalla difesa in punto di gravità indiziaria, non solo quanto alla univocità e concludenza delle condotte dNOME COGNOME, ma anche quanto alla sua perfetta consapevolezza dello spessore criminale dell’COGNOME: appare quindi del tutto congruo il richiamo, contenuto nell’ordinanza impugnata, all’insegnamento di NOMEa Suprema Corte secondo cui «in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l’aggravante dell’agevolazione mafiosa nNOME condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell’autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operativi sarebbe compromessa dall’arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall’intenzione di favorire anche l’associazione» (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, COGNOME, Rv. 281522 – 02).
Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi anche per ciò che riguarda i rilievi svolti in punto di esigenze cautelari.
Appare invero immune da censure deducibili in NOMEa sede la valorizzazione, da parte del Tribunale, dell’ospitalità e del supporto logistico offerti all’COGNOME: elementi ritenuti indicativi di legami e cointeressenze dNOME COGNOME – anche per ragioni strettamente familiari – che rendevano adeguata e proporzionata la misura domiciliare in atto, non potendosi conferire l’auspicato rilievo, in senso liberatorio, al tempo trascorso dai fatti.
Si ritiene in particolare che il RAGIONE_SOCIALE abbia fatto buon governo delle disposizioni in tema di presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (applicabile alla fattispecie in esame essendo stata contestata l’aggravante di cui
all’art. 416-bis.1 cod. pen.), proprio perché al pericolo di reiterazione di condotte analoghe sono state attribuite connotazioni di effettività e concretezza, facendo leva sulla stretta parentela tra la ricorrente (sorNOME dNOME moglie del capoclan) e l’COGNOME.
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna dNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 30 novembre 2023