Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7226 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7226 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GIOVANBATTISTA TONA CARMINE RUSSO
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Reggio Calabria nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA inoltre:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 01/07/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento del 1° luglio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile la richiesta formulata in data 6 febbraio 2025 dal Sostituto Procuratore presso la Corte di Appello di Reggio Calabria avente ad oggetto: «richiesta del 12-10-23 di sequestro preventivo e confisca ex art. 240 bis c.p. nei confronti di COGNOME NOME».
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza delle norme processuali.
Il ricorrente rappresenta che la richiesta presentata il 12 ottobre 2023, volta a ottenere il sequestro preventivo e la confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. della somma di euro 16.520,49 e delle quote di un fondo di investimento, nonchØ il sequestro preventivo e la confisca per equivalente di beni, denaro e altre utilità nella disponibilità di COGNOME NOME fino alla concorrenza di euro 9.975,00, Ł stata rigettata dalla Corte di appello in data 28 gennaio 2025.
Tale rigetto, osserva il ricorrente, si Ł fondato sull’erroneo presupposto della mancanza, agli atti, degli accertamenti relativi alle disponibilità finanziarie oggetto della richiesta.
Nel ricorso si rappresenta che, con atto del 6 febbraio 2025, il Sostituto Procuratore Generale ha inteso formalmente contestare l’ordinanza adottata, trasmettendo e illustrando le informative e le note di polizia giudiziaria dalle quali emergono le circostanze ritenute non
adeguatamente comprovate dal giudice, e cioŁ gli accertamenti relativi alle disponibilità finanziarie del proposto.
Nondimeno, la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta veicolata attraverso la predetta nota, ritenendo, da un lato, che la questione era già stata scrutinata mediante il precedente provvedimento avente natura decisoria e, dall’altro, che il Procuratore Generale avrebbe dovuto avvalersi del rimedio dell’opposizione.
Il ricorrente deduce, per contro, che la nota del 6 febbraio 2025 possiede natura e valore di vero e proprio atto di opposizione, recandone gli elementi strutturali e funzionali: essa Ł infatti depositata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e richiama dati che il giudice reputa mancanti, ma che risultano già compiutamente desumibili dall’informativa del 24 maggio 2023.
Sostiene, inoltre, che il precedente rigetto non presenta carattere di definitività, poichØ adottato «allo stato», assumendo pertanto natura meramente interlocutoria e non idonea a precludere la proponibilità dell’opposizione.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni di seguito indicate.
Va premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte il principio di tassatività delle impugnazioni deve essere bilanciato con il principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis in tutti quei casi in cui un atto possa essere qualificato come impugnazione, al di là della denominazione che ad esso Ł attribuito, valorizzando la volontà di sottoporre a sindacato la decisione, sempre che si tratti di decisione oggettivamente impugnabile, se i termini non sono decorsi e se si tratta di impugnazione consentita.
Il precetto di cui all’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione Ł ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha proposta, deve essere inteso nel senso che l’erronea attribuzione del “nomen juris” non può pregiudicare l’ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’inesatta denominazione, abbia effettivamente inteso valersi; di conseguenza, non può essere ritenuta ammissibile l’impugnazione proposta dalla parte, ma non consentita, allorchØ risulti che la parte stessa l’abbia deliberatamente voluta e propriamente denominata. (Sez. 1, n. 5242 del 28/09/1999, Trimboli, Rv. 214565 – 01).
Questa Corte, con la sentenza Sez. U, n. 30326 del 26/06/2002, Del Re, Rv. 222003 01, richiamando Sez. un. 31 ottobre 2001, COGNOME,ha statuito che il giudice ha il poteredovere di provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico. Ha precisato che «proprio perchØ la disposizione indicata Ł finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell’interessato, al giudice non Ł consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denomiNOME ma inammissibilmente proposto dalla parte con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile; e ciò perchØ in tale ipotesi non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis , ma di una infondata pretesa da sanzionare con l’inammissibilità (Sez. un., 26 novembre 1998, Nexhi)».
Tanto chiarito, si rileva che l’istanza contenuta nella nota del 6 febbraio 2025 Ł stata erroneamente qualificata dalla Corte di appello quale mera reiterazione della precedente richiesta già rigettata.
La stessa motivazione del provvedimento impugNOME dimostra che non si trattava della riproposizione dell’istanza del 12 ottobre 2023; il rigetto del 28 gennaio 2025 Ł stato, difatti, fondato sull’erroneo assunto che le verifiche patrimoniali allegate non avrebbero consentito di svolgere alcuna valutazione della sproporzione, rispetto alla capacità reddituale lecita del proposto, delle disponibilità finanziarie.
Alla luce di tale erroneo assunto, il ricorrente ha ritenuto necessario presentare la nota del 6 febbraio 2025 corredata dall’analitica indicazione di documentazione finanziaria e informative di p.g., poste a sostegno della domanda, ma non considerate nel primo provvedimento.
In considerazione del travisamento in cui Ł incorsa la Corte di appello, risulta pienamente ragionevole qualificare la nota del 6 febbraio 2025 come opposizione avverso il provvedimento di rigetto. Tale atto, infatti, presenta tutti i requisiti propri di un’impugnazione tempestiva, avendo il Sostituto Procuratore generale manifestato l’intenzione di censurare la decisione per non avere la Corte di appello considerato dati investigativi rilevanti a sostegno della originaria richiesta dei provvedimenti ablativi.
In ogni caso, anche a voler escludere che la nota del 6 febbraio 2025 possa essere qualificata come opposizione, la Corte d’appello non avrebbe comunque potuto dichiarare l’inammissibilità della richiesta ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., senza previamente valutare gli elementi di novità dedotti dal Sostituto Procuratore generale. Tali elementi, benchØ non esaminati nel precedente diniego, escludono qualsiasi preclusione in sede esecutiva.
Sul punto, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la preclusione derivante dal cosiddetto giudicato esecutivo non opera soltanto quando siano dedotti elementi nuovi, sopravvenuti nel tempo rispetto alla decisione, ma anche quando vengano prospettati elementi preesistenti o coevi che – come nella fattispecie – non siano stati oggetto di alcuna valutazione, neppure implicita, nella precedente decisione. (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, COGNOME, Rv. 279786-01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, COGNOME, Rv. 26035801).
In considerazione delle argomentazioni esposte, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così Ł deciso, 05/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME