Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7225 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7225 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GIOVANBATTISTA TONA CARMINE RUSSO
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello di reggio Calabria nel procedimento a carico di: COGNOME NOME ( Deceduto) nato a ANOIA il DATA_NASCITA inoltre:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 01/07/2025 della Corte d’appello di Reggio calabria udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento del 1° luglio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile la richiesta formulata dal Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria in data 6 febbraio 2025 avente ad oggetto: «richiesta dell’8.6.23 di sequestro preventivo e confisca ex art. 240 bis c.p. nei confronti di COGNOME NOME».
2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c ) cod. proc. pen., l’inosservanza delle norme processuali.
Il ricorrente rappresenta che la richiesta presentata l’8 giugno 2023, volta ad ottenere il sequestro preventivo e la confisca, ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen. di terreni siti in Anoia e, per equivalente, di beni, somme di denaro ed altre utilità nella disponibilità del proposto fino alla concorrenza di euro 9.295,22 (importo corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo), era stata rigettata dalla Corte d’appello con ordinanza del 28 gennaio 2025.
Tale rigetto – osserva il ricorrente – si Ł fondato sull’erroneo presupposto della mancanza, agli atti, degli accertamenti relativi ai redditi del nucleo familiare nel periodo di acquisto dei beni oggetto della misura. Il ricorrente evidenzia che, con atto del 6 febbraio 2025 e, quindi, nel rispetto del termine di legge, aveva ‘contestato’ l’ordinanza, rappresentando come gli accertamenti in questione fossero stati effettivamente svolti e regolarmente allegati alla richiesta originaria. Essi risultavano in particolare compendiati nell’informativa dei Carabinieri di Taurianova n. 120/9-17-21 del 1° giugno 2023,
nuovamente trasmessa in allegato alla nota del 6 febbraio 2025.
Il ricorrente rileva, pertanto, che la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’istanza del 6 febbraio 2025 sull’erroneo rilievo che essa avesse ad oggetto una richiesta già valutata con provvedimento decisorio, specificandosi, nel provvedimento impugnato che il ricorrente avrebbe dovuto proporre atto di opposizione.
Ciò precisato, il ricorrente deduce che, al di là della formale intestazione, la nota del 6 febbraio 2025 possiede natura di vero e proprio atto di opposizione, contenendone tutti gli elementi tipici: Ł stata presentata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; individua espressamente il provvedimento oggetto di impugnazione; espone puntualmente i motivi di opposizione, evidenziando l’erroneità del presupposto posto alla base del rigetto; insiste per l’accoglimento della richiesta di sequestro e confisca una volta rimossa la causa ostativa.
3.Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni di seguito indicate.
Va premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte il principio di tassatività delle impugnazioni deve essere bilanciato con il principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis in tutti quei casi in cui un atto possa essere qualificato come impugnazione, al di là della denominazione che ad esso Ł attribuito, valorizzando la volontà di sottoporre a sindacato la decisione, sempre che si tratti di decisione oggettivamente impugnabile, se i termini non sono decorsi e se si tratta di impugnazione consentita.
Il precetto di cui all’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione Ł ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha proposta, deve essere inteso nel senso che l’erronea attribuzione del “nomen juris” non può pregiudicare l’ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’inesatta denominazione, abbia effettivamente inteso valersi; di conseguenza, non può essere ritenuta ammissibile l’impugnazione proposta dalla parte, ma non consentita, allorchØ risulti che la parte stessa l’abbia deliberatamente voluta e propriamente denominata. (Sez. 1, n. 5242 del 28/09/1999, Trimboli, Rv. 214565 – 01).
Questa Corte, con la sentenza Sez. U, n. 30326 del 26/06/2002, Del Re, Rv. 222003 01, richiamando Sez. un. 31 ottobre 2001, COGNOME,ha statuito che il giudice ha il poteredovere di provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico, precisando che «proprio perchØ la disposizione indicata Ł finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell’interessato, al giudice non Ł consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile; e ciò perchØ in tale ipotesi non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis , ma di una infondata pretesa da sanzionare con l’inammissibilità (Sez. un., 26 novembre 1998, Nexhi)»;
Tanto precisato, occorre rilevare come l’istanza contenuta nella nota del 6 febbraio 2025 sia stata erroneamente qualificata dalla Corte di appello quale mera reiterazione della precedente richiesta già rigettata.
La stessa motivazione del provvedimento impugnato dimostra, infatti, che non si trattava di una semplice riproposizione dell’istanza dell’8 giugno 2023; il rigetto del 28
gennaio 2025 Ł stato, difatti, fondato sull’erroneo presupposto della mancanza, agli atti, degli accertamenti relativi ai redditi del nucleo familiare nel periodo di acquisizione dei beni oggetto della richiesta.
Proprio tale erroneo presupposto ha reso necessario presentare la nota in questione, corredata dall’analitica indicazione delle indagini patrimoniali già trasmesse alla Corte di appello e poste a sostegno della domanda, ma non considerate nel primo provvedimento.
Alla luce del travisamento in cui Ł incorsa la Corte d’appello, risulta pienamente ragionevole qualificare la nota del 6 febbraio 2025 come opposizione avverso il provvedimento di rigetto. Tale atto, infatti, presenta tutti i requisiti propri di un’impugnazione tempestiva, avendo il Sostituto Procuratore generale manifestato l’intenzione di censurare la decisione per non avere la Corte di appello considerato atti decisivi a sostegno della richiesta dei provvedimenti ablativi.
In ogni caso, anche a voler escludere che la nota del 6 febbraio 2025 possa essere qualificata come opposizione, la Corte d’appello non avrebbe comunque potuto dichiarare l’inammissibilità della richiesta ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., senza previamente valutare gli elementi di novità dedotti dal Sostituto Procuratore generale. Tali elementi, benchØ non esaminati nel precedente diniego, escludono qualsiasi preclusione in sede esecutiva.
Sul punto, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la preclusione derivante dal cosiddetto giudicato esecutivo non opera soltanto quando siano dedotti elementi nuovi, sopravvenuti nel tempo rispetto alla decisione, ma anche quando vengano prospettati elementi preesistenti o coevi che – come nella fattispecie – non siano stati oggetto di alcuna valutazione, neppure implicita, nella precedente decisione. (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, COGNOME, Rv. 279786-01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, COGNOME, Rv. 26035801).
In considerazione delle argomentazioni esposte, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così Ł deciso, 05/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME